Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2782 del 23 maggio 2002
(Le associazioni
di “utenti” sono legittimate ad impugnare dinanzi al g. a. le disposizioni di
atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo, ravvisate lesive
degli interessi degli associati, in quanto si tratti di disposizioni
autoritativamente determinate dalla P. A., in virtù di specifici poteri ad essa
attribuiti, e sempre che l’interesse sostanziale fatto valere dall’associazione
coincida, nei confronti dell’atto impugnato, con quello dei suoi associati.
Alla Giunta comunale è attribuita, in via generale ed esclusiva, la potestà di
fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge, laddove al Consiglio
spetta, invece, il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne
l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e servizi comunali; tariffe che sono cosa ben diversa dalle
aliquote tributarie, attenendo esse a corrispettivi dovuti dai cittadini in
relazione a determinati vantaggi che gli stessi, liberamente, ritengono di dover
conseguire per effetto di prestazioni richieste agli uffici dell’Ente o in
conseguenza di un uso o godimento particolare di beni appartenenti
all’Amministrazione comunale. In materia tributaria, dunque, il Consiglio
comunale esercita una potestà più latamente impositiva, mentre alla Giunta
spetta la concreta determinazione delle aliquote dei tributi, nell’ambito delle
attribuzioni ad essa spettanti in via residuale.
In particolare, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è stabilita in misura unica con deliberazione della Giunta comunale, nell’ambito dei parametri minimo e massimo previsti dalla legge; tale potere della Giunta non può di certo ritenersi svincolato da uno specifico obbligo di istruttoria e di motivazione in relazione al fabbisogno finanziario, risultante dal bilancio di previsione, che il gettito dell’imposta medesima è destinato ad alimentare)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8402/96, proposto dalla C. – Associazione d. p. e. di
Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., e da P. BIZZARRI,
rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Morbidelli e N. Scripelliti, ed
elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, (....),
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., appellante incidentale,
rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Stella Richter e C. Visciola, ed
elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, (....),
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, I, 2 luglio
1996, n. 601, resa inter partes, sul ricorso proposto dagli attuali appellanti
avverso la deliberazione G.C. n. 3258/2408 del 31 luglio 1995, di elevazione
dell’aliquota ICI, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dal 5,3 al 6,2 per mille.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, appellante
incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi gli avv.ti G. Morbidelli e P. Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Firenze, con la delibera di Giunta contestata dagli odierni
appellanti in prime cure (n. 3258/2408 in data 31 luglio 1995), avvalendosi
della facoltà riservata dall’art. 3 del d.l. 255/95 agli Enti locali che avevano
visto ridurre le quote dei trasferimenti erariali di spettanza, disponeva
l’aumento della aliquota I.C.I. per l’anno 1995 nella misura dello 0,9 per
mille, e quindi dal 5,3 al 6,2 per mille.
I presupposti di una simile
manovra di inasprimento percentuale del fondamentale tributo comunale venivano
più precisamente individuati nella riduzione dei trasferimenti erariali, per una
cifra che superava i 26 miliardi di lire, nonché nei maggiori oneri di spesa,
causa l’aumento del tasso di interesse afferente ai mutui a tasso variabile,
quantificabili in circa 7 miliardi di lire.
2. L’intestata Associazione d. p. e., nella sua articolazione territoriale
fiorentina, nonché, in proprio, il sig. B., proprietario di alcune unità
immobiliari abitative nel territorio comunale di Firenze e dunque contribuente
ICI, insorgevano avverso detto innalzamento dinanzi al TAR della Toscana.
3. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il Tribunale amministrativo
in parte dichiarava inammissibile il gravame, con particolare riguardo alla
indimostrata legittimazione a ricorrere del B., ed in parte lo accoglieva,
limitatamente però al terzo ed ultimo capo di domanda, relativamente quindi
all’avvenuta applicazione dello strumento legislativo eccezionale in questione,
di inasprimento dell’onere tributario con effetto retroattivo, non ai soli fini
di recupero del minor trasferimento erariale, bensì anche a titolo di
ingiustificato gettito differenziale a copertura di maggiori spese.
