Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 344 del 25 gennaio 2003
(Nei collegi amministrativi il “supplente” può subentrare non solo per impedimenti temporanei del titolare ma anche in caso di impedimento definitivo o cessazione volontaria dalle funzioni.
Il segretario non è anche “componente” della commissione di concorso: egli espleta funzioni serventi e certificatorie - stesura e cura della sottoscrizione dei verbali, conservazione degli elaborati - ma non concorre ai giudizi della commissione.
Il verbale, anche se volto a riprodurre l’attività di un organo collegiale, non è un atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1312/97, proposto da A. S., rappresentato e difeso
dall’avv. A. Funari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
(....),
contro
l’ Azienda USL di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita in giudizio,
e nei confronti
di A. R., rappresentato e difeso dall’avv. R. Ferola, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, (....),
della Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Latina, 26
gennaio 1996, n. 80, resa inter partes, con la quale è stato respinto il
ricorso proposto dall’attuale appellante avverso il provvedimento di non
ammissione alla prova pratica del concorso a un posto di primario di chirurgia
presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gaeta, nonché le
deliberazioni di approvazione della graduatoria di merito relativa a detto
concorso e di nomina del vincitore.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. L’attuale appellante ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso il Pronto Soccorso
del Presidio Ospedaliero di Gaeta, ma avendo conseguito alla prova scritta un
punteggio di soli 4/20 non è stato ammesso alla successiva prova pratica.
2. Ha, pertanto, proposto ricorso dinanzi al TAR di Latina, impugnando, oltre il
giudizio di non ammissione alla prova pratica emesso nei suoi confronti, tutti
gli atti della procedura concorsuale, anche successivi alla sua esclusione tra i
quali, in particolare, le deliberazioni di approvazione della graduatoria e di
nomina del dott. R., quale vincitore del concorso.
3. Il TAR adito, dopo aver giudicato infondata, ed in parte inammissibile per
difetto di interesse, la lunga sequela di motivi di censura (nel numero di
dodici), ha respinto il gravame con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata.
4. Avverso la prefata pronunzia il dott. S. ha interposto l’appello in
trattazione, articolato su otto mezzi di censura, con il quale ha riproposto
l’impianto di doglianze del gravame introduttivo e contestato le argomentazioni
rese in proposito dai giudici del TAR di Latina.
5. Il controinteressato, vincitore del concorso, si è costituito in giudizio per
resistere all’appello, ed ha controdedotto.
Le parti hanno depositato
memoria.
Alla pubblica udienza del 9
luglio 2002 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello non merita accoglimento.
Occorre prendere le mosse dal
primo mezzo di censura.
Con il primo motivo del
ricorso introduttivo il dott. S. si doleva della mancata nomina di un nuovo
componente della commissione esaminatrice, e quindi dell’illegittimo subentro -
a partire dal 22 ottobre 1992, a lavori non ancora iniziati - di un membro
supplente (prof. S.), a seguito delle dimissioni rassegnate il 7 ottobre 1992
dal componente universitario, prof. N..
In questo modo il supplente
sarebbe divenuto illegittimamente un titolare fisso, con l’ulteriore conseguenza
che egli sarebbe rimasto, a sua volta, privo del supplente (come nuovo “titolare
senza supplente”), con evidente violazione dell’art. 9 della l. 207/85.
Quest’ultima disposizione,
rappresenta il dolente, stabilisce che deve essere designato oltre al titolare
un membro supplente per ciascun componente “per la sostituzione del titolare nel
caso di assenza o impedimento del medesimo”.
Ad avviso del S., dunque, il
membro supplente dovrebbe essere chiamato ad intervenire solo ed esclusivamente
qualora, in corso di procedura, il titolare sia assente o impedito a
partecipare, ovvero qualora il titolare abbia un impedimento momentaneo
(“assenza o impedimento”), non anche laddove il titolare abbia rassegnato le
dimissioni, estraniandosi definitivamente dalla procedura concorsuale, e per di
più prima dell’inizio dei lavori.
