Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1678 del 2 aprile 2003
(L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con i mezzi ordinari dell'ordinamento, non rilevando eccessivamente la durata della situazione di pericolo.
L'esistenza di norme informate al principio per cui, in linea di massima, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi grava solo sull’autore della violazione, commissiva od omissiva, volontaria o colposa, escludendosi qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario, non impedisce che il Sindaco possa imporre specifici comportamenti al proprietario incolpevole)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 696/98, proposto da L. M., in proprio e quale
amministratore unico della F. s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti G.
Porqueddu e G. Cugurra, ed elettivamente domiciliato in Roma, (....) (studio
Tarsitani),
contro
il Comune di Calcinato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dagli avv.ti G. Bonomi ed E. Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso il
secondo in Roma, (....),
e nei confronti
della Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata
in Roma, (....);
di D. G., non costituito in
giudizio;
della S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;
della E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;
della Azienda USSL n. 18 di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituita in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez.
Brescia, 13 agosto 1997, n. 869, resa inter partes, con la quale il
Tribunale si è pronunciato su sei ricorsi riuniti proposti dall’odierno
appellante, in tema di sgombero e bonifica di capannone contenente rifiuti
speciali tossici e nocivi.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e della Regione
Lombardia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 gennaio 2003 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società F., di cui il M. - odierno appellante - è amministratore unico, è
proprietaria di un capannone industriale di circa 2000 mq. di superficie.
Nella primavera del 1989 la
predetta società maturava l’intenzione di dare in affitto il capannone in
questione (all’epoca completamente vuoto).
Contattata un’agenzia
immobiliare, e grazie ai servigi di questa individuato un potenziale contraente
interessato, il 21 maggio 1989 la F. stipulava un contratto di locazione con il
sig. G., il quale dichiarava di voler utilizzare il capannone come deposito di
prefabbricati per l’edilizia.
La società dava regolare
comunicazione al Comune di Calcinato, ma non all’Autorità di pubblica sicurezza,
dell’avvenuta cessione in locazione del fabbricato.
Fatto sta che, nel periodo di
tempo (individuato dal ricorrente) che andava, all’incirca, da fine maggio a
fine giugno 1989, il capannone veniva abusivamente utilizzato dal locatario come
deposito di rifiuti speciali, tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni
industriali, venendo così riempito, in tale frangente di tempo, da ben 6000 mc.
di siffatto materiale.
Di questa attività la F., che
opera a diversi chilometri di distanza, afferma di essere stata completamente
all’oscuro.
A seguito di sopralluogo
effettuato nel capannone dai vigili sanitari, la USSL di Montichiari, con nota
del 30 giugno 1989, informava del fatto le Autorità competenti.
2. Successivamente alla segnalazione dell’Amministrazione sanitaria
territoriale, il Sindaco di Calcinato adottava due primi provvedimenti di
urgenza, ovvero le ordinanze 14 luglio 1989 n. 46 e 19 luglio 1989 n. 47.
Con la prima veniva intimato
al sig. M. ed al sig. G., congiuntamente ed in forma solidale, di provvedere
allo sgombero e alla pulizia del capannone dai rifiuti tossici nocivi e speciali
anzidetti, mediante trasporto degli stessi ad idoneo sito di stoccaggio
temporaneo regolarmente autorizzato, in attesa dello smaltimento definitivo.
Con la seconda, invece,
veniva ordinato ai predetti, sempre “in forma congiunta e solidale”, di
provvedere ad alcune operazioni per la messa in sicurezza dei locali (riducendo
la spinta esercitata dal materiale, interessato anche da un focolaio di
incendio, sulle pareti, già lesionate, del capannone).
Avverso le sopraindicate
ordinanze il M. proponeva un primo ricorso dinanzi al TAR Lombardia (rubricato
col n. 819/89), contestando tra l’altro la propria individuazione come soggetto
obbligato allo sgombero dei rifiuti, non avendo egli minimamente partecipato
alla commissione dell’illecito.
3. Con ordinanza 9 ottobre 1989, n. 57, impugnata con il ricorso n. 1395/89, il
Sindaco di Calcinato rinnovava l’ordine di sgombero e di messa in sicurezza del
capannone, individuando questa volta come soggetto obbligato in via solidale con
il conduttore, sig. G., direttamente la società F..
