Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2079 del 10 aprile 2000
(In caso di affidamento di appalto a trattativa privata preceduto da una forma, più o meno complessa, di selezione preventiva tra gli aspiranti e di comparazione delle relative offerte - volta per volta definibile come gara ufficiosa o selezione informale, ovvero addirittura come trattativa su bando di gara - ciascuno di costoro è legittimato ad impugnare la scelta finale e, prima ancora, le modalità di conduzione del procedimento.
In caso di affidamento diretto dell’appalto a trattativa privata, senza alcuna previa selezione e comparazione degli aspiranti, è legittimato ad impugnare l’affidamento, l’imprenditore che operi nel medesimo settore nonché l’imprenditore che abbia fatto esplicita domanda per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto o per partecipare ad un'eventuale gara.
In entrambi i casi sussiste la giurisdizione del g.a.)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 6335/99, proposto dalla
T s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall’avvocato P. Persello e dall’avvocato G. Romanelli ed elettivamente
domiciliata in Roma, (....), presso lo studio di quest’ultimo,
contro
il Comune di Pontebba, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati G. Pedrazzoli ed A. Petretti, elettivamente domiciliato
in Roma, (....), presso quest’ultimo.
E nei confronti della
I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituita.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 678/99 del 17 maggio 1999;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontebba;
Vista la ordinanza n. 1868/99 con la quale è stata respinta la richiesta di
sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2000, relatore il consigliere Fabio
Cintioli, uditi l’avv. Enrico Romanelli, su delega dell’avv. Guido Romanelli, e
l’avv. Alessio Petretti;
Dato atto che è stato depositato, con il n. 7 del 23 gennaio 2000, il
dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 19, comma secondo, del D.L.
25/3/1997, n. 67, convertito nella legge 23/5/1997, n. 135;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
FATTO
La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la T.
s.r.l. ha impugnato la delibera della giunta comunale di Pontebba n. 39 del
15.3.1999, avente ad oggetto l’approvazione del progetto relativo al “ripristino
dell’officiosità di un tratto del fiume Fella” e l’affidamento dell’appalto
a trattativa privata alla società I. s.r.l..
Ha proposto appello la medesima ricorrente, che ha censurato le valutazioni di
merito del Tribunale ed ha chiesto la riforma della sentenza, con l’accoglimento
del ricorso proposto in primo grado.
Si è costituito il Comune di Pontebba, che ha resistito ai motivi dell’appello,
chiedendone il rigetto.
Non si è costituita la controinteressata I. s.r.l..
La causa è stata discussa nell’udienza del 18 gennaio 2000.
DIRITTO
1. Si riassumono brevemente le vicende che hanno preceduto la sentenza oggetto
di gravame.
a) A seguito degli eventi alluvionali che si sono abbattuti nella Regione del
Friuli Venezia Giulia il 22.6.1996, il Ministro dell’interno ha pronunciato
l’ordinanza n. 2451 del 27.6.1996, con cui si sono adottati gli interventi
urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare le esigenze della popolazione
colpita, per la tutela della salute ed igiene pubblica, nonché per il recupero
delle condizioni di agibilità e funzionalità delle infrastrutture pubbliche e
private.
E’ stato previsto, in
particolare, che la Regione avrebbe predisposto entro 15 giorni un piano di
interventi infrastrutturali d’emergenza e di prima sistemazione idrogeologica
(art. 2), che le opere in oggetto potevano essere affidate a trattativa privata,
invitando un numero di ditte non inferiori a cinque, salve altre più celeri
forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza (art.n4, comma
1), e che la consegna dei lavori sarebbe avvenuta entro 90 giorni dalla
pubblicazione dell’ordinanza sulla gazzetta ufficiale e le opere completate
entro i successivi nove mesi (art. 4, comma 2).
b) Con nota n. 4987 di
protocollo del 13.9.1996, indirizzata anche alla direzione regionale della
protezione civile, il sindaco del Comune di Pontebba ha comunicato che il
nubifragio aveva gravemente danneggiato la rete fognaria, che per un lungo
tratto scorreva “a cielo aperto” lungo il fiume Fella, ed ha sollecitato
un intervento riparatore.
