Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 1617 del 23 marzo 2000

 

(Ferma l’immediata e diretta attribuzione delle competenze ai dirigenti degli EE.LL. da parte della legge, con conseguente immediata applicabilità di questa, alla successiva disciplina statutaria è rimessa l’individuazione dei compiti che eventualmente si ritenga di riservare agli organi di governo dell'ente; alla normativa di regolamento è affidata, invece, la determinazione delle modalità di esercizio dei singoli compiti dei dirigenti. Tuttavia la previsione di una futura disciplina regolamentare non esime il titolare della competenza dallo svolgimento delle sue attribuzioni)
 

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

Quinta Sezione

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

  


sul ricorso in appello n. 6054 del 1994 proposto dalla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. T. M. Monti, con domicilio in Roma, (....), presso lo studio dell'avv. P. Agostinelli,


contro


De S. A. G., rappresentato e difeso dall’avv. P. G. Relleva, con domicilio eletto in Roma, (....) (Studio Grez),


e nei confronti


del Comune di Gragnano, non costituito in giudizio,


per l'annullamento


della sentenza n. 330 del 21 ottobre 1993 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I;



Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di De S. A. G.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2000 l'avv. Monti per la Regione appellante.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO


Con decisione n. 400337 del 4 febbraio 1992 la Sezione provinciale di Controllo di Napoli annullava la deliberazione n. 49 del 15 gennaio 1992, con la quale la Giunta Municipale di Gragnano aveva preso atto dei risultati di una gara di appalto, indetta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione.

L’annullamento si basava sul duplice rilievo che la Commissione per l'aggiudicazione dell'appalto era stata presieduta dal Sindaco, in violazione dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, e che la lettera di invito consentiva il subappalto, in contrasto con l'art. 3 del capitolato di appalto, che lo vietava.

Su ricorso del De S., titolare della ditta aggiudicataria, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato il provvedimento negativo di controllo, affermando che, in mancanza delle disposizioni attuative da emanarsi con lo statuto comunale, legittimamente il Sindaco aveva presieduto la gara e che, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, l’organo di controllo avrebbe dovuto annullare, non l’intera procedura d’appalto, ma soltanto la clausola viziata.

Contro siffatta pronuncia propone appello la Regione Campania, sostenendo che il citato art. 51 della legge n. 142 del 1990 deve ritenersi d’immediata applicazione e che la clausola relativa al subappalto non può ritenersi irrilevante nell’economia del contratto.

L’Amministrazione appellante chiede, pertanto, che l’impugnata sentenza sia annullata, con ogni conseguenza in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.

Si è costituito in giudizio l’appellato De S. per resistere all’appello, senza svolgere, per altro, specifiche difese.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 febbraio 2000.



DIRITTO


L’appello è fondato.

Con l’art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 è sancito il principio per cui nell’ordinamento comunale e provinciale “i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” e, sulla base di questo principio, “la direzione degli uffici e dei servizi” comunali è attribuita “ai dirigenti secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti”.

La norma, per altro, trova specificazione nel successivo terzo comma, ai sensi del quale “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”.

Ferma, dunque, l’immediata e diretta attribuzione della competenza da parte della legge, alla successiva disciplina statutaria è rimessa l’individuazione dei compiti che eventualmente, a mezzo di espressa disposizione riduttiva, si ritenga di riservare agli organi di governo dell'ente; alla normativa di regolamento è affidata, invece, la determinazione delle modalità di esercizio dei singoli compiti.

La pubblica funzione, per altro, non sopporta soluzioni di continuità nel suo esercizio, onde la previsione di una futura disciplina regolamentare non esime il titolare della competenza dallo svolgimento delle sue attribuzioni.

Soccorreranno, invero, nel periodo transitorio le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, come, del resto, esplicitamente statuisce l’art. 59 della L. n. 142 del 1990, secondo il quale “Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili” (comma 2) e “Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 5).

Si rivela fondata, pertanto, la censura con la quale l’Amministrazione regionale appellante sostiene l’immediata applicabilità della norma di cui al menzionato art. 51 e, in conseguenza, l’illegittimità della presidenza della commissione giudicatrice dell’appalto di cui si tratta da parte del Sindaco, piuttosto che del dirigente dell’ufficio competente.

Le considerazioni che precedono comportano, attraverso la riforma della sentenza appellata, la reiezione del motivo del ricorso di primo grado concernente la questione esaminata e la conferma dell’impugnato provvedimento negativo di controllo per la parte corrispondente.

Ciò rende superfluo l’esame degli ulteriori profili della controversia, per evidente difetto d’interesse alla loro decisione.

In conclusione, l’appello dev’essere accolto, assorbita ogni altra censura. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado dev’essere respinto.

Le spese dei due gradi di giudizio possono, come di regola, seguire la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Condanna De S. A. G. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della Regione Campania, e liquida tali spese nella misura di £ 7.000.000 (sette milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2000 con l’intervento dei Signori:
Giovanni Paleologo - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Marco Pinto - Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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