Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2939 del 27 maggio 2003

 

(Tra ente consorziale ed ente che ne faccia parte, soggetti dotati ciascuno di distinta soggettività giuridica, va esclusa ogni intromissione dell’ente associato nella vita e nella gestione dell’entità consorziale, con conseguente impossibilità per il soggetto associato di promuovere azioni spettanti solo al Consorzio, non potendosi tuttavia escludersi la legittimazione al ricorso da parte dell’ente associato ove gli atti del Consorzio siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi.

In particolare, non può escludersi l’interesse a ricorrere degli enti consorziati se la struttura del Consorzio subisca modificazioni con l’ammissione di nuovi membri, giacché, in tal caso l’ente consorziato agisce per la tutela di interessi di sua pertinenza.

Nel caso in cui lo statuto del Consorzio preveda che la struttura consortile è aperta ad altri enti, anche privati, rispetto a quelli originari, l’ammissione di nuovi enti non comporta modificazione dello Statuto stesso)

 

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

(Sezione Sesta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello proposto dal Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia – Venafro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Colalillo con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, (....), presso lo studio dell’avv. C. Palmiero.


contro


i Comuni di Fornelli, Castel San Vincenzo, Pizzone, in persona dei rispettivi Sindaci p.t. e i signori A. I., F. C. e S. G., nonché, per quanto di ragione, il Comune di Sessano, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.


per l'annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, n. 509 del 21 giugno 2002;

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2003 relatore il Consigliere Guido Salemi. Udito l’avv. Colalillo.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


Con ricorso notificato in data 26 e 27 novembre 1998 i Comuni di Fornelli, Castel San Vincenzo e Pizzone e i loro rappresentanti in seno al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro, A. I., F. C. e S. G. adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, chiedendo l’annullamento del verbale n. 3 del 29 settembre 1998, con il quale il Consiglio generale del Consorzio aveva ammesso a far parte del Consorzio il Comune di Sessano del Molise e del verbale n. 4 di pari data, con il quale lo stesso Consiglio aveva convalidato la rappresentanza del Comune di Sessano del Molise in seno al Consiglio generale, attribuita al dr. C. A., nonché degli atti con i quali tre partecipanti al Consorzio (E.R.I.M., Comune di Sant’Agapito e Amministrazione provinciale di Isernia) avevano nominato i propri rappresentanti in seno al Consiglio generale.


Con sentenza n. 509 del 21 giugno 2002, il T.A.R. adito dichiarava inammissibile per tardività l’impugnativa avverso gli atti di nomina dei suddetti rappresentanti; accoglieva, per il resto, il ricorso, annullando gli impugnati verbali per la considerazione che l’ammissione nel Consorzio di un nuovo Ente doveva essere deliberata con la speciale maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio generale del Consorzio, a mente dell’art. 13, lettera h), dello Statuto.


Con atto notificato il 28 e il 29 novembre 2002, il Consorzio ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.


Ad avviso dell’appellante, la sentenza è errata, giacché lo stesso statuto ha escluso dal concetto di modifica l’ammissione di nuovi enti (art. 13, lett. H); in ogni caso, il gravame proposto in primo grado doveva essere dichiarato inammissibile per carenza della legittimazione dei ricorrenti all’impugnazione della delibera con la quale il Consiglio generale aveva approvato l’ingresso di un nuovo ente partecipativo.


I motivi di censura sono stati ribaditi nella memoria depositata il 27 febbraio 2003.


Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.


Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 


DIRITTO


1. Forma oggetto del ricorso in appello, la sentenza n. 509 del 21 giugno 2002 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, in accoglimento del ricorso proposto dai Comuni di Fornelli, di Castel San Vincenzo, di Pizzone, nonché dai loro rappresentanti in seno al Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro, ha annullato i verbali n. 3 e n. 4 del 29 settembre 1998, concernenti, rispettivamente, l’ammissione nel Consorzio del Comune di Sessano del Molise e la convalida della rappresentanza di detto Comune in seno al Consiglio Generale.


2. Va preliminarmente esaminato il motivo di censura con cui il Consorzio appellante ha sostenuto che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per l’assenza della legittimazione dei ricorrenti all’impugnazione della delibera con la quale il Consiglio generale aveva approvato l’ingresso di un nuovo Ente partecipativo ed alla cui assunzione gli stessi ricorrenti (enti pubblici e soggetti singoli in loro rappresentanza) avevano partecipato, seppur dissentendone.


A fondamento di tale assunto è richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui i singoli membri di un organo collegiale sono legittimati ad impugnare le deliberazioni del Collegio di cui fanno parte solo se fanno valere le pretese al regolare svolgimento del loro ufficio, giacché, ove fossero legittimati ad impugnare le deliberazioni alla cui assunzione hanno partecipato, verrebbe alterato lo stesso principio della collegialità dell’organo deliberante e del rispetto, da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, che è volontà imputabile all’organo unitariamente considerato.


