Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3338 del 18 giugno 2002
(Non è ammissibile avanti al g.a. la proposizione diretta dell'azione di risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, senza previa o contestuale proposizione di azione di annullamento dell'atto dal quale si assume il danno sia causato. Il risarcimento del danno è ottenibile solo dopo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'azione risarcitoria è proponibile direttamente solo in caso di atto già annullato dopo ricorso straordinario al Capo dello Stato o rimosso, tramite autotutela o annullamento, dalla P.a oppure in caso di danno derivante non da atto ma da attività - es. ritardo - della P.a.)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sesta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da P. C. M., in proprio e in
qualità di capogruppo del raggruppamento di professionisti, rappresentato e
difeso dagli avv.ti G. Sartorio, V. Barone e L. Di Raimondo, ed elettivamente
domiciliato presso gli stessi, in Roma, (....);
contro
Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in persona del legale rappresentante pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.to M.
Sanino, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, (....);
R.A. Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.to L. Iannotta, ed
elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, (....);
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
II, n. 2832/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7-5-2002 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Barone, L’Avv. Iannotta e l'Avv. Sanino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe P. C. M., in proprio e in
qualità di capogruppo del raggruppamento di professionisti, ha chiesto
l’annullamento della sentenza n. 2832/2001 con la quale il Tar per la Campania
ha respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione n. 65 del 13-7-99 del
Presidente della Stazione Zoologica “Anton Dhorn”, recante approvazione della
rideterminazione della Commissione incaricata di esaminare i curricula per
l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva dei lavori di straordinaria manutenzione dell’ala di levante
dell’edificio sito in Napoli in Villa Comunale, con affidamento dell’incarico
alla R.A. Consulting s.r.l. e di ogni atto presupposto.
L’appello viene proposto per i seguenti motivi:
1) violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 370/99 della VI Sezione del
Consiglio di Stato;
2) conseguente mancata declaratoria del diritto del gruppo P. C.
all’aggiudicazione dell’incarico di progettazione in oggetto.
L'amministrazione intimata e la società controinteressata si sono costituite in
giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello ed eccependone l’inammissibilità.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Prima di esaminare i motivi di appello e le eccezioni sollevate appare
opportuna una ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio.
La selezione dei progettisti esterni per l’affidamento dell’incarico di
progettazione dei lavori in precedenza indicati si concludeva con
l’individuazione della R.A. Consulting s.r.l., mentre al secondo posto si
classificava l’odierno appellante (gruppo P. C.).
Quest’ultimo impugnava una prima volta gli atti di gara e il ricorso veniva
accolto dal Tar Campania con sentenza n. 3307/98; tale decisione veniva
riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 370/99, con cui veniva accolto
l’appello principale della Stazione Zoologica ma veniva anche accolto l’appello
incidentale di P. C. con conseguente conferma dell’annullamento degli
atti impugnati, seppur sulla base dell’accoglimento di motivi diversi da quelli
ritenuti fondati dal Tar.
In particolare, con la citata decisione, il Consiglio di Stato riteneva fondato
il motivo, relativo all’attribuzione per il criterio D2 di punti 2,5 alla
Consulting e di punti 1,5 a P. C., in quanto veniva rilevato che, se era
consentito l’apporto (e la valutazione) anche di professionisti esterni, era
anche necessario che la partecipazione effettiva alla progettazione di questi
risultasse giuridicamente certa.
Veniva di conseguenza riscontrato che gli esperti indicati dalla Consulting non
solo non avevano assunto alcun impegno in prima persona ma nemmeno risultavano
obbligati in alcun modo ad una prestazione nell’ambito della progettazione
oggetto della gara (non avevano neanche sottoscritto i propri curricula).
Dopo aver rilevato che la valutazione dei professionisti esterni aveva
costituito un elemento decisivo per l’attribuzione del diverso punteggio tra i
due partecipanti in relazione al criterio D2, venivano annullati gli atti
impugnati con conseguente obbligo della stazione appaltante di rivalutare i
curricula alla luce dei principi esposti.
Con gli atti, impugnati nel presente giudizio, la Stazione Zoologica ha
rinnovato la procedura di gara, confermando l’affidamento dell’incarico alla
R.A. Consulting, cui per il criterio D2 venivano attribuiti punti 2 rispetto ai
punti 1,5 assegnati a P. C. (la Commissione si era conformata alla
sentenza del Consiglio di Stato non valutando i curricula dei quattro esperti
esterni indicati dalla Consulting, ma considerando quelli dei due membri esterni
del gruppo di progettazione della stessa Consulting.
Il Tar della Campania respingeva il
ricorso di P. C. avverso gli atti di
rinnovazione della procedura di gara, ritenendo che il giudicato di cui alla
citata sentenza n. 370/99 del Consiglio di Stato si limitasse a non consentire
la valutazione dei curricula dei quattro esperti esterni e non anche dei due
componenti esterni del gruppo di progettazione.
