Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1748 del 27 marzo 2002
(Le
deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone sono regolate dal
principio di segretezza del voto, in base al quale dal verbale della riunione
non devono risultare i voti dei singoli membri né il modo con cui risultano
espressi.
La votazione è strumento di manifestazione finale della volontà del collegio,
quale è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e
comparazione degli interessi oggetto della discussione;
nel compendio di tali
elementi si sostanzia la motivazione dell'atto deliberativo collegiale, della
quale costituisce documentazione tipica il verbale redatto nei modi di legge)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1929 del 1992 (N.R.G. 5847/92) proposto dal sig. G. C.
rappresentato e difeso dall’avv. N. Paoletti presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, (....);
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege
domiciliato in Roma, (....);
per l’annullamento
della sentenza n. 1614 del 24 settembre 1991 resa inter partes dal Tribunale
Amministrativo Regionale dl Lazio, Sez. 1° ter, sul ricorso proposto dallo
stesso sig. C. ed iscritto nel registro generale di quel Tribunale al n 3009/88;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste la memoria prodotta dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 1748 del 2002;
Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il Consigliere Dedi Rulli;
uditi, altresì, l’avv. Paoletti per l’appellante e l’avvocato dello Stato Scino
per l’Amministrazione dell’Interno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il
sig. G. C., agente della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile
di Bergamo, impugnava il provvedimento del Capo della Polizia del 14 luglio 1988
con il quale al termine del procedimento disciplinare, gli veniva inflitta la
sanzione della destituzione. In quella sede egli denunciava:
“Violazione dell’ art. 120 dl T.U. 10 gennaio 1957 n. 3. Carenza di istruttoria.
Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e mancata valutazione dei
presupposti;”
a) “Violazione dell’art. 20 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737;”
b) “Violazione delle norme e dei principi che regolano le deliberazioni degli
organi collegiali concernenti persone. Violazione dell’art.112 del T.U. n.
3/57”;
c) “Violazione del D.P.R. n. 737 del 25 ottobre 1981. Violazione delle norme e
dei principi che regolano il procedimento disciplinare. Eccesso di potere per
errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di
istruttoria. Manifesta ingiustizia. Mancanza di motivazione.”
Il Tribunale adito con la decisione in epigrafe ha respinto il gravame.
Avverso la predetta decisione il sig. C. propone appello in questa sede
denunciandone la erroneità per i seguenti motivi:
1) “Violazione delle norme e dei principi che regolano le deliberazioni degli
organi collegiali concernenti persone. Violazione dell’art. 112 del T.U. n. 3
del 1957” e ciò sul rilievo che la segretezza del voto nelle delibere attinenti
a persone costituisce principio inderogabile che trova la sua ragion d’essere
nell’esigenza di garantire la libera espressione del voto da parte dei
componenti di quei collegi che non fruiscano di speciali garanzie di
indipendenza, mentre nel verbale della riunione del Consiglio Provinciale di
disciplina i singoli giudizi sono espressamente associati a colui che li ha
espressi;
2) “Violazione dell’art. 20 del D.P.R. 25.10.1981 n. 737” atteso che il termine
di 10 giorni ivi previsto, a garanzia dell’inquisito, per la visione degli atti
e l’estrazione di copie è termine inderogabile e dalla sua inosservanza consegue
la illegittimità dell’intero procedimento disciplinare;
3) “Violazione del D.P.R. n. 737 del 25/10/81. Violazione delle norme e principi
che regolano il procedimento disciplinare. Eccesso di potere per errata
valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria.
Manifesta ingiustizia. Mancanza di motivazione” per la assoluta carenza di una
istruttoria completa ed adeguata, resa ancora più necessaria essendo mancato, in
sede penale, l’accertamento della colpevolezza dell’incolpato.
L’interessato conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e del
provvedimento oggetto del giudizio di primo grado.
L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza produrre scritti
difensivi.
L’interessato ha poi depositato memoria difensiva insistendo nelle già
rassegnate conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2002, uditi i difensori delle parti, la
controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
1. Attraverso l’impugnativa della decisione in epigrafe viene portato all’esame
del Collegio il provvedimento del Capo della Polizia, notificato con telex del
14 luglio 1988, con il quale, a seguito di procedimento disciplinare, veniva
irrogata al sig. G. C. la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Il Tribunale adito ha
respinto il gravame proposto avverso il detto provvedimento e gli atti ad esso
presupposti ritenendo prive di pregio tutte le censure in quella sede
prospettate.
Nel contestare la decisione
impugnata l’interessato ripropone, in buona sostanza, tutti i motivi del ricorso
di primo grado ad eccezione di quello relativo alla violazione dell’art. 120 del
D.P.R. n. 3 /57 per tardività nell’emanazione del provvedimento conclusivo del
procedimenti disciplinare che sarebbe intervenuto oltre il termine fissato nella
norma indicata.
2. Il Collegio ritiene che la pronuncia in esame sia meritevole di conferma non
essendo condivisibili le tesi difensive sviluppate nell’atto di appello.
Si denuncia, in primo luogo,
la violazione del principio di segretezza che regola le deliberazioni degli
organi collegiali concernenti persone in base al quale dal verbale della
riunione dell’organo interessato non devono risultare i voti dei singoli membri
né il modo con cui gli stessi risultano espressi.
In proposito, come
correttamente argomentato dal giudice di primo grado, va precisato che la
segretezza del voto sulle questioni concernenti persone, espressamente
stabilita dall'art. 112 del T.U. n. 3 del 1957, costituisce è vero,
principio generale preordinato all'attuazione del precetto fondamentale
della obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare
riguardo a materie nelle quali la riservatezza della espressione del voto è
garanzia di indipendenza funzionale dei singoli componenti gli organi collegiali
(Cons. Stato, VI Sez., 21 ottobre 1980 n. 886, in questa Rassegna 1980, I,
1398).