Avverso la suddetta ordinanza
contingibile e urgente la Fimo, che si era attivata anche in via giudiziaria
contro il G. (iniziative sfociate, tra l’altro, nella risoluzione giudiziale del
contratto di locazione), deduceva con fermezza che, stando alla disciplina del
DPR 915/82, allo smaltimento dei rifiuti erano tenuti i produttori dei rifiuti
stessi, senza alcun “aprioristico coinvolgimento” del proprietario dell’immobile
ove i predetti rifiuti fossero stati abbandonati.
4. Con gli altri quattro ricorsi proposti in prime cure, inoltre, l’appellante
contestava, seppur in via tuzioristica, tutti gli atti della procedura di
esecuzione di ufficio che ne era seguita, a partire (ricorso n. 57/90) dal
provvedimento deliberativo di Giunta municipale n. 455/89 del 16 ottobre 1989,
con la quale, preso atto che le precedenti ordinanze erano rimaste ineseguite, e
riconosciuta l’eccezionale urgenza di provvedere allo sgombero e alla pulizia
del capannone, l’Amministrazione confermava il progetto per il rinforzo
d’emergenza delle pareti prefabbricate dell’infrastruttura, approvato dalla
Giunta con delibera del 13 settembre 1989, dando atto che lo stesso rivestiva
carattere di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1 della legge n. 1/78, e decideva di appaltare i
predetti lavori di rinforzo a trattativa privata, con spese a carico della
società F..
5. Con il ricorso n. 1389/93 venivano impugnati gli atti di approvazione del
progetto di bonifica predisposto dalla ditta S. s.p.a., mentre con il ricorso n.
226/94 venivano, altresì, impugnati gli atti di approvazione del progetto
esecutivo redatto dalla menzionata impresa S..
6. Con il ricorso n. 591/96, infine, il M. impugnava dinanzi al TAR Lombardia
gli atti con cui i lavori di bonifica in argomento erano stati definitivamente
appaltati alla società E. s.r.l.
7. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR bresciano ha respinto
i primi tre ricorsi (nn. 819/89, 1395/89 e 57/90); ha dichiarato il ricorso n.
1389/93 in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte ancora
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; ha dichiarato il ricorso n.
226/94 in parte irricevibile e in parte inammissibile; ha dichiarato, infine, il
ricorso n. 591/96 irricevibile.
8. Il sig. M., come si diceva anche quale amministratore unico della F. s.p.a.,
ha interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia,
concentrando il tiro delle proprie censure prettamente contro le ordinanze
sindacali contingibili ed urgenti di sgombero e bonifica del capannone,
contestando quindi la sentenza appellata soprattutto nella parte in cui ha
respinto i primi due ricorsi, ed affermandone comunque l’erroneità attesa
l’illegittimità in via derivata dei successivi atti relativi alla procedura
esecutiva d’ufficio.
9. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere
all’appello, e dopo aver puntualmente controdedotto ha concluso per la conferma,
in ogni sua statuizione, della sentenza gravata.
Anche la Regione Lombardia si
è costituita in giudizio al fine di resistere, per quanto di proprio interesse,
alla avversa impugnativa, chiedendo l’integrale conferma della sentenza di prime
cure, siccome formalmente e sostanzialmente ineccepibile.
Alla pubblica udienza del 21
gennaio 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello non merita positiva considerazione.
La questione sottoposta
all’attenzione di questo Collegio di appello, descritta in narrativa e
apparentemente molto complessa, in disparte la molteplicità delle azioni
esercitate in primo grado, è stata correttamente delimitata dallo stesso
appellante nei termini dello stabilire, essenzialmente, se siano legittimi gli
atti (cfr. in particolare le ordinanze sindacali n. 46 del 14 luglio 1989 e n.
47 del 19 luglio 1989) con cui il Comune di Calcinato ha intimato anche al
proprietario (appellante), in solido e quindi congiuntamente al locatario
detentore, di provvedere con urgenza allo sgombero, alla pulizia ed alla messa
in sicurezza di un capannone riempito di rifiuti tossici e nocivi, con il
rischio di dover subire altresì il peso economico dell’esecuzione d’ufficio
portata a termine in danno dei soggetti inadempienti.
Il reclamante sig. M.,
dichiaratosi con vigore completamente estraneo ed all’oscuro dell’attività
illecita perpetrata dal locatario nel brevissimo tempo successivo alla stipula
del contratto di locazione, ha richiamato la normativa generale (allora)
vigente, ovvero il DPR 915/82, che addossava ogni onere relativo allo
smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, ai produttori dei
rifiuti stessi, in quanto unici responsabili dell’eventuale illecito.
In definitiva, ad avviso del
M., che ha invocato diverse pronunzie giurisprudenziali a conforto dei suoi
assunti, un ordine sindacale di smaltimento dei rifiuti non può essere rivolto
al proprietario dell’area (o della struttura) nella quale i rifiuti siano stati
depositati, ove quest’ultimo, con il proprio comportamento, in alcun modo abbia
contribuito alla causazione dell’illecito de quo, dovendo egli restare
esente da ogni responsabilità di sorta.
2. La sentenza appellata, preso atto che nello stesso Tribunale amministrativo
era in via di consolidamento un orientamento non difforme da quello sopra
sintetizzato, e fatto proprio dall’appellante, secondo cui, dunque, l’ordinanza
contingibile ed urgente di sgombero di un’area dai rifiuti abusivamente
depositati non può essere rivolta al proprietario dell’area su cui siano stati
accumulati i rifiuti stessi, ogni qual volta risulti, in modo inequivocabile, la
sua completa estraneità all’attività di deposito abusivo, o qualora risulti che,
essendo egli venuto a conoscenza di detto accumulo, si sia adoperato per
impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento, ha concluso che,
nondimeno, talune circostanze anche di ordine fattuale deponevano in senso
contrario all’asserita totale estraneità del M. all’opera di accumulazione
abusiva dei rifiuti nel capannone di proprietà (ad esempio: data di
registrazione del contratto di locazione successiva al sopralluogo effettuato
dai vigili sanitari; mancata comunicazione dell’intervenuta locazione
all’Autorità locale di pubblica sicurezza; limitatissimo spazio temporale in cui
il locatario avrebbe abusivamente trasportato nel capannone, con centinaia di
viaggi, ben 6.000 mc.di materiale), e quindi a favore della configurazione in
capo al medesimo di una responsabilità quanto meno omissiva in relazione
all’accaduto.
3. Senza ombra di dubbio, elementi come quello della data di registrazione del
contratto di locazione e, non da ultimo, l’incontestata violazione, da parte del
locatore, dell’obbligo di comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza del
passaggio di disponibilità del bene, adempimento prescritto dalla legge
all’evidente fine di agevolare un adeguato controllo del territorio
nell’interesse della pubblica collettività, portano, quanto meno, ad approcciare
con una certa cautela i fermi proclami di assoluta estraneità formulati dal M..
4. Ma ad assumere portata dirimente e decisiva, anche ai fini della pronunzia di
infondatezza delle doglianze dedotte in argomento dall’appellante, è senza
dubbio la doverosa riaffermazione, nella materia de qua, di alcuni
principi già enucleati da questa Sezione in tema di esercizio del potere di
ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco, che, come è noto,
presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di
natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso
agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, senza che,
soprattutto in materia di sanità pubblica e protezione dell’ambiente, possa
darsi soverchio rilievo alla durata della situazione di pericolo (atteso che
questa, quale ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, potrebbe
protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto: Cons.
Stato, V, 4 febbraio 1998, n. 125), e con l’avvertenza che siffatta tipologia
di provvedimento urgente, quando miri a preservare la salute pubblica, può
essere adottata non solo per porre rimedi a danni già verificatisi alla salute,
ma anche e soprattutto, alla stregua dell’art. 32 Cost., per evitare che
tali danni si verifichino (Cons. Stato, V, 19 febbraio 1996, n. 220).
Più nello specifico, la
Sezione ha avvedutamente messo in luce come l’esistenza di norme (cfr.,
in particolare, il sopravvenuto art. 14 del d.lg. 22/97, secondo cui l’abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sono vietati e chiunque viola tale
divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi “in solido con
il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull’area, ai quali [però] tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa”) informate al principio secondo cui, in linea di massima, l’obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi grava soltanto sull’autore della violazione,
mediante commissione od omissione, volontaria o colposa, escludendosi qualsiasi
forma di responsabilità oggettiva del proprietario, non impedisce che il sindaco
possa imporre specifici comportamenti a carico del proprietario incolpevole.
E’ ovvio, però, che in tale
eventualità è necessario appurare il carattere urgente ed indifferibile
dell’intervento (che nel caso di specie è fuori discussione: basti solo
considerare lo stato precario delle pareti del capannone), con specifico
riguardo alla incidenza sull’igiene e sulla salute pubblica.
