Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3508 del 27 giugno 2001
(La sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di legittimità e regolarità tecnico-contabile assume rilevanza essenzialmente al fine di di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma non vale di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l’illegittimità delle deliberazioni medesime.
Gli appalti devono essere aggiudicati mediante procedure ad evidenza pubblica, principio rispetto al quale l’affidamento diretto costituisce deroga ed eccezione che, ove anche prevista, è solo consentita e non certamente imposta, con la conseguenza che ove la P.A. appaltante, pur in presenza di una possibilità di deroga, opti invece per la gara ad evidenza pubblica, la relativa scelta appare comunque ineccepibile)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Su ricorso in appello sub 8246/97 proposto da Z. & G. s.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., rapppresentata e difesa dagli avv.ti M. Casavecchia
e F. P. Videtta e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, (....);
contro
l’Azienda speciale Consorzio Depurazione Acque Reflue “Valle Ossola”, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Locatie,
P. Scaparone, e con i medesimi domiciliata in Roma, presso la Segreteria del
Consiglio di Stato;
e nei confronti
dell’ing. M. P., n.c.;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. II, n.
265 del 26 maggio 1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda appellata;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie
difese;
Vista l’ordinanza n. 1880 del 10 ottobre 1997 con la quale è stata respinta la
domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 febbraio 2001 il consigliere Vincenzo A.
Borea, udito l’avv. Videtta per l’appellante; l’avv. Bertinelli Terzi, su delega
dell’avv Scaparone, per l’appellato risulta presente in sede di istanze
preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al TAR del Piemonte la soc. Z. & G., dopo aver premesso di aver in
precedenza realizzato, in base a delibera di affidamento da parte dell’Azienda
Speciale Consorzio Depurazione acque reflue “Val d’Ossola”, lavori relativi ad
opere fognarie di depurazione del lago Maggiore, contestava una serie di atti
dell’Azienda in questione in forza dei quali si era stabilito di estinguere il
rapporto contrattuale con la ricorrente e di avviare una nuova procedura
mediante licitazione privata per lavori di completamento delle suddette opere
(per la realizzazione di una canalizzazione in Via Piave di Baveno, lavori per i
quali si era in precedenza approvata apposita variante supplettiva).
L’interessata deduceva sotto vari profili l’illegittimità delle determinazioni
assunte dalla P.A., denunciandone i vizi di illogicità, incompetenza, violazione
di legge. Si opponevano in primo grado la P.A. e il controinteressato ing.
Pagano, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e
contestando nel merito le pretese avversarie.
I primi giudici dichiaravano il ricorso inammissibile, in parte per difetto di
giurisdizione e in parte per carenza di interesse.
DIRITTO
Ai fini di pervenire ad una adeguata puntualizzazione della controversia in
esame, è necessario precisare in fatto quanto segue.
L’Azienda speciale Consorzio Depurazione acque reflue “Val d’Ossola”, dopo aver
affidato all’attuale appellante, con delibera del 19 marzo 1990, la
realizzazione di lavori di opere fognarie -depurazione lago Maggiore- per un
importo complessivo a base d’asta di circa quattordici miliardi e mezzo,
approvava poi, nel marzo 1992, una perizia di variante supplettiva di
completamento (canalizzazione di Via Piave, in località Baveno) predisposta
dalla stessa impresa ora appellante, per un importo di poco meno di tre
miliardi, rimandandone peraltro la concreta realizzazione all’assegnazione da
parte della Regione Piemonte del relativo finanziamento.
Ottenuto, nel giugno 1995, il detto finanziamento, la P.A. statuiva di
sottoporre a verifica di congruità l’offerta di cui alla perizia di variante di
cui sopra, prima di addivenire alla eventuale stipula di un atto di
sottomissione. A tal fine (novembre 1995) incaricava un gruppo di professionisti
di verificare la congruità dei prezzi contrattuali. Tale verifica, fondata sul
più recente prezziario della Regione Piemonte, giungeva alla conclusione secondo
la quale l’offerta non sarebbe stata congrua, tale divenendo soltanto con un
ribasso del 21% circa.