Risulta agli atti di causa
che un’ulteriore sollecito, con cui si segnalava la fuoriuscita dei liquami
direttamente nel detto corso d’acqua, è stata avanzata dal sindaco con la nota
n. 1107 di protocollo del 2.3.1998.
c) Con decreto n. 478 del
9.6.1998 l’assessore alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia,
richiamata la predetta ordinanza ministeriale n. 2451/1996, ha autorizzato
l’assegnazione al Comune di Pontebba della somma di lire 1.200.000.000, per
provvedere alla sistemazione della rete fognaria in località via Roma e del
depuratore.
d) Il Comune, in applicazione
dell’art. 4 dell’ordinanza ministeriale, ha indetto gara ufficiosa, all’esito
della quale ha aggiudicato a trattativa privata i lavori in oggetto alla I.
s.r.l..
e) Con successiva nota del
28.8.1998, n. 4717 di protocollo, richiamandosi anche a precedenti comunicazioni
sul medesimo oggetto, il sindaco del Comune di Pontebba ha rappresentato agli
organi regionali la necessità che le opere di riassetto della rete fognaria
avessero luogo insieme ai lavori di ripristino dei contigui argini del fiume
Fella. L’eventuale piena del corso d’acqua, invero, avrebbe pregiudicato la
sistemazione della condotta fognaria; sicché si è chiesto alla Regione di
adottare le determinazioni all’uopo necessarie, in conformità all’inserimento
degli ulteriori lavori nel piano di interventi a suo tempo predisposto
dall’autorità competente.
f) L’assessore regionale alla
Protezione Civile, in accoglimento di siffatta istanza, ha pronunciato in data
18.1.1999 il decreto n. 25, con il quale, sempre in applicazione dell’ordinanza
del Ministero dell’interno n. 2451/1996, ha assegnato al Comune di Pontebba un
finanziamento di ulteriori lire 1.200.000.000, per l’esecuzione dei lavori di
ripristino dell’officiosità del fiume Fella.
g) Il Comune ha adottato la
delibera impugnata col ricorso di primo grado, con la quale ha suddiviso i
lavori in questione in due lotti, affidando in via diretta ed a trattativa
privata alla I. s.r.l. l’appalto relativo al primo lotto, per un importo
complessivo di lire 670.000.000.
La decisione di ricorrere
all’affidamento diretto è stata così motivata:
a) in primo luogo si è richiamato il disposto del citato art. 6 dell’ordinanza
del Ministro dell’interno n. 2451 del 1996;
b) in secondo luogo si è rilevato che, essendo finalizzati i lavori di
ripristino dell’officiosità del fiume alla protezione della fognatura in corso
di sistemazione da parte della stessa I. s.r.l., sarebbe stato necessario
istituire “un unico cantiere” e che l’operato in unico cantiere di due diverse
imprese avrebbe potuto ingenerare un contenzioso, complicare la complessiva
gestione dei lavori, allungarne i tempi di esecuzione e, per questa ragione,
avrebbe anche potuto provocare il superamento del termine massimo fissato
dall’ente finanziatore;
c) da ultimo, la delibera ha posto l’accento proprio sull’imminente scadenza del
termine per l’ultimazione delle opere, stabilito al 31.12.1999.
2. Col primo motivo di appello la T. s.r.l. censura la decisione di primo grado,
che l’ha ritenuta priva di legittimazione a ricorrere, per la sua posizione di
radicale estraneità alle determinazioni amministrative impugnate.
Secondo il giudice di prime
cure, se si ammettesse l’impugnazione dell’affidamento a trattativa privata di
un appalto di lavori da parte di altra impresa operante nel medesimo settore, si
introdurrebbe un’azione popolare al di fuori delle limitate ipotesi consentite
dall’ordinamento.
Nel caso di specie, ha proseguito il Tribunale, il fatto che la T. avesse
presentato al Comune una domanda per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori di ripristino degli argini del fiume Fella, non sarebbe stato elemento
sufficiente a riconoscere in capo ad essa un’aspettativa giuridicamente fondata,
tale da differenziarla da ogni altro eventuale interessato.
