Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3576 del 28 giugno 2002
(L'affidamento di un servizio pubblico locale a società a prevalente capitale pubblico locale, cosiddette “miste”, ha come scopo di apprestare una forma di gestione dei servizi che consiste nella cooperazione tra l’interesse delle amministrazioni e quello dei privati imprenditori, ma anche nel consentire l’esercizio in comune di servizi da parte di più enti con interessi omogenei. E' possibile la partecipazione anche di più soggetti pubblici, ma la prevalenza del capitale, mediante il quale si esplica il controllo sulla società mista, va riferita all’insieme degli enti, non già a ciascuno di essi, singolarmente considerato.
Il criterio della partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale, sussiste solo per l’ente promotore della costituzione della società a capitale pubblico minoritario, sicché esso non può estendersi al diverso tipo di società di capitali, connotato dalla prevalenza della partecipazione pubblica locale.
Ai fini dell’affidamento diretto di servizi pubblici locali ad una società a prevalente capitale pubblico, cosiddetta “mista”, questa deve avere come oggetto sociale l’esercizio di siffatte attività.
A tutela della concorrenza, nelle procedure per l’acquisizione di partecipazioni private nelle società miste, i possibili interessati devono essere resi edotti delle attività svolte e di quelle potenziali della società conferitaria. L’acquisizione di soci privati in tali società non crea una cristallizzazione delle attività economiche possibili alla società mista, circoscrivendole solo a quelle gestite nel momento della gara, non essendo ciò coerente con la natura della società, strumento duttile consentito dalla legge agli enti locali per adeguare lo svolgimento di servizi pubblici, di volta in volta alle esigenze e alle circostanze. Pertanto, dalla procedura di acquisizione di capitale privato, non può farsi discendere, a garanzia degli imprenditori che non vi abbiano partecipato, che nessun’altra attività economica possa, in seguito, intraprendere la società mista)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 9948 del 2001, proposto da I. – S. i. p. i. g. –
s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. M. A. Quaglia e F. Sorrentino ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, (....),
contro
il Comune di Stradella, appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli
avv. F. Adavastro ed E. Merlino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del secondo, in Roma, (....),
e nei confronti
della s.p.a. B. – S., non costituita,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III,
n. 3884/2001, pubblicata il 18 maggio 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte sopra indicata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione, n. 84 pubblicato il 12/02/2002 a norma
dell’art. 23-bis, comma sesto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2002, il consigliere
Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati difensori, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso in appello n. 9948 del 2001 è stato notificato il 5 ottobre e
depositato il 17 ottobre 2001.
La s.p.a. I. chiede la
riforma della sentenza n. 3884/2001, pubblicata il 18 maggio 2001, del Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, con la quale sono stati respinti i
motivi del ricorso (tranne l’ultimo, relativamente al quale il T.A.R. ha fatto
applicazione dell’art. 295, 1° comma, c.p.c.) proposto per l’annullamento:
della deliberazione consiliare del Comune di Stradella n. 64 del 21 dicembre
1999, di affidamento alla società controinteressata della gestione dell’impianto
e della distribuzione del gas metano nel territorio cittadino;
della deliberazione consiliare del 30 novembre 1999, n. 58; delle note 29
dicembre 1999, 28 dicembre 1999, 14 ottobre 1999, 5 novembre 1999; della
deliberazione di giunta n. 283 del 14 maggio 1999;
e degli atti connessi.
2. Riferiti i fatti ritenuti rilevanti, sono dedotte queste censure:
2.1. erroneità della sentenza. Violazione dell’art. 22, comma 3, lett. e), della
l. 8 giugno 1990, n. 142; dei princìpi generali che regolano l’affidamento dei
servizi pubblici locali; dei princìpi di imparzialità e buon andamento ex art.
97 Cost. Violazione ed erronea applicazione dei decreti legislativi n. 157 e 158
del 1995;
2.2. erroneità della sentenza. Violazione dell’art. 22 suindicato, dei princìpi
generali che regolano l’affidamento dei servizi pubblici locali; dei principi di
imparzialità e buon andamento; del d.P.R. 16 settembre 196, n. 533;
2.3. erroneità della sentenza. Violazione dell’art. 22 e dei principi sopra
indicati.
Con memoria depositata il 25
gennaio 2002, si controdeduce all’appello incidentale del Comune, di cui al
paragrafo che segue, e si illustrano, con ulteriori approfondimenti, i motivi
dell’appello.
3. Il Comune di Stradella ha notificato il 2 novembre e depositato il 6 novembre
2001 appello incidentale.