Da una seconda perizia, peraltro, disposta dalla Aministrazione a seguito delle
controdeduzioni presentate dalla impresa interessata, risultava che l’offerta
presentata poteva considerarsi congrua.
Tutto ciò considerato la P.A., valutate le due perizie, optava per quella alla
medesima più favorevole, non accettata per contro dalla attuale appellante, e,
sul rilievo altresì della preclusione derivante dall’art. 25 L. 11 febbraio 1994
n. 109 (in forza del quale non sarebbero più consentite le varianti in corso
d’opera quali quella in questione), dichiarava estinto il rapporto contrattuale
con l’impresa e statuiva di avviare la procedura per l’indizione di una
licitazione privata (delibera assembleare 3 giugno 1996, accompagnata
contestualmente da delibera del C.d.A. di affidamento ad un professionista
dell’incarico di predisporre il progetto esecutivo delle opere).
Avverso i suaccennati provvedimenti insorgeva innanzi al TAR del Piemonte la
soc. Z. & G., deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
I primi giudici peraltro, in sostanza aderendo ad un’eccezione opposta dalle
controparti, dichiaravano da un lato il difetto di giurisdizione del G.A., con
riguardo alla disposta dichiarazione di estinzione del rapporto con la predetta
impresa e, dall’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse,
con riguardo alla determinazione di far luogo ad una nuova procedura ad evidenza
pubblica e conseguente affidamento dell’incarico di progettazione ad un
professionista privato.
Poste tali premesse in fatto, la prima questione da esaminare riguarda
naturalmente la sussistenza o meno della giurisdizione nella controversia in
esame del giudice adito, negata dai primi giudici e vigorosamente riaffermata
dall’appellante.
Il Collegio sul punto non ritiene di poter condividere le conclusioni negative
raggiunte in primo grado.
La giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione è costante nel ritenere che ciò
che rileva, ai fini dell’individuazione dell’oggetto della domanda giudiziale e
quindi, in definitiva, per ciò che qui interessa, del riparto di giurisdizione,
non è tanto il criterio della cosiddetta “prospettazione”, ossia della
qualificazione giuridica che l’istante dà all’interesse di cui chiede tutela,
quanto invece il petitum sostanziale, e cioè lo specifico oggetto e la reale
natura della controversia, da identificarsi in funzione della “causa petendi”,
costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata, in astratto,
alla posizione medesima, dalla disciplina legale da applicare alle singole
fattispecie (cfr., da ultimo, fra le tante, SS.UU. 12 aprile 2000 n. 130, 21
dicembre 1999 n. 915 e 9 aprile 1999 n. 231).
Poste tali premesse e venendo alla fattispecie, l’assunto da cui muove la
declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dai primi giudici prende le
mosse dalle disposizioni contenute nell’art. 344 della Legge sui Lavori pubblici
20 marzo 1865 n. 2248 e nell’art. 14 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063,
ripetutamente invocate dalla società ricorrente a presupposto legittimante del
ricorso e concernenti, com’è noto, il potere della P.A. di imporre
unilateralmente all’appaltatore, nel corso di esecuzione di un contratto, un
aumento (o una diminuzione) delle opere, fino a concorrenza di un quinto, limite
oltre il quale soltanto riprende vita l’autonomia negoziale dell’appaltatore
mediante esercizio, ove lo voglia, della facoltà di recesso. Muovendo da tale
premessa normativa e richiamando l’analoga disposizione contenuta nell’art. 1661
c.c. con riguardo agli appalti di diritto comune, i primi giudici sono pervenuti
alla conclusione che lo “ius variandi” del committente è un potere connaturato
al contratto d’appalto, e che non rappresenta esercizio di poteri autoritativi,
legato ad una posizione di supremazia del committente pubblico, bensì
costituisce espressione di un diritto potestativo di diritto comune in quanto
espressione di autonomia privata, rispetto al quale l’altra parte si trova in
uno stato di soggezione, dato che la sola volontà del committente è sufficiente
a incidere sul contenuto dell’accordo negoziale, a nulla rilevando il fatto che
la norma imponga un obbligo di facere all’appaltore (l’esecuzione delle opere
aggiuntive volute dal committente), essendo questa una conseguenza indiretta che
non fa venir meno la natura di diritto potestativo dello ius variandi.
