Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 1377 del 17 marzo 2003

 

(In materia di concessione di pubblici servizi o di affidamento di attività e servizi mediante convenzione la competenza è del Consiglio, mentre è di competenza della Giunta, in quanto si sostanzia in un'attività esecutiva, soltanto l’effettivo affidamento del servizio)

 


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

Quinta Sezione

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

    

 

sui ricorsi in appello:
n. 5486 del 2002
proposto da G. Costruzioni S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. P. Quinto ed elettivamente domiciliata in Roma, (....) (presso G. M. Grez)


contro


- Imprese A. S., G. G., Costruzioni F. G. S.r.l., De L. V., I. S.r.l., rappresentate e difese dall’Avv. N. Zurlo ed elettivamente domiciliate in Roma, (....) (Avv. S. Coronas)
- Amministrazione provinciale di Brindisi, in persona del Presidente p.t., n.c.

 


n. 5506 del 2002
proposto dalla Provincia di Brindisi, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. A. Chiappetti ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, (....)


contro


- Imprese A. S., G. G., Costruzioni F. G. S.r.l., De L. V., I. S.r.l., rappresentate e difese dall’Avv. N. Zurlo ed elettivamente domiciliate in Roma, (....) (Avv. S. Coronas)


e nei confronti di


G. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. P. Quinto ed elettivamente domiciliata in Roma, (....) (presso Gian Marco Grez)

 


per l’annullamento


della sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II n. 2154 del 15.6.2002.

 


Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle appellanti e dalle parti resistenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti Quinto e Chiappetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


La Provincia di Brindisi, al fine di stabilizzare dei lavoratori, che al 31 dicembre 1997 già operavano da almeno 12 mesi nei progetti LPU/LSU, con deliberazione di Giunta n. 60 del 5.8.1999, ha adottato un piano di impresa per la manutenzione della rete viaria provinciale, che prevedeva l’occupazione di 11 LSU e l’affidamento, ai sensi dell’art. 10, terzo comma, del d.lgs. 1.12.1997 n. 468, dei servizi oggetto del piano ad una società terza.


Pertanto, con delibera n. 282 del 22.12.1999 ha affidato le attività suddette, per la durata di 60 mesi (cinque anni), alla soc. G. Costruzioni, che era stata l’unica impresa che aveva fatto pervenire una nota di interesse all’affidamento in questione.


Successivamente, dovendo provvedere a gestire la manutenzione dei nuovi tronchi viari (strade statali ricadenti nel territorio provinciale) che l’ANAS in data 1.10.2001 le aveva consegnato - anche in considerazione di quanto disposto al punto 4) della precedente relazione di piano, approvata con la delibera di G.P. n. 60/99” (non si esclude l’ampliamento dell’organico qualora vi sia la possibilità di ottenere l’affidamento di altre strutture similari a quelle di proprietà di questo Ente, e/o l’ottenimento in appalto di altri servizi) - ha adottato la deliberazione di Giunta n. 73 del 19.3.2002 con la quale ha approvato un ampliamento ed una revisione del piano di impresa, affidandone l’esecuzione alla società G. Costruzioni, affidataria del piano originario.


Le imprese A., G., Costruzioni F., De L. ed I., hanno impugnato tale ultima deliberazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 1.12.1997 n. 468. Violazione art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e pretestuosa;
- Violazione, falsa applicazione in interpretazione aberrante degli artt. 10 e 12 d.lgs 1.12.1997 n. 468;
- Violazione degli artt. 1 L. 109/94, 2 L. 57/62 e 1 e 3 d.P.R. 34/2000;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 lett. e) d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza.


La Provincia di Brindisi e la società G. Costruzioni si sono costituite in giudizio sollevando questioni di irricevibilità/inammissibilità del gravame e, comunque, confutando, nel merito, la fondatezza del ricorso.


Il Tar adito, con l’impugnata sentenza redatta in forma semplificata, dopo avere disatteso l’eccezione di difetto, in capo alle imprese ricorrenti, dei requisiti per la partecipazione alla futura ed eventuale gara che la Provincia avrebbe dovuto bandire per la richiesta pronuncia giurisdizionale, ha escluso che il provvedimento impugnato avesse natura meramente esecutiva della deliberazione n. 60/99, riconoscendo, quindi, la piena ammissibilità del gravame ed ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto fondato - ed assorbente di ogni altra censura - il motivo di gravame con il quale i ricorrenti avevano denunciato la violazione degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 468/1997, asserendo che le deroghe previste da dette norme riguardano la fase di individuazione del contraente e non i requisiti generali e speciali che le imprese devono inderogabilmente possedere e di cui era sfornita la società G. Costruzioni.