L’appellante contesta questi
argomenti e ribadisce, non solo di aver offerto al Comune la propria
disponibilità ad eseguire le opere, unitamente ad una circostanziata e
vantaggiosa proposta economica, ma di avere anche eseguito nel recente passato
alcuni lavori presso il bacino del fiume Fella, come risulta dal dettagliato
elenco prodotto. Su queste circostanze si fonderebbe la posizione differenziata
e la legittimazione a ricorrere della T. s.r.l..
Nel merito l’appellante
afferma l’illegittimità dell’affidamento diretto dell’appalto, che si sarebbe
realizzato in contrasto con le norme che in termini generali circoscrivono il
ricorso alla trattativa privata, nonché con le norme regionali che impongono la
celebrazione di una gara informale che preceda la selezione degli aspiranti.
In particolare, ritiene
l’appellante che l’ordinanza ministeriale invocata dall’amministrazione
resistente non sia applicabile ai lavori in oggetto.
Il combinato disposto degli
articoli 2 e 4 stabilisce che il piano degli interventi venga predisposto dalla
Regione entro il ristretto termine di 15 giorni, che la consegna dei lavori
avvenga entro 90 giorni e che le opere siano completate entro nove mesi.
L’appalto per cui è controversia è stato affidato a distanza di più di tre anni
dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e ciò, a parere dell’appellante,
tradisce lo spirito di urgenza ed immediatezza che l’ha contraddistinta e ne
viola apertamente le previsioni.
In via subordinata,
l’appellante ha censurato la decisione di procedere all’affidamento dell’appalto
senza neppure passare per il filtro di una gara ufficiosa, con invito ad almeno
cinque imprese aventi i requisiti di legge, che pure è prevista come modalità
ordinaria della conclusione della trattativa privata dall’art. 4, comma 1,
dell’ordinanza ministeriale, la quale fa salvi, in deroga, solo i casi di
estrema ed eccezionale urgenza.
3. In via prioritaria si esamina la questione dei limiti della giurisdizione del
giudice amministrativo sulle controversie che riguardano l’affidamento diretto
di un appalto pubblico mediante trattativa privata.
Questo profilo è, invero,
preliminare e strettamente connesso alla soluzione dell’ulteriore problematica
sulla legittimazione a ricorrere.
Il dubbio sulla giurisdizione
del giudice amministrativo in queste controversie è dovuto al tradizionale
argomento secondo cui la trattativa privata “pura”, con affidamento diretto
dell’appalto alla ditta prescelta, si svolge senza vincoli formali, ascrivibili
alla categoria generale del procedimento amministrativo, e senza l’esercizio di
poteri pubblicistici, maturando esclusivamente sul piano dell’autonomia privata
il rapporto che lega l’amministrazione ed il contraente, sia nella fase
immediatamente precedente la stipula del contratto, sia nella fase
immediatamente posteriore. L’equazione, in breve, è quella che si postula tra
carenza di forme e poteri pubblicistici da una parte e carenza di interessi
legittimi dall’altra parte: il privato che addiviene alla stipula del contratto
o che, comunque, viene direttamente coinvolto nelle trattative dal soggetto
pubblico sarebbe titolare soltanto di diritti soggettivi (nel secondo caso di
eventuale contenuto risarcitorio, a causa della violazione della buona fede
nella trattative prenegoziali ai sensi dell’art.1337 c.c.). Chi, invece, rimane
estraneo alla trattative ed alla contrattazione vanterebbe solo un interesse di
mero fatto al rispetto di quelle diverse regole che avrebbero altrimenti imposto
all’amministrazione il modello procedimentale dell’evidenza pubblica.
Questo orientamento può
dirsi definitivamente superato, sia dalla giurisprudenza amministrativa che
dalla Corte di cassazione (per quanto riguarda la Corte di legittimità, v.
Cass., sez. Un., 18 novembre 1998, n. 11619; id. 25 novembre 1983, n. 7073; id,
22 novembre 1983, n. 6983; id., 15 gennaio 1983, n. 328; per quanto riguarda,
invece, il giudice amministrativo, v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen.,
28 gennaio 1961, n. 3; Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 1999, n. 1018; id., 5
febbraio 1994, n. 118; id., sez. V, 25 febbraio 1997, n. 192).