4. Gli originari ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione avverso la
prefata pronunzia, contestata nelle sue argomentazioni reiettive, ed hanno
insistito, dunque, nella fondatezza delle censure disattese dall’Organo di prime
cure.
5. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere
all’appello, ribadendo anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso
introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, e contestando, in via
incidentale, i dicta non favorevoli dei primi giudici.
Le parti hanno depositato
memoria.
Alla pubblica udienza dell’11
febbraio 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, vanno rigettati.
L’accennato responso fa sì,
tra l’altro, che il Collegio non sia costretto ad una dettagliata disamina di
alcuni profili preliminari di rito sollevati dalle parti.
2. Nondimeno, però, occorre dare conto, in primis, dell’eccezione di
improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse,
alla luce della mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 3784 del
2 ottobre 1995, recante l’approvazione dell’assestamento di bilancio per il 1995
(nel quale veniva indicato tra le maggiori entrate indispensabili il più alto
gettito dell’ICI conseguente alla nuova aliquota del 6,2 per mille), sollevata
anche in questo grado di giudizio dalla parte comunale resistente.
A tale ultimo proposito è
sufficiente notare che l’invocata deliberazione consiliare approvante
l’assestamento del bilancio nulla aggiunge, per quanto di ragione, alla
connotazione lesiva detenuta dalla specifica deliberazione di Giunta contestata
in prime cure e sotto tale profilo è dunque da ritenere di natura meramente
conseguenziale (in senso analogo: Cons. Stato, V, 2 febbraio 1996, n. 135).
Pertanto, l’eccezione, non
espressamente affrontata dal Tribunale territoriale ed in questa sede
riproposta, va disattesa.
3. Quanto, invece, al profilo del difetto di legittimazione a ricorrere del B.,
affermato dal Tribunale toscano in parziale accoglimento delle tesi comunali e
contestato dagli odierni appellanti principali con il primo mezzo di censura,
esso appare superato alla stregua del deposito, a cura della difesa degli stessi
appellanti, di documentazione attestante la posizione del medesimo quale
proprietario di immobili siti nel Comune di Firenze e di regolare contribuente
I.C.I.
Preme alla Sezione ribadire,
al riguardo, che il divieto dello jus novorum in appello riguarda solo le
prove costituende e non quelle già costituite, come i documenti. Pertanto,
non contrasta con il principio di inammissibilità di nuovi mezzi di prova,
contenuto nell’art. 345 c.p.c., la produzione in appello della documentazione
concernente la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso di primo
grado, e quindi indispensabile ai fini della definizione della causa,
acquisibile peraltro anche mediante l’attivazione dei poteri istruttori del
giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, V, 15 novembre 1999, n. 1899).
4. Peraltro, la questione della legittimazione a ricorrere del B. passa
obiettivamente in seconda linea alla luce dell’infondatezza del primo motivo
dell’appello proposto in via incidentale dal Comune, che va affrontato con
priorità per ragioni di ordine logico e di economia processuale, trattandosi
della questione della legittimazione a ricorrere in capo, questa volta, alla
reclamante consorte del B., ovvero la C. di Firenze (l’infondatezza di tale
censura preclude comunque l’invocata declaratoria di inammissibilità del ricorso
originario, proposto in forma collettiva, per difetto di legittimazione a
ricorrere di entrambi i soggetti reclamanti).
Il TAR Toscana ha disatteso
l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di una
situazione soggettiva legittimante all’impugnativa in capo alla ricorrente C. –
Associazione p. e. di Firenze, affermando, in proposito, che notorie essendo le
finalità statutarie dalla stessa perseguite, non può dubitarsi che tale
organismo associativo, rappresentativo della proprietà immobiliare, goda di una
qualificata posizione sostanziale legittimante, che la abilita ad esercitare in
sede giurisdizionale la tutela degli interessi unitari della categoria, che si
pretendono ingiustamente lesi da un provvedimento dell’Autorità amministrativa.