I giudici di prime cure
hanno, dapprima, evidenziato che l’eventualità della sostituzione del componente
titolare della commissione esaminatrice che si è dimesso con il supplente già
previamente individuato è tutt’altro che esclusa dalle disposizioni richiamate
dal ricorrente (in particolare gli artt. 6 e 26 del d.m. 30 gennaio 1982), ed è
pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
Ha rilevato, ad ogni modo, il
Tribunale, aderendo alle deduzioni del controinteressato resistente in giudizio,
che l’espressione “assenza o impedimento del titolare”, utilizzata nel d.m.
sopracitato per indicare le ipotesi in cui il supplente è abilitato a
partecipare ai lavori della commissione, in mancanza di ulteriori specificazioni
normative, risulta comprensiva di tutti i casi in cui il titolare stesso, per
qualsiasi ragione, non possa (o non voglia) svolgere la funzione affidatagli,
con la conseguente necessità di sostituirlo affinché l'organo collegiale possa,
come necessario, continuare ad operare.
D'altra parte, continuano i
primi giudici, qualora fosse, per ipotesi, effettivamente necessario
interpretare le disposizioni sopra indicate nel senso proposto dal ricorrente,
esse risulterebbero quantomeno incomplete, in quanto indicherebbero il rimedio
per l'inconveniente minore, rappresentato dalla solo temporanea assenza di un
membro della commissione, mentre lascerebbero senza disciplina proprio la
situazione più rilevante e meritevole di considerazione, evidentemente
costituita dalla definitiva cessazione di un componente dalla funzione.
In effetti, pare al Collegio
che le censure dedotte dall’appellante non colgano nel segno, in quanto affette
da una visione troppo riduttiva e formale delle funzioni del supplente. Se è,
infatti, principio generale connaturale al funzionamento dei collegi
amministrativi che alla qualifica del “supplente” vada ricondotta una posizione
funzionale vicaria, di modo che esso può entrare in gioco legittimamente solo se
e quando il titolare (ed esclusivamente quello individuato) non possa
esplicare la sua attività perché assente o impedito, non può d’altra
parte accettarsi la limitazione delle potenzialità funzionali del supplente ad
impedimenti meramente temporanei, e comunque non duraturi, occorsi al medesimo
componente titolare.
A volte anzi, al contrario,
un impedimento del tutto temporaneo del titolare può giustificare la mancata
convocazione del supplente e quindi la posizione di attesa della Commissione
finché non sia in grado di riunirsi di nuovo, a breve termine, con tutti i suoi
originari titolari.
E’ così condivisibile
l’orientamento della sentenza avversata, che ha richiamato all’uopo pronunzie
giurisprudenziali di primo grado, per il quale ai sensi dell’art. 9 della legge
20 maggio 1985 n. 207, in caso di assenza o di impedimento del componente
titolare della commissione giudicatrice di concorso nelle Unità sanitarie
locali, questo deve essere automaticamente ed ineludibilmente sostituito col
membro supplente (con l’effetto, ad esempio, che è illegittima la sostituzione
dell’originario componente effettivo deceduto mediante la nomina di un nuovo
titolare, tenendo ferma la precedente designazione del membro supplente: cfr.
Tar Lombardia, Milano, III, 10 gennaio 1995, n. 31).
Diversamente opinando, e
portando alle estreme conseguenze i ragionamenti dell’appellante, si
giungerebbe, come suggerisce la difesa del controinteressato, e visto che quello
che in fondo si lamenta è che il supplente è divenuto nuovo titolare, ma senza a
sua volta supplente, alla doverosa nomina, a catena, di più “supplenti dei
supplenti”.
Non può, in definitiva,
escludersi, anche per ragioni di correntezza ed economia procedimentale, un
subentro a titolo non meramente temporaneo del supplente nella posizione del
titolare, definitivamente impedito, per motivi gravi e documentati ma anche per
cessazione volontaria dalle funzioni, ad esercitare le attribuzioni spettantigli.
La circostanza che la
commissione non aveva iniziato ad operare non può risultare decisiva, nel senso
di precludere con certezza l’utilizzabilità del supplente, atteso che era già
comunque intervenuta, in data 29 luglio 1992, la valida costituzione della
medesima.
