Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1794 del 2 aprile 2002

 

(Non è qualificabile come rapporto di pubblico impiego di tipo subordinato, l'incarico conferito dalla P.A. non soggetto a precisi orari di espletamento, al principio di esclusività o prevalenza della prestazione e a vincoli gerarchici)

 

  

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

Quinta Sezione

 

 

 

 ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE

 

 

sul ricorso n. 4665 del 1995, proposto dal Comune di San Felice a Cancello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G. Casertano, elettivamente domiciliato presso l’avv. Giulia Bonito in Roma, (....)


contro


B. A., T. A., V. T., I. A., E. E., B. G., B. A., A. A., F. C., D. M. F., C. D., P. L., N. ., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti S. Como e L. D’Angiolella, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, (....);


per l'annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V, 14 marzo 1995 n. 95, resa tra le parti.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione interlocutoria n. 3252/2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 novembre 2001 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avv.ti CASERTANO e G. ABBAMONTE su delega quest’ultimo, dell’Avv. D’Angiolella;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 


FATTO


Con la sentenza in epigrafe il Comune di San Felice a Cancello è stato condannato al pagamento di differenze retributive in favore degli appellati in epigrafe, in relazione all’affermato svolgimento di mansioni riconducibili ad un rapporto di impiego quali bidelle refezioniste nel periodo 1 settembre 1982 – 30 giugno 1983.


Il Comune di San Felice a Cancello ha proposto appello deducendo l’erroneità della decisione e chiedendone la riforma.


L’appellante sostiene che il rapporto in questione, esplicitamente definito a titolo convenzionale, non presentava gli indici rivelatori tipici del rapporto di pubblico impiego e che comunque i ricorrenti non avevano offerto alcuna prova in tal senso.


Si sono costituiti nel giudizio i ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.


Alla pubblica udienza del 20 novembre 2001 la causa veniva trattenuta in decisione.

 


DIRITTO


Come accennato nel cenno dei fatti, l’appellante Comune lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato il diritto delle ricorrenti alla retribuzione propria del personale comunale con qualifica di bidello, in applicazione del noto insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 5 del 1992), sebbene nella specie non sussistessero gli indici rivelatori tipi dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, o, quanto meno, non fosse fornita alcuna prova.


La doglianza è fondata.


E’ opportuno precisare che l’indirizzo giurisprudenziale, cui si è ispirata la decisione impugnata, trae origine dal riconoscimento, anche da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che l’art. 2126 c.c. pone una fictio juris di validità del rapporto di lavoro nullo ai limitati fini del diritto alla retribuzione. Deve quindi trattarsi di un rapporto che, quando il datore di lavoro sia la P.A., pur presentando tutti i gli indici rivelatori tipici del pubblico impiego, sia affetto da nullità per essere stato instaurato in forme diverse da quelle imposte dalla legge a pena di nullità.


Da ciò consegue che la dichiarazione del diritto alla retribuzione presuppone una puntuale verifica circa la effettiva ricorrenza di tutti gli indici rivelatori idonei a qualificare il rapporto come di impiego, sicché in assenza delle caratteristiche anzidette la domanda non può essere accolta.


Nella specie la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune deve essere esclusa.


Secondo quanto emerge dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 729/A del 7 settembre 1982, gli appellati hanno ricevuto l’appalto del servizio di pulizia dei locali e di refezione degli alunni nelle scuole materne di alcune frazioni del Comune per il periodo 1 settembre 1982 – 30 giugno 1983 per un compenso complessivo di lire 4.500.000 ciascuno.


Nell’atto, inoltre, si è stabilito che: l’appalto poteva essere revocato in ogni tempo per qualsiasi causa e motivo, senza doverne dare ragione alle interessate, con preavviso di giorni 8; le assuntrici dovevano riferire al Sindaco gli “inconvenienti di servizio” e erano tenute a garantire l’esatto e regolare svolgimento del servizio appaltato; alle assuntrici, oltre il canone fisso, non spettava altro per nessun diverso motivo, rimanendo ad esclusivo loro carico qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento del servizio per diritti di terzi e danni arrecati.


Nessuna altra connotazione favorevole alle tesi dei ricorrenti è desumibile dagli atti di causa, mentre può osservarsi come, anche ammettendo che alla denominazione dell’incarico come contratto di appalto non debba annettersi rilevanza dirimente, secondo il noto orientamento della giurisprudenza, i rapporti nella specie instaurati si rivelino privi di alcuni tratti tipici ed essenziali del pubblico impiego.


La Sezione ha infatti affermato che nel caso in cui l’incarico conferito ad un soggetto da parte dell’Amministrazione non sia soggetto a precisi orari di espletamento, al principio della esclusività o della prevalenza della prestazione e, comunque, a vincoli gerarchici, non è possibile qualificare il rapporto come di pubblico impiego di tipo subordinato (23 gennaio 1998, n. 90). E così pure non ha natura di pubblico impiego il rapporto non qualificato dall’esclusività delle prestazioni, in quanto in mancanza di tale condizione non è ravvisabile lo stabile ed organico inserimento del lavoratore nell’apparato burocratico dell’Amministrazione (Sez. V, 25 settembre 1999 n. 1970).


A ciò si aggiunga che la deliberazione sopra citata dà atto della mancanza di posti di organico di bidello per le neo istituite sezioni di scuole materne statali, sicché l’Amministrazione si trovava addirittura nell’impossibilità giuridica di procedere ad assunzione di personale di tali qualifiche.


Né risulta in fine che il Comune abbia posto in essere comportamenti concreti che potessero lasciar presumere la volontà dell’Amministrazione di instaurare un rapporto di impiego, ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo equivalente all’atto di nomina eventualmente mancante (Ad. Plen. n. 6 del 1992).


In conclusione l’appello deve essere accolto, ma le spese possono essere compensate.

 


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso;


dispone la compensazione delle spese;


ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Varrone - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere est.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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