Le argomentazioni dei giudici
di prime cure possono essere sostanzialmente condivise dal presente Collegio,
salvo dover aggiungere, alla stregua anche di un precedente dictum della
Sezione perfettamente conferente, che le associazioni di “utenti” sono
legittimate ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo le disposizioni
contenute in atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo,
ravvisate lesive degli interessi degli associati, in quanto si tratti di
disposizioni autoritativamente determinate dalla Pubblica Amministrazione in
virtù di specifici poteri ad essa attribuiti, e che non può revocarsi in
dubbio, nella specie, la legittimazione ad causam dell’appellante, articolazione
territoriale direttamente interessata dell’organismo associativo dei proprietari
edilizi detto “C.”, dovendosi fare riferimento, a tal fine, anche e soprattutto
all’interesse sostanziale fatto valere dall’associazione, che peraltro nella
fattispecie sicuramente coincide, nei confronti dell’atto impugnato, con
quello dei suoi associati (Cons. Stato, V, 135/96, cit.).
Il relativo motivo proposto
in via incidentale dal Comune di Firenze avverso la sentenza appellata è,
conseguentemente, da disattendere.
5. Sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari rituali di varia sorta, il
Collegio è finalmente chiamato a darsi carico delle questioni involgenti il
merito della vertenza.
Come accennato in narrativa,
il Comune di Firenze, con la delibera di Giunta contestata dagli odierni
appellanti in prime cure (n. 3258/2408 in data 31 luglio 1995), avvalendosi
della facoltà di elevare l’aliquota dell’I.C.I., concessa dall’art. 3 del d.l.
255/95 agli Enti locali che avevano visto ridurre i trasferimenti erariali di
spettanza, disponeva l’aumento della predetta aliquota per l’anno 1995 nella
misura dello 0,9 per mille, e quindi dal 5,3 al 6,2 per mille.
I presupposti di tale
inasprimento del regime fiscale comunale venivano individuati nella riduzione
dei trasferimenti erariali, per una cifra che superava i 26 miliardi di lire,
nonché in maggiori oneri di spesa, causa l’aumento del tasso di interesse,
quantificabili in circa 7 miliardi di lire.
Investito della questione
dagli attuali reclamanti, il TAR della Toscana, con la sentenza impugnata, in
disparte i profili rituali di legittimazione ed ammissibilità, accoglieva il
gravame, limitatamente però alla elevazione dell’aliquota disposta sulla base
non solo del necessario recupero del minor trasferimento erariale, bensì anche,
ed illegittimamente ad avviso dei primi giudici, a copertura di maggiori spese,
e quindi al fine di operare un assestamento del bilancio a copertura di maggiori
oneri non compresi nel documento previsionale.
6. Gli originari ricorrenti, nell’interporre l’appello in trattazione avverso la
prefata pronunzia, si dolgono del mancato totale accoglimento delle loro
istanze, ed insistono nella fondatezza delle censure disattese dall’Organo di
prime cure, a partire dal profilo dell’incompetenza della Giunta comunale a
disporre la contestata elevazione dell’aliquota I.C.I.
La doglianza non merita
adesione, potendo agevolmente condividersi le esaurienti e perspicue
argomentazioni del Tribunale di primo grado.
Affermano gli istanti che la Giunta comunale sarebbe competente solo per la
determinazione ordinaria e preventiva dell’aliquota I.C.I., da effettuarsi entro
il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dall’anno successivo, mentre, nel caso
in argomento, la modificazione in peius dell’aliquota nel corso dell’anno
ricadrebbe nella sfera di attribuzioni assegnate, in generale, al Consiglio
comunale, ai sensi dell’art. 32, lett. g), della legge n. 142 del 1990.
La prospettazione delle parti
attrici non convince il Collegio.
In base alla lettura
coordinata delle disposizioni legislative che compongono il quadro normativo di
riferimento, emerge che alla Giunta comunale è attribuita, in via generale ed
esclusiva, la potestà di fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge,
laddove al Consiglio spetta, invece, il più ampio compito di istituire i tributi
e di definirne l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali (art. 32, lett. g),
legge n. 142 del 1990); tariffe che sono, ovviamente, cosa ben diversa dalle
aliquote tributarie, attenendo esse a corrispettivi dovuti dai cittadini in
relazione a determinati vantaggi che gli stessi, liberamente, ritengono di dover
conseguire per effetto di prestazioni richieste agli uffici dell’Ente o in
conseguenza di un uso o godimento particolare di beni appartenenti
all’Amministrazione comunale.
In materia tributaria,
dunque, il Consiglio comunale esercita una potestà più latamente impositiva,
mentre alla Giunta spetta la concreta determinazione delle aliquote dei tributi,
nell’ambito delle attribuzioni ad essa spettanti in via residuale (artt.
32-35 della legge n. 142 del 1990).
Quanto all’imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), la norma istitutiva prevede che l’aliquota
è stabilita in misura unica, non inferiore al 4 per mille né superiore al
6 per mille, ovvero fino al 7 per mille per fronteggiare straordinarie esigenze
di bilancio, con deliberazione della Giunta comunale adottata entro il 31
ottobre di ogni anno, avente effetti per l’anno successivo (art. 6 d.lg. 30
dicembre 1992, n. 504).
Tale disposizione si presenta
in linea con i più generali principi dianzi enunziati, ma assume una valenza
giuridica che non può essere limitata all’ipotesi di ordinaria determinazione,
entro il prescritto termine di legge, dell’aliquota annuale da applicare con
decorrenza dall’anno successivo, potendo essa essere legittimamente estesa ad
ogni evenienza, anche straordinaria ed eccezionale, in cui si ponga la necessità
di modificare o fissare in misura diversa l’aliquota medesima.
Tant’è che, non a caso, la
norma (art. 3, comma 4, d.l. 28 giugno 1995 n. 255) attributiva del potere agli
Enti locali, che abbiano avuto riduzioni di trasferimenti erariali nel 1995, di
deliberare, entro il 31 luglio 1995, l’aumento per lo stesso anno dell’aliquota
I.C.I. fino al sette per mille, nulla dispone in ordine all’organo comunale
legittimato ad assumere il relativo provvedimento, come, invece, sarebbe stato
necessario ove il legislatore avesse inteso derogare alla competenza in materia,
istituzionalmente demandata ai poteri della Giunta, affidandone il compito
all’organo consiliare, ordinariamente sprovvisto di un siffatto tipo di
specifiche attribuzioni.
Se, poi, si tiene conto del
fatto che le valutazioni che presiedono all’adozione della misura ordinaria per
l’anno successivo non sono sostanzialmente difformi da quelle sottese
all’aumento dell’imposta con efficacia retroattiva, giacché, muovendo da
analoghi presupposti, tendono ad assicurare la copertura del fabbisogno
finanziario risultante dalla previsione di bilancio per il medesimo anno di
riferimento, si può dunque concludere in senso contrario all’assunto di parte
ricorrente e ritenere, perciò, che competente a decidere, nella fattispecie
all’esame, era la Giunta e non il Consiglio comunale.
Del resto, come accennato, le
disposizioni normative di riferimento, non delineando un regime diverso per
l’eccezionale determinazione retroattiva di cui si discute, depongono tutte, in
maniera inequivocabile, nel senso della permanente competenza della Giunta
comunale, senza sospetto alcuno di incostituzionalità (questione peraltro la cui
fondatezza è stata già sottoposta al vaglio, con esito negativo, del Giudice
delle leggi).
Di qui l’infondatezza del
mezzo di censura.
