Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 1275 del 10 marzo 2003

 

(La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che l’interessato sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo)

 


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

Quinta Sezione

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 6717 del 1996 proposto da P. G., rappresentato e difeso dall’Avv. G. Carratelli ed elettivamente domiciliato in Roma, (....), presso l’Avv. A. Mirabelli Centurione


contro


il Comune di Colosimi, in persona del Sindaco p.t., n.c.


e nei confronti


di Z. G., R., D. ed A., rappresentati e difesi dall’Avv. S. De Luca ed elettivamente domiciliati in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato


per l’annullamento


della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 361 dell’8.5.1996.

 


Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed udito, inoltre l’avv.to Caratelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO e DIRITTO


L’appellante ha impugnato dinanzi al Tar Calabria i provvedimenti nn. 2718, 2720, 2722 e 2724 del 24.9.1992, con i quali il Comune di Colosimi ha accolto le domande di condono edilizio presentate dai sigg. Z., ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della L. n.47 del 1985, a seguito dell’annullamento, in sede giurisdizionale, della concessione edilizia rilasciata nel 1976 al loro dante causa.


Il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data di conoscenza degli atti impugnati.


Con il presente appello l’interessato deduce che la sentenza sarebbe erronea, in quanto il ricorso sarebbe stato proposto nel termine di decadenza, decorrente dalla piena conoscenza degli atti impugnati, e cioè dal momento in cui detti atti, a seguito di istanza ai sensi della L. 241 del 1990, sono stati da lui acquisiti. In ogni caso, a suo dire, la intempestività dell’impugnativa potrebbe riguardare solo il primo motivo di gravame, con il quale era stato osservato che la domanda di sanatoria era stata presentata a termine scaduto, e non già gli altri motivi che sono scaturiti dalla piena conoscenza degli atti impugnati.


I controinteressati Z. si sono costituiti in giudizio ed hanno illustrato i motivi di infondatezza dell’appello nonché delle censure svolte in primo grado.


Con decisione n. 5863 del 2002, questa Sezione ha disposto istruttoria ai fini dell’acquisizione di copia dell’originaria concessione edilizia e della documentazione alla stessa allegata.


Il Comune ha rimesso copia della sola concessione, rappresentando che la documentazione, relativa alla pratica, nel 1978 era stata sequestrata dal Comando della Stazione Carabinieri di Colosimi.


Il Collegio ritiene che l’appello possa essere ugualmente deciso, essendo l’esame del merito della controversia precluso, in quanto, come è stato correttamente rilevato dal primo giudice, il ricorso è irricevibile.


L’appellante non contesta i fatti in base ai quali il Tar ha ritenuto che egli era venuto a conoscenza degli atti impugnati sin dall’1.10.1992, allorché aveva avuto comunicazione da parte dell’autorità comunale degli estremi dei provvedimenti di accoglimento delle domande di sanatoria dei sigg. Z., e, quanto meno, dal 16.10.1992, avendo in tale data presentato una richiesta di rilascio dei documenti inerenti alla pratica edilizia dei fratelli Z. - e, in particolare, “copie delle domande tendenti ad ottenere la sanatoria edilizia, a firma dei germani Z., datate 25.6.1991 ed acquisite al protocollo municipale il giorno successivo” e “copie dei provvedimenti adottati il 24.9. c.a. n. 2718, 2720, 27422 e 2740, in Ditta Z. A., D., G. e R. che concernano il rilascio della concessione edilizia in sanatoria” - ma sostiene di avere avuto piena conoscenza di detti atti solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta.


Tale tesi difensiva non può essere condivisa.


Secondo consolidata ed univoca giurisprudenza (cfr., tra le decisioni più recenti, C.d.S., Sez. IV, 30.9.2002 n. 4987; Sez. VI, 20.9.2002 n. 4780; Sez. V, 21.6.2002 n. 3408) la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che l’interessato sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo. La conoscenza di siffatti elementi essenziali comporta, pertanto, in capo all’interessato, un onere di immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano ulteriori profili di illegittimità.


Nella specie, l’appellante ha dimostrato, nella sua richiesta del 16.10.1992, di essere a conoscenza di tutti gli elementi che la cit. giurisprudenza reputa sufficienti per l’impugnazione. Avrebbe dovuto, quindi, proporre il ricorso, entro i successivi sessanta giorni, ferma restando la possibilità di dedurre motivi aggiunti a seguito dell’integrale cognizione di tutti gli aspetti dei provvedimenti ritenuti lesivi e cioè di quelli che hanno formato oggetto dei motivi di gravame da 2) a 6).


Per tali ragioni il ricorso notificato il 5.1.1993 si appalesa intempestivo.


L’appello va, pertanto, respinto.


Le spese di giudizio possono essere compensate.

 


P.Q.M.


il Consiglio di Stato, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2002, con l'intervento dei Signori:
Corrado ALLEGRETTA Presidente f.f.
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Gerardo MASTRANDREA Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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