Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 358 del 31 gennaio 2001
(E' esclusa la
legittimazione ad impugnare atti amministrativi da parte dei comitati istituiti
in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, caratterizzati
dalla proiezione di fatto degli interessi dei soggetti che ne sono parte e,
quindi, strumentali all'esercizio di una sorta di azione popolare, non ammessa
dal vigente ordinamento, in quanto privi del carattere di enti esponenziali
portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio.
Nei ricorsi da parte dei cittadini residenti contro atti relativi ad opere
pubbliche, non è sufficiente l'affermazione di avere la titolarità di un bene
sito nelle immediate vicinanze o in prossimità dell'opera pubblica, ma occorre
anche dimostrare il danno che dall'opera pubblica deriva al soggetto in quanto
titolare del bene.
In via di principio, i consiglieri comunali, in quanto tali, non appaiono legittimati ad agire contro la P.A. di appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo non è di regola, tranne il caso di particolari disposizioni di legge, aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di una stesso ente: tale giudizio è, infatti, diretto a risolvere controversie intersoggettive. Un ricorso di singoli consiglieri contro la P.A. di appartenenza può ipotizzarsi soltanto se vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere - ad esempio scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un commissario ad acta)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello n. 7330/2000 proposto dal Comune di Monza, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G. F. Ferrari,
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del medesimo, i(....) e n.
8774/2000 proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Bucello, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniele Vagnozzi, in Roma (....);
contro
i signori A. V., G. V. e P. C., in proprio e nell'interesse del Comitato
spontaneo pro interramento ferrovia, nonché contro i signori E. M., M. G., G.
P., C. V., A. P., G. C., L. B., P. S., V. M. I., P. Z., G. C., e P. P., non
costituiti in questo grado di giudizio;
e nei confronti
- quanto al ricorso in appello n. 7330/2000 nei confronti delle Ferrovie dello
Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio in relazione a detto ricorso;
- quanto al ricorso in appello n. 8774/2000 nei confronti del Comune di Monza,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio in relazione a
detto ricorso;
per l'annullamento, previa sospensione,
della sentenza n. 4193, in data 7 giugno 2000, del Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, Milano, II;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Vista l'ordinanza n. 5050, in data 28 settembre 2000, con la quale la Sezione ha
respinto l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza
appellata, presentata dal Comune di Monza in via incidentale al ricorso n.
7330/2000;
Vista l'ordinanza n. 5690, in data 10 novembre 2000, con la quale la Sezione ha
preso atto della rinuncia all'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia
della sentenza appellata, presentata dalle Ferrovie dello Stato in via
incidentale al ricorso n. 8774/2000;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere P.G. Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 5
dicembre 2000, gli avv.ti G. F. Ferrari per il Comune di Monza e M. Bucello per
le Ferrovie dello Stato s.p.a.;
Visto l'art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
inserito dopo l'art. 23, dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. I sigg.ri A. V., G. V. e P. C., in proprio e nell'interesse del Comitato
spontaneo pro interramento ferrovia, nonché i sigg.ri E. M., M. G., G. P., C.
V., A. P., G. C., L. B., P. S., V. M. I., P. Z., G. C., e P. P. impugnarono (con
ricorso n. 5231/97) avanti al TAR Lombardia i seguenti atti del Comune di Monza:
- delibera giuntale n. 1701, in data 3 ottobre 1997 avente ad oggetto
l'approvazione del progetto esecutivo del sottopasso viario (della linea
ferroviaria Milano - Lecco - Bergamo) collegante via Messa e via Ovidio;
- delibera giuntale n. 1700, in data 3 ottobre 1997 avente ad oggetto
l'approvazione del progetto esecutivo del sottopasso viario (della linea
ferroviaria Milano - Lecco - Bergamo) collegante via Grassi e via Rota;
- per quanto occorra, delibera giuntale n. 1666, in data 26 settembre 1997,
avente ad oggetto la gara d'appalto per la realizzazione dei sottopassi
interessanti le vie Grassi - Rota e Messa - Ovidio.
I ricorrenti - in qualità di
cittadini abitanti nella zona interessata dai sottopassi e di componenti di un
comitato spontaneo pro l'interramento della ferrovia oppure in qualità di
consiglieri comunali - deducevano nove motivi e in particolare, con profili del
secondo e del terzo motivo la incompetenza della Giunta municipale, sul rilievo
che l'approvazione dei progetti, comportando variazione urbanistica, doveva
essere effettuata dal Consiglio comunale.
