Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2258 del 12 aprile 2001
(La presenza di
soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte
le volte che superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività
serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non
legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei
componenti il collegio.
L’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della
partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati
che possono influenzare le stesse deliberazioni
e non può essere superata con la prova di resistenza)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7295 del 1995 proposto dal Ministero della difesa in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege, in Roma, (....);
contro
P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. L. Medugno, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Roma, (....);
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sez. I bis) 7
agosto 1995, n. 1517, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale della Soc. P.;
Vista la memoria prodotta dalla medesima società;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2001 il Consigliere Domenico LA
MEDICA e uditi, altresì, l’avv. dello Stato Macaluso per l’appellante e l’avv.
Medugno per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La P. s.r.l., con distinti ricorsi proposti innanzi al T.A.R. del Lazio, ha
impugnato rispettivamente: 1) il provvedimento di sospensione dei lavori di
costruzione di alcune serre, emesse dal Capo dell’Ufficio Lavori Staccato
dell’Aeronautica militare di Borgo Sabotino, nonché il provvedimento del
Comandante della II Regione Aerea in data 10 aprile 1990, costitutivo di servitù
militare (ric. n. 4010/91); 2) il provvedimento in data 21 novembre 1991, con
cui il Comandante della II Regione Aerea ha negato l’autorizzazione in deroga
alle limitazioni ostative al completamento dell’opera ed ha ingiunto la
rimozione delle opere già realizzate, nonché l’ordinanza del Sindaco di Latina
1° ottobre 1991, n. 9719 (per questa ordinanza la ricorrente, nel giudizio di
primo grado, ha dichiarato di non aver più interesse all’annullamento) (ric. n.
4328/91).
I predetti due ricorsi sono stati integrati, in corso di giudizio, dalla
proposizione di motivi aggiunti.
Il Giudice adito, con sentenza della Sez. I bis, 7 agosto 1995, n. 1517, ha
accolto, previa loro riunione, i suddetti ricorsi e, per l’effetto, ha annullato
i provvedimenti impugnati.
Avverso la menzionata sentenza propone appello il Ministro della difesa,
formulando il seguente motivo: insufficienza e illogicità di motivazione –
omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in primo grado – violazione e falsa
applicazione dei principi generali in tema di composizione e funzionamento degli
organi collegiali.
Deduce l’Amministrazione appellante che il Giudice di primo grado è pervenuto
alle suddette conclusioni avendo rilevato l’illegittimità del parere del
Comitato Misto Paritetico sulla cui base è stato emesso il provvedimento
costitutivo della servitù militare, per due distinte considerazioni: a) lo
svolgimento delle funzioni di relatore da parte di un soggetto (il Ten .Col. Di
L.) che non era membro del medesimo Comitato; b) il mancato allontanamento di
quell’Ufficiale prima della deliberazione.
Ad avviso dell’Amministrazione, il T.A.R. non ha tenuto conto che l’intervento
del Ten. Col. Di L. si è concretato in un’attività meramente servente rispetto a
quella deliberativa dell’organo collegiale.
Inoltre, nella specie, non era configurabile il pericolo di introdurre interessi
particolari tali da influenzare l’esito della deliberazione, in quanto l’apporto
del Ten. Col. Di L. era meramente tecnico ed il Comitato stesso era costituito,
per la maggioranza, da Ufficiali dell’Aeronautica militare, ossia di quel
medesimo Corpo, cui appartiene il Di Lauro, che aveva interesse all’imposizione
del vincolo.
La s.r.l. P., con ricorso incidentale, ha riproposto le censure formulate con il
primo motivo del ricorso n. 4010/91 e con il terzo motivo aggiunto al medesimo
ricorso, ritenute infondate dal T.A.R. sul rilievo che gli adempimenti
prescritti dall’art. 3 della l. n. 898 del 1976 costituiscono “requisiti di
conoscibilità dell’atto e non anche di validità o di efficacia dello stesso”.
In contrario l’appellante in via incidentale sostiene che gli adempimenti
prescritti dalla lex specialis della procedura sono stabiliti anche a
tutela del compiuto esercizio delle garanzie riconosciute ai proprietari.
Insiste, altresì, nel motivo della mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento.