Deve infine essere aggiunto che: con
sentenza n. 487/2000 questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso per
l’esecuzione del giudicato, proposto da P. C., in considerazione del ricorso per revocazione proposto dalla
Consulting avverso la sentenza n. 370/99; con sentenza n. 5606/2000 della
Sezione è stato parimenti dichiarato inammissibile il ricorso per l’esecuzione
della stessa sentenza, sempre proposto da P. C. e che con decisione n.
922/2001 la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione
presentato dalla Consulting.
2. Chiariti i fatti materiali e processuali oggetto della controversia, deve essere in via preliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla Consulting, che ha rilevato che, essendo ormai conclusa la progettazione affidata con gli atti impugnati, alcuna utilità potrebbe trarre P. C. dall’annullamento degli atti di gara, tenuto anche conto che l’affidamento alla stessa Consulting dell’incarico di direzione lavori costituisce un provvedimento successivo ed autonomo, non consequenziale rispetto all’affidamento della progettazione.
L’eccezione è infondata.
Si deve prendere atto dell’estraneità all’oggetto del presente giudizio
dell’affidamento del diverso incarico di direzione lavori (già iniziati),
affidato alla stessa Consulting sulla base di successive determinazioni
dell’amministrazione.
Deve però essere considerato l’interesse dell’appellante all’annullamento degli
atti impugnati anche ai fini di una domanda risarcitoria, che peraltro P. C. ha già proposto con separato ricorso allo stato pendente davanti al Tar
Campania.
Il Collegio ritiene, infatti che l’intervenuta integrale esecuzione della
progettazione, oggetto di procedura selettiva, non rende inammissibile o
improcedibile il ricorso per l’annullamento degli atti di gara, non tanto perché
persiste un mero interesse morale all’accertamento delle eventuale illegittimità
degli stessi, ma soprattutto in quanto l'eventuale statuizione giurisdizionale
di annullamento della procedura di gara può assumere rilievo in un successivo
giudizio risarcitorio diretto a ristorare la società del pregiudizio patito per
effetto dell'illegittimità provvedimentale (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2117 del
20-12-1999).
Tale prospettiva, secondo cui l’esecuzione integrale del contratto non rende
affatto improcedibile il ricorso proposto contro il provvedimento, presuppone
che la decisione sulla dedotta illegittimità dell’atto contestato rappresenti un
passaggio obbligato per affermare la responsabilità dell’amministrazione.
E’ noto il diverso indirizzo interpretativo, diffuso in settori della dottrina e
collegato ad un obiter dictum racchiuso nella sentenza n. 500/1999 delle Sezioni
Unite della Cassazione.
Con la citata decisione della Cassazione con cui è caduto il dogma dell’irrisarcibilità
dei danni derivanti da lesione di interesse legittimo, la Suprema Corte ha anche
affrontato la questione della vigenza nel nuovo quadro normativo e
interpretativo della pregiudiziale amministrativa, in base alla quale appunto si
ritiene necessario ottenere il previo annullamento dell’atto per avanzare
pretese risarcitorie per danni dallo stesso atto derivanti.
Ha affermato la Cassazione che: “Rispetto al giudizio che, nei termini
suindicati, può svolgersi davanti al giudice ordinario, non sembra ravvisabile
la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento. Questa è stata
infatti in passato costantemente affermata per l'evidente ragione che solo in
tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, e quindi all'accesso
alla tutela risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ., riservata ai soli diritti
soggettivi, e non può quindi trovare conferma alla stregua del nuovo
orientamento, che svincola la responsabilità aquiliana dal necessario
riferimento alla lesione di un diritto soggettivo. E l'autonomia tra le due
giurisdizioni risulta ancor più netta ove si consideri il diverso ambito dei
giudizi, ed in particolare l'applicazione, da parte del giudice ordinario, ai
fini di cui all'art. 2043 Cod. civ., di un criterio di imputazione della
responsabilità non correlato alla mera illegittimità del provvedimento, bensì ad
una più complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa, dell'azione
amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto.
Qualora (in relazione ad un giudizio in corso) l'illegittimità dell'azione
amministrativa (a differenza di quanto è avvenuto nel procedimento in esame) non
sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo, il
giudice ordinario ben potrà quindi svolgere tale accertamento al fine di
ritenere o meno sussistente l'illecito, poiché l'illegittimità dell'azione
amministrativa costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di
cui all'art. 2043 Cod. civ.”.
Tali principi sono stati affermati dalla Cassazione con riguardo alle norme
previgenti l’entrata in vigore della legge n. 205/2000, in quanto sulla base
dell’originaria versione dell’art.. 35 del D. Lgs. n. 80/98 la concentrazione
delle azioni (di annullamento e risarcitoria) davanti al giudice amministrativo.
era stata attuata solo per le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva di
quest’ultimo, mentre nelle materie in cui il G.A. aveva la sola giurisdizione di
legittimità la domanda risarcitoria doveva essere proposta davanti al giudice
ordinario.
La riformulazione dell’art. 35, ad opera dell’art. 7 della legge n. 205/2000 ha
eliminato anche tale residuo spazio di tutela ripartita tra due giudici,
attribuendo al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva e di legittimità, tutte
le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali.
