Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2196 del 29 aprile 2003
(Il giudizio sul silenzio-rifiuto della P.A., deve tendere all’accertamento dell’obbligo di questa di esercitare un pubblico potere, e non, invece, dell'obbligo di compiere un atto di natura privatistica, quale la stipula di una compravendita. Una tale pronuncia non è conseguibile con il procedimento dinnanzi al g. a. avverso il silenzio-rifiuto, in quanto afferisce alla tutela di un preteso diritto soggettivo, materia rientrante, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella giurisdizione del g. o)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8701 del 2002, proposto da P. A., rappresentato e difeso
dall’avv. L. Tosches, elettivamente domiciliato presso l’avv. A. Costantini in
Roma, (....)
contro
il Comune di Palo del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. L. Paccione ed
elettivamente domiciliato presso A. Placidi in Roma, (....)
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez.
II^, 8 luglio 2002 n. 3256, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e del Comune di Palo del Colle;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003 il consigliere Marzio
Branca, e udito altresì l’avv. Sanino, delegato dall’avv. Paccione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal sig. A. P. avverso il silenzio rifiuto osservato dal Comune di Palo
del Colle sulla diffida a stipulare l’atto pubblico di trasferimento in suo
favore di un terreno di proprietà comunale;
che il TAR, in considerazione della natura dell’attività richiesta al Comune, ha
ritenuto che la materia esulasse dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo;
che avverso la sentenza il sig. P. ha proposto appello chiedendo la riforma
della decisione;
che il Comune di Palo del Colle si è costituito in giudizio per resistere al
gravame;
che con ord. 12 novembre 2002 n. 4890 la Sezione ha rigettato la domanda di
sospensione della sentenza;
che alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2003 la causa veniva trattenuta
per la decisione;
che l’appellante assume la sussistenza dell’obbligo del Comune di Palo del Colle
di procedere alla stipula dell’atto pubblico necessario al fine di trasferire al
suo patrimonio un appezzamento di terreno, del quale si è già disposta la
assegnazione a suo favore;
che in tal senso ha notificato al Comune apposita diffida a provvedere, senza
che il Comune di Palo del Colle si sia attivato;
che, tuttavia, il procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione di
competenza del giudice amministrativo, secondo la disciplina risultante
dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, deve tendere all’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui sia
titolare, e quindi di emettere un provvedimento di cura dell’interesse pubblico;
che, invece, nella specie si chiede che il Comune sia condannato a compiere un
atto di natura privatistica, ossia la stipula del contratto di compravendita del
terreno assegnato al ricorrente, cui si sarebbe in precedenza obbligato;
che una pronuncia del genere suindicato non può essere conseguita con il
procedimento avviato dall’appellante dinnanzi al giudice amministrativo, in
quanto afferisce alla tutela di un preteso diritto soggettivo, materia
rientrante, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella giurisdizione del
giudice ordinario;
che, pertanto, deve essere confermata la decisione impugnata con conseguente
dichiarazione di inammissibilità dell’appello;
che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara
inammissibile l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2003 con
l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
Gerardo Mastrandrea Consigliere
Carlo Deodato Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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