Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1544 del 25 marzo 2003

 

(Vi è giurisdizione esclusiva del g.a. sulle procedure di affidamento di ogni pubblico appalto, non solo di quelli strumentali a pubblici servizi.

Sugli atti, anche impliciti, con cui la P.A., in seguito all’aggiudicazione, rinegozi uno degli elementi essenziali del contratto, sussiste la giurisdizione esclusiva del g. a., poiché tale rinegoziazione potrebbe risolversi in sostanza in un nuovo affidamento.
E' illegittima la rinegoziazione di elementi fondamentali del contratto, quali il prezzo, con i partecipanti alla gara, poiché in tal modo si vanifica la procedura espletata, introducendo “elementi oggettivi di distorsione della concorrenza”. Tuttavia ciò non vale se la P.A. si avvalga di una clausola della lettera di invito ove sia chiaramente prevista la facoltà  - c.d. ius variandi - di modificare il prezzo dell’appalto in caso di nuove disposizioni dell’autorità. In tal caso non vi è lesione della par condicio dei partecipanti, ben potendo ciascuno di essi, una volta risultato aggiudicatario, beneficiare dell’adeguamento della tariffa)

 

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

Sezione Quarta

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso n. 4879/2002 reg. gen., proposto dalla S. - S. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. Avv. M. Sanino e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, (....);


contro


la S. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. P. Vaiano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, (....);


e nei confronti


- dell’E., E. A. A. a. V., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. F. Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, (....);
- del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. e della Prefettura di Roma, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


per l’annullamento e/o la riforma


della sentenza del TAR Lazio, Sezione III ter, n. 2269 del 20 marzo 2002, resa inter partes e non notificata.

 


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali appellate, della S. M. s.r.l. e dell’E. s.p.a.;
Vista l’ordinanza del 12 luglio 2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2002 il cons. Nicola Russo;
Uditi gli avv.ti M. Sanino e D. Resta su delega dell’avv. P. Vaiano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 


FATTO


Con lettera di invito prot. AV/SG/S.09/47 del 21 ottobre 1999, l’E., E. A. d. A. a. V., in seguito privatizzato e trasformato in s.p.a., indiceva una gara di appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza privata delle proprie sedi nell’ambito della provincia di Roma, secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


All’esito della gara, risultava aggiudicataria la società S., mentre al secondo posto si classificava la società S. M..


Quest’ultima, quindi, impugnava il provvedimento del 20 giugno 2000, con cui l’E. aveva aggiudicato alla S. la predetta gara, deducendo un unico ordine di censure relativo alla violazione della lettera di invito ed eccesso di potere per violazione, sotto diversi profili, lamentando l’illegittimità della disposta aggiudicazione in quanto la S. avrebbe presentato un’offerta economica formulata in base a tariffe inferiori a quelle approvate dal Prefetto di Roma con decreto in data 1 maggio 2000.


Entrambe le Amministrazioni evocate si costituivano in giudizio a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.


Si costituiva pure la società controinteressata S., depositando una memoria con cui, rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, nel merito chiedeva il rigetto dello stesso.


Con tre motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava, rispettivamente, il provvedimento, non conosciuto, con cui, successivamente all’aggiudicazione, l’E. aveva approvato la composizione della controversia insorta in relazione alla pretesa vincolatività ed applicabilità al contratto delle tariffe di legalità di cui al decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 29 gennaio 2000 ed aveva notevolmente aumentato il prezzo corrisposto alla S. rispetto a quello offerto in sede di gara, nonché la transazione in data 17 maggio 2001 intervenuta al riguardo tra l’E. e la S..


L’E.e la controinteressata S., con rispettive memorie, contestavano l’ammissibilità dei motivi aggiunti e, in secondo luogo, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle vicende successive all’appalto.


Il TAR adito definiva il giudizio con sentenza n. 2269 del 20 marzo 2002, con cui respingeva il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione ed accoglieva, invece, i motivi aggiunti proposti in data 3 luglio e 12 ottobre 2001 avverso le determinazioni di approvazione della composizione della lite, di aumento del prezzo, nonché avverso l’atto di transazione.


Tale sentenza, non notificata, è stata impugnata dalla società S. con atto di appello notificato il 4 giugno 2002 e depositato il 14 giugno successivo; il gravame si articola sulle reiterate eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti accolti in primo grado, nonché sulla riaffermazione della sostanziale legittimità e liceità, nel merito, dell’adeguamento del prezzo alle nuove tariffe.


Resiste all’appello la società S. M..


Si sono altresì costituiti l’E. e il Ministero dell’Interno -Prefettura della Provincia di Roma, affermando la piena legittimità e liceità del loro operato.


Con ordinanza del 12 luglio 2002 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza per mancanza degli estremi del danno grave ed irreparabile.


Alla pubblica udienza del 26 novembre 2002 la causa è stata spedita in decisione.