Con gli appelli in epigrafe la Provincia di Brindisi e la società G. Costruzioni hanno chiesto l’annullamento della sentenza, lamentando che il ricorso era stato deciso senza che vi fosse l’integrità del contraddittorio; che il Tar non si era occupato dei molteplici profili di irricevibilità/inammissibilità eccepiti e che avrebbe errato nel ritenere fondata la censura accolta. Hanno inoltre ribadito le argomentazioni difensive, già esposte in primo grado, in ordine alla infondatezza anche degli altri motivi di gravame dichiarati assorbiti dal Tar.


Gli appellati, originari ricorrenti, si sono costituiti in entrambi i giudizi, esponendo le ragioni per le quali gli appelli dovrebbero essere respinti e reiterando le censure dedotte in primo grado.

 


DIRITTO


I due appelli vanno riuniti per la loro evidente connessione.


Prima di procedere all’esame delle questioni pregiudiziali e di merito, appare opportuno precisare che il piano di impresa, formulato per l’esigenza di impiego e stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, che è stato approvato con l’impugnata delibera, n. 73 del 2002, della Giunta Provinciale, non può essere considerato, come ritengono gli appellanti, atto meramente esecutivo del precedente piano di impresa, approvato con la delibera n. 60 del 5.8.1999, se non nei limiti in cui con il nuovo piano si è provveduto al previsto ampliamento dell’organico a seguito della consegna all’amministrazione provinciale delle nuove sedi viarie.


Ed infatti, da una attenta lettura del piano in questione, si evince che lo stesso è stato adottato dopo un riesame della situazione venutasi a determinare con la consegna da parte dell’ANAS delle strade statali ricadenti nel territorio provinciale, che ha imposto, per l’aumento dei km interessati e per le caratteristiche proprie di dette strade, oltre ad un ampliamento dell’organico, anche una revisione qualitativa del piano per l’esecuzione di ulteriori attività. Peraltro, da una valutazione complessiva di detto piano emerge che lo stesso, pur non essendo, come si è già precisato, meramente esecutivo di quello precedente, si configura come un atto integrativo di quest’ultimo, posto che non rinnova le statuizioni già adottate, quali la stabilizzazione di 11 LSU, l’affidamento delle attività alla società G. Costruzioni per l’importo convenzionato e la durata del contratto, ma ne colma le lacune, determinate dal nuovo assetto viario, prevedendo la stabilizzazione di altri 8 LSU, un aumento dell’importo complessivo del piano di impresa e la conseguente stipulazione (per la differenza rispetto a quanto originariamente previsto) di un atto aggiuntivo alla convenzione a suo tempo stipulata con la società G. Costruzioni.


Ciò chiarito risulta evidente l’insostenibilità delle eccezioni di inammissibilità dedotte dagli appellanti sul presupposto che il piano impugnato sia atto meramente esecutivo di quello precedente, dovendosi, invece, valutare, in relazione alle singole censure dedotte nel ricorso originario se le stesse riguardino vizi autonomi del provvedimento impugnato o vizi del precedente provvedimento divenuto inoppugnabile.


Parimenti infondate si appalesano le eccezioni, riproposte solo dalla società G. Costruzioni, di carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado per difetto dei requisiti di qualificazione delle singole imprese per la partecipazione ad una eventuale futura gara e di difetto dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata.


Al riguardo il Collegio ritiene di poter condividere, per quanto concerne la prima delle suddette eccezioni, la pronuncia del Tar il quale ha correttamente osservato che “l’assenza dei requisiti di qualificazione richiesti per la realizzazione dei lavori, oggetto della delibera impugnata, non esclude l’interesse all’accoglimento del ricorso (inteso come utilità ritraibile dall’accoglimento dell’impugnativa), ben potendo tale utilità essere riconnessa alla partecipazione alla procedura concorsuale in veste di associazione temporanea di imprese da parte di tutti o di alcuni dei ricorrenti”.


Per quanto concerne la seconda eccezione, con la quale la società appellante sostiene che la decisione in forma semplificata sarebbe stata assunta in difetto della completezza del contraddittorio, in quanto il ricorso non era stato notificato ai lavoratori socialmente utili impegnati nel piano di impresa, è agevole osservare che tali soggetti, peraltro non ancora individuati nella delibera impugnata, non possono considerarsi controinteressati al richiesto annullamento, essendo per gli stessi indifferente, ferma restando la determinazione relativa alla loro stabilizzazione, l’affidamento, con una o altra procedura e ad una o ad altra impresa, delle attività connesse al piano di impresa.


