Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2024 del 17 aprile 2003

 

(Per "servizio pubblico locale" si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale)

 


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

Sezione Quinta

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 11948/2001, proposto dall’Associazione Sportiva N. C. rappresentata e difesa dall’avv. M. T. Paternoster con domicilio eletto in Roma (....)

 
contro


Comune di Anagni non costituitosi;

 
e nei confronti


- Cooperativa sociale di volontariato E. e G., in ATI costituenda, rappresentate e difese dall’avv. C. Mastromoro con domicilio eletto in Roma (....) presso l’avv. F. Petrivelli;
-“A. s. c.” F. s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. A. Giuffrè con domicilio eletto in Roma (....);


per la riforma


della sentenza del TAR Lazio, sez. Latina, n. 706 del 10.7.2001, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalle cooperative E. e G.;

 


Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cooperative E. e G. e A. S. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 21.1.2003, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì gli avvocati Paternoster e Mastromoro;
Visto il dispositivo di decisione n. 28 del 22/01/2003:
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

 


FATTO


Con l’appello in epigrafe, l’Associazione sportiva n. C., con appello notificato il 29 e 30.11.2001e depositato il 20.12.2001, ha fatto presente che con la sentenza appellata il TAR aveva accolto il ricorso proposto dalle cooperative E. e G. avverso il provvedimento n. 80 del 13.2.2001, con il quale le era stato aggiudicato l’appalto concorso ex art. 6, 2° comma lett. c, D. L.vo 17.3.19995 n. 157 per la concessione della piscina comunale, indetto dal comune di Anagni.


Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni: illogicità ed irrazionalità nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all’erronea interpretazione della clausola dell’avviso di gara.


Costituitesi in giudizio, le cooperative E. e G. hanno rilevato l’improcedibilità, l’inammissibilità o l’irricevibilità del ricorso in appello in quanto il giudizio di 1° grado si era svolto secondo il rito ex art. 23 bis L. 6.12.1971 n. 1034, come introdotto dall’art. 4 L. 21.7.200 n. 205, mentre l’appello le era stato notificato il 30.11.2001, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta il 3.10.2001); inoltre anche il deposito del ricorso era avvenuto oltre il termine di 15 giorni previsto per il rito abbreviato. Hanno comunque chiesto il rigetto dell’appello.


L’A. s. c., costutitosi in giudizio, ha svolto considerazioni analoghe alle cooperative E. e G..


Con memoria del 21.1.2002, l’appellante ha replicato all’eccezione di tardività dell’appello, facendo presente che nella specie non si ritrattava di appalto di servizio pubblico ma della concessione a terzi di un bene patrimoniale indisponibile (piscina) per trarne una serie di utilità, tra cui il vantaggio immediato della sua redditività, con conseguente inapplicabilità della normativa sul rito abbreviato.


Con ordinanza n. 329 del 22.1.2002, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.


Alla pubblica udienza del 21.1.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 


DIRITTO


1. Con sentenza TAR Lazio, sez. Latina, n. 706 del 10.7.2001, è stato accolto il ricorso proposto dalle cooperative E. e G. avverso il provvedimento n. 80 del 13.2.2001, con il quale le era stato aggiudicato all’Associazione sportiva n. C. l’appalto concorso ex art. 6, 2° comma lett. c, D. L.vo 17.3.19995 n. 157 per la concessione della piscina comunale, indetto dal comune di Anagni.


Avverso detta sentenza, notificata all’Associazione sportiva n. C. il 3.10.2001, ha proposto appello l’Associazione stessa, con atto notificato alle cooperative E. e G. il 30.11.2001.


2. L’appello è irricevibile.


Va condivisa al riguardo l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalle cooperative E. e G., nonché dall’A. s. c..


Invero, il giudizio di 1° grado si è svolto secondo il rito ex art. 23 bis L. 6.12.1971 n. 1034, come introdotto dall’art. 4 L. 21.7.200 n. 205, che tra l’altro prevede che il termine per l’appello nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta il 3.10.2001), per cui il termine ultimo per notificare l’appello era il 2.11.2001, mentre tale notifica è avvenuta oltre tale data e precisamente il 30.11.2001.


Né può condividersi il rilievo dell’appellante secondo cui nel caso in esame non troverebbe applicazione il rito speciale di cui al menzionato art. 23 bis trattandosi non di appalto di servizio pubblico ma della concessione a terzi di un bene patrimoniale indisponibile (piscina comunale) per trarne una serie di utilità, tra cui il vantaggio immediato della sua redditività.


E’ sufficiente far presente che l’appalto è diretto, come precisato nel capitolato speciale, ad assicurare non tanto la redditività del bene pubblico ma la massima usufruibilità dell’impianto (comprendente la piscina) da parte del pubblico sotto il profilo sportivo sociale, valorizzando la promozione dell’attività natatoria e didattico-formativa, con determinazione da parte dell’Ente delle tariffe che il gestore deve applicare ai frequentatori della piscina, con particolare riguardo agli alunni delle scuole elementari e medie. Con l’obbligo a carico del concessionario di garantire il pieno funzionamento dell’impianto e la gestione del servizio nel rispetto della normativa vigente, anche comunale.


Per cui il profilo prevalente che connota la fattispecie è proprio l’affidamento in gestione di un servizio pubblico locale in relazione all’ampio concetto (oltre i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni ed alle Province) che ne è desumibile dall’art. 22 L. 8.6.1990 n. 142, ribadito dall’art. 122 D. L.vo 18.8.2000 n. 267, intendendosi per tale qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale (V. la decisione di questa Sezione n. 2605 del 9.5.2001). Con l’individuazione del gestore mediante una gara ad evidenza pubblica, con conseguente applicabilità del rito speciale di cui all'art. 23 bis, 1° comma, lett. c), riguardando il caso in esame “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione,affidamento ed esecuzione di servizi pubblici …………, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti”.


3. Per quanto considerato l’appello va dichiarato irricevibile.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello indicato in epigrafe.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21.1.2003, con l’intervento dei Signori:
Pres. Claudio Varrone
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aniello Cerreto Est.
Cons. Nicolina Pullano
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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