 


DIRITTO


E’ oggetto di impugnazione la sentenza n. 2269 del 20 marzo 2002 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III ter, che ha respinto il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti proposti dalla S. M. s.r.l. avverso il provvedimento di aggiudicazione alla società S. s.r.l. della gara di appalto indetta dall’E. s.p.a. per l’affidamento del servizio di vigilanza privata delle proprie sedi nell’ambito della Provincia di Roma ed ha, invece, accolto i motivi aggiunti aventi ad oggetto le determinazioni con cui, successivamente all’aggiudicazione, l’E. ha approvato la composizione della lite in ordine all’applicabilità delle tariffe di legalità di cui al decreto del Prefetto della provincia di Roma del 29 gennaio 2000 al contratto di servizio ed ha aumentato il prezzo corrisposto rispetto a quello offerto in sede di gara, nonché la transazione stipulata al riguardo tra l’E. e la S. in data 17 maggio 2001.


In particolare il giudice di primo grado, dopo un excursus in materia di tariffe prefettizie per i servizi di vigilanza privata, affermava il principio della loro piena derogabilità, confermando così la validità dell’offerta presentata dalla S. (inferiore alla tariffa prefettizia) e conseguentemente la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di tale società.


Tale capo di sentenza non ha formato oggetto di impugnazione, neppure in via incidentale, da parte della società ricorrente in primo grado e, pertanto, esso è coperto dal giudicato.


Il TAR, invece, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti, relative all’inammissibilità per mancanza di un atto di approvazione precedente alla stipula della transazione e per difetto di giurisdizione, in base al rilievo che vi sarebbe un provvedimento di approvazione “implicito” della transazione e in quanto la materia sarebbe in ogni caso soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando gli atti impugnati tra quelli “relativi alle procedure di … esecuzione di servizi pubblici …”, nel merito, ha ritenuto che l’adeguamento del prezzo dell’appalto alla nuova tariffa prefettizia, rispetto a quanto originariamente offerto, fosse “totalmente illegittimo, in quanto si risolverebbe in una sostanziale rinegoziazione di uno degli elementi del contratto quale il prezzo, che finirebbe per vanificare la procedura espletata”, introducendo “elementi oggettivi di distorsione della concorrenza”, con conseguente alterazione del risultato della gara.


Con il primo motivo l’appellante reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa in primo grado.


Sostiene l’appellante che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dei motivi aggiunti, non solo perché l’art. 23 bis della legge n. 1034/71, invocato dal TAR nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di esecuzione dei servizi pubblici, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto l’impugnativa avrebbe ad oggetto una questione afferente la fase successiva all’aggiudicazione ed un atto, quale, appunto, quello di transazione, che riveste natura economica, ma anche perché tale norma si riferirebbe esclusivamente ai servizi pubblici, mentre nella specie il servizio espletato dalla S. non assumerebbe alcun profilo di pubblica utilità, ma risponderebbe esclusivamente all’interesse della stazione appaltante.


Il motivo è infondato.


Occorre premettere che, com’è noto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, che, alla lettera e) contemplava, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., le controversie in tema di procedure di affidamento, è stato riscritto, insieme agli artt. 34 e 35, dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, al fine di renderlo immune dai vizi di eccesso di delega, rispetto alla legge n. 59/1997, posti a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Consulta n. 292 del 17 luglio 2000.


Mentre l’art. 33 alla vecchia lettera e) riguardava le <<procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolti da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa statale o regionale>>, l’art. 6, comma 1, della legge n. 205 riguarda la devoluzione alla giurisdizione esclusiva <<delle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale>>. Nel contempo la lettera e) citata non è stata espunta dall’art. 33, ma semplicemente rinumerata sub lettera d) conservando il suo tenore originario.


Di qui il pasticcio, rilevato in dottrina, della riproposizione dello stesso concetto (l’affermazione della giurisdizione esclusiva del G.A. in tema di procedure di affidamento di appalti), per cui si ritiene ragionevole la tesi secondo cui la mancata espunzione della lettera e) del vecchio art. 33 configuri un mero lapsus calami, e che considera l’art. 6, primo comma, l. n. 205/2000, quale unica disposizione che regola sul piano della giurisdizione il contenzioso relativo alle procedure di affidamento.


Sotto il profilo oggettivo la nuova norma ha una sfera di estensione non più condizionata dai limiti della legge di delega.


Resta, pertanto, definitivamente chiarito che la giurisdizione esclusiva non riguarda solo le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture strumentali a pubblici servizi, come emergeva dalla lettura dell’art. 33, comma 2, del decreto n. 80/1998, ma di qualsivoglia pubblico appalto.


L’art. 4, primo comma, lettere b e c, della legge n. 205/2000 (che ha inserito l’art. 23 bis nella legge n. 1034/1971), che si riferisce ai provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi pubblici e di forniture, delinea, invece, alcune delle nuove materie interessate dal rito abbreviato ed è estraneo ai profili della giurisdizione toccati dai successivi artt. 6 e 7, presupponendo, senza fondarla, la giurisdizione amministrativa.