Passando all’esame delle questioni di merito devolute, il Collegio ritiene che debba essere prioritariamente esaminato, trattandosi di un vizio del procedimento, l’ultimo motivo di gravame con il quale gli originari ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 42 lett. e) del d. lgs. 18.8.2000 n. 267.


Secondo tale norma rientrano nelle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali i seguenti compiti: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.


Nella specie non v’è dubbio che è stato deliberato, come risulta dagli atti adottati, l’affidamento mediante convenzione di un pubblico servizio (servizio di manutenzione delle strade). Pertanto la competenza era del Consiglio provinciale, perché, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, è stata compiuta un attività di gestione (approvazione del piano integrativo di impresa e stipulazione della convenzione aggiuntiva), e non “una attività meramente esecutiva per l’attuazione di piani di impresa già esistenti ed operanti”.


Al riguardo questa Sezione ha già avuto occasione di precisare che, in materia di concessione di pubblici servizi o di affidamento di attività e servizi mediante convenzione la competenza è del Consiglio, mentre rientra nella competenza della Giunta, in quanto si sostanzia in una attività esecutiva, soltanto l’effettivo affidamento del servizio (cfr. dec. n. 11.2.1999 n. 160)


Il vizio che affligge il provvedimento impugnato - che, in ogni caso, non può estendersi alla delibera n. 60 del 1999, anche se parimenti adottata dalla Giunta provinciale, non avendo la stessa formato oggetto di tempestiva impugnativa - comporta la fondatezza del ricorso di primo grado.


Il Collegio ritiene, peraltro, opportuno esaminare anche le altre censure dedotte dagli originari ricorrenti.


Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, in quanto la scelta di procedere all’affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili promossi dalla Provincia non sarebbe stata in alcun modo motivata; in altri termini, non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali le attività previste nel piano di impresa siano state ritenute uguali o analoghe a quelle già promosse dalla Provincia.


La censura è inammissibile perché riguarda esclusivamente la delibera n. 60 del 1999, ormai inoppugnabile, posto che non risulta che la questione abbia formato oggetto di alcuna riconsiderazione in sede di adozione della delibera n. 73 del 2002.


Infondati sono, invece, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente trattati - con l’avvertenza, comunque, che gli stessi vengono esaminati come vizi autonomi della delibera impugnata - con i quali si deduce che la società G. Costruzioni, non era in possesso dei requisiti soggettivi per essere affidataria delle attività previste dal piano. Più precisamente si sostiene che, anche a volere ammettere che la categoria prevalente dei lavori affidati fosse costituita da servizi, la G. Costruzioni non sarebbe stata in possesso di una particolare iscrizione all’ANCE o ad uno degli elenchi di cui al primo comma dell’art. 17 d.lgs. n. 157 del 1995 per l’importo complessivo delle attività affidate, avendo una iscrizione per la categoria G3 per un importo di £. 750.000.000, insufficiente a giustificare l’affidamento di lavori per un importo di £. 1.600.000.000 all’anno per 5 anni e tanto meno l’importo contrattuale complessivo, dopo l’ulteriore affidamento, di € 6.796.572,78, anche se nelle more aveva ottenuto una SOA per un importo di £. 2.000.000.000 (€ 1.032.013,00).


Il Tar ha accolto il motivo di gravame perché ha ritenuto che le deroghe alla disciplina in materia di contratti ed alle procedure di evidenza pubblica, previste, rispettivamente, dagli artt. 10, terzo comma, e 12, sesto comma, del d.lgs. n. 468 del 1968, riguardino solo l’individuazione dei contraenti e non si estendano ai requisiti soggettivi, che devono essere, quindi, dagli stessi inderogabilmente posseduti anche per esigenze di pubblico interesse.


In proposito può osservarsi che la stessa lettera dell’art. 10, terzo comma, che nella specie ha trovato espressa applicazione, consente di escludere che le imprese affidatarie delle attività del piano debbano essere in possesso dei requisiti anzidetti, considerato che l’affidamento è previsto dalla norma non solo in favore delle società di capitali, ma anche di cooperative di produzione e lavoro e di consorzi di artigiani, i quali in alcun modo potrebbero essere in possesso del preteso requisito di capacità economica.


Per la fondatezza dell’ultimo motivo di gravame gli appelli vanno, pertanto, respinti e, per l’effetto, il ricorso di primo grado va accolto con diversa motivazione, salve le ulteriori determinazioni del Consiglio provinciale.


Le spese di giudizio possono essere compensate.

 


P.Q.M.


il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge gli appelli in epigrafe.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2002, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe FARINA Presidente f.f.
Paolo BUONVINO Consigliere
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Claudio MARCHITIELLO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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