Esse propendono ormai per la configurabilità di interessi legittimi e per la
correlata giurisdizione del giudice amministrativo.
Non è indifferente a tale
presa di posizione un contesto normativo che ha progressivamente accentuato il
suo sfavore per il metodo della trattativa privata, evolvendosi in due precise
direttive: per un verso, la sempre più rigorosa delimitazione dei casi in cui è
ammesso il ricorso a questo metodo di contrattazione; per altro verso, la
previsione obbligatoria di forme di selezione dei concorrenti, che spaziano
dalla più rigorosa trattativa privata con bando di gara alla meno impegnativa
trattativa privata preceduta da gara ufficiosa o selezione informale dei
partecipanti (v. gli artt.: 9 del d.lgs. 19.12.1991, n. 406; 24 della legge
11.2.1994, n. 109, per gli appalti pubblici di lavori; 9 del d.lgs. 24.7.1992,
n. 358, per gli appalti di forniture; 7 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per
gli appalti di servizi; 12 e 13 del d.lgs. 17.3.195, n. 158, per gli appalti nei
settori esclusi).
Nell’esposizione dei
risultati cui è pervenuta la giurisprudenza, devono però distinguersi due
ipotesi.
La prima è quella in cui
l’amministrazione, per vincolo di legge o per scelta autonoma improntata
alla maggiore trasparenza della sua azione, ha fatto precedere la stipula del
contratto e la scelta del contraente da una gara ristretta o quantomeno da una
valutazione comparativa di più offerte, volta per volta definibile come gara
ufficiosa o selezione informale, ovvero addirittura come trattativa su bando di
gara.
L’azione amministrativa in
questo caso si uniforma a regole procedimentali che, attingendo la fonte
normativa alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, costituiscono il
parametro di riferimento per l’esercizio di un potere pubblicistico, qual è
quello che contraddistingue la c.d. serie procedimentale dei contratti ad
evidenza pubblica.
Ancorché non possano dirsi
del tutto definiti i rapporti tra queste forme e la nozione classica di potere
pubblico ed atto amministrativo, è indubbio che le regole procedimentali,
anche quando siano il frutto del vincolo che l’amministrazione si è autoimposta,
condizionano il potere di scelta e fanno emergere correlative posizioni di
interesse legittimo in capo a coloro che partecipano alla procedura. Si
tratta di interessi che, una volta azionati in giudizio, potranno solo
riguardare la regolarità di uno o più passaggi del procedimento, collegandosi
all’interesse strumentale alla ripetizione della gara, ovvero potranno
addirittura esprimere l’aspirazione alla diretta aggiudicazione dell’appalto.
La qualificazione di queste
posizioni soggettive in termini di interesse legittimo, beninteso, non impedisce
la coesistenza dei diritti soggettivi al risarcimento del danno derivante da
lesione della libertà negoziale, secondo il modello della responsabilità
precontrattuale; solo che si tratta di diritti che maturano in fattispecie
comunque diverse e delineano esigenze e modelli di tutela estranei a quel
controllo sul potere pubblico che caratterizza l’interesse legittimo (a ben
vedere, si riferiscono, in concreto, proprio a questo tipo di situazioni alcuni
recenti interventi della Cassazione, da cui pure si sono tratte massime
apparentemente contrarie alla configurabilità di interessi legittimi in
confronto della decisione di affidare l’appalto a trattativa privata: Cass.,
sez. un., 23 settembre 1994, n. 7842; id., 5 dicembre 1995, n. 12523. In
entrambi i casi, invero, si è deciso su controversie insorte per effetto della
decisione dell’ente pubblico di interrompere la trattativa o di recedere da un
impegno preliminare assunto nei confronti del contraente prescelto a trattativa
privata).
La conferma che l’osservanza
di un procedimento di selezione concorsuale, attuativo dei valori di
imparzialità e buon andamento, valga a costituire posizioni che richiedono forme
di controllo sul potere conformi alla tecnica dell’interesse legittimo può
rinvenirsi nel disposto dell’art. 68, comma 4, del d.lgs. 3.2.1993, n. 29, che,
anche a seguito della novella dovuta al d.lgs. 29.10.1998, n. 387, riserva al
giudice amministrativo le controversie sul pubblico impiego in materia di
procedure concorsuali.