Con memoria depositata in data 13 novembre 1995, la medesima società eccepisce
l’inammissibilità dell’appello, per assoluto difetto di interesse, essendo
decorso il periodo massimo di cinque anni dall’efficacia della servitù militare.
Dopo la trattazione orale svoltasi all’udienza del 6 febbraio 2001, la causa è
stata posta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Il Giudice di primo grado ha
esaurientemente enunciato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere viziata la
composizione del Comitato Misto Paritetico nella seduta dell’11 gennaio 1990,
conclusasi con la formulazione del parere favorevole all’imposizione della
servitù militare di cui si tratta.
Dal predetto verbale è emerso
che alla riunione hanno partecipato, in aggiunto ai sette membri necessari per
la validità della seduta, due soggetti estranei alla composizione dell’organo,
nella persona dei Tenenti Colonnelli R. T. e M. Di L..
Costoro non si sono limitati
a svolgere un’attività di mero supporto od informativo, come esperti in materia;
hanno, invece, presenziato in tutte le fasi di svolgimento della riunione,
appropriandosi di funzioni rispetto alle quali erano sforniti di qualsiasi
titolo di legittimazione.
In particolare, relativamente
al primo degli argomenti posti all’ordine del giorno, e che qui interessa, il
Ten. Col. Di L. ha assunto perfino il compito di relatore, formulando le
proposte sulle quali il Comitato ha, poi, deliberato.
Inoltre, una volta esaurita
la discussione, allorché si è proceduto alla votazione, gli anzidetti ufficiali
non risultano che si siano allontanati dall’aula; in mancanza, invero, di
qualsiasi attestazione in tal senso nel verbale, deve ritenersi che i medesimi
ufficiali siano stati presenti anche nella fase deliberativa.
Non si può, pertanto,
condividere l’assunto dell’Amministrazione appellante secondo cui “l’intervento
del Ten. Col. Di L. si è concretato in un’attività meramente servente rispetto a
quella deliberativa”, quando invece risulta il ruolo attivo svolto dal medesimo
ufficiale, addirittura come relatore.
Il T.A.R., dal canto suo, non
si è limitato ad una generica pronuncia di illegittimità della partecipazione
degli estranei, come afferma l’Amministrazione, ma ha valutato gli effetti
vizianti di tale partecipazione, dopo aver attentamente verificato il ruolo
svolto dai menzionati ufficiali in seno all’organo.
Deve, pertanto, ribadirsi,
alla stregua di un rigoroso orientamento giurisprudenziale in materia (Cons.
Stato, Sez. VI, 21 agosto 1993, n. 585; Sez. V, 19 dicembre 1980, n. 989; Sez.
IV, 8 marzo 1967, n. 74), secondo cui la presenza di soggetti non legittimati
in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta
presenza superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività
serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non
legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei
componenti il collegio.
E’ il caso di aggiungere che
la questione riguardante la partecipazione, alle sedute di un collegio, di
soggetti non legittimati non attiene al problema del quorum necessario per la
legittima adozione dei provvedimenti collegiali, ma il diverso problema della
possibilità che i soggetti estranei, attraverso la discussione, siano in grado
di influenzare la volontà del collegio, possibilità questa che è direttamente
correlata alla partecipazione di soggetti estranei ai collegi, sia che si tratti
di collegi perfetti, che di collegi imperfetti.
Sotto diverso profilo, ne
consegue che la questione della illegittima partecipazione di soggetti
estranei al collegio non può essere superata con la prova di resistenza, poiché
l’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della
partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati che possono, appunto,
influenzare le stesse deliberazioni.
2. In base alle pregresse considerazioni, l’appello del Ministro della difesa
deve essere respinto, restando assorbito l’esame delle eccezioni e motivi
formulati dalla soc. P. nel ricorso incidentale per “doveroso scrupolo
difensivo” e, quindi, evidentemente condizionati alla mancata reiezione
dell'appello.
Le spese del presente grado
di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) rigetta il ricorso in
appello proposto dal Ministro della difesa come in epigrafe.
Condanna il medesimo Ministero alle spese del presente grado di giudizio nella
misura di £. 5.000.000 (cinquemilioni) in favore dell’appellata P. s.r.l..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Maria Grazia CAPPUGI Consigliere
Ermanno DE FRANCISCO Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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