Il legislatore, dunque, all’art. 4 cit. non vuole affermare che le controversie relative all’esecuzione degli appalti appartengono tout court al giudice amministrativo, ma solo evidenziare che, ove detta giurisdizione già esista in base al sistema, ossia nell’ambito della procedura di evidenza pubblica e nel caso di atti autoritativi in corso di esecuzione, il processo dovrebbe essere interessato dalle modalità di accelerazione di cui alla norma in esame.


Tale assunto è corroborato, oltre che dalla difficile concepibilità di una giurisdizione esclusiva sull’esecuzione di carattere tacito sotto il profilo della fonte, dallo stesso riferimento dell’art. 4 cit. ai <<provvedimenti>> relativi alle procedure di esecuzione, evocativo della considerazione legislativa di un processo impugnatorio interessante le sole determinazioni autoritative. Rispetto a tali vertenze occorre, quindi, continuare ad applicare i principi generali in tema di riparto di giurisdizione, limitando la giurisdizione di legittimità del G.A. ai soli casi in cui la P.A. disponga di poteri autoritativi.


La legge n. 205, al pari dell’art. 33 del decreto n. 80/1998, vecchia lettera e) ed attuale lettera d), devolve, invece, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti <<le procedure di affidamento di appalti pubblici >>.


Secondo l’orientamento maggioritario l’espressione normativa sarebbe riferibile alla vertenze relative alla fase pubblicistica della scelta del contraente, non anche al contenzioso riguardante il successivo e distinto momento dell’esecuzione del contratto, stipulato a seguito della procedura concorsuale, contenzioso, quest’ultimo, di regola attinente a posizioni di diritto soggettivo, inerenti a rapporti di natura privatistica, di competenza dell’A.G.O. (cfr. Cons. Stato, IV, 9 gennaio 1996, n. 41; cfr. pure Cass., SS.UU., 30 marzo 2000, n. 72: la Suprema Corte ha nella specie affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia concernente la sussistenza o meno di gravi inadempienze nella esecuzione di un appalto di fornitura di pasti necessario all’espletamento del servizio pubblico di refezione nelle scuole materne ed elementari; v. pure Cass., SS.UU., 30 marzo 2000, n. 71; Cons. Stato, IV, 29 novembre 2000, n. 6325).


Tale problematica non è, tuttavia, decisiva ai fini della risoluzione della presente questione.


E, infatti, ad avviso del Collegio, le controversie che attengano, come nel caso di specie, agli atti, anche impliciti, con cui l’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, provveda a rinegoziare uno degli elementi essenziali (non dunque un semplice elemento accidentale) del contratto (nella specie il prezzo), appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 6 L. n. 205/2000 cit., dal momento che tale tipo di rinegoziazione potrebbe risolversi in sostanza in un nuovo affidamento.


La soluzione di tali controversie, infatti, consiste in pratica nello stabilire se in tali ipotesi occorra o meno procedere ad una nuova gara nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, donde l’interesse strumentale dell’impresa non aggiudicataria a ricorrere anche contro tali determinazioni dell’Amministrazione successive all’aggiudicazione (rinegoziazione di elementi fondamentali del contratto), essendo a tal fine sufficiente la mera possibilità che, in sede di rinnovazione, la nuova gara possa concludersi a suo favore tramite l’osservanza del giusto procedimento.


Tanto premesso in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo e sull’interesse a ricorrere dell’impresa non aggiudicataria nella presente controversia, nel merito occorre evidenziare che, ad avviso del Collegio, se è vero quanto affermato dal TAR in ordine alla illegittimità, anche dal punto di vista comunitario, della rinegoziazione di elementi fondamentali del contratto (quali il prezzo) con i soggetti partecipanti alla gara, dal momento che tale rinegoziazione finisce per vanificare la procedura espletata, introducendo “elementi oggettivi di distorsione della concorrenza”, con conseguente alterazione del risultato della gara, ciò, tuttavia, non possa valere allorquando, come nella specie è avvenuto, l’Amministrazione appaltante si avvalga di una clausola della lettera di invito (e dello schema di contratto ad essa allegato) in cui sia chiaramente prevista la facoltà (c.d. ius variandi) di modificare il prezzo dell’appalto (in positivo o in negativo) in caso di nuove disposizioni (nella specie aumento delle tariffe) da parte dell’autorità.


In tali casi, infatti, come dedotto dall’appellante, non vi è alcun comportamento lesivo del principio della par condicio dei partecipanti, ben potendo ciascun concorrente, una volta che fosse risultato aggiudicatario, beneficiare dell’adeguamento della tariffa, in applicazione della stessa disciplina a cui la P.A. si era autovincolata in sede di gara.


In conclusione, l’appello in esame deve essere accolto, e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, devono essere respinti i motivi aggiunti proposti dalla società S.M. e notificati in data 3 luglio 2001 e 12 ottobre 2001; rimane ferma, invece, la statuizione di rigetto del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti, in quanto coperta dal giudicato per mancanza di impugnazione.


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge i motivi aggiunti proposti dalla S. M. s.r.l. in data 3 luglio 2001 e 12 ottobre 2001, ferma restando la statuizione di rigetto del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2002, con l'intervento dei magistrati:
Paolo SALVATORE Presidente
Dedi RULLI Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere, est.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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