Come già rilevato da questa
Sezione, la stessa utilizzazione di un modello concorsuale, inteso a garantire
la par condicio tra i partecipanti, si risolve in una formula di
regolamentazione dell’esercizio del potere, con la conseguenza che il soggetto
che lo esercita è tenuto a rispettare la sequenza procedimentale e le regole
all’uopo fissate: esse rivelano la correlazione necessaria con il pubblico
interesse che l’ente istituzionalmente è tenuto a perseguire ed il profilo
funzionale del potere esercitato (v. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 1999, n.
2046).
La seconda ipotesi,
coincidente con la controversia in discussione, è quella, di rarissima
applicazione, in cui l’amministrazione procede all’affidamento dell’appalto
senza alcuna previa selezione e comparazione degli aspiranti.
L’assenza di sequenze
procedimentali e l’asserito difetto di immediata autoritatività della
determinazione dell’ente pubblico potrebbero rendere meno nitido il fondamento
della giurisdizione amministrativa (per una soluzione contraria, in questo caso,
alla configurazione di interessi legittimi; v. Cass., sez. Un., 20 ottobre 1995,
n. 10924; in senso opposto la citata Cass., sez. un., 18 novembre 1998, n.
11619).
Tuttavia, deve tenersi conto
di due dati concorrenti: in primo luogo, la determinazione amministrativa di
aggiudicazione di un appalto pubblico, in termini generali, è ormai condizionata
da rigorose forme e procedure di valutazione derivanti dalla normazione interna
e comunitaria; in secondo luogo, l’affidamento a trattativa privata
dell’appalto, lungi dall’impegnare solo la sfera dell’autonomia privata dei due
contraenti, quello pubblico e quello privato, coinvolge un più vasto ambito di
interessi, che non solo impegnano i valori di trasparenza e buon andamento ex
art. 97 Cost., ma che addirittura si spingono verso altri valori di rilievo
costituzionale, quale quello di salvaguardia della libera concorrenza e degli
assetti di mercato e della libertà di iniziativa economica, direttamente
collegati con l’art. 41 Cost., oltre che con l’ordinamento comunitario.
Questi dati inducono a
ravvisare a base della conclusione di un appalto pubblico con trattativa privata
“pura” una determinazione amministrativa che, pur attuandosi solo sul piano
privatistico verso il contraente prescelto, acquista nel contempo attitudine
lesiva della sfera giuridica di coloro che sono rimasti estranei alla
contrattazione e che avrebbero interesse all’osservanza delle forme
dell’evidenza pubblica. L’impugnazione di siffatta determinazione, da
parte di chi, avendo subito la scelta autoritativa dell’amministrazione,
lamenta l’illegittimità del ricorso alla trattativa privata in luogo delle altre
procedure aperte, rivela ancora una volta l’esigenza di controllo sul potere
della stazione appaltante. Questo controllo può attuarsi solo con le forme di
tutela dell’interesse legittimo e, per ciò che concerne l’attuale assetto
della giurisdizione, con le forme di tutela azionabili davanti al giudice
amministrativo.
Resta fermo che la posizione
del ricorrente, sia sul piano della qualificazione della posizione soggettiva,
sia sul piano della sufficienza dell’interesse a ricorrere, risponde alla
formula dell’interesse strumentale, coincidente con la censura del metodo
selettivo utilizzato dall’amministrazione e con l’aspirazione alla celebrazione
di una nuova procedura per la scelta del contraente.
Ne risulta confermata la
giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Queste considerazioni, come accennato, contribuiscono a risolvere il problema
della legittimazione a ricorrere.
Il motivo di appello proposto
in argomento è fondato, sicché il ricorso di primo grado, diversamente da quanto
affermato dal Tribunale, è ammissibile e va esaminato nel merito.
L’accertamento della
titolarità di un interesse legittimo in capo all’impresa rimasta estranea alla
trattativa privata, invero, dopo aver risolto il problema di giurisdizione deve
completarsi, sul piano processuale, mediante la più precisa qualificazione della
posizione legittimante.