Riferisce i fatti che ritiene
rilevanti e:
a) ripropone le eccezioni di inammissibilità e di tardività del ricorso di primo
grado;
b) asserisce l’infondatezza dell’appello.
Con memoria depositata il 25
gennaio 2002, riespone le tesi sub a) ed enuncia analiticamente argomentazioni a
confutazione dei singoli motivi d’appello.
4. All’udienza del 5 febbraio 2002, dopo la discussione, l’appello è stato
introitato in decisione.
DIRITTO
1. Sono stati oggetto di impugnazione in primo grado:
la deliberazione del Consiglio comunale di Stradella n. 64 del 21 dicembre 1999,
di affidamento alla società controinteressata, a decorrere dal 4 gennaio 2000,
della gestione dell’impianto per il servizio pubblico di distribuzione del gas
metano, per la parte di territorio che era in concessione alla società
appellante;
la deliberazione dello stesso Consiglio n. 58 del 30 novembre 1999, con la quale
è stato conferito mandato al Sindaco ed alla Giunta di verificare l’opportunità
di assegnare la gestione del servizio suddetto alla società controinteressata,
“società a prevalente capitale pubblico, costituita in base all’art. 22, comma
2, lett. a) (ma, più precisamente: comma 3, lett. e), della legge n. 142/90),
che nel suo statuto, all’art. 2, n. 6, prevede la gestione di detti servizi, e
della quale il Comune di Stradella è socio di maggioranza relativa”; nonché una
serie di atti connessi;
gli atti, che la ricorrente dichiarava non conosciuti, di reperimento del socio
privato da parte della società a partecipazione pubblica controinteressata.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato sentenza parziale,
sospendendo il giudizio su una censura, posto che l’illegittimità derivata, in
essa sostenuta, esigeva la definizione di altro separato ricorso, ed ha respinto
sia le eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti, sia le
singole restanti censure della ricorrente.
3. Nell’ordine logico vanno, dapprima esaminate le eccezioni di inammissibilità,
riproposte con l’appello incidentale.
Nessuna di esse è da
condividere.
3.1. Deduce il Comune che il bando di gara per il reperimento del socio privato
andava tempestivamente impugnato. E ciò per la ragione che, nel ricorso
introduttivo, la ricorrente ha imputato al bando stesso di non aver dato
sufficientemente conto dei servizi gestiti dalla s.p.a. pubblica, e perché essa,
non avendo partecipato alla gara, è priva di legittimazione all’impugnativa del
suo esito. Inoltre, l’eventuale accoglimento dell’appello (e del ricorso
introduttivo) condurrebbe alla caducazione dell’affidamento in gestione del
servizio alla società pubblica, che sarebbe domanda incompatibile con la prima.
Va, in contrario, rilevato
che gli atti di reperimento del socio privato sono sottoposti a critica nella
parte in cui possano essere interpretati nel senso che la società a
partecipazione pubblica sia riconducibile fra quelle previste dall’art. 22,
comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sì da far ritenere
illegittima la deliberazione di affidamento della gestione, la quale si basa
sulla norma ora indicata per giustificare la misura adottata. Ne deriverebbe
esclusivamente la caducazione della deliberazione comunale ora detta, che
comporterebbe o l’indizione di una gara per affidare il servizio o un diverso
assetto della partecipazione privata nella società pubblica. In questi limiti
possono affermarsi la legittimazione e la sussistenza dell’interesse della
ricorrente a dedurre le tesi che sub 4 si esamineranno.
3.2. Sostiene, ancora, il Comune che, criticandosi l’assetto proprietario della
società pubblica, tuttavia il ricorso non è stato notificato all’evidente
controinteressata in senso sostanziale, vale a dire l’associazione d’imprese
private che detengono una parte minoritaria del capitale della società cui è
stato conferito il servizio.
Il primo giudice ha ritenuto
che l’unico soggetto giuridico formalmente controinteressato fosse l’affidatario
del servizio. E la società pubblica era stata regolarmente intimata.
Le precisazioni fatte sopra,
circa la strumentalità, nella presente controversia, della critica relativa
all’acquisizione del socio privato, consentono di confermare tale statuizione.
Non occorre perciò disporre l’integrazione del contraddittorio. Invero, l’omessa
notificazione dell’appello ad una delle parti necessarie non consentirebbe, in
ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità pretesa dal Comune, ma, più
semplicemente, l’onere della parte appellante di far luogo alla chiamata in
giudizio dei soggetti non ancora destinatari di notificazione, dato che, in
primo grado, la parte suddetta risulta notificataria del ricorso introduttivo.