Donde l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, a giudizio
del TAR, secondo il quale la posizione soggettiva dell’appaltatore, di fronte
all’esercizio dello ius variandi del committente, non potrebbe configurare un
interesse legittimo, sia perché di mera soggezione e sia perché mancherebbe, nel
lato attivo del rapporto, un potere pubblicistico di supremazia.
Le argomentazioni dei primi giudici, per quanto apparentemente armoniose e
logiche, non appaiono, sotto più aspetti, convincenti.
In primo luogo si osserva che non sembra determinante, nel senso di escludere
che nella fattispecie la sitazione azionata sia di interesse legittimo, il fatto
che l’art. 1661 c.c. preveda una disposizione sostanzialmente analoga, con
riguardo agli appalti di lavori privati, a quella contenuta nelle norme che
disciplinano gli appalti pubblici: innanzi tutto si osserva che la figura
dell’interesse legittimo, in quanto situazione soggettiva attiva che si
caratterizza per aver a suo contrapposto, nel rapporto giuridico, non già un
dovere o un obbligo, bensì una potestà, e cioè una situazione giuridica
ugualmente attiva che si distingue dal diritto soggettivo per il fatto che i
relativi poteri sono attribuiti al soggetto titolare a tutela non di propri
interessi bensì di interessi di terzi, è configurabile anche nel campo del
diritto privato, come ad esempio in materia di diritto societario (è il caso del
socio che impugna le delibere assembleari per violazione di norme di legge o
dell’atto costitutivo, art. 2377 c.c.), e di diritto di famiglia, in tema di
potestà del padre di famiglia o del tutore. Considerazioni che portano quanto
meno a dubitare, come giustamente osserva l’appellante, che il potere derivante
dall’art. 334 L. OO.PP. e 14 D.P.R. 1063/62 abbia automaticamente mutato la sua
natura pubblicistica per il fatto che il nuovo codice civile del 1942 preveda
una norma in precedenza inesistente. Comunque, anche da ciò prescindendo, appare
assorbente considerare che la contrapposizione diritto potestativo -soggezione
su cui si basa la sentenza appellata per escludere nella specie la sussistenza
in capo alla società interessata di un interesse legittimo presuppone l’avvenuto
esercizio del potere (sia questo un diritto potestativo o una potestà), mentre
nella specie ciò di cui ci si duole è il mancato esercizio, da parte della P.A.
di tale potere, con la conseguenza che la situazione azionata va valutata (a
prescindere, ovviamente, per quel che si è detto sulla irrilevanza della
“prospettazione” di parte, dal fatto che nel ricorso si insista ripetutamente
sul fatto che le opere in questioni rientrerebbero nel limite del sesto quinto,
quasi a configurare un obbligo di affidamento delle medesime all’istante da
parte della P.A.) a monte, e cioè alla luce della contrapposizione tra il potere
della P.A., non ancora esercitato, e la posizione in cui si trovava l’originario
contraente, in quanto tale, nei confronti della eventuale, sperata assegnazione
a suo favore dei lavori supplettivi rispetto a quelli già eseguiti.