Quando l’amministrazione
abbia attivato una forma, più o meno complessa, di selezione preventiva tra gli
aspiranti e di comparazione delle rispettive offerte, è possibile riconoscere in
ciascuno di costoro una legittimazione al sindacato della scelta finale e, prima
ancora, delle modalità di conduzione del procedimento. Ciò perché la
partecipazione diretta al procedimento radica una posizione differenziata che
ben potrà avere spazio processuale (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V,
3 febbraio 1999, n. 112; id., 25 febbraio 1997, n. 192; id., 28 gennaio 1997, n.
100; Cons. stato, sez. VI, 5 febbraio 1994, n. 118).
Tuttavia, nel caso in
esame l’amministrazione non ha osservato alcuna selezione preliminare,
determinandosi ad affidare direttamente l’appalto alla I. s.r.l..
I risultati cui è addivenuta
la giurisprudenza di questo Consiglio si possono riassumere con la formula
generale per cui è legittimata ad impugnare l’affidamento di un appalto
pubblico a trattativa privata, dolendosi dell’inosservanza delle norme
sull’evidenza pubblica, quell’impresa che sia titolare di un’aspettativa
giuridicamente fondata al regolare svolgimento del procedimento amministrativo
(v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 1995, n. 130; id., sez.
VI, 20 maggio 1995, n. 498).
Il riferimento alla
controversa categoria dell’aspettativa (che sia giuridica o di mero fatto) non
vale a risolvere il problema una volta per tutte, sicché molto è rimesso
all’apprezzamento del giudice ed alla valutazione delle circostanze del caso.
L’esigenza di introdurre opportune forme di controllo dell’azione
amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 24,
97, 113 e 41 Cost., deve d’altra parte raffrontarsi con la regola per cui nel
nostro ordinamento non sono ammesse forme di legittimazione popolare all’azione,
al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In breve, esiste sempre
un limite, oltre il quale non potrà riconoscersi la legittimazione al ricorso.
Si possono enucleare due
regole di massima, tratte dai precedenti in argomento: quella per cui è
legittimato ad impugnare l’affidamento a trattativa privata l’imprenditore che
operi nel medesimo settore interessato dall’appalto; quella per cui è
legittimato l’imprenditore che abbia fatto esplicita domanda per ottenere
l’aggiudicazione dell’appalto o per partecipare alla gara che l’amministrazione
intenda svolgere (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio
1997, n. 125; id., V, 26 giugno 1996, n. 792; id., 22 marzo 1995, n. 454).
Entrambe devono applicarsi
con molta cautela, mediante opportuna delimitazione del “settore” di
riferimento, eventualmente anche grazie alla valutazione di precedenti rapporti
intrattenuti con la medesima amministrazione o di prestazioni rese anche ad
altre amministrazioni in attività di rilievo specifico; nonché mediante il
richiamo ad altri consimili profili in una con l’esame della domanda proposta
dall’interessato, per evitare arbitrarie precostituzioni della legittimazione ad
agire.
Nel caso di specie, la T.
s.r.l. è legittimata al ricorso.
La sua posizione è
sufficientemente differenziata e risponde al modello di un’aspettativa
ragionevole alla valutazione comparativa della propria offerta. Essa, invero,
non solo ha inviato due missive al Comune di Pontebba, la prima per dirsi
disponibile ai lavori e la seconda per formulare apposita offerta; ma ha anche
dimostrato di aver operato nel medesimo settore e con lavori analoghi per luogo,
oggetto e metodo (si tratta degli altri lavori eseguiti nel bacino del fiume
Fella).
5. Nel merito l’appello è infondato.
Anzitutto deve menzionarsi
l’art. 7 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2451 del 1996, secondo cui,
per l’affidamento dei lavori previsti nel piano, l’ente competente
all’esecuzione può operare in deroga alle norme che fissano i limiti per il
ricorso alla trattativa privata, tra cui anche gli artt. 9, 12, 13 e 14 del
d.lgs. 19.12.1991, n. 406 e l’art. 24 della legge 11.2.1994, n. 109.