7. Non miglior sorte, invero, spetta alla seconda lagnanza, per come riproposta,
del gravame introduttivo, relativa al preteso difetto di istruttoria e di
motivazione circa l’impossibilità di ovviare altrimenti alle minori entrate
causate dalla disposta riduzione dei trasferimenti ai Comuni delle risorse
erariali, di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Aggiunge, in proposito, parte
esponente che l’art. 3 del d.l. n. 255 del 1995 avrebbe limitato i suoi effetti
alla riapertura del termine annuale concesso ai Comuni per la variazione
dell’aliquota (31 ottobre), ma non avrebbe innovato nelle altre condizioni per
l’esercizio della facoltà impositiva, e, in particolare, nella straordinarietà
delle esigenze di bilancio quale condizione per il superamento dell’aliquota del
6 per mille (a norma del citato art. 6 d.lg. 504/1992), laddove, invece, la
riduzione dei trasferimenti statali, addotta quale unica motivazione
dell’inasprimento, avrebbe il carattere dell’ordinarietà.
La giustificazione dei
maggiori oneri imposti, in definitiva, sarebbe inesistente, priva di specificità
e dei necessari riferimenti puntuali.
Anche questa censura, in
disparte le insindacabili valutazioni politiche, di merito o di mera opportunità
dell’Amministrazione, pur corredata da pregevoli argomentazioni, si appalesa
priva del necessario riscontro giuridico, dovendosi, in definitiva, ancora
esprimere avviso concorde con quanto ritenuto, in maniera ineccepibile,
dall’Organo di prime cure.
Se, infatti, l’esercizio
del potere della Giunta di fissare l’aliquota annua dell’I.C.I., nell’ambito dei
parametri minimo e massimo previsti dalla legge, non può di certo ritenersi
svincolato da uno specifico obbligo di istruttoria e di motivazione in relazione
al fabbisogno finanziario, risultante dal bilancio di previsione, che il gettito
dell’imposta medesima è destinato ad alimentare, corre l’obbligo, nondimeno,
di osservare che dalle premesse dell’impugnata deliberazione emerge chiaramente
come l’Amministrazione comunale si sia data carico di verificare, sotto
l’aspetto istruttorio, la scelta effettuata ed abbia, quindi, ritenuto
insussistente la possibilità di recuperare attraverso altre fonti di entrata o
riduzione di spesa l’importo venuto a mancare al bilancio di previsione a causa
della sopravvenuta decurtazione dei trasferimenti statali.
Né può negarsi che siano
state sufficientemente evidenziate le maggiori somme che giustificavano
l’elevazione dell’aliquota da applicare nel 1995, dal 5,3 al 6,2 per mille, in
ragione dello 0,9 per mille; misura che consentiva di far fronte,
complessivamente, alla riduzione dei trasferimenti erariali per un importo di
oltre 26 miliardi, ai maggiori oneri conseguenti all’aumento del tasso di
interesse relativo ai mutui a tasso variabile, quantificabili in circa sette
miliardi, nonché ad ulteriori necessità di entrata non indicate nel loro
ammontare ma non difficilmente verificabili, siccome afferenti a “spese di
natura sociale già consolidate e non modificabili nel breve periodo”. E ciò
tenuto conto anche della circostanza che, come desumibile da quanto precisato
dal Dirigente del Settore tributi del Comune al competente Assessore (con nota
del 25 luglio 1995, richiamata nel corredo motivazionale della deliberazione
impugnata), l’eventuale aumento dell’aliquota nella misura di un punto
millesimale, anziché dello 0,9 per mille, avrebbe comportato un maggior gettito
di circa 36 miliardi, a fronte di quello, proporzionalmente più contenuto,
derivante dall’adottata determinazione.