Non v’è dubbio in primo luogo che il potere della P.A. sia discrezionale e
finalizzato a tutela di un pubblico interesse: potere che è discrezionale perchè
così lo configurano le norme di riferimento (“occorrendo in corso di esecuzione
un aumento o una diminuzione di opere…” recita l’art. 344 L. OO.PP.;
“l’amministrazione durante l’esecuzione dei lavori può ordinare…”, precisa
l’art. 14 D.P.R. n. 1063/62), ed è finalizzato ovviamente al miglior
perseguimento del pubblico interesse specifico così come qualunque potere
affidato alla P.A.. Dall’altro lato, poi, occorre tenere conto che le opere in
questione, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che queste
rientrassero nel limite del sesto quinto, come sostiene parte ricorrente, ovvero
ne esorbitassero, come invece si afferma ex adverso, costituivano indubbiamente
una integrazione, un completamento di quelle già dalla medesima ricorrente
realizzate ed affidatele a suo tempo a mezzo di trattativa privata, con
conseguente non ingiustificata aspettativa di quest’ultima di poterne ottenere
l’assegnazione per sé (aspettativa, del resto, giova aggiungere, come poi si
preciserà meglio, corroborata dal comportamento della P.A.); da tutto ciò
consegue che non appare possibile mettere in dubbio l’esistenza in capo
all’istante di una situazione giuridica qualificata, e cioè, una volta esclusa
la configurabilità di un diritto a causa della discrezionalità del potere della
P.A., di un interesse legittimo.
In conclusione ritiene il Collegio che, a differenza di quanto affermato dai
primi giudici con riguardo alla parte del ricorso che riguarda il mancato
esercizio dello ius variandi, e cioè la mancata assegnazione alla società
interessata dei lavori di completamento di cui è questione, sussista la
giurisdizione del giudice amministrativo. Con la precisazione che nessun rilievo
in contrario (per riaffermare, cioè, che la P.A. nella specie abbia fatto
esercizio di una normale autonomia negoziale e non di poteri autoritativi) può
da ultimo attribuirsi all’espressione usata nell’atto impugnato ove si parla di
chiusura o estinzione del rapporto contrattuale preesistente, trattandosi
espressamente di mera declaratoria, ovvero di presa d’atto, attinente ad una
vicenda contrattuale di per sé già conclusa, posto che i lavori originariamente
appaltati erano stati da tempo già portati a termine, senza alcuna
manifestazione di volontà negoziale: salva la determinazione negativa, frutto
una valutazione discrezionale, in applicazione, come si è visto dell’art. 344 L.
OO.PP., e quindi di contenuto provvedimentale nell’esercizio di un potere
autoritativo, di non far luogo alla assegnazione a favore dell’originario
contraente dei lavori conseguenti alla perizia di variante e supplettiva della
quale si è detto, e di procedere invece alla indizione di una gara ad evidenza
pubblica. Così inquadrata la fattispecie in esame, ancor più evidente risulta
quanto si è detto, e cioè che, nei confronti di una tale duplice
determinazione, l’imprenditore, già legato da un precedente contratto, si trova
di fatto in una posizione peculiare e qualificata, idonea cioè a configurare un
interesse legittimo come tale da far valere recta via innanzi al G.A. (cfr.
in tema C. Civ., SS.UU., 22 novembre 1983 n. 6983).
Venendo dunque al merito, occorre precisare, come si è in precedenza detto
accennando al comportamento tenuto nella vicenda in esame dalla P.A., che in un
primo tempo, una volta cioè ottenuto il finanziamento regionale del quale si è
detto, la P.A. medesima si era orientata nel senso di ritenere possibile
l’affidamento dei lavori di completamento di cui alla perizia di variante
supplettiva a suo tempo approvata alla stessa impresa che aveva eseguito i
lavori originariamente previsti, e cioè alla attuale appellante. Ciò risulta dal
fatto che, escludendosi, giustamente, come pure si è visto, la sussistenza di un
obbligo alla stipula dell’atto di sottomissione, si è comunque ritenuto di
sottoporre a verifica di congruità l’offerta economica presentata, prima di
accedere -eventualmente e discrezionalmente, si ribadisce- alla richiesta
assegnazione dei relativi lavori. Soltanto a conclusione della procedura, e cioè
dopo le due perizie di congruità delle quali si è fatto cenno, la P.A. si è
determinata nel senso di non poter aderire all’importo dell’offerta
presentatale, non ritenendosi sufficiente il ribasso del 13%, come quello cioè
concordato al momento di affidamento dei lavori precedenti, in luogo di quello
accertato come congruo dalla prima perizia, pari al 21%.