3.3. Quanto all’eccezione di tardività, valgono le osservazioni già espresse sub
3.1.
3.4. Eccepisce, infine, il Comune l’inammissibilità per non essere ravvisabile
alcun nesso razionale o teleologico fra gli atti impugnati.
Del nesso fra deliberazione
d’affidamento ed atti di reperimento del socio privato, si è già posta in luce
la sussistenza, con riguardo all’impugnazione specifica. Ed anche quello fra le
due deliberazioni comunali, l’una propedeutica all’altra, è palesemente
rinvenibile.
Neanche quest’ultima
eccezione merita perciò adesione.
4. Con il primo motivo d’appello si critica il capo della sentenza impugnata,
col quale sono stati respinti i primi tre motivi del ricorso introduttivo ed il
motivo aggiunto, concernenti la riconducibilità, fra i servizi formanti oggetto
dell’attività della società a partecipazione pubblica, anche del servizio in
discussione.
Sostiene l’appellante che la
situazione relativa alla società affidataria diretta, nell’ipotesi in esame e
con riferimento al servizio in questione, non sia affatto tale da potersi
invocare il modello della società a prevalente capitale pubblico. La società
corrisponde al modello di legge, se la procedura per il reperimento del socio
privato ha riguardato i servizi per i quali si fa poi luogo all’affidamento
diretto, altrimenti il principio della concorrenza ne sarebbe vanificato. E la
“gara europea” indetta per la società mista in discussione non si è svolta in
vista dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas, perché, nei
relativi atti, si faceva menzione di “raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti”, di “collettamento e depurazione di scarichi civili e industriali”, ma
non del servizio in parola. Occorre chiarezza nel rendere edotti i potenziali
soci privati. Un qualsiasi riferimento generico ad altri servizi non sarebbe
ammissibile.
Inoltre la sentenza appellata
sarebbe inesatta anche là dove fa riferimento agli “altri servizi” di cui
all’allegato 2 al d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, posto che il servizio gas
rientra fra quelli disciplinati dal d. lgs. n. 158 del 1995.
Pur esprimendo considerazioni
che possono essere in parte condivise, deve tuttavia rilevarsi che la complessa
censura non presenta, con riguardo al caso in esame, profili di fondatezza.
Appare esatta l’osservazione
che, per farsi luogo all’affidamento diretto dei servizi pubblici locali, la
società a prevalente capitale pubblico, cosiddetta “mista”, debba avere come
oggetto sociale l’esercizio di siffatte attività.
Così come si deve ritenere
che, a tutela effettiva della concorrenza, nelle procedure per l’acquisizione
di partecipazioni private, i possibili interessati siano resi edotti delle
attività svolte e delle attività potenziali della società conferitaria.
Ciò consente, per un
verso, a ciascuno di essi un’adeguata ponderazione dell’impegno economico che
potranno assumere e, per altro verso, che non si creino, artificiosamente,
posizioni di privilegio, quali possono essere quelle derivanti da limitati
orizzonti d’impegno iniziali, che vengano, in seguito, ad assumere ben
maggiore consistenza, con un ampliamento delle opportunità economiche, non poste
in luce al momento della gara per il reperimento del capitale o degli altri
fattori produttivi che i privati si inducano ad apportare.
Nella specie, però, queste
circostanze non sono rinvenibili.
Infatti, la società pubblica,
nell’avviso, regolarmente pubblicato, per la collocazione di tre milioni di
azioni del valore nominale di lire mille, non solo aveva specificato i servizi
pubblici che essa gestiva, ma aveva rivolto l’invito ad una serie di soggetti
esercenti i servizi enumerati negli allegati n. 1 e 2 del d. lgs. 17 marzo 1995,
n. 157. Tali servizi, se comprendevano quelli di eliminazione di rifiuti, cui fa
cenno l’appellante, già gestiti, contemplavano anche le manutenzioni e
riparazioni, i trasporti terrestri, le attività finanziarie e bancarie,
l’informatica, quelli attinenti all’architettura ed ingegneria. Ed infine gli
“altri servizi”, così genericamente definiti nel n. 27 dell’allegato 2 al citato
decreto legislativo.
L’avviso della procedura non
dava perciò indicazioni riduttive né circa il possibile impegno immediato nella
società, né circa la limitatezza delle attività economiche che vi potevano
essere svolte.
Si trattava, inoltre, di una
società per azioni. Il suo oggetto sociale, quale desumibile dall’atto
costitutivo e dallo statuto, era perciò agevolmente conoscibile: artt. 2328, n.