In questa prospettiva, si è
chiarito che l’ordinanza con la quale il sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.p.r. 10
settembre 1982 n. 915, impone al proprietario dell’area di predisporre un piano
di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi su essa giacenti, non ha
carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e punire i
soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale della
situazione abusiva, ma solo ripristinatoria, in quanto volta ad ottenere la
rimozione dell’attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni
all’ambiente circostante e alla salute pubblica; pertanto, detta ordinanza può
essere legittimamente indirizzata all’attuale proprietario dell’area, cioè a
colui che si trova con quest’ultima in un rapporto tale da consentirgli di
eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata
situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi al precedente
proprietario (Cons. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904, che all’uopo richiama
anche TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 maggio 1995, n. 241).
Correttamente, dunque, il TAR
bresciano, nel dirimere la vertenza concreta, ha ritenuto di potersi anche
agganciare all’orientamento giurisprudenziale, pur non recentissimo, di questa
Sezione, in base al quale in sede di emanazione delle ordinanze sindacali
contingibili ed urgenti previste dall’art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148,
l’individuazione dell’obbligato ad eseguire i lavori occorrenti per
l’eliminazione della minaccia all’interesse pubblico può essere legittimamente
effettuata in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell’obbligato di
diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere
incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti
(cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 1991, n. 1137, che riprende V, 16 luglio 1960,
n. 520; v. anche Cons. Stato, I, parere 7 aprile 1993, n. 2032/90).
5. Appare, in definitiva, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei
confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del
provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di
rifiuti tossici e nocivi sia individuato (anche) in chi con il bene si trovi in
rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati,
ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua,
occorre ribadire, della natura ripristinatoria d’urgenza e non sanzionatoria del
provvedimento contingibile.
Il Sindaco di Calcinato,
dovendo provvedere nell’immediatezza in base alla segnalazione pervenuta,
legittimamente ha adottato le impugnate ordinanze d’urgenza, rivolgendosi non
solo nei confronti di chi appariva il locatario detentore del capannone, ma
anche nei confronti della proprietà di esso, salvo dover verificare in un
successivo momento i soggetti a cui effettivamente accollare le spese sostenute
per il perseguimento, d’ufficio, della tutela degli interessi della collettività
interessata.
6. Il primo mezzo censorio di appello deve essere pertanto disatteso, così come
del resto, e per gli stessi motivi, il secondo, che è sostanzialmente
ripetitivo, dovendosi rimarcare che non era necessario, per le ragioni suddette,
spendere una parte del corredo motivazionale dei provvedimenti contestati in
merito ad un del tutto eventuale (ed al momento ininfluente) concorso nella
commissione dell’illecito da parte del proprietario appellante.
7. Quanto, infine, alle lagnanze proposte in ordine alla reiezione dei (quattro)
ricorsi relativi all’esecuzione d’ufficio (intervenuta, in verità, dopo non poco
tempo) delle misure urgenti di tutela affidate a società specializzate, per
stessa ammissione dell’appellante proposti per mero tuziorismo, escluso – come è
ovvio - l’invocato effetto caducatorio rispetto alle ordinanze di necessità ed
urgenza, delle quali è stata appurata la legittimità, non è stata prospettata in
questo grado di giudizio, anche tramite riproposizione, alcuna autonoma censura,
fatta salva la contestazione, “solo per completezza difensiva”, della pronunzia
di tardività dell’ultimo ricorso ( n. 591/96, per mezzo del quale il M. ha
impugnato la delibera con cui il Comune resistente ha dato corso all’appalto dei
lavori per la bonifica del capannone mediante procedura ristretta, nonché la
delibera di Giunta comunale con cui i lavori di bonifica e risanamento in
questione sono stati affidati in appalto alla E. s.r.l.); contestazione peraltro
non accompagnata da un minimo cenno di richiamo delle originarie lagnanze, e che
anche in questo caso quindi potrebbe giudicarsi del tutto irrilevante (non
potendo giovare al reclamante una mera pronunzia di ricevibilità del detto atto
introduttivo).
Ad ogni modo, la censura
appare anche priva della necessaria consistenza giuridica, atteso che la F.
s.p.a. (come anche il M.) non era al tempo, in effetti, direttamente interessata
dalle statuizioni afferenti le modalità procedurali scelte per l’affidamento
dell’appalto, relativamente alle quali la sua posizione non era differenziata da
quella di un qualsiasi soggetto “terzo”, con la conseguenza che il termine
decadenziale per l’impugnativa decorreva nei suoi confronti dalla pubblicazione
degli atti in questione.
8. Alla stregua delle riportate considerazioni, l’appello, in definitiva, va
rigettato, con compensazione delle spese del presente grado tra le parti
costituite, sussistendone i giusti motivi.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei
seguenti Magistrati:
Claudio Marrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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