E’ altresì vero, però che,
siffatto principio non può trovare applicazione nel caso in esame atteso che le
opinioni espresse dai singoli componenti la Commissione provinciale di
disciplina costituiscono esplicazione delle ragioni addotte, per suffragare
il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare
sottoposto all'esame dell'organo collegiale.
La votazione costituisce,
infatti, strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, quale
è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e
comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione,
preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una più
ponderata deliberazione.
Nel compendio di tali
elementi si sostanzia, come sopra accennato, la motivazione dell'atto
deliberativo collegiale, della quale costituisce documentazione tipica il
verbale redatto nei modi di legge.
Ed i numerosi precedenti
richiamati dall’appellante a sostegno della censura non appaiono in sostanza
contrari alle conclusioni appena precisate.
3. Analogamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di appello con il
quale si ribadisce il medesimo motivo del ricorso di primo grado relativo alla
asserita violazione del termine di 10 giorni che l’art. 20 del D.P.R. n. 737
assegna all’inquisito, dalla comunicazione della data fissata per la riunione
del Consiglio di disciplina, per prendere visione degli atti dell’inchiesta o
per chiederne copia che in concreto sarebbero stati ridotti a soli 9 giorni.
In proposito è sufficiente
ricordare che i termini stabiliti in tema di procedimento disciplinare dall'art.
111 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (disposizione del tutto analoga a quella relativa
al personale della Polizia di Stato) mirando a garantire la più ampia difesa
dell'incolpato, hanno natura ordinatoria, nel senso che la loro violazione di
per sé non comporta un vizio del procedimento, potendo comunque risultare che vi
è stata completa possibilità di difesa dell'incolpato; ne consegue che la sua
violazione dà luogo ad una irregolarità sanabile nel corso del successivo
procedimento, come nell’ipotesi in cui l'incolpato, come è accaduto nel caso in
esame, si presenta dinanzi alla Commissione disciplinare difendendosi ampiamente
e senza formulare una riserva di una più ampia difesa o alcuna rimostranza con
riguardo alla tardiva ricezione dell'avviso di convocazione della seduta (cfr.
in termini, Cons. St., V° Sezione., n. 280 del 19 marzo 1996).
4. Analogamente infondata deve ritenersi l’ultima censura con la quale
l’interessato afferma che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad un
autonomo accertamento dei fatti mancato in sede penale atteso che il relativo
procedimento si era concluso con una declaratoria di estinzione del reato per
intervenuta amnistia; aggiunge ancora una assoluta carenza di motivazione
soprattutto in relazione al principio dell’equa gradazione delle sanzioni che
deve tener conto della gravità della sanzione da applicare, delle circostanze in
cui si svolto il fatto ed infine delle giustificazioni rese dall’incolpato.
a) Quanto al primo profilo
osserva il Collegio che, se è vero che il reato per il quale si era proceduto in
sede penale nei confronti del C., è stato dichiarato estinto, è anche vero che
la relativa pronuncia, resa in sede di appello (Corte di appello di Brescia,
sentenza n. 794 del 6 luglio 1987), non ha inciso sull’accertamento di fatti
compiuto in primo grado dal Pretore di Brescia.
Sicché, tenendo conto altresì
delle esplicite ammissioni di colpevolezza rese dallo stesso sig. C., nessun
ulteriore accertamento circa il concreto svolgimento dei fatti era necessario da
parte della Commissione ai fini della valutazione del comportamento
dell’inquisito.
b) E’, infine, insussistente l’asserita carenza di motivazione del provvedimento
impugnato (secondo profilo).
Preliminarmente va ricordato
che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti commessi dal pubblico
dipendente in violazione dei doveri di fedeltà effettuata dall'Amministrazione
di appartenenza agli effetti della commisurazione della sanzione disciplinare da
comminare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile
dal giudice della legittimità solo sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle
sue diverse figure sintomatiche (cfr. in termini tra le tante, Sezione VI°,
decisione n. 383 del 7 marzo 1997).
Da ciò consegue che entro
tali limiti non può ritenersi carente di motivazione il provvedimento di
destituzione del dipendente di una Amministrazione statale allorché, tenuto
conto dell'intero iter del procedimento disciplinare, risulti indicata la
precisa qualificazione giuridica data al fatto, il carattere pregiudizievole per
gli interessi dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal soggetto
sottoposto al procedimento stesso, e le ragioni che hanno indotto
l'Amministrazione a comminare la destituzione stessa (cfr. in termini tra le
tante, Sezione VI°, decisione n. 67 del 20 febbraio 1987).
E nella fattispecie in esame
il provvedimento in esame appare pienamente rispondente ai principi appena
indicati; lo stesso infatti è motivato per relationem alla delibera del
Consiglio provinciale di disciplina dell’11 gennaio 1987 dalla quale emerge che
la sanzione proposta, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 737/81, trova la
propria legittima giustificazione nella considerazione che il C., nella sua
qualità di agente della polizia di Stato, ha posto in essere un comportamento
incompatibile con quelle funzioni, facendo venir meno, secondo una valutazione
discrezionale propria dell’Amministrazione, il necessario rapporto di fiducia
che deve sempre permanere tra l’Amministrazione ed i suoi dipendenti.
5. Per le considerazioni fin qui svolte l’appello va respinto con la conseguente
conferma della decisione impugnata.
Sussistono motivi per
compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunziando, respinge il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, conferma la
decisione impugnata.
Compensa tra le parti le spese gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2002, con
l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Raffaele De Lipsis Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, est.
Giuseppe Carinci Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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