Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1460 del 24 dicembre 1997

Ricorso Comune di Arcore (avv.ti A. Bozzi e G. Bozzi) contro D. e altri (avv. Dal Molin e Romanelli)

 per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. Seconda, n. 449/1987
 

(L'organo competente ad autorizzare la promozione di un giudizio è la Giunta e non il Consiglio)


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

Quinta Sezione

 

 

 

 ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


 

(Omissis)
 

FATTO


I signori F. D., C. B., F. V., E. F., M. S., A. C. e V. S. occupano sette dei dodici appartamenti che compongono il complesso immobiliare costruito dal comune di Arcore in via Caglio - via Marco Polo con il contributo dello Stato ai sensi della legge n. 408/1949. Di tali appartamenti hanno chiesto il riscatto ai sensi della legislazione vigente (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27.5.1962, n. 231).


Con ricorso notificato il 6 agosto 1985, i predetti hanno impugnato - limitatamente alla parte relativa alla determinazione del prezzo degli alloggi - le deliberazioni: del consiglio comunale 23.12.1983 n. 204 («Alienazione casa comunale via F. Caglio - via M. Polo costituita da 12 alloggi. Deliberazione di massima»); della giunta municipale 20.4.1984 n. 233 («Modificazione provvedimento del consiglio comunale 23.12.1983, n. 204»); del consiglio comunale 28.2.1985 n. 40 («Alienazione definitiva casa comunale di via Caglio - Marco Polo. Modalità e condizioni»).


A sostegno del gravame hanno dedotto il seguente motivo:


Violazione degli artt. 27 e 28 della l. 8.8.1977 n. 513, così come modificata dall'art. 52 della l. 457/1978.

 

Eccesso di potere per mancanza di motivazione.

 

Violazione del principio del giusto procedimento.


Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione II, con sentenza n. 449/1987, ha accolto il ricorso in quanto il prezzo individuato (L. 375.360 al mq. illegittimamente non aveva tenuto conto né della situazione dei prezzi alla data di entrata in vigore della legge n. 457/1978 né della riduzione prevista dalla stessa dell'1,50% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

 

Ha pertanto annullato gli atti impugnati con riguardo alla determinazione del prezzo.


Con ricorso depositato il 22 febbraio 1988, il comune di Arcore ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza denunciandone l'erroneità e deducendo i seguenti motivi:


I) Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia avente ad oggetto le modalità di determinazione del valore venale dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di cui l'assegnatario abbia chiesto la cessione in proprietà rientra nella giurisdizione dell'A.g.o.


II) Inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
I ricorrenti erano decaduti dal diritto di ottenere la cessione in proprietà degli alloggi, per mancata conferma dell'originaria domanda di cessione ai sensi dell'art. 27, 2º comma, della legge n. 513/1977.


III) Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 513/1977, come modificati dall'art. 52 della legge n. 457/1978.
Le domande originariamente presentate (nella fattispecie nel 1964) vanno esaminate soltanto se confermate dall'interessato nel termine perentorio previsto dalla legge n. 513/1977. La conseguente nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 28, ultimo comma, l. n. 513/1977.


IV) Violazione, erronea e falsa applicazione delle leggi della regione Lombardia n. 91 e n. 92 del 5.12.1983 e n. 31 del 20.4.1985.
Le epigrafate leggi escludono ogni possibilità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che non siano di proprietà degli I.a.c.p. e che siano stati comunque realizzati o recuperati a totale carico o con il contributo dello Stato.


I signori F. D., C. B., F. V., E. F., M. S., A. C. e V. S. si sono costituiti in giudizio e, con memoria depositata il 30 ottobre 1997, hanno replicato alle tesi difensive del comune di Arcore, concludendo con la richiesta di reiezione dell'appello.
 


DIRITTO


Il ricorso è inammissibile.


L'adunanza plenaria di questo consiglio, con decisione 6 ottobre 1992, n. 12, ha escluso che, dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142, il consiglio comunale sia ancora competente ad autorizzare la promozione di un giudizio.

 

Ha rilevato, tuttavia, che la delibera di autorizzazione a stare in giudizio adottata (quando vigeva la precedente normativa) dalla giunta in via di urgenza corrisponde, per sua natura, ad una valutazione non solo temporanea ma anche sommaria del pubblico interesse sottostante. E tale provvisorietà (anche di contenuti) delle delibere assunte a suo tempo dalla giunta rende tuttora necessaria, nel trapasso fra la vecchia e la nuova legge, una determinazione sull'autorizzazione a stare in giudizio non più interinale ma definitiva (che valuti cioè, compiutamente e definitivamente l'interesse a stare in giudizio dell'amministrazione comunale), assunta dalla giunta medesima, divenuta nel frattempo competente.


Nella fattispecie, il comune di Arcore ha promosso il giudizio di appello in base alla delibera di giunta n. 65 del 25 gennaio 1988 (inesattamente individuata come consiliare nel preambolo del ricorso), adottata con i poteri del consiglio comunale (e dichiarata immediatamente esecutiva).

 

L'appellante, fino all'udienza di discussione, non ha esibito né la delibera consiliare di ratifica (assunta nella vigenza della vecchia legge comunale e provinciale), né la delibera di giunta contenente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 142/1990, la determinazione definitiva sull'autorizzazione a stare in giudizio.


L'appello del comune di Arcore, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

 

(Omissis)
 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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