Per quanto attiene, infine,
all’asserito carattere ordinario delle anzidette necessità finanziarie, sì da
escludere la possibilità di superare la misura massima del 6 per mille, in
assenza di quelle “straordinarie esigenze di bilancio” che, a norma dell’art. 6,
comma 2, del d.lg. n. 504 del 1992, avrebbero consentito di fissare fino al 7
per mille l’aliquota dell’imposta in questione per l’anno 1995, è fondamentale
la considerazione che lo stesso legislatore, nello specifico, ha autorizzato per
motivi eccezionali l’aumento fino al 7 per mille senza altro aggiungere, così
mostrando, inoltre, di ritenere non certo connotate dal carattere di ordinarietà
le minori entrate connesse alla statuita riduzione dei trasferimenti erariali.
Va pure osservato, per
completezza, che in ogni caso le esigenze di bilancio prospettate in delibera
erano perlopiù riconducibili ad eventi non prevedibili, e perciò di per sé
straordinari, giacché correlati a fenomeni finanziari (come la riduzione dei
trasferimenti e le manovre statali sui tassi di interesse) che non erano attuali
al momento dell’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 1995.
Da quanto sopra esposto
discende la necessità di ribadire l’infondatezza del secondo mezzo originario di
gravame, dianzi esaminato, non ravvisandosi né un difetto di istruttoria (non è
inutile osservare che nell’anno di riferimento, come da delibera di assestamento
del bilancio, l’obiettivo del pareggio di bilancio è stato raggiunto solo grazie
alle maggiori entrate I.C.I. conseguenti al provvedimento di cui è causa) né di
motivazione, nei sensi lamentati dagli attuali esponenti.
8. Come dai cenni dell’esposizione in fatto, il terzo motivo del ricorso
originario proposto in prime cure dagli attuali reclamanti, per il cui tramite
essi sostenevano che l’art. 3 del d.l. n. 255 del 1995 avrebbe, al più,
consentito il recupero del minor trasferimento erariale, pari ad oltre ventisei
miliardi di lire, e non un maggior gettito differenziale non giustificato di
oltre sei miliardi di lire, per un totale superiore a trentadue miliardi di
lire, ha ottenuto, invece, responso di fondatezza e, per tale via, il ricorso
introduttivo è stato oggetto di accoglimento in parte qua.
Anche in questo caso l’iter
logico-argomentativo seguito dal primo Collegio convince la Sezione, e
conseguentemente a soccombere sono, questa volta, le avverse prospettazioni
dedotte dalla difesa comunale, in sede di appello incidentale.
In effetti, l’eccezionalità
dell’autorizzazione ad innalzare retroattivamente l’imposta esigeva che se ne
limitasse l’operatività con riferimento alla funzione di recupero dei minori
trasferimenti dello Stato.
Gli effetti dell’art. 3 del
d.l. 255/95 andavano necessariamente circoscritti alla reintegrazione delle
somme corrispondenti agli importi delle sofferte riduzioni dei trasferimenti
erariali, giacché la disposizione tendeva a ricostituire la disponibilità
finanziaria che gli Enti comunali si attendevano dall’applicazione dell’imposta,
secondo l’aliquota stabilita nell'anno precedente, unitamente alle altre entrate
ritenute certe in sede di formazione del bilancio di previsione per l’anno di
riferimento.
Venuta a mancare una
consistente quota dei trasferimenti erariali, i Comuni sono stati autorizzati ad
avvalersi della facoltà di procedere al recupero del minor introito, ma non a
cogliere altresì, solo per il fatto che la norma consentiva l’incremento
dell’aliquota senza alcuna particolare limitazione, l’occasione per compiere
operazioni di assestamento del bilancio a copertura di maggiori spese non
comprese nel documento previsionale, oltre a quelle regolarmente previste e di
cui era, invece, cessato il finanziamento, per effetto di un provvedimento
normativo successivamente intervenuto.
Il convincimento del primo
Collegio, giunto a conclusioni che la Sezione non intende sovvertire
nell’attuale sede di giudizio, si è basato non soltanto su elementi di carattere
testuale, quali ad esempio la rubrica del menzionato art. 3 (trasferimenti
erariali agli Enti locali) ed il collegamento letterale e logico della conferita
autorizzazione all’intervenuta riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche e
soprattutto su argomenti più propriamente sostanziali, che inducono a ritenere
l’introdotta eccezione alla procedura ordinaria strettamente correlata al
verificarsi di un evento straordinario, qual è stata, appunto, la disposta
riduzione dei trasferimenti erariali, e quindi applicabile il rimedio nei
ristretti limiti in cui tale sopravvenienza abbia effettivamente inciso, in
senso negativo, sulla finanza locale.
Invero, una riapertura dei
termini che avesse consentito agli Enti di pervenire non solo al recupero del
minor gettito, ma anche ad operazioni surrettizie di finanziamento postumo di
maggiori spese, avrebbe indubbiamente ingenerato gravi e fondati sospetti di
incostituzionalità della relativa norma.
Oculata, dunque, appare la
scelta del Tribunale periferico di propendere per una soluzione che, per tale
aspetto, sia più aderente al dettato costituzionale ed importi, al tempo stesso,
un minor sacrificio per i cittadini chiamati a sostenere in concreto il peso
dell’imposta.
Né soccorre, in effetti, ad
avvalorare il contrario assunto il richiamo da parte della difesa comunale,
anche in questo grado di giudizio, alla procedura del d.l. n. 41 del 1995, per
l’attuazione concreta della riduzione dei trasferimenti erariali, che assegnava
al Ministro dell’interno il compito di quantificare gli importi delle riduzioni,
con la conseguenza che la non ancora certa indicazione di tale ultimo dato
avrebbe giustificato la scelta del legislatore di assegnare ai Comuni solo un
tetto massimo per l’incremento dell’I.C.I., senza, tuttavia, pretendere alcuna
corrispondenza (proprio perché non verificabile) ai mancati trasferimenti.
L’argomento è stato
agevolmente confutato in prime cure, dovendosi considerare che, in ogni caso, in
data anteriore all’adozione della delibera impugnata era già nota l’entità della
riduzione - fedelmente riportata, peraltro, nella censurata deliberazione
giuntale - ai fini dell’autorizzato recupero erariale, e che la circostanza che
il dato non era definitivo era ininfluente agli scopi che qui interessano, nei
sensi spiegati dai primi giudici.
9. A questo punto occorre dare conto, infine, del quarto ed ultimo mezzo
dell’appello principale, del tutto conseguenziale e connesso alla pronunzia di
fondatezza del terzo motivo di impugnazione dedotto con il ricorso introduttivo
e quindi di parziale accoglimento del gravame originario.
Alla stregua di tale profilo
di doglianza, sul quale gli odierni appellanti insistono con particolare vigore,
all’accoglimento seppur parziale dell’impugnativa avrebbe dovuto seguire la
totale rimozione della delibera impugnata e quindi la formulazione di una nuova
aliquota, del tutto imprecisata e basata su presupposti intieramente diversi.
Il motivo non appare
imbastito in maniera particolarmente lineare, nel senso che sembra trarre spunto
da un falso problema.
Resta, infatti, inteso che,
confermata la pronunzia di primo grado, il Comune di Firenze è chiamato ad
adottare le necessarie determinazioni di carattere conformativo, anzitutto
depurando, mediante una non particolarmente disagevole operazione di scissione
contabile, la precedente aliquota dei presupposti (copertura di maggiori spese)
illegittimamente confluiti nella complessiva base di fondamento, dopo di che,
provvedendo, eventualmente anche una tantum o mediante bonus sulle
imposizioni future ovvero, in ogni caso, secondo le modalità ritenute più
opportune, a ripristinare la posizione dei contribuenti a suo tempo
illegittimamente incisi. (ove non già accaduto)
10. Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, entrambi gli
appelli, principale ed incidentale, proposti dalle parti in causa, non possono
essere favorevolmente definiti.
La reciproca soccombenza
delle parti contrapposte induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di lite, con riguardo al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.
Respinge, altresì, l’appello incidentale del Comune di Firenze.
Spese del grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’11 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei
seguenti Magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
Carlo Deodato Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi