Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2380 del 6 maggio 2003
(L'affidamento di un servizio pubblico locale avvenuto in via di fatto non esclude il titolo a ricorrere avverso la sua illegittimità, proprio in quanto disposto in difetto di atti formali e contro le regole sulla selezione del gestore dei servizi pubblici locali.
Il nuovo art. 113 del D. Lgs 267/2000 impone la selezione pubblica del gestore dei servizi industriali ed ammette l’affidamento diretto solo di quelli privi di tale carattere, sostituendo quindi la molteplicità di opzioni di gestione della disciplina previgente. In mancanza dell'emanazione del regolamento individuante i servizi di rilevanza industriale, alla definizione della natura del servizio può certamente procedere l’interprete; in particolare non può dubitarsi del carattere industriale del servizio, in caso di rilevante organizzazione di uomini e mezzi e impiego di capitale nonché di complessità del processo nel cui governo si risolve.
In caso di affidamento diretto del servizio pubblico locale a una società di capitali costituita o partecipata dall'Ente Locale, la costituzione della società mista o la successiva adesione ad essa non valgono, di per sé, a fondare l’affidamento diretto, conseguendo quest’ultimo esclusivamente al formale conferimento a quella della titolarità del servizio; è, pertanto, nell’atto di affidamento che va individuato il provvedimento sul quale incentrare il giudizio di legittimità dell’attribuzione alla società mista della gestione del servizio, restando a tal fine irrilevante, a meno che non risulti autonomamente viziata, la presupposta delibera costitutiva della società)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5779/2002, proposto dal Comune di Lardirago, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. F.
Ferrari e L. Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma,
(....);
contro
la P. A. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. E. Merlino ed elettivamente domiciliata presso
lo stesso in Roma, (....);
e nei confronti
dell’A.S.M. Pavia s.p.a., non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III,
n. 2145/02 in data 22.5.2002;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della P. A. & C. s.n.c.;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003, relatore il consigliere Carlo
Deodato, udito, altresì, l’avvocato Ferrari;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata venivano annullati, in accoglimento del ricorso
presentato dalla P. A. & c. s.n.c. dinanzi al T.A.R. della Lombardia, gli atti
con i quali il Comune di Lardirago aveva deliberato di acquisire una
partecipazione nella A.S.M. Pavia s.p.a. e di affidare a quest’ultima il
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
precedentemente gestito dalla ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Lardirago,
criticando la correttezza della statuizione reiettiva delle diverse eccezioni
pregiudiziali formulate in primo grado, contestando, comunque, nel merito il
giudizio di illegittimità del proprio operato ed invocando l’annullamento della
sentenza impugnata.
Resisteva la società appellata, contestando la fondatezza delle censure dedotte
a fondamento dell’appello, riproponendo il secondo motivo aggiunto formulato in
primo grado, e non esaminato dal T.A.R., e domandando la reiezione del ricorso.
Non si costitutiva l’A.S.M. Pavia s.p.a..
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Ai fini di una compiuta comprensione delle questioni dibattute dalle parti,
si rivela necessaria una preliminare ricognizione della vicenda, sostanziale e
processuale, controversa.
La sequenza cronologica degli
atti e dei comportamenti dell’Ente appellante può essere, in particolare, così
sintetizzata e ricostruita: con delibera di C.C. n. 37 del 30.11.2000 il Comune
di Lardirago stabiliva di acquisire una partecipazione nell’A.S.M. Pavia s.p.a.
(società a prevalente capitale pubblico costituita dal Comune di Pavia ai sensi
dell’art. 113 lett. e d. lgs. n. 267/00), finalizzata al futuro affidamento di
taluni servizi pubblici locali (con esclusione di quello relativo all’igiene
ambientale); con nota del 29.5.2001 il Comune intimava alla P. A. & C. s.n.c. la
cessazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi
urbani, in vista della scadenza naturale del 31.5.2001, e dall’1.6.2001 il
servizio veniva gestito, in via di fatto, dall’A.S.M. Pavia s.p.a.; con delibera
di C.C. n. 9 del 27.6.2001 il Comune integrava la delibera di acquisizione della
partecipazione nella predetta società mista, estendendo la previsione iniziale
anche al servizio di igiene ambientale, ed il 28.1.2002 approvava il contratto
di servizio con A.S.M. Pavia s.p.a. (avente ad oggetto proprio la gestione del
servizio r.s.u.).
Contro tutti i predetti
provvedimenti ricorreva dinanzi al T.A.R. della Lombardia la P. s.n.c.,
denunciando, sotto diversi profili, l’illegittimità, in sintesi,
dell’affidamento del servizio all’A.S.M. Pavia.
Resisteva il Comune di
Lardirago, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’irricevibilità
del ricorso e difendendo, nel merito, la correttezza del proprio operato.
Con la decisione appellata il
Tribunale meneghino, riconosciuta la ritualità dell’introduzione del giudizio,
giudicava illegittimo l’affidamento all’A.S.M. Pavia del servizio in questione
sia in quanto disposto, in via di mero fatto, prima dell’estensione della
finalità della partecipazione ad essa del Comune di Lardirago anche alla
gestione del servizio di igiene ambientale e dell’approvazione del contratto di
servizio, sia in quanto deliberato in violazione dell’art. 113 c. 1 lett. e) d.
lgs. n. 267/00 (in considerazione della misura esigua – inferiore allo 0,1% -
della deliberata partecipazione al capitale sociale dell’A.S.M. Pavia), sia,
infine, in quanto lesivo delle garanzie partecipative costituite
dall’ordinamento in capo al precedente gestore, provvedendo, di conseguenza,
all’annullamento degli atti impugnati.
Il Comune appellante censura
tale decisione, criticandone la correttezza sia nella parte in cui sono state
disattese le eccezioni di rito sia in quella relativa all’accertamento
dell’illegittimità, sotto i diversi profili sopra indicati, dell’affidamento
diretto del servizio all’A.S.M. Pavia.
La società appellata contesta
tutti gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso e ripropone la censura
relativa alla violazione dell’art. 35 legge 28 dicembre 2001, n.448 (non
esaminata dai primi giudici).
2.- Ordine logico impone la preliminare disamina delle eccezioni pregiudiziali
formulate dall’appellante, e già disattese con la decisione impugnata.
2.1- Sostiene, innanzitutto, il Comune che la P. s.n.c. non aveva interesse alla
proposizione del ricorso, posto che, al momento dell’introduzione del giudizio,
non era stato ancora formalizzato l’affidamento del servizio all’A.S.M. Pavia e
che, quindi, le delibere inizialmente impugnate (quella di approvazione del
contratto di servizio era stata, infatti, successivamente gravata con atto
contenente motivi aggiunti) erano inidonee a ledere la posizione soggettiva
della ricorrente (correttamente estromessa dalla gestione del servizio per la
scadenza naturale del relativo rapporto).
L’assunto è infondato.
E’ sufficiente, al riguardo,
rilevare che, al momento della proposizione del ricorso, la gestione del
servizio era già stata consegnata all’A.S.M. Pavia (a far data dall’1.6.2001) e
che la circostanza che l’affidamento fosse avvenuto in via di fatto non vale
ad escludere il titolo della ricorrente a dolersi della sua illegittimità,
proprio in quanto disposto in difetto di atti formali ed in spregio delle regole
che presiedono alla selezione del gestore dei servizi pubblici locali.
L’affermazione della
sussistenza in capo all’originaria ricorrente dell’interesse a denunciare
l’illegittimità dell’affidamento di fatto del servizio risulta, in particolare,
imposta sia dalla natura esclusiva della giurisdizione nella materia in
oggetto (che implica un sindacato esteso anche ai comportamenti
dell’Amministrazione, e non solo ai provvedimenti, lesivi di posizioni
soggettive, qualificabili come diritti, connesse al rispetto delle regole che
tutelano la concorrenza) sia dal rilievo che, accedendo alla tesi
dell’appellante, si priverebbero (inammissibilmente) i soggetti interessati
della possibilità di contestare giudizialmente l’invalidità dell’assegnazione di
fatto di un servizio pubblico (con conseguente, inaccettabile sottrazione di
tale comportamento al sindacato giurisdizionale).
2.2- Con altro argomento si deduce l’irricevibilità del ricorso in quanto
tardivamente proposto contro la delibera di C.C. n. 37 del 30.11.2000 (con la
quale il Comune aveva deciso di partecipare all’A.S.M. Pavia al fine di gestire,
per suo tramite, alcuni servizi, con esclusione di quello nella specie
controverso).
L’eccezione è infondata e va
respinta.
Basti, al riguardo, rilevare
che solo con la successiva delibera n. 9 del 27.6.2001 il Comune aveva
ricompreso il servizio di igiene urbana tra le finalità della partecipazione
precedentemente deliberata e che, quindi, l’interesse alla contestazione della
legittimità della prima determinazione si è concretizzato in capo all’originaria
ricorrente solo con l’adozione della seconda delibera, per concludere che il
ricorso in primo grado risulta tempestivamente proposto (con riferimento
all’effettiva percezione della sua lesività) nonché correttamente rivolto anche
contro la delibera n. 37/00 (nei riguardi della quale la seconda si pone in
rapporto di integrazione).
3.- Nel merito, l’Ente appellante critica la correttezza del giudizio di
illegittimità, reso con la decisione appellata, dell’affidamento diretto all’A.S.M.
Pavia del servizio in questione, contestando ciascuno dei rilievi posti a
fondamento della statuizione gravata.
La società appellata, di
contro, difende il convincimento espresso dai primi giudici e ripropone la
censura, rivolta contro la delibera comunale di approvazione del contratto di
servizio con A.S.M. Pavia, relativa all’affermata violazione dell’art. 35 legge
n. 448/2001.
3.1- Prima di esaminare il merito delle questioni rispettivamente introdotte
dalle parti, occorre rilevare, in via generale e con riferimento al regime
previgente, che la costituzione di una società per azioni per la gestione di un
servizio pubblico locale (o la successiva acquisizione di una partecipazione in
quella da parte di un altro Ente locale), pur consentendo l’affidamento diretto
del servizio ed esimendo l’Amministrazione interessata dalla svolgimento di una
selezione pubblica per la scelta del gestore, impone, tuttavia, l’affidamento
formale del servizio alla società (con specifico atto amministrativo di
conferimento della relativa titolarità) e la regolamentazione convenzionale dei
rapporti conseguenti.
La distinta soggettività
giuridica della società costituita ai sensi dell’art. 113 lett. e) d.lgs. n.
267/00 (rispetto all’Ente locale – socio) esige, invero, che l’affidamento del
servizio, ancorchè esuli dallo schema giuridico della concessione, venga
formalizzato in un provvedimento che manifesti e consacri la volontà dell’Ente
di avvalersi, in concreto, di quel peculiare modulo di gestione e di assegnare,
quindi, la titolarità del servizio pubblico alla società e che precisi, al
contempo, i termini e l’oggetto dell’affidamento (che resterebbero
inammissibilmente indeterminati se si ritenesse che la gestione del servizio
consegua automaticamente alla costituzione della società e che non ci sia
bisogno di un atto che ne costituisca il titolo).
L’autonomia della società
e la sua natura di soggetto terzo rispetto all’Amministrazione di riferimento
postulano, inoltre, che i rapporti giuridici connessi all’affidamento del
servizio vengano regolati mediante una convenzione (o contratto di servizio)
che stabilisca il contenuto dei diritti e delle obbligazioni rispettivamente
costituiti in capo alle parti e che disciplini, in generale, l’assetto degli
interessi (non solo patrimoniali) coinvolti nella gestione del servizio.
Pur potendosi, in sintesi,
qualificare il modulo organizzativo considerato come gestione diretta del
servizio da parte dell’Ente locale (C.S., Sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192) ed
ancorché il fondamento dell’affidamento diretto debba essere individuato negli
atti costituivi della società ed in quelli di selezione del socio privato, il
perfezionamento dell’attribuzione della titolarità del servizio,
inquadrabile nel noto schema della fattispecie a formazione progressiva, non
può che coincidere con l’adozione del provvedimento amministrativo che assegna
la gestione del servizio e con la (spesso contestuale) approvazione della
convenzione accessoria (da valersi quali atti produttivi dell’effettivo
traslativo della titolarità del servizio pubblico).
In coerenza con tali principi
si deve, quindi, rilevare che l’atto di affidamento (unitamente al relativo
contratto di servizio) costituisce, quale provvedimento costitutivo del
pertinente titolo, il presupposto legittimante della gestione del servizio da
parte della società mista e che, in mancanza di quello, la mera costituzione
della società (o l’acquisizione della partecipazione da parte dell’Ente
interessato) non vale, di per sé, a legittimare l’espletamento del servizio (da
ritenersi, quindi, invalidamente concesso in via di fatto).
Ulteriore corollario di tale
postulato è costituito dall’individuazione nell’atto di affidamento (ancorché
adottato successivamente all’intrapresa di fatto dell’espletamento del servizio)
del provvedimento sul quale incentrare il giudizio di legittimità
dell’attribuzione alla società mista della gestione del servizio (restando, a
quel fine, irrilevante, a meno che non risulti autonomamente viziata, la
presupposta delibera costitutiva della società).
3.2- Così definiti, in astratto, i parametri di giudizio che presiedono alla
disamina della correttezza dell’affidamento dei servizi pubblici locali alle
società costituite ai sensi dell’art. 113 lett. e) d.lgs. n. 267/00, si osserva
che nella fattispecie in esame il primo (ed unico) atto con il quale il Comune
di Lardirago ha formalizzato l’assegnazione ad A.S.M. Pavia del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dalla
delibera di C.C. n. 3 del 28.1.2002 di approvazione del relativo contratto di
servizio e che, quindi, la regolarità del conferimento della titolarità del
servizio in questione va verificata con esclusivo riferimento a tale
provvedimento.
3.3- Assume, allora, rilievo decisivo la contestazione, formulata
dall’originaria ricorrente con il secondo motivo aggiunto, della legittimità
della predetta delibera, in quanto asseritamente adottata in violazione della
nuova disciplina introdotta dall’art. 35 legge n. 448/2001.
Sostiene, al riguardo, la P.
s.n.c. che l’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del servizio in oggetto è
stato disposto in violazione dell’art. 113 c. 5 d. lgs. n. 267/00 (come
sostituito dall’art. 35 c. 1 legge n. 448/2001), che impone l’espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica per la selezione della società di
capitali alla quale conferire la titolarità dei servizi pubblici locali di
rilevanza industriale.
Tale censura risulta, in
particolare, sostenuta dal rilievo dell’applicabilità del nuovo regime alla
fattispecie in esame sia ratione temporis sia in considerazione della sua
immediata efficacia, nonostante l’omessa emanazione del regolamento attuativo
previsto dall’art. 35 c. 16 legge n. 448/01.
Il Comune appellante si
limita, in proposito, a negare l’applicabilità del nuovo regime al caso di
specie sulla base del duplice rilievo che l’affidamento del servizio alla A.S.M.
Pavia trova il suo fondamento nella delibera n. 9/01, con la conseguenza che
risulta soggetto al regime previgente, e che, comunque, l’art. 35 legge n.
488/01 detta una disciplina transitoria che impedisce l’applicazione immediata
del nuovo modello gestionale.
Entrambi gli argomenti sono
infondati.
3.3.1- Quanto al primo, è sufficiente ribadire che la costituzione della
società mista (o la successiva adesione ad essa) non vale, di per sé, a fondare
l’affidamento diretto e che quest’ultimo consegue esclusivamente al
formale conferimento a quella della titolarità del servizio, per concludere
che l’individuazione del regime normativo applicabile va compiuta con riguardo
al momento di adozione dell’atto di affidamento e non anche a quello di
costituzione della società.
3.3.2- Quanto all’affermata valenza ostativa del regime transitorio, occorre
rilevare che quest’ultimo risulta espressamente circoscritto (si veda, in
particolare, il II comma dell’art. 35 l. n. 448/01) alle concessioni di servizi
pubblici locali vigenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge,
provvedendo a regolare le fasi temporali della transizione dagli affidamenti in
essere all’applicazione compiuta della nuova disciplina.
Ne consegue che il regime
transitorio risulta del tutto inapplicabile ai casi, quale quello in esame, in
cui al momento dell’entrata in vigore della nuova legge non vi era alcuna
concessione in essere e l’affidamento risulta costituito nella vigenza del nuovo
regime.
3.4- Così accertata l’applicabilità ratione temporis al caso di specie
della disciplina introdotta dall’art. 35 l. n. 448/01, occorre darsi carico di
ulteriori profili di dubbio (ancorché non espressi nelle difese del Comune) in
merito alla portata immediatamente precettiva del nuovo art. 113 t.u.e.l..
3.4.1- Potrebbe, innanzitutto, ritenersi che l’applicabilità del nuovo regime
sia condizionata all’emanazione del regolamento attuativo (allo stato non
avvenuta) ed, in particolare, all’individuazione, con il predetto strumento
normativo, dei servizi di rilevanza industriale.
Com’è noto, la nuova
disciplina distingue i servizi pubblici locali a seconda che presentino o meno
rilevanza industriale, provvedendo a dettare un regime diverso per le due
categorie ed imponendo, in particolare, la selezione pubblica del gestore dei
servizi industriali (art. 113 t.u.e.l.) ed ammettendo l’affidamento
diretto di quelli privi di tale carattere (art. 113 bis t.u.e.l.).
Occorre, allora, accertare
se, in mancanza della definizione regolamentare dei servizi di rilevanza
industriale, sia consentita all’interprete tale qualificazione ed all’operatore
l’applicazione del regime giuridico relativo.
Il Collegio ritiene, in
proposito, che l’omessa emanazione del regolamento non impedisce
l’applicazione della nuova disciplina per le seguenti, concorrenti ragioni.
Si deve, anzitutto, rilevare
che la disposizione previgente è stata interamente sostituita dalla nuova e che,
come già osservato, il regime transitorio risulta circoscritto alle sole
concessioni in essere, con la conseguenza che, se si negasse l’immediata
applicabilità delle nuove disposizioni, gli affidamenti dei servizi pubblici
locali successivi all’1 gennaio 2002 resterebbero privi di disciplina di
riferimento, non potendosi più applicare quella vecchia in quanto
definitivamente sostituita dalla nuova (e, quindi, non più in vigore), con le
inammissibili conseguenze di un incolmabile vuoto normativo e di una netta
cesura temporale nella regolazione di quelle situazioni.
Non solo, ma la portata
immediatamente precettiva del nuovo art. 113 t.u.e.l. risulta anche imposta dal
rilievo comunitario degli interessi ad essa sottesi che, attenendo ad una più
pregante tutela della concorrenza nell’accesso al mercato della gestione dei
servizi pubblici locali, esigono una soddisfazione sollecita e contestuale
all’entrata in vigore del nuovo regime.
L’individuazione dei servizi
di rilevanza industriale per via regolamentare assolve, inoltre, una funzione
meramente ricognitiva e dichiarativa (e non costituiva del relativo regime
giuridico), sicché, in mancanza di quella catalogazione, alla definizione
della natura del servizio può certamente procedere l’interprete (soprattutto
nei casi in cui la stessa non si riveli dubbia), che si limiterà, così, a
qualificare l’oggetto della disposizione e non ad integrarne il precetto.
Così accertata l’immediata
applicabilità alla fattispecie in esame del nuovo regime, si deve rilevare che
non può dubitarsi del carattere industriale del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della rilevante
organizzazione di uomini e mezzi e dell’impiego di capitale che richiede nonché
della complessità del processo di gestione e trattamento dei rifiuti nel cui
governo si risolve.
3.4.2- Un’altra obiezione all’applicabilità del nuovo regime alla presente
fattispecie potrebbe consistere nel rilievo che la nuova disciplina attribuisce
espressamente valenza prevalente alle “disposizioni previste per i singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie” (cfr. art.
113 c. 1 t.u.e.l.) e che il settore dello smaltimento dei rifiuti risulta
autonomamente regolato dal d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Sennonché, la previsione di
cui al I comma dell’art. 113 t.u.e.l. va evidentemente intesa nel senso che la
prevalenza degli ordinamenti di settore è circoscritta alle sole ipotesi nelle
quali la disciplina speciale contempli modalità di gestione dei relativi servizi
difformi da quelle previste in via generale e non anche ai casi in cui risulti
dettata una disciplina specifica per taluni servizi (anche priva di un regime
speciale della loro gestione).
Le ragioni della disposta
prevalenza degli ordinamenti di settore si comprendono e si giustificano,
infatti, con esclusivo riferimento alla specialità della disciplina della
gestione dei servizi (configurandosi solo in questa ipotesi quel conflitto di
norme che impone la previsione in esame) e non anche con riguardo alla mera
esistenza di una regolamentazione autonoma e specifica di taluni servizi
pubblici locali, anche priva di un regime specifico della loro gestione (non
potendosi immaginare, in questo caso, alcuna antinomia).
Se si estendesse, inoltre, la
previsione di cui all’art. 113 c. 1, secondo periodo, t.u.e.l. a tutte le
ipotesi in cui esiste un ordinamento di settore, si priverebbe la norma di ogni
utilità e significato, posto che tutti i servizi pubblici locali risultano
autonomamente regolati in via speciale, e le si impedirebbe di produrre
qualsiasi effetto.
Occorre, allora, verificare,
in concreto, se il d. lgs. n. 22/97 contempli o meno modalità gestionali
contrastanti con quelle previste nel nuovo regime e, quindi, se possa applicarsi
alla presente fattispecie la clausola in questione.
Appare, al riguardo,
sufficiente rilevare che l’art. 23 c. 4 del d.lgs. n. 22/97 rinvia
espressamente, per la gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni, alla
disciplina degli enti locali allora vigente, per concludere che non solo
l’ordinamento di settore dei rifiuti non prevede moduli di espletamento del
servizio in questione difformi da quelli contemplati nel menzionato testo unico,
ma questi ultimi devono ritenersi direttamente applicabili a tale tipo di
servizio, proprio in virtù dell’esplicito richiamo contenuto nella normativa di
settore.
3.5- Così verificata l’applicabilità al caso di specie, sotto i diversi profili
sopra esaminati, del nuovo regime di affidamento dei servizi pubblici locali, si
deve rilevare che il legislatore del 2001 ha inteso sostituire al modello
pluralistico delineato nella disciplina previgente, che comprendeva la
molteplicità di opzioni catalogate nella vecchia formulazione dell’art. 113
t.u.e.l., un modulo gestionale esclusivo, costituito dal “…conferimento della
titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica”, accentuando il
carattere concorrenziale (effettivamente sacrificato nella disciplina
previgente) ed imprenditoriale della gestione dei servizi di rilevanza
industriale e circoscrivendo l’affidamento diretto ai soli servizi privi di
quella natura.
Risulta, a questo punto,
agevole sancire l’illegittimità dell’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del
servizio in questione, in quanto disposto in spregio della disposizione (come si
è visto, immediatamente precettiva) che impone, a quel fine, l’espletamento di
una procedura ad evidenza pubblica ed in applicazione di un modulo gestionale
ormai eliminato dall’ordinamento.
Va, quindi, confermato,
seppur con diversa motivazione, il giudizio di illegittimità, reso con la
decisione appellata, dell’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u. del Comune di Lardirago.
4.- L’accoglimento del motivo riproposto dalla società appellata, esaminato per
primo in quanto logicamente antecedente alle altre questioni introdotte con il
ricorso in appello, implica, quindi, la reiezione dell’appello ed esime il
Collegio dalla disamina delle censure dedotte a sostegno del ricorso principale
(non scrutinate contestualmente a quella giudicata decisiva), in quanto divenute
irrilevanti in conseguenza dell’accertamento dell’illegittimità dell’affidamento
diretto siccome violativo dell’art. 113 c. 5 d. lgs. n .267/00 (da valersi quale
vizio idoneo, di per sé, a determinare l’invalidità degli atti controversi).
5.- La complessità delle questioni trattate e la peculiarità della controversia
giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il
ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese processuali;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 14 gennaio e del 14 marzo
2003, con l’intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
RAFFAELE CARBONI - Consigliere
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
FRANCESCO D’OTTAVI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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