L’inciso “nell’ambito della sua giurisdizione” chiarisce che il potere di
assicurare il risarcimento da parte del GA riguarda tutto l'universo della
giurisdizione di quest'ultimo e non solo le materie attratte nella giurisdizione
esclusiva.
La definitiva attuazione della concentrazione delle due azioni davanti ad unico
giudice, quello amministrativo, costituisce un elemento di rilievo da tenere
presente anche con riferimento alla questione della pregiudiziale
amministrativa, considerato che la stessa Cassazione, oltre a formulare in via
ipotetica la tesi del superamento della pregiudizialità (“…non sembra
ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento….”), ha
espressamente riferito l’affermazione ai giudizi risarcitori, che, al tempo,
erano attribuiti alla giurisdizione del G.O. e la cui cognizione spetta oggi al
G.A.; la ricostruzione operata dalla Cassazione appare dettata principalmente
dall’intento sostanziale di eliminare il regime del necessario ricorso a due
forme di tutela per ottenere da un giudice l’annullamento dell’atto e da altro
giudice il risarcimento del danno.
Peraltro, la scomparsa della pregiudiziale amministrativa si pone in contrasto
con l’ordinanza n. 165/1998 della Corte Costituzionale, la quale ha tratto il
convincimento dell'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale,
sollevata in relazione alla irrisarcibilità dei danni da lesione di interessi
legittimi, dalla circostanza che il diniego di concessione edilizia non era
stato oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo, essendo stato
incidentalmente inciso solo da provvedimento cautelare.
Sul punto a fronte di posizioni divergenti della dottrina si rileva un
orientamento dei giudici amministrativi di primo grado nel senso della
permanenza della necessità del previo annullamento dell’atto impugnato ai fini
dell’azione di risarcimento dei danni derivanti da un atto amministrativo
illegittimo (v., fra tutte, Tar Campania 8-2-2001, n. 603; Tar Friuli - Venezia
Giulia 23 aprile 2001 n. 179; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 16 aprile 1999, n.
416; T.A.R. Friuli, 26 luglio 1999, n. 903).
Una recente pronuncia della IV Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che
nell’ordinamento amministrativo non appare possibile l’accertamento
incidentale da parte del giudice amministrativo della legittimità di un atto non
impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio
e che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente
all’azione di annullamento o in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione
che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e che sia
coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento. (Consiglio di
Stato, Sezione IV, 15-2-2002 n. 952).
La sentenza richiama i due principi, tradizionalmente affermati dalla dottrina
contraria alla tesi della scomparsa della pregiudiziale amministrativa:
- l’elusione del termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti
amministrativi;
- l’assenza di un potere di disapplicazione in capo al G.A., che può solo
conoscere in via principale il provvedimento amministrativo.
La IV Sezione ha superato così quel precedente proprio orientamento, secondo cui
“se è vero che è ormai venuta meno la necessaria pregiudizialità della pronunzia
sulla illegittimità dell'atto rispetto alla domanda di risarcimento, non può
tuttavia ritenersi che questa sia in ogni caso ammissibile allorché il
provvedimento amministrativo sulla cui illegittimità si fonda sia divenuto
inoppugnabile. Infatti, poiché l'illegittimità del provvedimento è uno degli
elementi costitutivi dell'illecito causativo del danno, deve ritenersi precluso
all'interessato di far valere la pretesa al risarcimento allorché egli non abbia
esercitato i mezzi di tutela offerti dall'ordinamento che gli avrebbero
consentito di ottenere la reintegrazione in forma specifica (nella specie,
infatti, il ricorrente, qualora avesse proposto tempestivamente l'impugnazione,
avrebbe potuto ottenere l'aggiudicazione). Conclusione, questa, che deriva,
oltre che dall'applicazione dei principi civilistici (art. 1227 cod. civ.), dal
doveroso contemperamento dei principi di civiltà giuridica conseguenti al
riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi con
quelli di doverosa tutela degli interessi, anche patrimoniali,
dell'amministrazione”. (Cons. Stato, IV, n. 1684/2001).
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza ha finora escluso che l’art. 1227,
comma 2, c.c., che prevede il dovere del danneggiato di evitare il danno, possa
essere interpretato nel senso di richiedere che il danneggiato sia tenuto a far
valere tempestivamente in giudizio il suo diritto nei confronti del
danneggiante, in quanto il ricorso a rimedi processuali comporta pur sempre un
apprezzabile sacrificio in termine di costi e di rischi (v. fra tutte Cass. Civ.
22-3-91 n. 3101 e 7-5-91 n. 5035).
Anche in un passaggio della ordinanza della Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 1/2000, la questione della pregiudiziale amministrativa viene
affrontata incidentalmente con la seguente affermazione: “Ovviamente,
nell'ambito della giurisdizione esclusiva conserva rilievo la distinzione tra
diritti ed interessi, specie al fine di verificare se la tutela della posizione
posta a base del ricorso possa essere chiesta entro il termine di prescrizione,
ovvero entro il termine di decadenza, qualora si contesti un provvedimento
costituente espressione di un potere (per il quale rileva la generale regola di
certezza dei rapporti di diritto pubblico, che giustifica la previsione di un
breve termine di decadenza, il cui superamento comporta l'inoppugnabilità in
ogni sede del provvedimento).”.
L’inoppugnabilità in ogni sede del provvedimento sembra escludere anche la sede
risarcitoria.
Premessi i citati precedenti, il Collegio ritiene che la tempestiva domanda
di annullamento del provvedimento amministrativo costituisca presupposto di
ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, che da quel provvedimento
si assume essere derivato.
Tale conclusione si fonda sulle seguenti ragioni.
Innanzi tutto, l’assenza di un potere di disapplicazione in capo al G.A., che
può solo conoscere in via principale atti amministrativi di natura non
regolamentare e non anche disapplicarli, non costituisce argomento di carattere
puramente processuale, ma assume una valenza sostanziale, in quanto è
strettamente collegato con il principio della certezza della situazioni
giuridiche di diritto pubblico, al cui presidio è posto il breve termine
decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
La chiara l’elusione del termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli
atti amministrativi costituisce infatti ostacolo insuperabile ai fini
dell’ammissibilità di un’azione risarcitoria autonoma rispetto all’azione di
annullamento dell’atto, fonte del danno.
Non appare condivisibile la tesi contraria, secondo cui il termine decadenziale
non rileva ai fini del risarcimento del danno, trattandosi di un termine
previsto per garantire in breve tempo la certezza dell’intangibilità alla
fattispecie provvedimentale, mentre la regolazione degli interessi in gioco non
verrebbe posta in discussione da un’azione solo risarcitoria, nella quale la
verifica della legittimità dell’atto è operata incidentalmente.
Infatti, la tutela risarcitoria ha una funzione sussidiaria rispetto alla tutela
giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto impugnato, nel senso che
gli effetti conformativi derivanti dal giudicato di annullamento garantiscono la
tutela della posizione di interesse legittimo e che, qualora a causa del decorso
del tempo o di altri motivi, tale forma di tutela non sia, in tutto o in parte,
possibile o comunque residuino dei danni, la stessa posizione di interesse
legittimo viene protetta (anche o solo) con la tutela risarcitoria.
Non si ravvisano ragioni per cui il breve termine decadenziale per
l’impugnazione degli atti amministrativi dovrebbe operare solo quando si chiede
l’annullamento dell’atto, mentre non sarebbe applicabile quando la stessa
posizione soggettiva di interesse legittimo viene tutelata in via risarcitoria
in un giudizio in cui la legittimità del provvedimento fonte di danno
costituisce sempre oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo, al
pari dell’ipotesi della sola domanda di annullamento.
Peraltro, la tesi dell’autonomia tra azione di annullamento e azione
risarcitoria determina alcune irragionevoli conseguenze.
Infatti, in presenza di un atto amministrativo, mai impugnato e ritenuto solo
incidentalmente illegittimo dal giudice amministrativo, l’amministrazione
avrebbe davanti due alternative:
a) rimuovere necessariamente l’atto, ritenuto illegittimo dal giudice;
b) opporre l’inoppugnabilità del provvedimento non contestato nei termini e
tenere quindi fermo l’assetto degli interessi regolato da quell’atto, pur in
presenza di una condanna al risarcimento dei danni che da quell’atto sono
derivati e che, in ipotesi soprattutto di atti di diniego, possono continuare a
prodursi anche in futuro.
Nel primo caso sarebbe evidente l’aggiramento dei termini decadenziali, posti
dal legislatore, oltre che l’ulteriore inconveniente del mancato rispetto del
contraddittorio con controinteressati che non rivestono la qualifica di parti
necessarie nel giudizio risarcitorio e che possono aver beneficiato del
provvedimento amministrativo, che in quel giudizio è stato ritenuto illegittimo.
Mentre nella seconda ipotesi sussisterebbe un’evidente contraddittorietà tra
l’accertato obbligo di risarcimento e la permanente efficacia di un atto fonte
di pretese risarcitorie anche ulteriori.
Rispetto alle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche di diritto
pubblico, cui il termine breve di impugnazione è funzionale, risulta di
difficile compatibilità una fattispecie in cui il privato dopo essere rimasto
silente (nel senso di non avere impugnato l’atto) dopo l’emanazione di un
provvedimento amministrativo a lui sfavorevole agisca in via giurisdizionale
nell’imminenza della scadenza del termine prescrizionale di cinque anni,
chiedendo il risarcimento del danno.
A chi obietta che si tratta della stessa situazione prevista dall’art. 2043 c.c.
nei rapporti interprivatistici, si può rispondere che, pur essendo unica la
norma primaria di protezione per il risarcimento del danno sofferto da un
soggetto per effetto dell’attività altrui, la natura generale della disposizione
di cui all’art. 2043 c.c. impone di ricercare all’esterno della norma stessa la
rilevanza giuridica della relazione tra soggetto e bene e di individuare sempre
all’esterno gli interessi giuridicamente rilevanti e quindi risarcibili, se
lesi.