Il motivo è, in definitiva,
infondato.
2. Le riportate argomentazioni valgono, a fortiori, come ha rilevato il
Tribunale territoriale, a confutare anche la prima parte del secondo motivo di
censura, attinente alla sostituzione mediante supplente e non con un nuovo
titolare - in data 19 gennaio 1993 e quindi a lavori della commissione già in
corso - di un componente (questa volta) collocato a riposo (dott. F.).
Peraltro, come riconosciuto
dallo stesso istante nell’atto introduttivo, il componente da ultimo citato è
stato successivamente reintegrato, con delibera del 2 marzo 1993, e quindi ha
continuato a svolgere le funzioni affidategli in virtù dell’ottenuto
differimento della data di collocamento a riposo (67° anno).
Quanto al profilo della
sostituzione del segretario della commissione, avvenuta in base a delibera del
1° luglio 1993, e che sarebbe ad avviso del reclamante illegittima in quanto
intervenuta allorquando la commissione esaminatrice avrebbe dovuto provvedere
alla valutazione dei titoli, il S. insiste, in questo grado di giudizio, nella
lamentela, rilevando che la motivazione del TAR non può essere convincente
laddove attribuisce alla “importantissima figura del Segretario un ruolo
talmente marginale, da ritenere quasi inutile la continuità della funzione che
questi è chiamato a svolgere”.
Ma hanno ragione i primi
giudici quando affermano che non merita sorte favorevole nemmeno tale secondo
profilo di censura contenuta nel secondo motivo perché, secondo le previsioni
del d.m. 30 gennaio 1982, il segretario non è anche “componente” della
commissione giudicatrice di concorso.
Tale funzionario,
infatti, pur rivestendo senza dubbio un ruolo tutt’altro che marginale,
espleta in piena neutralità funzioni serventi e certificatorie, che si
concretano essenzialmente nella stesura e nella cura della sottoscrizione dei
verbali, nonché nella conservazione degli elaborati, ma non concorre alla
formazione dei giudizi tecnico-valutativi che sono propri della commissione,
con salvezza dei casi in cui in cui tali funzioni certificatorie, di custodia e
di stesura degli atti siano assunte da un componente della commissione
esaminatrice per espressa disposizione di portata generale.
Ne consegue che, in relazione
alla sostituzione del segretario, non è ipotizzabile il vizio di violazione
delle disposizioni che si occupano espressamente dei soli membri della
commissione d’esame.
3. In relazione al terzo profilo di lagnanza, occorre dare effettivamente atto,
come ha fatto anche l’Organo di prime cure, che il sesto comma dell'art. 9 del
decreto ministeriale più volte citato ribadisce che ciascun commissario ha
“l'obbligo della firma dei verbali di concorso”.
Il TAR ha osservato che tale
“obbligo”, però, risulta esplicitamente riaffermato nel menzionato decreto non
tanto per reprimere con una ineludibile sanzione di invalidità le operazioni
della commissione che siano riportate in verbali non sottoscritti da tutti
indistintamente i commissari, ma più semplicemente al fine, peraltro
esplicitamente dichiarato, di indicare la forma che ciascun commissario deve
necessariamente osservare per “far inserire” nei verbali “tutte le osservazioni
in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio
eventuale dissenso circa le eventuali decisioni adottate dagli altri componenti
della commissione”.
In assenza di una norma
speciale che sic et simpliciter commini l’invalidità delle operazioni
verbalizzate, le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo in questione
- che pure sicuramente esiste - debbono essere, pertanto, valutate, ad avviso
del Tribunale, dando applicazione al principio generale della “strumentalità
delle forme”, secondo il quale, tra l’altro, il raggiungimento dello scopo cui
un atto sia preordinato rappresenta il criterio differenziale fra invalidità e
mera irregolarità dell'atto stesso.
Da ciò consegue che la
mancata osservanza di regole procedurali o formali, salvo che non sia a priori
ed espressamente individuata da una specifica norma come causa di invalidità, ha
giuridico rilievo solo se oggettivamente impedisce il conseguimento del
risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta.
Ragionando in termini ancor
più generali, la Sezione, sulla scorta anche di un recentissimo precedente
giurisprudenziale del Consiglio particolarmente conferente all’ipotesi de qua (Cons.
Stato, VI, 4 dicembre 2001, n. 6058), osserva in questa sede che
l’apprezzamento, nella sua esatta valenza, della prescrizione di obbligatoria
sottoscrizione (si veda anche l’art. 8 del DPR 686/57 e l’art. 15 del DPR
487/94), da parte di tutti i commissari e del segretario, del processo verbale
riportante le operazioni di esame e di valutazione e le decisioni prese dalla
commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli elaborati, non può
prescindere dalla considerazione che il verbale stesso (unico documento
probatorio dello svolgimento delle operazioni e del contenuto degli atti
concorsuali), anche se preordinato a riprodurre l’attività di un organo
collegiale (quale è la commissione giudicatrice), non è per sua
natura un atto collegiale, ma solo il documento materiale che attesta, con le
garanzie di legge, il contenuto di una volontà collegiale, la cui
invalidità, stante il carattere insostituibile della prova, si risolve,
tuttavia, nella concreta impossibilità di dimostrare la formazione di detta
volontà.
La non ascrivibilità del verbale alla categoria degli atti collegiali comporta,
come conseguenza, che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio,
della cui attività in esso venga dato atto, non può considerarsi elemento
essenziale per la sua esistenza ed intrinseca validità, che possono essere
incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che
svolge la funzione di redattore del verbale, ovvero dalla mancata indicazione
delle persone intervenute.
Può, allora, affermarsi che
la specifica previsione della sottoscrizione del processo verbale da parte di
tutti i componenti della commissione esaminatrice, non essendo preordinata ad
integrare né l’esistenza né l’efficacia probatoria del documento, è chiamata ad
assolvere, più che altro, la funzione di tutelare il diritto di ciascuno di
detti componenti di verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte
ed alle valutazioni espresse, così da consentire a ciascuno di loro di far
constare il proprio dissenso.
Tale dissenso può anche
esprimersi nel rifiuto di apporre la propria sottoscrizione, rifiuto che, anche
in questo caso, non incide, evidentemente, sulla validità dell’atto, bensì
esprime solo la dissociazione dell’autore dal contenuto di quest’ultimo.
Ne consegue, in definitiva,
che la mancanza della firma di uno dei commissari di esame, ove non sia
determinata dalla mancata partecipazione di questi alla seduta (nel qual
caso, però, l’invalidità della procedura si ricollega alla natura di collegio
perfetto della commissione giudicatrice e non al profilo formale), ovvero da
un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, concreta
una irregolarità del verbale, ascrivibile a mero errore materiale.
Tali osservazioni di
carattere generale sono avvalorate, con riferimento alla procedura concorsuale
de qua, dal fatto che, pur a fronte della mancanza - nei tre verbali (nn.
3, 4 e 5) di concorso indicati dalla parte ricorrente - del dato formale della
firma di uno dei componenti partecipanti alle riunioni, non è stato mai posto in
dubbio, anche dallo stesso ricorrente (che, in effetti, si è ben guardato,
almeno nell’atto introduttivo, dal sostenere che non vi era corrispondenza fra
quanto effettivamente avvenuto e quanto riferito nei verbali), che siano stati
sempre presenti tutti i componenti, come attestato dal segretario.
Anche il motivo in esame
risulta, pertanto, infondato.
4. Con il quarto mezzo di censura l’appellante ripropone l’eccezione di
illegittimità della procedura, sollevata in prime cure, in relazione alla
partecipazione ai lavori concorsuali di un membro della commissione, primario di
chirurgia, interessato da provvedimenti giudiziari per fatti di corruzione, ed
in particolare da un procedimento penale che ha comportato a suo carico un
ordine di cattura e la sottoposizione agli arresti domiciliari (procedimento poi
conclusosi con condanna patteggiata, quando il suddetto si era già dimesso da
primario ospedaliero).