Si costituivano in giudizio
il Comune di Monza e le Ferrovie dello Stato s.p.a. che eccepivano profili di
irritualità del gravame e controdeducevano nel merito.
Il TAR, con sentenza n. 4193,
in data 7 giugno 2000:
a) - dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso
nella parte in cui era diretto contro la delibera giuntale n. 1701/1997, in
quanto la Giunta regionale, con deliberazione n. 41428 in data 12 febbraio 1999,
aveva restituito la variante ritenendo competente il Consiglio comunale;
b)- riteneva di conseguenza superata un'eccezione di inammissibilità del
ricorso, sollevata dal Comune di Monza, sul rilievo che il gravame era stato
proposto avverso una pluralità di atti amministrativi non collegati tra loro
sotto il profilo funzionale e procedimentale;
c)- dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva,
l'impugnazione proposta dal Comitato spontaneo pro interramento della ferrovia;
d)- respingeva invece le eccezioni di difetto di legittimazione ad agire
sollevate dalla difesa delle Ferrovie dello Stato nei confronti dei cittadini e
dei consiglieri comunali;
e)- relativamente a questi ultimi respingeva una eccezione di tardività del
ricorso anch'essa sollevata dalla difesa delle Ferrovie dello Stato;
f) - accoglieva i profili del secondo e del terzo motivo (incompetenza della
Giunta municipale) e, per l'effetto, annullava la delibera giuntale n.
1700/1997.
2. La sentenza è stata appellata dal Comune di Monza, quanto ai punti b) e f),
nonché dalla società Ferrovie dello Stato, quanto ai punti d) e f).
Non si sono costituiti in
giudizio gli appellati, ancorchè ritualmente intimati.
Alla pubblica udienza del 5
dicembre 2000, il ricorso in appello è passato in decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli in epigrafe vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché
diretti contro la stessa sentenza (n. 4193 in data 7 giugno 2000 del TAR
Lombardia, II).
2. Oggetto del contendere in questo grado di giudizio è la delibera n. 1700, in
data 3 ottobre 1997 con la quale la Giunta municipale ha approvato il progetto
esecutivo del sottopasso viario (della linea ferroviaria Milano - Lecco -
Bergamo) collegante via Grassi e via Rota.
Con la sentenza n. 4193/2000,
tale delibera è stata annullata dal TAR Lombardia a seguito di ricorso (n.
5231/97) dei sigg.ri A. V., G. V. e P. C., in proprio e nell'interesse del
Comitato spontaneo pro interramento ferrovia, nonché i sigg.ri E. M., M. G., G.
P., C. V., A. P., G. C., L. B., P. S., V. M. I., P. Z., G. C., e P. P..
L'annullamento
giurisdizionale è stato motivato, sul rilievo che l'approvazione del progetto
comportando variante urbanistica era di competenza del Consiglio comunale e non
della Giunta municipale.
Sono estranei, invece,
all'odierno grado di giudizio i seguenti altri atti comunali, che pure erano
stati oggetto del ricorso n. 5231/97 avanti al TAR Lombardia:
- la delibera giuntale n. 1701, in data 3 ottobre 1997 avente ad oggetto
l'approvazione del progetto esecutivo del sottopasso viario (della linea
ferroviaria Milano - Lecco - Bergamo) collegante via Messa e via Ovidio;
- la delibera giuntale n. 1666, in data 26 settembre 1997, avente ad oggetto la
gara d'appalto per la realizzazione dei sottopassi interessanti le vie Grassi -
Rota e Messa - Ovidio.
Quanto al primo atto, ove
pure potesse ritenersi ammissibile il ricorso in primo grado, risulterebbe
comunque incontrovertibile (in difetto di appello) la declaratoria di
improcedibilità in parte qua del ricorso n. 5231/97 pronunciata dal TAR,
per sopravvenuto difetto di interesse.
Il secondo atto, impugnato in
primo grado "per quanto occorra", non risulta in alcun modo interessato né dalla
sentenza appellata, né dall'unica censura riproposta all'esame del giudice
d'appello e concernente la questione della competenza (consiliare o giuntale) in
materia di approvazione di progetti comportanti variante urbanistica.
3. Negli ambiti oggettivi dell'odierno grado di giudizio, testé delineati, la
prima questione da esaminare è quella riguardante la legittimazione e
l'interesse ad agire dei ricorrenti avanti al TAR.
La questione viene riproposta
nell'appello della società Ferrovie dello Stato che censura la sentenza
appellata, nella parte in cui ha respinto sul punto due eccezioni pregiudiziali
sollevate in primo grado dalla società medesima.