Ciò premesso, va in primo luogo sgomberato il campo dalle censure d’ordine
formale che investono gli atti impugnati.
Non ha pregio innanzi tutto la denuncia di incompetenza avanzata nei confronti
della delibera assembleare, nell’assunto che questa si sarebbe attribuita
arbitrariamente la natura di “atto fondamentale di indirizzo”, al fine di
sostituirsi di fatto al C.d.A. nell’adozione di un normale atto di gestione
spettante a quest’ultimo (art. 15 statuto). Si osserva in primo luogo che, come
risulta in atti, l’assegnazione dei lavori all’impresa appellante era stata, a
suo tempo, nel 1990, deliberata proprio dall’assemblea consorziale, ed è quindi
consequenziale il fatto che ora, trattandosi di prendere atto dell’avvenuto
compimento dei lavori originariamente assegnati e di determinarsi in ordine alle
modalità di affidamento dei lavori di completamento di cui alla perizia di
variante supplettiva della quale si è detto, sia stata la stessa assemblea a
deliberare. In secondo luogo poi, non va trascurato il fatto che nello stesso
giorno, a seguire, il C.d.A. ha provveduto all’affidamento ad un professionista
dell’incarico di redazione del progetto esecutivo dei predetti lavori di
completamento, con ciò in sostanza facendo propria (senza alcuna necessità di
una nuova valutazione e motivazione della fattispecie, contrariamente a quanto
si vorrebbe) la determinazione di non dar corso ad un nuovo contratto con
l’appellante e di dar vita invece ad una procedura ad evidenza pubblica. Infine,
non va sottaciuto il fatto che, nell’auto-qualificarsi come “atto fondamentale
di indirizzo”, come tale di competenza del massimo organo dell’ente, la delibera
assembleare ha inteso evidentemente e non illogicamente attribuire una
particolare solennità e valenza formale ad un provvedimento che poneva fine ad
una vicenda complessa che si trascinava da anni: ciò che, a giudizio del
Collegio, a prescindere dal riparto di competenze formalmente previsto dallo
statuto, e tenuto conto della sovraordinazione dell’Assemblea rispetto al C.d.A.,
appare sufficiente in ogni caso a disattendere la dedotta censura (ben diverso
sarebbe ovviamente il caso ove fosse stato l’organo sottoordinato ad adottare un
atto di competenza dell’Assemblea).
Ugualmente infondate o irrilevanti sono le altre censure d’ordine formale:
quanto alla previsione di spesa, questa, pur se non contenuta nella delibera
assembleare, si trova in quella contestualmente adottata dal C.d.A., e tanto
basta; quanto alla asserita mancanza dei pareri di legittimità del segretario e
tecnico contabile del direttore (art. 20 c. 2 statuto) la censura appare
sostanzialmente infondata in fatto, posto che la delibera assembleare,
costitutiva, come si è visto, della volontà dell’ente, è assistita dalla firma
del segretario, mentre quella del C.d.A. , contenente l’impegno di spesa,
risulta controfirmata dal direttore. E ciò a prescindere, in generale, dal fatto
che la sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di
legittimità e regolarità tecnico-contabile di cui all’art. 53 L. 8 giugno
1990 n. 142 assume rilevanza essenzialmente al fine di di individuare i
responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma non vale
di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l’illegittimità
delle deliberazioni medesime.