Il Tribunale periferico ha
ritenuto di poter notare che l’avvio di un procedimento penale e l’adozione di
misure cautelari coercitive, anche se accompagnati da clamori di stampa, non
comportano, come è noto, presunzioni di colpevolezza, e di certo non sono da
soli idonei a rendere necessaria l’immediata espulsione dell’imputato da tutti
gli organi collegiali di cui si trovi a far parte, soprattutto (e questo appare
l’elemento chiave) in mancanza dell’adozione nei confronti del commissario in
questione, da parte della U.S.L. di appartenenza, di provvedimenti di
sospensione cautelare o di decadenza dall’impiego, che nella specie non
risultano essere stati adottati.
Ciò nella considerazione che,
in effetti, il commissario era stato a suo tempo nominato in quanto in possesso
della qualifica e delle funzioni di primario ospedaliero.
Pur senza voler sminuire,
quindi, la particolare delicatezza dell’accaduto, che tra l’altro ha anche, e
non di poco, inciso sulla celerità dei lavori della commissione (la quale non si
è potuta riunire per diversi mesi causa l’impedimento forzato interessante il
componente in questione), possono essere sposate le argomentazioni dei primi
giudici, con particolare riguardo alla rilevanza decisiva della mancata
emissione, da parte dell’Amministrazione sanitaria di appartenenza, di
provvedimenti di sospensione a titolo cautelare, o di decadenza dall’impiego,
nei confronti del commissario in questione, destinato a dimettersi nel corso
della procedura.
Anche il quarto motivo va
pertanto disatteso.
5. Non merita, invero, miglior sorte il quinto profilo di doglianza, con il
quale il S. si è soffermato sulla carenza motivazionale che ha accompagnato
l’attribuzione del punteggio numerico, peraltro particolarmente esiguo, al suo
elaborato scritto.
Premesso che non possono
trovare valido ingresso, siccome per lo più non attinenti ad aspetti
sindacabili, le generiche considerazioni circa i profili di illogicità e di
contraddittorietà del punteggio assegnato, alla stregua anche dei precedenti di
carriera del reclamante (del resto una prova scritta concorsuale va valutata in
sé stessa, potendosi ad esempio ricondurre un punteggio particolarmente basso a
momenti di defaillance di carattere temporaneo e contingente, che esulano
del tutto dalla valutazione complessiva della brillantezza della carriera, delle
prove in precedenza sostenute e dei servizi espletati nel passato dal
candidato), resta da affrontare la ben nota tematica della sufficienza, dal
punto di vista motivazionale, dell’attribuzione di un voto meramente numerico,
che non consentirebbe, lamenta l’istante, in quanto tra l’altro non ancorato a
precisi criteri di valutazione, di ripercorrere l’esatto iter logico seguito
dalla commissione esaminatrice per pervenire a quel determinato punteggio.
Dato atto che la formulazione
dell’art. 13 del d.m. 30 gennaio 1982 non esclude, di per sé, che anche la
valutazione di merito delle prove giudicate insufficienti possa essere
validamente espressa per il tramite dell’attribuzione di un punteggio meramente
numerico, il Collegio trova valido appoggio nell’orientamento giurisprudenziale
decisamente prevalente, più volte fatto proprio anche dalla Sezione (ma non solo
da essa), secondo cui in tema di concorso a posti di pubblico impiego, ed anche
dopo l’entrata in vigore della l. 241/90, nell’attribuzione del punteggio
numerico alle prove d’esame è da considerarsi insito il giudizio espresso dalla
commissione esaminatrice, il quale non abbisogna di ulteriori motivazioni, né
che venga riportato il voto assegnato da ciascun membro della commissione, anche
a fronte di prove concorsuali valutate come negative o insufficienti (cfr., da
ultimo, Cons. Stato, V, 4 aprile 2002, n. 1859; IV, 26 aprile 2002, n. 2226 e 15
maggio 2002, n. 2600; VI, 29 marzo 2002, n. 1786; v. anche V, 27 febbraio 2001,
n. 1059 e 20 marzo 2000, n. 1504), salvo che, ma non è il caso di specie,
l’Amministrazione si sia vincolata, in sede di elaborazione dei criteri di
massima, a dare conto in maniera puntuale di alcuni elementi di valutazione (Cons.