Al riguardo, va premesso che
nel ricorso collettivo avanti al TAR la posizione soggettiva in ordine alla
iniziativa processuale risulta così precisata:
a) i sigg.ri A. V. e G. V. sono cittadini del Comune di Monza, che si dichiarano
residenti in via C. Rota (....);
b) il sig. P. C. si dichiarava residente in Monza, in via Ovidio (....);
c) i sigg.ri V. e C. sono componenti del Comitato spontaneo pro interramento
ferrovia, il quale persegue l'obiettivo di realizzare l'interramento del tratto
ferroviario della linea Lecco - Monza che interessa il territorio di Monza e che
ha raccolto oltre 2.000 firme di cittadini monzesi a sostegno delle proprie
istanze;
d) i sigg.ri E. M., M. G., G. P., C. V., A. P., G. C., L. B., P. S., V. M. I.,
P. Z., G. C., e P. P. "sono consiglieri comunali appartenenti ai diversi gruppi
consiliari, i quali, oltre a condividere la soluzione dell'interramento,
intendono reagire ai continui colpi di mano della Giunta che, in assenza di
qualsiasi preventiva decisione da parte del Consiglio, ha deciso la
realizzazione di due sottopassi viari lungo la stessa linea - in alternativa,
evidentemente rispetto alla soluzione dell'interramento - con una spesa
complessiva di circa 22 miliardi di lire".
A fronte della descritta,
eterogenea, composizione soggettiva della parte ricorrente in primo grado,
risulta ormai incontrovertibile la declaratoria pronunciata dal TAR circa la
inammissibilità della impugnazione relativamente al Comitato spontaneo pro
interramento.
Il TAR ha infatti affermato
che deve ritenersi esclusa la legittimazione ad agire dei comitati istituiti,
come nella specie, in forma associativa temporanea, con scopo specifico e
limitato, caratterizzati dalla proiezione di fatto degli interessi dei soggetti
che ne sono parte e, quindi, strumentali all'esercizio di una sorta di azione
popolare, non ammessa dal vigente ordinamento, in quanto privi del carattere di
enti esponenziali portatori in via continuativa di interessi diffusi radicati
nel territorio.
Tale statuizione non è stata
appellata dal Comitato spontaneo (destinatario della notifica degli odierni
appelli) ed è quindi passata in giudicato.
4. Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR e come
esattamente eccepito dall'appellante società, il ricorso in primo grado appare
inammissibile anche con riguardo ai cittadini residenti, non risultando
dai medesimi dimostrata la loro legittimazione e il loro interesse personale,
attuale e diretto ad agire.
E' stato osservato in
giurisprudenza che a tal fine, nei ricorsi contro atti relativi ad opere
pubbliche, non è sufficiente l'affermazione di avere la titolarità di un bene
sito nelle immediate vicinanze dell'opera pubblica ma occorre anche dimostrare
il danno che dall'opera pubblica deriva specificamente al soggetto in quanto
titolare del bene (cfr. C.S., VI, 18 luglio 1995, n. 754; C.S.,V, 13 luglio
1998, n. 1088). Analogamente è a dirsi per la residenza in prossimità
dell’area interessata dall’opera.
Nella specie i sigg.ri V. e
C., quanto alla legittimazione ad agire, si sono limitati ad affermare di essere
residenti in due delle vie interessate dai progetti esecutivi dei sottopassi.
Quanto all'interesse ad agire, poi, nel ricorso in primo grado sono svolte
argomentazioni che da un lato non sembrano riguardare la posizione specifica dei
sig.ri Villa e Canegrati (danni per i piccoli commercianti e il supermercato;) e
che dall'altro evidenziano pregiudizi (asseritamente non risolti, ma anzi
aggravati dalle opere progettate) per l'ambiente (inquinamento atmosferico e
acustico), per la sicurezza pubblica, per la viabilità e per la utilizzabilità
di altri servizi pubblici nella zona.
Non sono però forniti
riscontri probatori adeguati che consentano di verificare la esistenza e la
rilevanza dei pregiudizi in relazione ai singoli ricorrenti. Allo stato degli
atti, manca in proposito un sufficiente riscontro probatorio in ordine ad
esempio alla distanza delle abitazioni dei ricorrenti dalla linea ferroviaria e
dai progettati sottopassi.
Quanto ai pregiudizi per la
sicurezza stradale e per la viabilità, essi non sembrano dedotti, né tantomeno
documentati con riferimento alle singole posizioni dei cittadini. Altrettanto è
a dirsi per l'affermazione contenuta nel ricorso in primo grado, secondo cui i
due sottopassi "non consentono il recupero ad uso sociale e ricreativo degli
spazi di superficie e anzi, comportano la riduzione di alcuni servizi pubblici
esistenti (il giardino pubblico lungo il fiume Lambro)."
I cenni sul pregiudizio dei
residenti riguardano piuttosto l'inquinamento atmosferico ed acustico. Quanto al
primo le enunciazioni sono però generiche, mentre sul secondo è depositata una
nota della Azienda U.S.S.L. n. 29 di Monza n. 4454, in data 26 marzo 1997, che
evidenzia la attuale precaria situazione in particolare della zona di via Rota.
Non è tuttavia chiaro se tale inquinamento si riconnetta al traffico ferroviario
o a quello veicolare (quest'ultima ipotesi sembra più attendibile, stante la
precisazione che la postazione di rilevamento in via Rota è più vicina alla sede
viaria rispetto ad altra postazione, sita in via Durini).
Del tutto indimostrato è però
il pericolo di aggravamento della situazione sotto il profilo dell'inquinamento
acustico, in conseguenza della realizzazione dei sottopassi. Né viene dimostrato
che, sotto tale profilo, il miglioramento della situazione dei cittadini
ricorrenti, possa dipendere dall'interramento della ferrovia, piuttosto che dai
sottopassi.
Ma quel che appare decisivo,
ai fini della verifica della dedotta irritualità del ricorso in primo grado
(quanto ai cittadini), è il fatto che le indicazioni generiche contenute nel
ricorso non risultano integrate sul punto neppure in corso di causa avanti al
TAR, ancorché la società Ferrovie dello Stato avesse espressamente eccepito che
i sigg.ri V. e C. non avevano documentato il loro status di residenti nel
territorio del Comune di Monza, nè, in ogni caso, fornito alcuna allegazione del
pregiudizio che deriverebbe loro in concreto dagli atti approvativi dei progetti
dei sottopassi (cfr. memorie depositate avanti al TAR in data 25 marzo 2000 e 12
aprile 2000).
A fronte di tale precisa
contestazione, i sigg.ri V. e C. avevano l'onere di depositare documenti utili a
certificare la loro residenza e ad evidenziare la distanza delle loro abitazioni
dalle opere progettate, nonché lo specifico danno ad essi derivante dalla loro
realizzazione.
Essi, per quanto consta agli
atti, si sono invece limitati a replicare ad altra eccezione (inammissibilità
del ricorso cumulativo) senza produrre ulteriori documentate difese a
dimostrazione della legittimazione e dell'interesse ad agire, neppure
relativamente al loro stato di residenti. A quest’ultimo proposito va rilevato
che molto spesso elementari questioni di fatto rilevanti ai fini del decidere
risultano pacifiche in causa fra le parti. Sicché il giudice le dà per certe,
senza bisogno di prova.
Ma quando la residenza del
ricorrente in un Comune od in una strada sia oggetto di contestazioni dall’altra
parte, come nella specie in primo grado e poi di nuovo in appello, spetta al
privato far fronte al ben tenue onere di prova depositando il corrispondente
certificato. Non certo al giudice disporre con sentenza interlocutoria indagini
d’ufficio.
Il TAR, ha poi richiamato il
principio giurisprudenziale secondo cui la "sola riduzione degli spazi aperti,
considerati valori in materia urbanistica, configura lesione di un interesse
qualificato per gli abitanti della zona, senza necessità di dimostrazione di
alcun pregiudizio particolare ulteriore".
La tesi, in astratto
condivisibile, non appare peraltro correttamente applicata nella specie, in
quanto i ricorrenti in primo grado non hanno dedotto in modo specifico detta
lesione alla loro posizione soggettiva, nè tanto meno ne hanno documentato i
presupposti per la necessaria verifica.
Per contro in appello, la
società Ferrovie dello Stato hanno replicato, con affermazione che non è
smentita dagli atti di causa, che nella specie le opere progettate non avevano
ridotto le superfici aperte disponibili.
Va infine aggiunto che, nei
ricorsi collettivi, la necessità di una puntuale specificazione della
legittimazione e dell'interesse ad agire, in relazione a ciascun ricorrente, si
correla all'esigenza di verificare i presupposti di ammissibilità di tale forma
di ricorso, che è consentito solo in presenza in capo ai ricorrenti di posizioni
giuridiche non disomogenee e non confliggenti tra loro, quanto all'interesse ad
agire (cfr.C.S.,IV, 11 febbraio 1999, n. 146 e 28 agosto 1997, n. 932).
Il ricorso originario dei
cittadini di Monza risulta dunque inammissibile.
5. Quanto alla posizione del sig. P. C., va altresì rilevato che lo stesso, nel
ricorso in primo grado, ha dichiarato di agire, quale residente in Monza, in via
Ovidio.
La sua azione sembra quindi
collegarsi alla progettazione del sottopasso, collegante via Messa e via Ovidio,
approvata con la delibera giuntale n. 1701/1997, che come detto non è oggetto
dell'odierno giudizio e per la quale il ricorso in primo grado è divenuto
comunque improcedibile (come affermato dal TAR, con la sentenza n. 4193/2000,
in parte qua non appellata).
La sua legittimazione,
relativamente alla delibera n. 1700/2000, risulta quindi inesistente, anche
nella prospettazione generica contenuta nel ricorso n. 5231/97.
6. Il Collegio ritiene fondato l'appello delle Ferrovie dello Stato, anche nella
parte in cui viene riproposta l'eccezione (respinta dal TAR) circa il difetto di
legittimazione ad agire dei consiglieri comunali di Monza, sigg.ri E. M., M. G.,
G. P., C. V., A. P., G. C., L. B., P. S., V. M. I., P. Z., G. C., e P. P..
I predetti, come accennato,
hanno dichiarato in primo grado di agire a tutela, nella sostanza, delle
prerogative del Consiglio comunale, asseritamente lese dalle iniziative della
Giunta municipale, in assenza di qualsiasi preventiva decisione da parte del
Consiglio e in materia riservata alla competenza di quest'ultimo consesso.
Osserva il Collegio che,
in via di principio, i consiglieri comunali, in quanto tali, non appaiono
legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza.
Il giudizio amministrativo
non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di
una stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.
I conflitti interorganici,
all'interno di uno stesso ente, trovano composizione in via amministrativa
(ad esempio, per quel che qui rileva, nella forma della mozione di sfiducia nei
confronti della Giunta municipale sottoscritta da un gruppo qualificato di
consiglieri comunali ex art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dall'art. 18 della legge 25 marzo 1993, n. 81).
Non sembra invece
ammissibile un'azione di singoli consiglieri in relazione ad un contrasto
funzionale tra Consiglio e Giunta, che non può essere risolto prescindendo dalla
volontà dei rispettivi organi. Un siffatto contrasto non riguarda infatti in
modo diretto il singolo assessore e il singolo consigliere, ma i consessi dei
quali i medesimi fanno parte. I quali, si ripete, come organi della stessa
persona giuridica, non sarebbero (tranne il caso di particolari disposizioni di
legge) legittimati a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo l’uno contro
gli altri atti dell’altro.
Un ricorso di singoli
consiglieri (in particolare, contro l'Amministrazione di appartenenza) può
ipotizzarsi soltanto allorché - e non è tale il caso di specie - vengano
in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e
quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di
consigliere (ad esempio scioglimento del Consiglio comunale e, fattispecie
richiamata dal TAR, nomina di un commissario ad acta).
7. Per le ragioni che precedono, l'appello delle Ferrovie dello Stato appare
fondato nella parte in cui si deduce la rinammissibilità del ricorso in primo
grado per difetto di legittimazione e di interesse in capo a tutti i ricorrenti.
Risultano conseguentemente
assorbite le ulteriori questioni di merito proposte negli appelli in epigrafe e
la ulteriore questione in rito (inammissibilità del ricorso cumulativo) proposta
nell'appello del Comune di Monza.
In accoglimento dell'appello
della società Ferrovie dello Stato, il ricorso in primo grado va dichiarato
inammissibile. Quello del Comune di Monza risulta invece improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse, essendo diretto contro sentenza come sopra
riformata.
Sussistono giusti motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
8. Il dispositivo della decisione viene depositato ai sensi dell'art. 23 bis,
comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come inserito dopo l'art. 23,
dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto il giudizio ha per
oggetto l'approvazione di un progetto esecutivo di opera pubblica, comportante
dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera
stessa (art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), riuniti gli appelli
in epigrafe,:
- accoglie l’appello delle Ferrovie dello Stato (n. 8774/2000);
- dichiara improcedibile l’appello del Comune di Monza (n. 7330/2000);
- per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 - 7 dicembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sez.V), riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei
seguenti Signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Pier Giorgio Trovato Consigliere estensore
Marcello Borioni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marco Pinto Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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