Si tratta di una deroga
giustificata dalla natura del provvedimento ministeriale, appartenente alla
categoria generale delle ordinanze contingibili ed urgenti, aventi potenziale
effetto derogatorio di fonti sovraordinate, così come confermato dal preambolo
della medesima ordinanza.
La censura che si appunta
sull’avvenuto decorso dei termini cui l’ordinanza ha subordinato il ricorso alla
trattativa privata e sul notevole distacco temporale tra gli effetti di essa e
l’esecuzione delle opere non è persuasiva, per le ragioni che seguono.
I termini di 15 e 90 giorni e
di 9 mesi, rispettivamente fissati dagli artt. 2 e 4, non sono da intendersi
come perentori, sicché l’attuazione della disciplina in oggetto, specie per
quanto concerne il momento terminale dell’affidamento dei lavori
(necessariamente preceduto dall’inserimento delle opere nel piano di
intervento), deve ritenersi possibile anche dopo questo limite. Del resto, che
non si tratti di termini assolutamente perentori è dimostrato dalla eccessiva
ristrettezza dei medesimi, potenzialmente incompatibili con un’esecuzione, pur
celere e diligente, dei lavori stessi.
E’ sufficiente, in breve, che
l’applicazione dell’art. 4 dell’ordinanza fosse giustificata dall’obiettiva
permanenza della situazione di emergenza, nel caso in esame ampiamente
dimostrata dal Comune e non contestata dall’appellante: sussiste il presupposto
indispensabile consistente nel necessario collegamento funzionale tra le opere
da eseguire e gli obiettivi dell’ordinanza.
Ciò non vale, evidentemente,
a scalfire il noto principio per cui la legittimità dell’ordinanza contingibile
ed urgente è subordinata ad un termine preciso ed univoco, poiché non si discute
qui dei termini di efficacia del provvedimento, ma del diverso termine per
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.
Inoltre, la documentazione in
atti (riassunta al superiore n. 1) dimostra che, se vi è stato ritardo
nell’esecuzione delle opere, ciò non è imputabile al Comune, ma agli altri
organi competenti a redigere il piano degli interventi e ad apprestare i
finanziamenti necessari. Entrambi i decreti regionali, d’altra parte,
nell’erogare le somme al Comune, esplicitamente hanno richiamato l’ordinanza
ministeriale n. 2451 del 1996.
Da siffatti decreti risulta,
altresì, che il piano per gli interventi infrastrutturali di emergenza e di
prima sistemazione idrogeologica è stato oggetto di rituale “rimodulazione”,
anche in considerazione dell’ulteriore ordinanza ministeriale del 27.2.1997,
adottata in conseguenza delle nuove alluvioni abbattutesi nei giorni 15, 16 e 17
ottobre 1996 sempre sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Anche
queste circostanze giustificano il ritardo nell’affidamento dei lavori e
confortano un’interpretazione dell’ordinanza n.2451 che non sia così rigorosa da
pregiudicarne, in fatto, l’esecuzione.
Si rimarca, oltretutto, che i
lavori per il ripristino degli argini del fiume Fella sono stati a suo tempo
inseriti nel piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione
del pericolo.
Quanto, poi, all’affidamento
diretto alla I. s.r.l. di tali lavori, senza alcuna selezione preliminare, si
tratta di una scelta che è stata motivata dal Comune col richiamo a ragioni di
obiettiva urgenza, collegate anche alla scadenza del termine fissato dall’ente
finanziatore, e di natura funzionale e gestionale, collegate alla stretta
contiguità materiale dei lavori di riassetto della rete fognaria e di quelli di
ripristino degli argini del fiume. Si tratta di una determinazione che, sul
piano della ragionevolezza, appare inattaccabile e che, per tale profilo, non è
stata neppure specificamente censurata dall’appellante.
Per tali ragioni l’appello è
rigettato.
6. Poiché soccombente, l’appellante viene condannata a rimborsare, in favore del
Comune appellato, le spese del secondo grado del giudizio, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente
pronunziando, rigetta l’appello.
Condanna l’appellante a rimborsare, in favore del Comune appellato, le spese del
secondo grado del giudizio, che liquida in complessive lire 8.000.000
(ottomilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000, con
l’intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Stefano Baccarini Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere relatore-estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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