Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1748 del 27 marzo 2002

 

(Le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone sono regolate dal principio di segretezza del voto, in base al quale dal verbale della riunione non devono risultare i voti dei singoli membri né il modo con cui risultano espressi.
La votazione è strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, quale è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi oggetto della discussione;
nel compendio di tali elementi si sostanzia la motivazione dell'atto deliberativo collegiale, della quale costituisce documentazione tipica il verbale redatto nei modi di legge)

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Sezione Quarta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

  


sul ricorso in appello n. 1929 del 1992 (N.R.G. 5847/92) proposto dal sig. G. C. rappresentato e difeso dall’avv. N. Paoletti presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, (....);


contro


il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, (....);


per l’annullamento


della sentenza n. 1614 del 24 settembre 1991 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale dl Lazio, Sez. 1° ter, sul ricorso proposto dallo stesso sig. C. ed iscritto nel registro generale di quel Tribunale al n 3009/88;

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste la memoria prodotta dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 1748 del 2002;
Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il Consigliere Dedi Rulli; uditi, altresì, l’avv. Paoletti per l’appellante e l’avvocato dello Stato Scino per l’Amministrazione dell’Interno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 


FATTO


Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. G. C., agente della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile di Bergamo, impugnava il provvedimento del Capo della Polizia del 14 luglio 1988 con il quale al termine del procedimento disciplinare, gli veniva inflitta la sanzione della destituzione. In quella sede egli denunciava:
“Violazione dell’ art. 120 dl T.U. 10 gennaio 1957 n. 3. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e mancata valutazione dei presupposti;”
a) “Violazione dell’art. 20 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737;”
b) “Violazione delle norme e dei principi che regolano le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone. Violazione dell’art.112 del T.U. n. 3/57”;
c) “Violazione del D.P.R. n. 737 del 25 ottobre 1981. Violazione delle norme e dei principi che regolano il procedimento disciplinare. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria. Manifesta ingiustizia. Mancanza di motivazione.”


Il Tribunale adito con la decisione in epigrafe ha respinto il gravame.


Avverso la predetta decisione il sig. C. propone appello in questa sede denunciandone la erroneità per i seguenti motivi:
1) “Violazione delle norme e dei principi che regolano le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone. Violazione dell’art. 112 del T.U. n. 3 del 1957” e ciò sul rilievo che la segretezza del voto nelle delibere attinenti a persone costituisce principio inderogabile che trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire la libera espressione del voto da parte dei componenti di quei collegi che non fruiscano di speciali garanzie di indipendenza, mentre nel verbale della riunione del Consiglio Provinciale di disciplina i singoli giudizi sono espressamente associati a colui che li ha espressi;
2) “Violazione dell’art. 20 del D.P.R. 25.10.1981 n. 737” atteso che il termine di 10 giorni ivi previsto, a garanzia dell’inquisito, per la visione degli atti e l’estrazione di copie è termine inderogabile e dalla sua inosservanza consegue la illegittimità dell’intero procedimento disciplinare;
3) “Violazione del D.P.R. n. 737 del 25/10/81. Violazione delle norme e principi che regolano il procedimento disciplinare. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria. Manifesta ingiustizia. Mancanza di motivazione” per la assoluta carenza di una istruttoria completa ed adeguata, resa ancora più necessaria essendo mancato, in sede penale, l’accertamento della colpevolezza dell’incolpato.


L’interessato conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e del provvedimento oggetto del giudizio di primo grado.


L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza produrre scritti difensivi.


L’interessato ha poi depositato memoria difensiva insistendo nelle già rassegnate conclusioni.


Alla pubblica udienza del 9 luglio 2002, uditi i difensori delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.

 


DIRITTO


1. Attraverso l’impugnativa della decisione in epigrafe viene portato all’esame del Collegio il provvedimento del Capo della Polizia, notificato con telex del 14 luglio 1988, con il quale, a seguito di procedimento disciplinare, veniva irrogata al sig. G. C. la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.


Il Tribunale adito ha respinto il gravame proposto avverso il detto provvedimento e gli atti ad esso presupposti ritenendo prive di pregio tutte le censure in quella sede prospettate.


Nel contestare la decisione impugnata l’interessato ripropone, in buona sostanza, tutti i motivi del ricorso di primo grado ad eccezione di quello relativo alla violazione dell’art. 120 del D.P.R. n. 3 /57 per tardività nell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimenti disciplinare che sarebbe intervenuto oltre il termine fissato nella norma indicata.


2. Il Collegio ritiene che la pronuncia in esame sia meritevole di conferma non essendo condivisibili le tesi difensive sviluppate nell’atto di appello.


Si denuncia, in primo luogo, la violazione del principio di segretezza che regola le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone in base al quale dal verbale della riunione dell’organo interessato non devono risultare i voti dei singoli membri né il modo con cui gli stessi risultano espressi.


In proposito, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado, va precisato che la segretezza del voto sulle questioni concernenti persone, espressamente stabilita dall'art. 112 del T.U. n. 3 del 1957, costituisce è vero, principio generale preordinato all'attuazione del precetto fondamentale della obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo a materie nelle quali la riservatezza della espressione del voto è garanzia di indipendenza funzionale dei singoli componenti gli organi collegiali (Cons. Stato, VI Sez., 21 ottobre 1980 n. 886, in questa Rassegna 1980, I, 1398).