La censura è infondata.


Il principio giurisprudenziale richiamato dall’appellante attiene in via esclusiva al tema della legittimazione a ricorrere dei membri di organi collegiali contro atti emanati dagli organi medesimi e muove dall’esigenza di proteggere l’interesse personale e specifico di cui il componente il collegio è titolare, in tutte le evenienze in cui tale interesse non si sia potuto esplicitare o non sia stato tenuto nel debito conto in occasione dell’esercizio del potere discrezionale del collegio.


Detto principio, esula, invece, dal tema dei rapporti tra ente consorziale ed enti che ne fanno parte. In tale ambito, tenuto conto della sfera di attribuzioni pertinente ai due enti, dotati ciascuno di distinta soggettività giuridica, va certamente esclusa ogni intromissione dell’ente associato nella vita e nella gestione dell’entità soggettiva consorziale, con conseguente impossibilità per il soggetto associato di promuovere azioni che spettano solo al Consorzio, ma non può escludersi la legittimazione al ricorso da parte dell’ente associato ove gli atti promananti dal Consorzio siano suscettivi di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi.


In particolare, non può escludersi l’interesse a ricorrere degli enti consorziati nell’ipotesi, che ricorre nella fattispecie in esame, in cui la struttura e l’organizzazione del Consorzio subiscano modificazioni con l’ammissione di nuovi membri, giacché, in tal caso l’ente consorziato agisce per la tutela di interessi di sua pertinenza.


E’, pertanto, ineccepibile la valutazione operata in termini positivi dal giudice di prime cure in ordine all’esistenza negli enti comunali ricorrenti della legittimazione al ricorso.


3. Peraltro, è fondato, il motivo di censura con cui si sostiene l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che l’ammissione del nuovo ente doveva essere deliberata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio generale del Consorzio.


Il Tribunale ha ritenuto in proposito che l’ammissione nel Consorzio di nuovi enti concretava una modificazione statutaria, con la conseguenza che la relativa deliberazione doveva essere adottata con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 13, lettera h), dello Statuto.


Tale assunto non può essere condiviso.


L’art. 1 dello Statuto dispone, al secondo comma, che “Fanno inizialmente parte del Consorzio quelli dei seguenti Enti che avranno deliberato l’adesione al Consorzio entro il 10 giugno 1973…” (segue l’indicazione nominativa degli enti) e, al terzo comma, che “Saranno successivamente ammessi quelli degli Enti sopraindicati che non avessero deliberato l’adesione entro il termine stabilito e, a norma dell’art. 13, lett. d) del presente Statuto, altri Enti pubblici interessati e gli Enti di natura privata che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo economico nei territori di cui all’art. 1 del T.U. 39/6/1967 n. 1523”.


L’art. 13 dello Statuto elenca le attribuzioni del Consiglio Generale, disponendo che ad esso spetta, alla lettera d), “deliberare circa l’ammissione al Consorzio di altri Enti e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi del 6° comma dell’art. 7” e, alla lettera h), “deliberare, con la maggioranza qualifica dei 2/3 dei componenti circa le eventuali modifiche al presente Statuto, salvo l’approvazione da parte della Regione”.


Dall’esame congiunto delle riferite norme statutarie emerge, come rettamente sostenuto dalla difesa dell’appellante, che lo stesso statuto ha escluso che l’ammissione di nuovi enti concretasse una modificazione statutaria.


E’, inoltre, significativo, che l’art. 13 dello Statuto, ove ha voluto prefigurare la necessità di una maggioranza qualificata, lo ha detto espressamente, come è dimostrato, oltre che dalla lettera h), dalla lettera m), la quale dispone che allo scioglimento anticipato del Consorzio e alla nomina del liquidatore debba provvedersi con la maggioranza dei due terzi.


Ha soggiunto il Tribunale che, con la modifica introdotta nel 1977, l’art. 13, lett. h) dello Statuto era stato modificato nel senso che , per le modifiche statutarie, era stata introdotta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio, ma che probabilmente per una svista, dovuta anche a scarso approfondimento del problema, non si era provveduto a variare nello stesso senso il testo dell’art. 13, lettera d).


Ad avviso del Collegio, tale tesi è inaccettabile, giacché muove dal presupposto di considerare la composizione consortile limitata agli Enti consorziati originariamente indicati, ma così non è, perché è di tutta evidenza, come risulta dall’art. 1, comma 3, dall’art. 3, che la struttura consortile è aperta a tutti gli enti, anche privati, che intendono concorrere per favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nel comprensorio in cui opera il Consorzio, il che sta a dimostrare, anche sul piano contenutistico, che l’ammissione di nuovi enti non comporta modificazioni dello Statuto.


4. In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza appellata e reiezione del ricorso proposto in primo grado.


Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

 


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.


Compensa tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, l’11 marzo 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Salvatore Gaicchetti Presidente
Alessandro Pajno Consigliere
Pietro Falcone Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Guido Salemi Consigliere, relatore

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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