Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1567 del 16 marzo 2001
(Il mancato inserimento dei pareri di regolarità tecnica e contabile nelle deliberazioni degli Enti Locali costituisce una semplice irregolarità, allorquando non si contesta l'effettiva esistenza dei pareri)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 5900/94, proposto dal Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N. Carnovale ed
elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, (....);
contro
S. F. A., in persona del procuratore avvocato C. Carlevaris, nonché Società a
responsabilità limitata S. N., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G. Lavitola e presso questo
elettivamente domiciliati, in Roma (....);
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione
prima, n. 979 del 21 giugno 1993.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio di S. F. A., in persona del procuratore
avvocato C. Carlevaris, nonché della Società a responsabilità limitata S. N. ed
il contestuale appello incidentale;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 14 novembre 2000 la relazione del
consigliere Vito Poli, uditi l' avv. Carnovale per il Comune appellante e l'avv.
Lavitola per gli appellati;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 21 giugno 1994, il Comune di Roma proponeva appello
avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione prima, n. 979 del 21 giugno
1993, con cui veniva annullata la deliberazione del consiglio comunale di Roma
n. 279 del 23 - 24 luglio 1991, di adozione della variante di salvaguardia
al piano regolatore generale del 1965.
Si costituivano gli originari ricorrenti A. S. F., in persona del procuratore
avvocato C. Carlevaris, nonché la Società a responsabilità limitata S. N., da un
lato, deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto, dall'altro,
riproponendo con appello incidentale tutte le censure dichiarate inammissibili,
respinte o assorbite dalla sentenza impugnata.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 novembre 2000.
DIRITTO
1. L'appello principale, proposto dal Comune di Roma, è fondato e deve essere
accolto.
2. Con la variante di salvaguardia oggetto del presente giudizio, per quanto
d'interesse, è stata mutata la destinazione urbanistica impressa dal vigente
piano regolatore generale ai fondi, in proprietà degli originari ricorrenti,
ubicati in località Casale di San Nicola ed estesi per un totale di 381.000 mq.:
a) da G\3 (verde privato) a H3 (destinazione agricola) per la valorizzazione
dell'Agro romano), per una vasta porzione di territorio al cui interno è situata
parte dell'area, estesa per 217.000 mq. di proprietà dei ricorrenti; b) da G\3
(verde privato) a G\1 (parco privato vincolato con conservazione dell'attuale
consistenza edilizia), per la restante parte, pari a mq. 164.000.
L'impugnata sentenza ha
annullato la delibera del Consiglio comunale di Roma n. 279 del 23 - 24 luglio
1991, di adozione della cennata variante di salvaguardia al piano
regolatore generale, nella parte in cui ha inciso sulle aree di proprietà degli
originari ricorrenti, introducendo la destinazione agricola.
Il giudice di prime cure,
dopo aver respinto e dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso di
primo grado, in accoglimento dell'undicesimo e tredicesimo motivo, ha rilevato
la carenza di motivazione specifica in ordine alla scelta compiuta dal Comune di
Roma, singulatim, ovvero con riferimento, sia pure sintetico, alle aree
di volta in volta interessate dal mutamento di destinazione, specie avuto
riguardo alla conseguente perdita delle chances edificatorie.
Le questioni di diritto
sottese al gravame in trattazione, afferendo tutte alla esatta individuazione
della latitudine dei poteri pianificatori del Comune di Roma, in sede di
adozione di variante al piano regolatore generale, e ai limiti del dovere di
motivazione, possono essere esaminate congiuntamente e risolte facendo
applicazione dei principi individuati da questa sezione, in fattispecie
identiche, nelle decisioni 8 maggio 2000, n. 2639 e 25 maggio 1998, n. 869, cui
il collegio rinvia a mente dell'art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205.
3. Scendendo all'esame dei motivi di primo grado, riproposti con l'appello
incidentale, deve osservarsi, prioritariamente, che questi ultimi delimitano il
thema decidendum del presente giudizio, sicchè non possono trovare
ingresso gli ulteriori profili di illegittimità delineati nella memoria
conclusionale del 3 novembre 2000.
I motivi sono tutti infondati
ed inammissibili, così come statuito dal primo giudice.
Per ragioni di semplicità,
indipendentemente dalla tassonomia della trattazione, si prendono sinteticamente
in esame i motivi originari secondo l'ordine fatto proprio dai ricorrenti, con
l'avvertenza che le questioni di diritto ad essi sottese sono state risolte
dalle suindicate decisioni del Consiglio di Stato.