In caso di danni derivanti dall’attività amministrativa e, in particolare, da
atti amministrativi illegittimi, l’ordinamento assicura tutela all’interesse del
danneggiato con disposizioni specifiche che prevedono un breve termine per
contestare gli atti, al cui rispetto è subordinata la protezione di quell’interesse
in ogni forma.
Del resto, il connotato essenziale della nozione di interesse legittimo resta
quello del riconoscimento di una posizione di vantaggio riconosciuta
dall’ordinamento ad un determinato soggetto in ordine a un bene e consistente
nell’attribuzione a quel medesimo soggetto di poteri idonei, non a realizzare in
modo pieno e immediato l’interesse al bene, ma a realizzarlo in via indiretta e
mediata attraverso il corretto esercizio dell’azione amministrativa (che è
appunto contestabile nei termini di decadenza).
La realizzazione dell’interesse individuale (in ogni forma) non può quindi
che essere subordinata alla rimozione dell’atto provvedimentale autoritativo che
ha inciso sulla posizione del privato, restando preclusa la tutela ogni volta
che detto atto diventi inoppugnabile per il decorso del termine decadenziale,
che assicura certezza e definitività alle situazioni giuridiche incise dal
provvedimento, che è assistito dalla nota presunzione di legittimità.
Si osserva, infine, che anche dal dato testuale dell’art. 35 del D. Lgs. n.
80/98, nel teso novellato dalla legge n. 205/2000, possono essere tratti
elementi a favore della tesi della permanenza della pregiudizialità.
Il nuovo testo dell’art. 7, comma 3, della L. Tar, come da ultimo modificato,
prevede che “Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e
agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Il comma 5 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 80/98 stabilisce che “Sono abrogati
l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione
che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul
risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi”.
In entrambe le disposizioni il legislatore, pur non affrontando direttamente la
questione, ha qualificato le questioni risarcitorie collegate ad un
provvedimento illegittimo, come questioni "consequenziali" rispetto
all'annullamento di quest'ultimo, riconoscendo implicitamente che il
risarcimento presuppone non un semplice accertamento incidentale dell’atto, ma
il suo annullamento.
Come affermato nella citata decisione n. 952/2002 della IV Sezione, ovviamente
la previa o contestuale proposizione dell’azione di annullamento del
provvedimento amministrativo non costituisce presupposto di ammissibilità
dell’azione risarcitoria nel caso in cui l’atto sia già stato caducato all’esito
di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o sia stato rimosso
in via amministrativa prima della scadenza del termine di decadenza previsto per
l’impugnazione (a seguito dell’esercizio dei poteri di autotutela o dei poteri
di annullamento di organo sovraordinato) o nella diversa ipotesi in cui il danno
da risarcire derivi da una illegittimità non già di un atto, ma dell’attività
della P.a. (ad esempio, il danno da ritardo).
In tutte queste ipotesi non si pone la questione di dover rimuovere un atto
esistente ed efficace per agire in via risarcitoria, pur trattandosi di
fattispecie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto
conto che è innegabile che la ratio della riforma, iniziata con il D. Lgs. n.
80/98 e completata con la Legge n. 205/2000, sia quella di concentrare davanti
ad un unico giudice, quello amministrativo, ogni forma di tutela nei confronti
della Pubblica amministrazione quando viene in gioco la lesione di interessi
legittimi.
Ritornando al caso in esame, sulla base delle precedenti considerazioni deve
quindi essere escluso che l’intervenuta integrale esecuzione della
progettazione, oggetto di procedura selettiva, renda inammissibile o
improcedibile il ricorso per l’annullamento degli atti di gara, in quanto
l'eventuale statuizione giurisdizionale di annullamento della procedura di gara
assume necessariamente rilievo nel successivo giudizio risarcitorio (già
proposto) diretto a ristorare la società del pregiudizio patito per effetto
dell'illegittimità provvedimentale, costituendo l’annullamento dell’atto un
passaggio obbligato per affermare la responsabilità dell’amministrazione.
3.1. L’appello proposto da P. C. si incentra nella sostanza su un unico motivo inerente
l’illegittima valutazione dei curricula dei componenti esterni del gruppo di
progettazione della Consulting ai fini dell’attribuzione del punteggio per il
criterio D2 e la violazione sul punto del giudicato di sui alla citata sentenza
della Sezione n. 370/99.
L’appello è fondato.
Non appare, infatti, condivisibile
la tesi delle parti appellate, secondo cui dalla motivazione della sentenza n.
370/99, letta unitamente all’originario appello incidentale proposto da P. C. ed accolto dal Consiglio di Stato,
l’annullamento degli atti di gara sia stato disposto per la illegittima
valutazione dei curricula dei soli consulenti esterni e non anche dei
progettisti esterni (ing. Antonio Dori e Antonio Campopiano).
Le parti appellate richiamano
diverse parti dell’appello incidentale di P. C. per evidenziare come le censure siano state da questo mosse solo nei
confronti dei consulenti esterni.
