Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 1471 del 20 marzo 2000
(Rientrano fra gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, mentre l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, anche quando costituisca variante allo strumento urbanistico, rientra nella competenza generale della giunta municipale)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 3559/1999 proposto da Comune di Padova,
in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati F. S.,
C. D. S. e F. L., con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, (....),
presso lo studio dell'avvocato F. L.;
contro
Z. D., rappresentato e difeso dagli avvocati A. R. e S. S. R., con i quali è
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, (....)
e
Z. W., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sezione I, n.
2541 del 23 dicembre 1993;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Z. D.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all'udienza in camera di consiglio del 12 novembre 1999 la
relazione del Consigliere Carlo Saltelli;
udito l'avvocato F. L. per l'appellante;
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di appello notificato il 24 marzo 1999 il Comune di Padova ha chiesto
l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Veneto, sezione I, n. 2541 del 23
dicembre 1998, con la quale, previa riunione dei tre separati ricorsi proposti
da Z. D. e Z. W., sono stati annullati la delibera della Giunta Municipale n. 82
dell'1 febbraio 1996 concernente l'approvazione di un nuovo parcheggio in via
Carini, il decreto sindacale di occupazione di urgenza n. 18629 dell' 11 marzo
1996 dei mappali 51 e 535 e la delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995 (primo
ricorso);
il decreto sindacale n. 80324 del 17 dicembre 1996 di occupazione d'urgenza di
parte dei mappali 51 e 535 e la nota 825 del 9 dicembre 1996 (secondo ricorso)
e la delibera di giunta municipale n.13 del 15 gennaio 1997, avente ad oggetto
"progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Carini - proroga
termini" (terzo ricorso).
Ad avviso dell'appellante, erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto
viziata la delibera di giunta municipale n. 82 dell' 1 febbraio 1996 relativa
alla riapprovazione del progetto relativo alla realizzazione di un nuovo
parcheggio in via Carini ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 3 gennaio 1978
per mancanza dell'approvazione regionale e per carenza di motivazione circa
l'utilità dell'opera: infatti, la approvazione regionale sarebbe effettivamente
intervenuta sulla delibera del consiglio comunale n. 71 del 6 marzo 1995
rispetto alla quale la successiva delibera della giunta municipale n. 82 dell'1
febbraio 1996 si atteggerebbe a mera riapprovazione ai soli fini finanziari,
avendo la Cassa Depositi e Prestiti preteso tale nuova deliberazione ai fini
dell'erogazione del mutuo necessario alla realizzazione dell'opera.
Quanto al difetto di motivazione, l'appellante Comune di Padova ha sottolineato
che la localizzazione di un'opera pubblica, essendo attinente al merito
dell'opera pubblica, non necessiterebbe di particolare motivazione che, nel caso
di specie, sarebbe stata comunque assicurata con riferimento alle esigenze
prospettate dal Consiglio di Quartiere n. 10, indicate nella delibera.
Erroneamente poi il Sindaco sarebbe stato ritenuto incompetente ad emettere il
decreto di occupazione temporanea d'urgenza, avendo il predetto agito in forza
dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1981 ed altrettanto erroneamente i
primi giudici avrebbero ritenuto illegittimo il decreto di occupazione d'urgenza
n. 18629 dell'11 marzo 1996 per la mancata delimitazione dell'area delle
particelle 19, 51 e 535 da espropriare, senza tener conto che il procedimento
espropriativo regolato dalla legge 3 gennaio 1978, n.1 sarebbe derogatorio della
normativa generale e che solo in redazione dello stato di consistenza sarebbe
stato possibile individuare le aree effettivamente necessarie.
L'appellante infine ha lamentato l'erroneità dell'avviso dei primi giudici,
secondo i quali l'amministrazione non avrebbe fornito le opportune ed adeguate
motivazione circa la riemanazione del decreto di occupazione d'urgenza del 17
febbraio 1997 e circa la delibera di giunta municipale n. 13 del 15 gennaio 1997
che aveva disposto la proroga dei termini per il compimento delle procedure
espropriative, a tanto non potendo bastare solo le dedotte difficoltà
burocratiche.
Si è costituito in giudizio solo Z. D. il quale ha chiesto il rigetto
dell'appello.
All'udienza del 12 novembre 1999 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
La controversia portata all'esame del Collegio consiste nello stabilire la
necessità o meno che sulla delibera della giunta municipale del comune di Padova
n. 82 dell'1 febbraio 1996, con la quale è stato approvato il progetto per la
realizzazione di un nuovo parcheggio in via Carini ai sensi dell'art. 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, intervenisse l'autorizzazione regionale, tale
approvazione comportando una variante allo strumento urbanistico in quanto il
parcheggio andava realizzato su area non destinata ad attrezzature pubbliche.
Ad avviso del comune di Padova, diversamente da quanto i sostenuto dai primi
giudici accogliendo la tesi dei ricorrenti, tale approvazione regionale non era
necessaria, essendo essa già intervenuta, con atto di giunta regionale 17
ottobre 1995, n. 5312, sulla delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995: con la
delibera in contestazione la giunta municipale si sarebbe limitata ad adeguarsi
ad una specifica richiesta della Cassa Depositi e Prestiti che, al fine di
erogare il mutuo per la realizzazione dell'opera, aveva ritenuto necessaria i
l'approvazione del progetto proprio da parte della giunta.
La tesi dell'amministrazione appellante non può essere condivisa.
Va premesso che ai sensi degli articoli 32 e 35 della legge 8 giugno 1990, n.
142 rientrano fra gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, mentre l'approvazione dei
progetti di opere pubbliche, anche quando detta approvazione costituisce
variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della legge 3
gennaio 1978, n. 1, com'è nel caso di specie, rientra nella competenza
generale della giunta municipale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio
1999, n. 23).
E' evidente dunque che la delibera del consiglio comunale di Padova n. 71 del 6
marzo 1995 era affetta da incompetenza, avendo invaso illegittimamente il campo
di competenza della giunta municipale: proprio tale vizio impedisce che
l'approvazione regionale della variante relativa all'approvazione del progetto
di un nuovo parcheggio in via Carini, intervenuta sulla delibera consiliare n.
71 del 6 marzo 1995, possa transitare - sic et simpliciter - sulla nuova
delibera della giunta municipale.
Giova rilevare al riguardo che, mentre è irrilevante la circostanza che un tale
vizio non sia stato sollevato dall'autorità regionale, la stessa amministrazione
comunale, consapevole di tale vizio, ha inteso sanarlo, proprio con la predetta
delibera della giunta municipale n. 82 dell'1 febbraio 1996, in via di
autotutela, in dichiarata applicazione dei principi fissati dagli articoli 32 e
35 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Sotto altro profilo, dalla lettura della delibera non emerge affatto che essa
sarebbe stata adottata a meri fini finanziari, per adeguarsi cioè alle
indicazioni della Cassa Depositi e Prestiti che avrebbe preteso la delibera di
Giunta Municipale per l'erogazione del mutuo occorrente per la realizzazione del
parcheggio.
In effetti la delibera n. 82 dell'1 febbraio 1996 è fondata invece sulla
necessità di adeguarsi ai principi della ripartizione della competenza fra
consiglio comunale e giunta municipale e al rilievo della Cassa Depositi e
Prestiti: tale volontà di adeguarsi è evidentemente incompatibile con una
presunta, ma non provata, volontà di riapprovazione del progetto di opera
pubblica in argomento ai meri fini finanziari.
A tali fini infatti sarebbe stato sufficiente riferirsi esclusivamente
all'indicazione della Cassa Depositi e Prestiti: la preoccupazione di
"adeguarsi", dimostra invece inequivocabilmente come la stessa amministrazione
avesse preso consapevolezza del vizio che affliggeva la deliberazione e che
intendesse emendarlo.
Ma anche il tenore letterale della delibera n. 82 dell'1 febbraio 1996 esclude
che si tratti di una mera riapprovazione del progetto, atteso che letteralmente
si parla di approvazione del progetto in funzione della sanatoria del vizio di
incompetenza: si è in presenza dunque di una nuova manifestazione di volontà
rispetto a quella contenuta nella precedente delibera consiliare n. 71 del 6
marzo 1995; novità che deve apprezzarsi anche con riferimento alla diversità
dell'organo (giunta municipale in luogo del consiglio comunale) chiamato ad
esprimere l'approvazione.
Correttamente i primi giudici hanno ritenuto quindi che la delibera della giunta
municipale del comune di Padova n. 82 dell'1 febbraio 1996 necessitava di
approvazione regionale, riguardando l'approvazione di un progetto di
opera-pubblica in variante al vigente piano regolatore, ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5
febbraio 1999, n. 110; 7 aprile 1997, n. 336).
Per ulteriore completezza deve aggiungersi che la delibera di giunta
municipale in argomento, incidendo evidentemente su diritti di
terzi, non poteva in ogni caso avere effetti ex tunc, bensì solo ex
nunc: il che è ulteriore prova della necessità dell'approvazione
regionale, quella intervenuta con riferimento alla delibera consiliare n. 71 del
6 marzo 1995 essendo inutile, accedendo ad un atto viziato e rimosso dalla
stessa amministrazione comunale.
La circostanza che la delibera della giunta municipale del comune di Padova n.
82 dell'1 febbraio 1996 è da considerarsi a tutti gli effetti una delibera
nuova, rispetto alla delibera consiliare n. 71 del 6 marzo1995, implica che
detta delibera di giunta doveva essere opportunamente ed adeguatamente motivata
circa la ricorrenza e l'attualità della pubblica utilità dell'opera pubblica
approvata, in considerazione del lungo tempo trascorso rispetto alla
approvazione del piano finanziario della stessa (avvenuta con delibera
consiliare n. 222 del 26 settembre 1994) e delle indicazioni di aree alternative
che i ricorrenti avevano offerto per la realizzazione della stessa opera.
Il rigetto dei primi due motivi di appello e l'accertamento della illegittimità
della delibera n. 82 dell'1 febbraio 1996 comportano l'illegittimità derivata di
tutti gli atti successivi posti in essere in esecuzione della stessa, tra i
quali i decreti di occupazione d'urgenza e i provvedimenti di proroga dei
termini dell'espropriazione.
Ciò esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi di appello che devono
considerarsi assorbiti.
In conclusione l'appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
II Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, respinge
l'appello proposto dal Comune di Padova.
Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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