Venendo ora alle censure d’ordine sostanziale, priva di pregio appare innanzi
tutto la doglianza relativa al fatto che la P.A. avrebbe ritenuto di far luogo
alla perizia di congruità dei prezzi in base ad un equivoco, e cioè nella
convinzione di dover dare applicazione ad una norma, contenuta nell’art. 6,
comma 19, della L. 24 dicembre 1993 n. 537, di fatto abrogata dall’art. 44 L. 23
dicembre 1994 n. 724. La censura, pur se in fatto appare esatto che la
disposizione che prevedeva il giudizio di congruità sui contratti e sui relativi
atti aggiuntivi di cui alla L. finanziaria del dicembre 1993 risulta abrogata
dalla legge finanziaria dell’anno successivo, e quindi in epoca anteriore
all’adozione degli atti qui impugnati, non appare rilevante. La censura risente
dell’impostazione data al ricorso secondo la quale, trattandosi di opere
rientranti nel sesto quinto, la P.A. sarebbe stata in sostanza tenuta ad
assegnare direttamente le opere all’istante nella sua qualità di precedente
affidatario; si è detto, peraltro, trattando della giurisdizione sulla
controversia in esame, che nessun diritto poteva vantare l’interessato, ma
soltanto una aspettativa, sia pur qualificabile come interesse legittimo. Ne
consegue che la P.A., in presenza dei poteri discrezionali che le spettavano,
ben poteva, a prescindere dall’esistenza o meno di uno specifico vincolo di
legge, condizionare la propria eventuale scelta ad una previa verifica di
congruità dei prezzi offerti. E ciò anche a prescindere dal fatto che già l’art.
21 R.D. 25 maggio 1895 n. 359, all’epoca vigente (sarà abrogato solo dall’art.
31 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), prevedeva nuove analisi dei prezzi in caso
di approvazione di lavori non previsti dai contratti.
Influenzata dall’erroneo convincimento di aver titolo all’affidamento dei lavori
alle stesse condizioni di quelli espletati in precedenza, sempre in forza
dell’assunto che non sarebbe superato il limite del sesto quinto, e cioè sulla
base di un ribasso del 13%, appare altresì la doglianza con la quale si contesta
la pretesa della P.A. ad un ulteriore ribasso dell’8%, per un totale del 21%.
Ineccepibilmente infatti la P.A., nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali
di scelta, ha posto come condizione l’ulteriore ribasso, e non vale neppure
affermare, trattandosi di una inammissibile ingerenza in questioni di merito a
detta P.A. soltanto spettanti, che l’affidamento dei lavori in questione
all’impresa appellante avrebbe rappresentato la scelta più conveniente, tenuto
conto che la somma risparmiata con il ribasso aggiuntivo preteso sarebbe stata
in gran parte assorbita dalle spese relative alle due perizie e alla nuova
progettazione esecutiva ora disposta. E ciò senza tener conto che alla
conclusione negativa alla quale ora ci si oppone la P.A. era pervenuta anche in
forza dell’art. 25 L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo all’epoca vigente di
cui all’art. 8 ter L. 2 giugno 1995 n. 216, che non prevede, tra le varianti
previste, la tipologia della variante in questione: a prescindere da ogni dubbio
se tale disposizione potesse o meno formalmente considerarsi in vigore, ne
risulta infatti evidente la ratio legis che mira ad evitare, a tutela sia del
pubblico interesse che della concorrenza, ogni possibile elusione del principio
generale in base al quale gli appalti devono essere aggiudicati mediante
procedure ad evidenza pubblica, principio rispetto al quale l’affidamento
diretto costituisce deroga ed eccezione: deroghe ed eccezioni che, ove anche
previste, sono solo consentite e non certamente imposte, con la conseguenza che
ove l’amministrazione appaltante, pur in presenza in ipotesi di una possibilità
di deroga, opti invece per la gara ad evidenza pubblica, la relativa scelta
appare comunque ineccepibile.
L’appellante non può essere seguito neppure ove contesta il fatto che la P.A.,
dopo aver disposto ben due perizie sui prezzi offerti, con esiti contrastanti,
avrebbe in definitiva optato, illogicamente e immotivatamente, per la prima,
che, a differenza della seconda, aveva ritenuto non congrui i prezzi offerti.