In realtà, le parti richiamate
dimostrano solo che P. C. ha illustrato
il motivo anche in relazione ai consulenti esterni, ma un passo del suddetto
appello incidentale è inequivoco per dimostrare che la censura era rivolta anche
in ordine ai componenti esterni del gruppo di progettazione della Consulting: “
avendo infatti accertato che la R.A. Consulting s.r.l. ha preso parte alla gara
come società, è solo il curriculum di quest’ultima e dei suoi membri (soci o
dipendenti) a poter essere preso in considerazione, non sussistendo alcuna
possibilità per la Commissione di attribuire punteggi per i curricula di
soggetti estranei alla società, che possono essere stati indicati a sproposito
come componenti un gruppo di progettazione o come semplici consulenti” (pag. 20
dell’appello incidentale).
E’ quindi chiaro che la censura era stata proposta in relazione ad entrambe le
figure esterne indicate dalla Consulting (sia gli esperti che i progettisti
esterni).
3.2. E’ comunque risolutiva la lettura della sentenza n. 370/99, passata in
giudicato, con cui la Sezione ha chiaramente accolto il motivo relativo al
punteggio del criterio D2 con riferimento ad entrambe le figure.
Ciò si ricava da diversi passaggi
della decisione: in primo luogo, la Sezione, nel respingere un diverso motivo
proposto da P. C. e relativo alla
dedotta illegittimità della partecipazione alla gara della Consulting, in quanto
inficiata dallo status dei soggetti esterni componendi del nucleo di
progettazione, ha ritenuto che il ricorso a professionalità esterne non fosse di
per sé precluso, affermando però poi che “tale modalità (di aggregazione alla
società di progettazione) non può non assumere rilievo nella valutazione del
loro apporto, come si dirà in proseguo” (pag. 10 e 11 della sentenza n. 370/99).
E’ evidente che la Sezione si sia riferita in detto passaggio a tutte le
professionalità esterne ed abbia poi rinviato proprio alla successiva parte
della sentenza, in cui si esaminava il motivo (accolto) relativo alla
valutazione dell’apporto degli esterni.
Proprio in detta ultima parte della sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto
il motivo relativo al criterio D2 (che come evidenziato era riferito ad esperti
e componenti esterni del gruppo di progettazione), con una motivazione che è
chiaramente riferita ad entrambe le figure di sterni: l’assenza di un impegno
personale da parte di questi.
Del resto, non si pone in contraddizione con la citata lettura della decisione
neanche la clausola del bando di gara che prevedeva la sottoscrizione del solo
rappresentante legale delle società di ingegneria a nome di componenti del
gruppo di progettazione, in quanto con la sentenza n. 370/99 è stato affermato
il diverso principio, in base al quale per essere valutato ai fini del punteggio
il ricorso a professionalità esterne all’organico di una società di ingegneria
deve risultare da impegni certi che garantiscano l’effettiva partecipazione di
tali soggetti alla progettazione.
3.3. Va infine sottolineato, a conferma della esposta interpretazione, che la
stessa appellata Consulting ha fondato il precedente ricorso in revocazione
della sentenza n. 370/99 (dichiarato, come già detto, inammissibile) proprio sul
fatto che avrebbe errato il Consiglio di Stato nel ritenere fondato il motivo
relativo al criterio D2 anche con riferimento ai progettisti esterni,
accogliendo un motivo proposto per la prima volta in appello.
Nella sostanza la stessa Consulting
ha condiviso in quella sede l’interpretazione del giudicato, su cui si fonda la
tesi di P. C.,
chiedendo appunto la revocazione di quella sentenza.
Il definitivo passaggio in giudicato della decisione n. 370/99 rende irrilevanti
in questa sede le considerazioni relative alla novità, o meno, del motivo di
appello incidentale accolto dalla Sezione.
Ne consegue che, alla luce delle precedenti considerazioni, gli atti con cui la
procedura di gara è stata rinnovata dalla amministrazione risultano illegittimi
in quanto adottati in violazione del giudicato di cui alla sentenza della
sezione n. 370/99.
La stazione Zoologica avrebbe dovuto rideterminare il punteggio per il criterio
D2, senza considerare non solo gli esperti esterni indicati dalla Consulting, ma
anche i componenti esterni del gruppo di progettazione della stessa società.
L’attribuzione di un punteggio maggiore per tale criterio D2 alla Consulting
risulta quindi avvenuta in modo illegittimo, in quanto, non considerando i
componenti esterni del gruppo di progettazione, lo stesso criterio utilizzato
dalla Commissione (maggior numero di specifiche competenze dei componenti della
Consulting; v. verbale n. 2 del 2-7-99) avrebbe condotto invece alla
attribuzione di un punteggio a P. C. maggiore di quello attribuito alla
Consulting, poiché a seguito della corretta valutazione di curricula a fronte di
una specifica competenza posseduta dalla sola Consulting (prelevamento,
sollevamento, trattamento e smaltimento acqua) vi erano ben tre competenze, per
le quali i curricula valutabili erano solo quelli del gruppo P. C.