3, 2329, n. 3, 2330, 2330 bis cod. civ. In particolare, il suo statuto all’art.
2, n. 6, vigente all’epoca, recava, fra le attività contemplate dall’oggetto
sociale, la previsione di svolgimento di “eventuali pubblici servizi di natura
diversa rispetto a quella sopra indicata” – che specificamente riguardavano
rifiuti, acque, piani di sviluppo economico sociale e civile, difesa
dall’inquinamento – “che enti locali e/o pubblici, anche non aderenti alla
società, dovessero istituire ed affidare per la realizzazione e la gestione”. Le
possibili attività della società erano dunque aperte ai più vari servizi
pubblici.
In terzo luogo, appare
ragionevole ritenere che l’acquisizione di soci privati, sia di minoranza,
sia di maggioranza, nelle società in parola, non crea una sorta di
cristallizzazione delle attività economiche possibili alla società mista,
circoscrivendole a quelle gestite nel momento della gara. Questo effetto
non si mostra coerente con la facoltà di costituire una società, che è strumento
duttile, consentito dalla legge agli enti locali, per adeguare lo svolgimento di
servizi pubblici loro commessi, di volta in volta che si modifichino le esigenze
e le circostanze alle quali far fronte.
Ne segue che, dalla
procedura di acquisizione di capitale privato, non può farsi discendere, a
garanzia degli imprenditori che non abbiano inteso parteciparvi, come
l’attuale ricorrente, la conseguenza ineliminabile che nessun’altra attività
economica possa, in seguito, intraprendere la società mista. Questo
effetto si configurerebbe, contraddittoriamente, come una sorta di premio,
dato all’imprenditore privato che non abbia inteso o non abbia saputo valutare,
appunto non partecipando alla gara, le potenzialità economiche derivanti dalla
sua partecipazione nella società mista. E si mostra anche in conflitto con la
chiara formula della norma, la quale consente l’affidamento diretto, qualora sia
opportuno, di qualunque servizio pubblico locale alle società a prevalente
capitale pubblico, egualmente locale.
In conclusione, una
valutazione adeguata dell’avviso di procedura e dell’oggetto sociale della
società e della norma di legge che consente l’affidamento diretto di pubblici
servizi, dava corrette informazioni e consentiva compiute previsioni sulle
possibilità offerte agli interessati a sottoscrivere la frazione di capitale
sociale messa a gara, sicché risulta, per un verso, rispettata la regola della
concorrenza e, per altro verso, legittimo l’affidamento, sotto il profilo
considerato, alla società mista, del servizio di gestione dell’impianto e di
distribuzione del gas metano nel Comune in questione.
5. Ripiegando su un assunto subordinato, l’appellante sottopone a critica
l’altro capo della sentenza, col quale il T.A.R. ha giudicato non fondata la
censura secondo la quale la società mista affidataria non risponde al modello di
cui al citato art. 22.
La ricorrente rileva come il
Comune possegga il 15,66% delle azioni e non abbia perciò una posizione
maggioritaria. Una corretta lettura della norma condurrebbe a ritenere che il
Comune debba possedere la maggioranza del capitale. Altrimenti opinando, sarebbe
possibile la costituzione di una società mista partecipata da una pluralità di
Comuni, complessivamente detentori della maggioranza del capitale, ma privi di
potere di supremazia, o anche di sostanziale controllo, e quindi “concretamente
in mano al socio privato”. Sotto altro punto di vista, il modello societario in
esame presuppone, almeno, che il Comune, titolare del servizio, abbia una
partecipazione “saliente e poteri speciali”. La prima si ha con la detenzione di
almeno il venti per cento del capitale sociale (art. 1 del d.P.R. n. 533 del
1996) e la tesi dell’appellante sarebbe stata apoditticamente disattesa. Inoltre
non si ravvisano poteri speciali nella facoltà di nomina di otto consiglieri di
amministrazione su quindici, spettando al Comune di Stradella, in proporzione
della sua ridotta quota azionaria, un altrettanto numero ridotto di nomine.
La Sezione ha avuto già modo
di pronunciarsi sulla portata della previsione di cui all’art. 22, comma 3,
lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 113, lett. e, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267), disattendendo la prima tesi esposta dalla
ricorrente.
La norma in esame prevede
che comuni e province possono gestire servizi pubblici locali anche nella forma
“di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico
servizio”, qualora sia opportuna “la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati”. Ora, nel caso di compartecipazioni pubbliche, la tesi della
ricorrente sposta il criterio dell’assunzione di un ruolo guida della società
mista dall’insieme della compagine pubblica a ciascun ente locale partecipante.