E’ altresì vero, però che, siffatto principio non può trovare applicazione nel caso in esame atteso che le opinioni espresse dai singoli componenti la Commissione provinciale di disciplina costituiscono esplicazione delle ragioni addotte, per suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all'esame dell'organo collegiale.


La votazione costituisce, infatti, strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, quale è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una più ponderata deliberazione.


Nel compendio di tali elementi si sostanzia, come sopra accennato, la motivazione dell'atto deliberativo collegiale, della quale costituisce documentazione tipica il verbale redatto nei modi di legge.


Ed i numerosi precedenti richiamati dall’appellante a sostegno della censura non appaiono in sostanza contrari alle conclusioni appena precisate.


3. Analogamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di appello con il quale si ribadisce il medesimo motivo del ricorso di primo grado relativo alla asserita violazione del termine di 10 giorni che l’art. 20 del D.P.R. n. 737 assegna all’inquisito, dalla comunicazione della data fissata per la riunione del Consiglio di disciplina, per prendere visione degli atti dell’inchiesta o per chiederne copia che in concreto sarebbero stati ridotti a soli 9 giorni.


In proposito è sufficiente ricordare che i termini stabiliti in tema di procedimento disciplinare dall'art. 111 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (disposizione del tutto analoga a quella relativa al personale della Polizia di Stato) mirando a garantire la più ampia difesa dell'incolpato, hanno natura ordinatoria, nel senso che la loro violazione di per sé non comporta un vizio del procedimento, potendo comunque risultare che vi è stata completa possibilità di difesa dell'incolpato; ne consegue che la sua violazione dà luogo ad una irregolarità sanabile nel corso del successivo procedimento, come nell’ipotesi in cui l'incolpato, come è accaduto nel caso in esame, si presenta dinanzi alla Commissione disciplinare difendendosi ampiamente e senza formulare una riserva di una più ampia difesa o alcuna rimostranza con riguardo alla tardiva ricezione dell'avviso di convocazione della seduta (cfr. in termini, Cons. St., V° Sezione., n. 280 del 19 marzo 1996).


4. Analogamente infondata deve ritenersi l’ultima censura con la quale l’interessato afferma che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad un autonomo accertamento dei fatti mancato in sede penale atteso che il relativo procedimento si era concluso con una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta amnistia; aggiunge ancora una assoluta carenza di motivazione soprattutto in relazione al principio dell’equa gradazione delle sanzioni che deve tener conto della gravità della sanzione da applicare, delle circostanze in cui si svolto il fatto ed infine delle giustificazioni rese dall’incolpato.


a) Quanto al primo profilo osserva il Collegio che, se è vero che il reato per il quale si era proceduto in sede penale nei confronti del C., è stato dichiarato estinto, è anche vero che la relativa pronuncia, resa in sede di appello (Corte di appello di Brescia, sentenza n. 794 del 6 luglio 1987), non ha inciso sull’accertamento di fatti compiuto in primo grado dal Pretore di Brescia.


Sicché, tenendo conto altresì delle esplicite ammissioni di colpevolezza rese dallo stesso sig. C., nessun ulteriore accertamento circa il concreto svolgimento dei fatti era necessario da parte della Commissione ai fini della valutazione del comportamento dell’inquisito.


b) E’, infine, insussistente l’asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato (secondo profilo).


Preliminarmente va ricordato che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti commessi dal pubblico dipendente in violazione dei doveri di fedeltà effettuata dall'Amministrazione di appartenenza agli effetti della commisurazione della sanzione disciplinare da comminare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice della legittimità solo sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche (cfr. in termini tra le tante, Sezione VI°, decisione n. 383 del 7 marzo 1997).


Da ciò consegue che entro tali limiti non può ritenersi carente di motivazione il provvedimento di destituzione del dipendente di una Amministrazione statale allorché, tenuto conto dell'intero iter del procedimento disciplinare, risulti indicata la precisa qualificazione giuridica data al fatto, il carattere pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal soggetto sottoposto al procedimento stesso, e le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a comminare la destituzione stessa (cfr. in termini tra le tante, Sezione VI°, decisione n. 67 del 20 febbraio 1987).


E nella fattispecie in esame il provvedimento in esame appare pienamente rispondente ai principi appena indicati; lo stesso infatti è motivato per relationem alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina dell’11 gennaio 1987 dalla quale emerge che la sanzione proposta, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 737/81, trova la propria legittima giustificazione nella considerazione che il C., nella sua qualità di agente della polizia di Stato, ha posto in essere un comportamento incompatibile con quelle funzioni, facendo venir meno, secondo una valutazione discrezionale propria dell’Amministrazione, il necessario rapporto di fiducia che deve sempre permanere tra l’Amministrazione ed i suoi dipendenti.


5. Per le considerazioni fin qui svolte l’appello va respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata.


Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.



P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando, respinge il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata.


Compensa tra le parti le spese gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2002, con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Raffaele De Lipsis Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, est.
Giuseppe Carinci Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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