Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3382 del 16 giugno 2003

 

(Tutte le tipologie di attività delle P.A., e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, sono suscettibili di accesso.

Tuttavia per gli atti provenienti dai privati intervenuti nel procedimento, l’accesso è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati e rilevanti nel procedimento, e non solo occasionalmente detenuti dalla P.A..

Inoltre, fra gli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere tra atti di soggetti terzi e atti propri del soggetto richiedente l’accesso o del suo mandante: per questi ultimi l’accesso deve essere negato, altrimenti la P.A. sopperirebbe a negligenze imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato. Infatti, l’accesso ai documenti amministrativi ha senso in quanto si tratti di documenti nella disponibilità esclusiva della P.A.. In particolare, non può chiedersi alla P.A. l’esibizione di fatture e bolle di consegna, essendo atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie ma comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante siano state smarrite)


 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

 (Quinta Sezione)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 10820 del 2002 proposto dalla M. s.p.a. (Gruppo I. B.), in persona del Direttore generale e rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Pilato e V. De Palma, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, (....);

 

contro


la Gestione liquidatoria ex USL BA/9, in persona del Commissario liquidatore p.t., non costituita in giudizio;


per la riforma


della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, n. 4649 del 23.10.2002;

 


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Udito l’avv. V. De Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 


FATTO


Con l’appello in epigrafe, la società M. ha fatto presente che con ricorso proposto al TAR Puglia aveva chiesto, in quanto cessionaria di un credito per complessivi € 11.310,87 vantato dalla C. S.p.a., che fosse dichiarato l’obbligo della USL di rilasciarle copia delle delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e servizi e delle bolle di consegna e di lavorazione relativi alle fatture n. 203076 del 14.04.1994 ed altre indicate nell’atto di appello. Il TAR, però, ha respinto il ricorso, rilevando come, ai sensi dell’art. 1262 c.c., l’obbligo di fornire i documenti probatori del credito grava sul cedente. Da qui, secondo il primo giudice, deriverebbe il difetto dell’interesse personale e concreto della ricorrente che legittima, ai sensi dell’art 22 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2 del DPR 27 giugno 1992, n. 352, la domanda di accesso alla documentazione amministrativa. Senza considerare, poi, che l’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere notificato anche al creditore cedente, titolare di un diritto alla riservatezza.


Secondo l’appellante, la sentenza è erronea ed ingiusta, in quanto la cessionaria, quale unico soggetto legittimato ad esercitare il diritto di credito, ha un interesse personale e concreto che legittima l’esercizio del diritto di accesso. E, da ultimo, che non è configurabile nella specie un diritto alla riservatezza in capo alla cedente, in quanto la ricorrente si è limitata a richiedere esclusivamente la documentazione relativa all’esistenza di un credito che aveva formato oggetto di un atto di disposizione.


Ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello, con l’assegnazione di un termine all’Amministrazione per consentire l’accesso.

 


DIRITTO


1. L’appello proposto dalla M. s.p.a. è fondato nella parte in cui il Tar, con riferimento all’accesso a documenti di diritto privato in possesso dell’Amministrazione pubblica, ha escluso l’interesse del cessionario di un credito nei confronti della pubblica amministrazione, sull’assunto che, ai sensi dell’art. 1262 c.c., l’obbligo di fornire i documenti probatori del credito grava sul creditore cedente.


La tesi sostenuta del primo giudice non può essere condivisa.


Non v’è dubbio, infatti, che per effetto della cessione del credito il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente, per cui la disposizione di cui all’art. 1262 c.c., secondo la quale “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”, vale esclusivamente tra queste due parti ma non produce effetti nel rapporto tra cessionario e debitore. Proiettando il principio sul versante del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne consegue come non possa essere riconosciuta al creditore cessionario, solo per tale sua qualità, una protezione minore rispetto a quella che la norma accorda al cedente.


Né ha pregio l’altra tesi sostenuta, sia pur in via alternativa, dal Tar, secondo il quale l’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere notificato anche al creditore cedente, titolare di un diritto alla riservatezza. E’ evidente, infatti, che al momento in cui il cedente ha disposto del diritto di credito, proprio in virtù dell’art. 1262 c.c., che gli impone di consegnare i documenti al cessionario, i dati ad essi relativi non sono più protetti dalle norme concernenti la tutela della riservatezza.


2. Sgombrato il campo da un astratto difetto di legittimazione del creditore cessionario, la questione va esaminata nei suoi elementi concreti. Riguardo ai quali il collegio ritiene di dover confermare l’indirizzo già seguito con la decisione n. 1448 dell’ 11 marzo 2002, che opera una distinzione tra gli atti di cui è consentito l’accesso.


Giova precisare come non sia in discussione l’indirizzo giurisprudenziale affermato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con decisione n. 4 del 22 aprile 1999, secondo il quale tutte le tipologie di attività delle pubbliche Amministrazioni (ora anche dei meri gestori di pubblici servizi ex art. 4 L. 3.8.1999 n. 265, che ha sostituito l’art. 23 L. 241/1990), e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato sono suscettibili di accesso ex art. 22 L. n. 241/90. Ma il principio va esaminato alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale che ha precisato come “per quanto concerne gli atti provenienti dai privati intervenuti nel relativo procedimento, l’accesso in tanto è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento, ai sensi dell’art. 22, 2° comma, L. n. 241/90, e non solo occasionalmente detenuti dall’Amministrazione”. (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 191 del 22.1.2001). E, per quel che riguarda da vicino il caso di specie, come “nell’ambito degli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere quelli che sono gli atti di soggetti terzi e quelli che sono gli atti propri del soggetto richiedente l’accesso (o del suo mandante). Per questi ultimi l’accesso deve essere negato, altrimenti l’Amministrazione verrebbe a sopperire a negligenze e disfunzioni che sono imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato. Invero, non bisogna dimenticare che l’accesso ai documenti amministrativi in tanto ha senso in quanto si tratta di documenti nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione.” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1448 dell’ 11.3.2002).


Di conseguenza non può essere chiesta all’Amministrazione l’esibizione di fatture e di bolle di consegna per verificarne il contenuto, essendo atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie (ma comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante) siano eventualmente andate smarrite, come sembra accaduto nella specie.


3.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto solo in parte.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in parte l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ordina alla Gestione liquidatoria della USL BA/9 di esibire all’appellante (con facoltà di estrarne copia) le delibere di approvazione dei contratti di fornitura di materiali e di sevizi relativi alle fatture indicate nell’esposizione in fatto, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa, ove anteriore, della presente decisione.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2003, con l’intervento dei signori:
Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Francesco D’Ottavi Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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