(trattamento e condizionamento aria; impianto di diffusione acustica; sicurezza,
impianti antincendio).
L’appello deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati,
in riforma della sentenza di primo grado.
4. Deve a questo punto essere esaminata l’ulteriore domanda di P. C., con cui si chiede che venga
dichiarato il diritto del Gruppo appellante all’aggiudicazione dell’incarico di
progettazione in oggetto.
La domanda dell’appellante non è
tesa tanto a dimostrare che in assenza dell’illegittimità accertata P. C.
sarebbe stato l’aggiudicatario della gara, in quanto la questione delle
conseguenze dell’annullamento sull’attribuzione dei punteggi di gara è già stata
risolta nel paragrafo precedente nel senso della conseguente attribuzione per il
criterio D2 a P. C. di un punteggio maggiore rispetto alla Consulting, con
prevalenza di P. C. tenuto conto che la differenza di punteggio per il criterio D2 era
risultata determinante ai fini dell’affidamento dell’incarico.
La domanda mira invece all’accertamento del contenuto dell’attività
amministrativa conseguente all’annullamento attraverso una formula della parte
dispositiva della presente decisione, che assumerebbe la sostanza di un ordine
di un determinato facere all’amministrazione.
Si tratta di verificare se sia ammissibile nel processo amministrativo una
domanda di tal genere.
Al riguardo, è noto che parte della dottrina sostiene che con l’inciso “anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica”, di cui all’art. 35 del D. Lgs.
n. 80/1998 il legislatore abbia inteso introdurre nel nostro ordinamento
un’azione di adempimento simile a quella prevista nell’ordinamento tedesco, che
consente di agire in giudizio per ottenere la condanna dell’amministrazione
all’emanazione di un atto amministrativo; il potere di ordinare
all’amministrazione un facere, consistente anche nell’emanazione di atti
amministrativi, sussisterebbe a condizione che si tratti di attività vincolata e
non di attività con significativo tasso di discrezionalità.
A tale orientamento, che presuppone l’introduzione attraverso il rimedio della
reintegrazione in forma specifica di una azione di adempimento esercitabile nei
confronti della P.a., se ne contrappone un altro, che appare preferibile,
maggiormente coerente con la natura risarcitoria, o riparatoria, dell’istituto,
come risultante dall’art. 2058 c.c..
Infatti, ammettere che la reintegrazione in forma specifica costituisca, come
detto, il mezzo per impartire un ordine alla P.a. di emanare un determinato
provvedimento o quanto meno di provvedere in un determinato modo, finisce per
attribuire all’istituto caratteri che non corrispondono in realtà alla vera e
propria tutela aquiliana, ma tengono assai di più della tutela ripristinatoria.
Tale ricostruzione presuppone un concetto di reintegrazione in forma specifica
del tutto diverso da quello affermatosi in sede civilistica sulla base dell’art.
2058 c.c..
In sede civilistica, il risarcimento in forma specifica consiste nella diretta
rimozione delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo tramite la produzione
di una situazione materiale corrispondente a quella che si sarebbe realizzata se
non fosse intervenuto il fatto illecito produttivo del danno.
Sempre nell’ottica civilistica la reintegrazione in forma specifica rimane un
rimedio risarcitorio (o comunque riparatorio), ossia una forma di reintegrazione
dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea
rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio e non va confusa né con l’azione
di adempimento (diretta ad ottenere la condanna del debitore all’adempimento
dell’obbligazione) né con il diverso rimedio dell’esecuzione in forma specifica
quale strumento per l’attuazione coercitiva del diritto e non mezzo di rimozione
diretta delle conseguenze pregiudizievoli.
La forma specifica non è né una forma eccezionale né una forma sussidiaria di
responsabilità, ma uno dei modi attraverso i quali il danno può essere
risarcito, la cui scelta spetta al creditore salva l’ipotesi di eccessiva
onerosità o l’oggettiva impossibilità.
Tornando al processo amministrativo, si osserva che il legislatore ha
chiaramente inserito l’inciso “anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica” all’interno della disposizione che prevede che il giudice
amministrativo dispone il risarcimento del danno ingiusto, con la conseguenza
che contrasta con il dato letterale ogni interpretazione che pone l’istituto al
di fuori di una alternativa risarcitoria.
Lo strumento risarcitorio, sia per equivalente che in forma specifica, si
caratterizza per l’imposizione al debitore (rectius, all’amministrazione) di una
“prestazione” diversa in sostituzione di quella originaria.
Se l’amministrazione era tenuta al rilascio di un determinato provvedimento,
l’adozione di quell’atto costituisce il contenuto primario della “prestazione”
cui la P.a. era appunto tenuta, e non assume una funzione risarcitoria.
Peraltro, quando il legislatore ha voluto configurare la possibilità da parte
del giudice amministrativo di ordinare un facere all’amministrazione, lo ha
fatto espressamente come nell’ipotesi di cui all’art. 25 della legge n. 241/90
(“…il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti …”).
I sostenitori dell’opposta teoria evidenziano come l’evoluzione del processo
amministrativo contrasti con tale interpretazione “restrittiva”, in base a cui
permarrebbe la tradizionale sequenza annullamento – inerzia della P.a. –
ottemperanza a fronte di un invece più rapido conseguimento del risultato
ottenibile con l’ordine alla P.a. ad adottare un determinato atto a contenuto
vincolato.
L’argomentazione, benché suggestiva, non appare risolutiva non solo per le
suesposte considerazioni circa il dato letterale della norma, ma anche sotto il
profilo delle effettività della tutela giurisdizionale, cui deve sempre tendere
l’interprete sulla base dei principi costituzionali e di derivazione
comunitaria.
Si osserva che l’obbligo per la P.a. di provvedere in un determinato modo è già
presente nel giudizio amministrativo in virtù del legame tra parte dispositiva e
parte motiva della decisione, cui la P.a. è tenuta a conformarsi.
Non vi è molta differenza tra una sentenza che disponga il rilascio di un
determinato provvedimento e analoga decisione che annulli un diniego
riconoscendo in parte motiva la fondatezza della pretesa sostanziale del
privato, imponendo così all’amministrazione di conformarsi. Il rimedio alla
mancata attuazione sarebbe pur sempre, in entrambi i casi, il giudizio per
l’esecuzione del giudicato.
L’adozione da parte dell’amministrazione di un determinato atto amministrativo
attiene più ai profili di adempimento e di esecuzione che non a quelli
risarcitori: in presenza di un illegittimo diniego e di accertata spettanza del
provvedimento amministrativo richiesto, il rilascio dello stesso costituisce non
una misura risarcitoria, ma la doverosa esecuzione di un obbligo che grava
sull’amministrazione, salvi gli eventuali danni causati al privato (esso viene
infatti accordato a prescindere sia dall’esistenza di un danno patrimonialmente
apprezzabile, che, soprattutto, dall’indagine sull’elemento soggettivo
dell’illecito).
Riportare anche tale fase nell’ambito della reintegrazione e quindi della tutela
risarcitoria significa estendere a tale fase anche tutti i limiti di tale
tutela, che sono più rigorosi rispetto ai limiti previsti per l’esecuzione.
Infatti, mentre la reintegrazione in forma specifica richiede una verifica in
termini di onerosità ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c., tale verifica non è
richiesta in relazione alle forme di esecuzione in forma specifica della
prestazione originariamente dovuta, per le quali può rilevare la sola
sopravvenuta impossibilità.
Costituisce, pertanto, una diminuzione di tutela per il privato la conseguenza
cui giungono le tesi criticate, in quanto quello che prima costituiva il c.d.
effetto conformativo per la P.a., assoggettato al solo limite della sopravvenuta
impossibilità, verrebbe invece ingiustificatamente condizionato anche alla
verifica di onerosità ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c..
Va inoltre considerato che l’effettività della tutela giurisdizionale non
dipende tanto dalla formale statuizione contenuta nelle decisioni, ma piuttosto
dal grado di eseguibilità delle decisioni stesse; tale tutela avviene nel nostro
ordinamento nella incisiva forma del giudizio di ottemperanza, che consente
finanche la nomina di un commissario che provveda secondo le indicazioni del
giudice in luogo dell’amministrazione.
Intesa in tal modo (definito “civilistico”), la reintegrazione in forma
specifica trova applicazione nel diritto amministrativo soprattutto in caso di
interessi di tipo oppositivo (es. riconsegna e ripristino del bene
illegittimamente sottratto al privato; consegna di cosa uguale a quella
illegittimamente distrutta; riparazione materiale dei danni cagionati in
esecuzione di un provvedimento illegittimo).
Peraltro, in una recente decisione, la IV Sezione del Consiglio di Stato, nel
rimarcare la funzione sussidiaria del risarcimento rispetto alla tutela
giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto impugnato, ha precisato
che lo scopo della reintegrazione in forma specifica non è quello di sostituire
la tutela demolitoria (o conformativa) che si connette all’annullamento
giurisdizionale, ma quello di integrare la tutela, colmando eventuali lacune (Cons.
Stato, IV, n. 3169 del 14-6-2001).
Sulla base della disciplina vigente non appare quindi ammissibile una domanda
tesa nella sostanza ad ordinare all’amministrazione l’emanazione di
provvedimenti amministrativi, anche se di carattere vincolato (o ad accertare un
obbligo in tal senso, come richiesto nel caso di specie, con domanda
sostanzialmente analoga a quella di condanna).
Di conseguenza, la domanda proposta dall’appellante di declaratoria del proprio
diritto all’aggiudicazione della gara, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Alla soccombenza delle
parti appellate seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura
indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda dell’appellante di declaratoria del proprio
diritto all’aggiudicazione dell’incarico di progettazione in questione.
Condanna ciascuna parte resistente alla rifusione, in favore dell’appellante
delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata nella somma di
Euro 2.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7-5-2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini - Presidente
Alessandro Pajno - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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