I) Quanto al primo motivo è a
dire che le nuove destinazioni urbanistiche impresse dall'impugnata variante non
risultano adottate in violazione delle prescrizioni di assetto del territorio
contenute nel piano territoriale paesistico (ambito n. 15 - Galeria), per le
considerazioni svolte nelle precitate decisioni del Consiglio di stato.
II) Del pari non ha pregio il
secondo motivo di ricorso (articolato in distinti profili), giacché ben poteva
il Comune tenere conto di piani paesistici in corso di approvazione, delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti istitutivi di parchi regionali ancorchè
non recepiti nei piani di assetto, delle aspettative legate alla futura
realizzazione della città metropolitana.
III) Palesemente privi di
dignità giuridica sono i profili di illegitimità dedotti con il terzo, quarto e
dodicesimo motivo di ricorso tutti incentrati sull'incompetenza del Comune a
tutelare, in sede di pianificazione urbanistica, interessi legati all'ambiente,
considerato nelle sue molteplici accezioni.
IV) Infondata è la tesi,
propugnata con il quinto motivo, secondo cui sarebbe impossibile congelare,
de iure condito, le iniziative private a carattere edificatorio, alla luce
dei consolidati principi espressi nelle decisioni su richiamate.
V) Conseguentemente è da
disattendersi anche il sesto motivo che ritiene fisiologica la funzione
propulsiva ed espansionistica degli strumenti urbanistici.
VI) Infondato è il settimo
motivo, con cui si lamenta l'omessa preventiva suddivisione in zone territoriali
omogenee. Detto motivo è inaccoglibile: in fatto, perché tale suddivisione è
stata effettuata dal Comune di Roma con deliberazione consiliare n. 2982 del 30
luglio 1977; in diritto, perché siffatta individuazione rileva ai soli fini
della dotazione degli standards, senza costituire vincolo alle valutazioni
tecnico discrezionali dell'amministrazione, con la logica conseguenza che
l'individuazione stessa costituisce per il Comune mera facoltà e non obbligo (cfr.
in termini sez. IV, n. 869 del 1998 citata).
VII) Quanto all'ottavo motivo
è appena il caso di notare che nessuna specifica motivazione o istruttoria
occorreva per modificare la destinazione da G\3 a G\1, venendo in considerazione
esigenze di tutela ambientale che prevalgono su ogni altro interesse pubblico e
privato, come affermato nelle decisioni di questa sezione sopra richiamate, alle
quali si rinvia anche per la confutazione dei profili di incostituzionalità
prospettati nella memoria conclusionale del 3 novembre 2000, profili che
appaiono manifestamente infondati. Inoltre, nessuna violazione delle norme
tecniche di attuazione (art. 10) è dato riscontrare, anche dopo aver preso in
esame la documentazione tecnica depositata il 14 ottobre 2000 dalla difesa dei
privati.
VIII) Inammissibili, per le
ragioni compiutamente svolte nell'impugnata sentenza e non scalfite dalle
argomentazioni a sostegno dell'appello incidentale, sono il nono, decimo e
quindicesimo motivo dell'originario ricorso.
IX) Inaccoglibile è il
quattordicesimo motivo perché il Comune di Roma non ha proceduto alla
pianificazione urbanistica della città metropolitana non ancora costituita, ma
ha solo preso in considerazione, a livello ipotetico, le potenzialità insite
nella futura entità amministrativa.
X) Priva di pregio è l'ultima
doglianza contenuta nel sedicesimo motivo poiché il mancato inserimento dei
pareri di regolarità tecnica e contabile nella deliberazione impugnata
costituisce una semplice irregolarità a mente dell'art. 53, l. 8 giugno 1990, n.
142 allorquando come nel caso di specie, non si contesta l'effettiva esistenza
dei pareri.
4. In conclusione deve essere accolto l'appello principale del Comune di Roma,
mentre và respinto quello incidentale.
Le spese di ambedue i gradi
di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l'appello principale proposto dal Comune di Roma e, in riforma della
sentenza indicata in epigrafe, rigetta il ricorso di primo grado;
- respinge l'appello incidentale di A. S. F. e della s.r.l. S. N.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2000, con la
partecipazione di:
Walter Catallozzi - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Maria Grazia Cappugi - Consigliere
Ermanno De Francisco - Consigliere
Vito Poli Consigliere, estensore .
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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