Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 1448 dell'11 marzo 2002

 

(Per l’ammissibilità dell’accesso, in mancanza della conoscenza degli estremi dell’atto è sufficiente l’indicazione degli elementi che ne consentano l’individuazione.

Non solo l’attività autoritativa della P.A. ma anche quella comunque rivolta alla cura di interessi pubblici, pur se soggetta al diritto privato è sottoposta all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati; tutte le tipologie di attività delle P.A., e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato sono suscettibili di accesso.
Per quanto concerne invece gli atti provenienti dai privati intervenuti nel procedimento, l’accesso è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento, e non solo occasionalmente detenuti dalla P.A..

Peraltro, fra gli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere gli atti di soggetti terzi e gli atti propri del soggetto richiedente l’accesso o del suo mandante: per questi ultimi l’accesso deve negarsi, altrimenti la P.A. sopperirebbe a negligenze imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato. Infatti l’accesso ai documenti amministrativi ha senso in quanto si tratti di documenti nella disponibilità esclusiva della P.A.. Di conseguenza non può chiedersi l’esibizione di fatture e bolle di consegna, essendo atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie ma comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante siano eventualmente andate smarrite)


 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

(Quinta Sezione)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 7730/2001, proposto dalla M. s.p.a. (Gruppo I. B.), in persona del Direttore generale e rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Pilato e V. De Palma, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, (....).


contro


la Gestione liquidatoria ex USL BA/2, in persona del Commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to L. Digirolomo, elettivamente domiciliata in Roma, (....), presso avv.to F. Graglia della AUSL Roma/D;


per la riforma


della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, n. 1994 del 30.5.2001.

 


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione liquidatoria ex USL Bari/2;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2001, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì l’avv. De Palma per l’appellante e l’avv. Digirolomo per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


Con l’appello in epigrafe, la società M. ha fatto presente che con ricorso proposto al TAR Puglia aveva chiesto che fosse dichiarato l’obbligo della USL di rilasciarle copia delle delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e servizi e delle bolle di consegna e/o di lavorazione relativi alle fatture nn. 90/SL000074 del 2.4.1990 ed altre indicate nell’atto di appello; che il TAR, riconosciuta la legittimazione dell’istante, dichiarava inammissibile il ricorso, assumendo che la richiedente non avesse individuato con precisione la singola procedura amministrativa ed avesse agito nell’ambito di un’iniziativa meramente esplorativa.


Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:
- non aveva un mero interesse esplorativo, avendo contezza del diritto di credito della propria mandante, tanto è vero che aveva precisato le singole fatture di cui si trattava;
- per tutelare il proprio diritto di credito aveva necessità della prova del contratto, che poteva essere data oltre che da fatture e bolle di consegna, dalle delibere di aggiudicazione e di liquidazione che erano documenti nella sola disponibilità dell’Amministrazione, atteso che normalmente tali delibere non erano trasmesse agli interessati;
- il diritto di accesso non poteva essere negato in quanto erano stati forniti gli elementi utili per l’individuazione dei documenti richiesti, precisando che erano relativi a forniture di beni e servizi d’impresa resi dalla G. E. M. S. Italia s.p.a.;
- l’accesso era consentito anche per le bolle e le fatture, dal momento che anche gli atti formati dai privati confluivano nel procedimento ed erano utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
- non vi erano ragioni per negare l’accesso richiesto, anche in considerazione dei canoni di imparzialità e buona fede cui doveva ispirarsi il comportamento dell’amministrazione.


Ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello, con l’assegnazione di un termine all’Amministrazione per consentire l’accesso.


Costituitasi in giudizio la Gestione liquidatoria della USL ha chiesto il rigetto dell’appello.


Alla camera di consiglio del 27.11.2001, il ricorso è passato in decisione.

 


DIRITTO


1.Con sentenza n. 1994/2001, il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Società M. per conseguire, ai sensi dell’art. 25, comma 5°, 7.8.1990 n. 241, l’accesso ad alcuni atti e documenti in possesso della Gestione liquidatoria della USL BA/2.


La dichiarazione di inammissibilità del TAR è dovuta al fatto che la Società non avrebbe precisato i singoli documenti di cui chiedeva l’esibizione e la copia ed in particolare non avrebbe indicato in quale data sarebbero state adottate le delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e/o servizi, né quale sarebbe il loro specifico oggetto e di quante delibere si tratterebbe, per cui l’iniziativa doveva ritenersi meramente esplorativa, essendo rivolta ad accertare l’esistenza di eventuali crediti da recuperare a vantaggio della società mandante.


Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.


2.L’appello è fondato in parte.


2.1.E’ pur vero che il richiedente non ha precisato gli estremi delle deliberazioni e degli atti di cui chiedeva l’esibizione e la copia, ma ha indicato le specifiche fatture per l’individuazione di tali atti. Ciò deve ritenersi sufficiente per l’ammissibilità dell’accesso, ai sensi di quanto dispone l’art. 3, comma 2, D.P.R. 27.6.1992 n. 352, il quale in mancanza della conoscenza degli estremi dell’atto ritiene sufficiente l’indicazione degli “elementi che ne consentano l’individuazione” (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 548 del 4.4.1998), anche per la decisiva ragione che tali atti non sono portati alla conoscenza diretta o indiretta del privato (V. la decisione di questo Consiglio n. 649 del 17.6.1997).


2.2.Peraltro, l’accesso non può essere consentito per tutte le categorie di atti di cui la Società chiede l’esibizione e la copia.


Si osserva al riguardo che la giurisprudenza più recente ha chiarito, in relazione alle perplessità avanzate sull’ammissibilità dell’accesso con riferimento agli atti che sono espressione di attività privatistica della pubblica Amministrazione o di concessionari di pubblici servizi, che non solo l’attività autoritativa (in quanto esercizio di una pubblica potestà) ma anche quella comunque rivolta alla cura di interessi pubblici, pur se soggetta al diritto privato quanto a formazione degli atti, deve ritenersi sottoposta all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati (V. la citata decisione sez. IV n. 649/97). Tale orientamento è stato ribadito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, che con decisione n .4 del 22.4.1999 ha precisato che tutte le tipologie di attività delle pubbliche Amministrazioni (ora anche dei meri gestori di pubblici servizi ex art. 4 L. 3.8.1999 n. 265, che ha sostituito l’art. 23 L. 241/1990), e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato sono suscettibili di accesso ex art. 22 L. n. 241/90, e dalla successiva giurisprudenza di questo Consiglio (V. sez. IV n. 1821 del 30.3.2000 e la decisione di questa Sezione n. 3253 dell’8.6.2000).


Per cui in linea di massima non vi può essere ostacolo alcuno in ordine alla facoltà di accesso rispetto atti formati dai soggetti di cui all’art. 23 L. n. 241/90, tra cui rientrano senz’altro nel caso in esame le deliberazioni di aggiudicazione dei contratti relativi alle specifiche fatture indicate dalla Società.


Per quanto concerne invece gli atti provenienti dai privati intervenuti nel relativo procedimento, l’accesso in tanto è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento, ai sensi dell’art. 22, 2° comma, L. n. 241/90, e non solo occasionalmente detenuti dall’Amministrazione (V. la decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 191 del 22.1.2001).


Peraltro, nell’ambito degli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere quelli che sono gli atti di soggetti terzi e quelli che sono gli atti propri del soggetto richiedente l’accesso (o del suo mandante).


Per questi ultimi l’accesso deve essere negato, altrimenti l’Amministrazione verrebbe a sopperire a negligenze e disfunzioni che sono imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato. Invero, non bisogna dimenticare che l’accesso ai documenti amministrativi in tanto ha senso in quanto si tratta di documenti nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione.


Di conseguenza non può essere chiesta all’Amministrazione l’esibizione di fatture e di bolle di consegna per verificarne il contenuto, essendo atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie (ma comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante) siano eventualmente andate smarrite, come sembra accaduto nella specie.


3.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto in parte.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V).


Accoglie in parte l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ordina alla Gestione liquidatoria della USL BA/2 di esibire all’appellante (con facoltà di estrarne copia ) le delibere di approvazione dei contratti di fornitura di materiali e/o sevizi relativi alle fatture indicate nell’esposizione in fatto, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa, ove anteriore, della presente decisione.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2001, con l’intervento dei signori:
Alfonso Quaranta - Presidente,
Corrado Allegretta - Consigliere,
Aldo Fera - Consigliere,
Claudio Marchitiello - Consigliere,
Aniello Cerreto - Consigliere, rel. est.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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