Sul punto la motivazione data appare infatti ampia ed esaustiva, giacché, dopo
aver dato atto che la seconda perizia, invocata dall’appellante, in asserita
mancanza di dati di riferimento per appalti di settore, aveva preso a parametro
essenziamente listini di ditte specializzate, e cioè i prezzi di mercato,
tenendo conto delle particolari condizioni in cui dovranno essere realizzate le
opere, ha sottolineato viceversa il fatto che la prima perizia (dall’appellante
stesso contestata) si fondava su dati certi, e cioè sull’elenco prezzi regionale
aggiornato al 1995 (la perizia è del dicembre dello stesso anno), ritenendolo
perciò attendibile e maggiormente in grado di tutelare gli interessi dell’ente.
E se poi si considera che la perizia in questione, che pur si fonda su di una
analisi puntuale dei singoli prezzi unitari offerti e posti a confronto con il
prezziario regionale, ha cura di precisare che, con riguardo alle opere i cui
prezzi non sono riportati in detto prezziario, si sono assunti come parametro i
prezzi di mercato “sulla base di specifiche informazioni e della esperienza
personale” dei periti, appare sostanzialmente irrilevante l’affermazione
dell’appellante secondo la quale la suddetta perizia al medesimo contraria
sarebbe inficiata dal fatto che il surriferito elenco prezzi regionale non
conterrebbe i prezzi relativi alle opere di depurazione, e quindi non terrebbe
conto delle particolarità delle opere da realizzare. Né, si aggiunge, può essere
validamente considerato come prova della perplessità della P.A. il fatto che
questa, dopo la prima perizia, si sia determinata a chiederne un’altra, dopo le
contestazione dell’impresa interessata, dato che tale circostanza, ferma
restando l’ineccepibilità delle conclusioni poi raggiunte, secondo quanto si è
visto, dimostra soltanto lo scrupolo al quale si è attenuta la P.A., disponendo
un supplemento istruttorio, prima di porre fine alla controversa questione.
Le conclusioni negative alle quali si è pervenuti in ordine alla mancata
assegnazione, in via diretta, dei lavori di completamento dei quali si è detto,
rendono poi evidente l’inammissibilità delle ulteriori censure concernenti da un
lato la determinazione di far predisporre un nuovo progetto esecutivo, quando
già ne esisteva uno pronto, quello predisposto dalla stessa impresa interessata,
e, dall’altro, di affidarne il relativo incarico direttamente al medesimo
professionista che a suo tempo aveva redatto i precedenti progetti, senza previa
selezione mediante esame dei curricula dei vari professionisti eventualmente
interessati, come dispone, in via transitoria, l’art. 17, comma 12, L. n. 109/94
cit. E’ evidente infatti che, una volta definitivamente preclusa la via
dell’affidamento diretto a suo favore, l’impresa istante non ha alcun interesse
concreto a far valere l’illegittimità della scelte consequenzialmente operate
dalla P.A. per dare avvio ad una nuova procedura, questa volta ad evidenza
pubblica, dato che un eventuale accoglimento delle censure in esame non
comporterebbe comunque di fatto il soddisfacimento della pretesa fatta valere
(di avere direttamente per sé l’appalto delle opere), ed anzi, a ben vedere,
varrebbe soltanto ad intralciare la nuova procedura obbligando la P.A. ad un
rinnovo degli atti e quindi ad allontanare nel tempo la possibilità di
conseguire comunque il bene voluto mediante una possibile, utile partecipazione
alla gara che la P.A. ora intende svolgere.
In conclusione, pronunciando sull’appello proposto, il Collegio, ritenuta la
giurisdizione sulla controversia, rigetta nel merito il ricorso.
Sussistono validi motivi per procedere alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando
sull’appello proposto dalla Z. & G. s.p.a., rigetta nel merito il ricorso
proposto.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Salvatore Rosa - Presidente
Andrea Camera - Consigliere
Piergiorgio Trovato - Consigliere
Vincenzo Borea - Consigliere est.
Marco Pinto - Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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