Ciò si pone in contraddizione tanto con la lettera della legge, quanto con lo
scopo di essa, che sta nell’apprestare una forma di gestione dei servizi
che consiste nella cooperazione tra l’interesse delle amministrazioni e quello
dei privati imprenditori, ma anche nel consentire l’esercizio in comune di
servizi da parte di più enti che abbiano interessi omogenei. Si spiega
così la norma, che prevede la partecipazione anche di più soggetti
pubblici, ma che riferisce la prevalenza del capitale, mediante il quale si
esplica il controllo sulla società mista, all’insieme degli enti, non già a
ciascuno di essi, singolarmente considerato. Il che poi non sarebbe
possibile, giacché la posizione maggioritaria di uno di essi escluderebbe
necessariamente quella di ogni altro.
L’interpretazione della norma
ora data si mostra, d’altra parte, coerente con il contemporaneo disegno del
legislatore mirante alla trasformazione (oltre che alla soppressione) dei
preesistenti consorzi (come era, in precedenza, la società controinteressata) in
società per azioni o in società a responsabilità, vale a dire in una delle forme
previste dall’art. 22 della legge n. 142 del 1990. Infatti, l’art. 60 della
stessa legge aveva stabilito un termine di due anni, poi prorogato, per far
luogo alle predette operazioni. E non è dubbio che la trasformazione di un
consorzio in forma societaria avrebbe dato luogo alla gestione di un servizio,
affidato alla società stessa, nella quale la posizione maggioritaria di un ente
locale non poteva sussistere per disposizione di legge, ma soltanto per
un’eventuale speciale situazione pregressa, data la natura stessa del consorzio
dal quale derivava.
La società per azioni
affidataria del servizio in discussione si iscrive nel solco tracciato dall’art.
60, oltre che dall’art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142 del 1990, e
dunque in essa è consentita la partecipazione di più enti locali. E non sarebbe
coerente con le norme che ne regolano le attività e le forme giuridiche, che,
potendo svolgere servizi pubblici di comune interesse degli enti partecipanti
(art. 156 T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934 e art. 25 della l. n. 142 del 1990) e
potendo essere i consorzi trasformati in società di capitali, dopo questa
operazione non siano loro ulteriormente conferibili altri servizi, riconducibili
alla loro originaria competenza ed all’attuale oggetto sociale o all’attività
contemplata dall’atto costituivo.
Dalle considerazioni svolte
deriva altresì che non ha pregio la seconda tesi dell’appellante, circa la
necessità che il Comune sia, quanto meno, titolare di una partecipazione non
inferiore al quinto del capitale sociale, come sarebbe previsto dal regolamento
(d.P.R. 16 settembre 1996, n. 533) sulla costituzione delle società miste in
materia di servizi pubblici degli enti territoriali. Si può anche aggiungere che
tale criterio non sussiste, come fa palese, l’art. 1, comma 3, del d.p.r.
se non per l’ente promotore della costituzione della società a capitale
pubblico minoritario, sicché esso non caratterizza affatto l’intera materia e
non può estendersi al diverso tipo di società di capitali, connotato dalla
prevalenza della partecipazione pubblica locale.
6. Il terzo motivo dell’appello critica la statuizione della sentenza impugnata,
che ha ritenuto non influente, rispetto alla materia del contendere, il sesto
motivo del ricorso introduttivo concernente un’altra ragione espressa dal
Comune, nella delibera di affidamento contestata. Questa consisteva nella
considerazione che la controinteressata accettava la risoluzione automatica del
rapporto costituendo, senza vantare alcun diritto, ove, per una successiva
pronuncia giurisdizionale, l’attuale appellante, ed allora esercente del
servizio, fosse reintegrata nella posizione di concessionaria, in virtù di altra
norma, della quale, in questo giudizio, non si fa discussione.
L’appellante, per vero,
chiarisce che la conclusione del T.A.R. sarebbe esatta, ma ripropone la censura
per cautela, nella considerazione che la società controinteressata non sia
legittimata all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 22, comma 3,
lett. e), l. 142/1990.
La diversa conclusione
raggiunta anche in questo grado consente, perciò, di mantenere ferma la
sostanziale dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse della
specifica censura.
7. Alla reiezione dell’appello si può far seguire, ricorrendo giusti motivi, la
compensazione delle spese in questo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge gli
appelli.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), nella camera di consiglio del 5 febbraio 2002, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Farina Consigliere rel. est.
Aldo Fera Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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