Stato, VI, 8 aprile 2002, n. 1884).
L’attribuzione di un
punteggio numerico si configura, infatti, come l’adozione di una formula
sintetica, ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione tecnica della
commissione esaminatrice, la quale è priva di valenza schiettamente
provvedimentale (Cons. Stato, IV, 1° febbraio 2001, n. 367; VI, 4 giugno 2002,
n. 3155, secondo cui, peraltro, una più specifica motivazione si giustifica
quando vi sia contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti dai
componenti della commissione che possa configurarsi una contraddittorietà
intrinseca del giudizio complessivo).
La censura, dunque, va
disattesa, né sussistono gli estremi per dare seguito alla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 della l. 241/90, già peraltro risolta
dalla Corte Costituzionale (investita dal TAR Lombardia), con ordinanza del 3
novembre 2000, n. 466, nel senso della palese inammissibilità, in quanto
questione non diretta in realtà a risolvere un dubbio di legittimità
costituzionale, bensì traducentesi in “un improprio tentativo di ottenere
l’avallo della Corte circa una determinata interpretazione della norma,
attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di
indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati”.
6. Con il sesto mezzo di censura in appello, il S. contesta la declaratoria di
inammissibilità dei motivi sesto, settimo, ottavo ed undicesimo del ricorso
introduttivo, formulata dal Tribunale amministrativo pontino sulla base della
considerazione che essi investono atti appartenenti a fasi del procedimento
concorsuale (espletamento della prova pratica - che si sarebbe tradotta, in
realtà, in una prova scritta e colloquiale di certo non pienamente in linea con
le specifiche capacità professionali (nel settore della chirurgia) da valutarsi
- nonché di quella orale, redazione della graduatoria comprensiva dei punteggi
assegnati per i titoli e approvazione della stessa) successive all'esclusione (rectius
mancata ammissione alla fase successiva) del ricorrente.
L'accoglimento di tali
censure non potrebbe, pertanto, risultare di alcun giovamento per il ricorrente
stesso, in quanto l'eventuale annullamento degli atti in questione
comporterebbe, non già il rinnovo dell'intero procedimento, ma solo la
ripetizione di fasi dello stesso alle quali comunque il ricorrente non potrebbe
partecipare per essere stato escluso, legittimamente, in un momento anteriore.
I suddetti principi sono ineccepibili e quindi anche la lagnanza in questione non merita adesione, dovendosi confermare l’inammissibilità delle richiamate censure per difetto di interesse.
7. Con il settimo profilo di doglianza del gravame d’appello, l’appellante
ripropone, invece, il nono ed il decimo motivo del ricorso originario, circa la
nomina ed i requisiti tecnico-professionali del Presidente e di alcuni
componenti della commissione d’esame.
Anche tali profili non
convincono il Collegio, essendo stata invocata una disposizione (art. 3, comma
21, l. 537/93) chiaramente inapplicabile, in mancanza di previsione espressa di
retroattività, alla fattispecie in argomento (cfr., in tema, anche Cons. Stato,
V, 4 aprile 2002, n. 1859), essendo i lavori della commissione giudicatrice,
nominata nel formale rispetto della l. 111/91, da tempo in corso.
8. Da ultimo, anche l’ottavo motivo, riproducente la dodicesima lagnanza del
ricorso introduttivo, e concernente la violazione e falsa applicazione dell’art.
25 della l.r. 18/94, è privo di pregio, sia, anche in questo caso, per
inapplicabilità (retroattiva) delle norme regionali alla procedura in questione,
in via di ultimazione.
9. Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, il gravame in
appello di cui in epigrafe non può sfuggire alla pronunzia di rigetto.
Le spese di lite, con
riferimento al presente grado di giudizio, possono essere, nondimeno, compensate
tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei
seguenti Magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Francesco D’Ottavi Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicolina Pullano Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi