Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 1275 del 10 marzo 2003
(La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che l’interessato sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6717 del 1996 proposto da P. G., rappresentato e
difeso dall’Avv. G. Carratelli ed elettivamente domiciliato in Roma, (....),
presso l’Avv. A. Mirabelli Centurione
contro
il Comune di Colosimi, in persona del Sindaco p.t., n.c.
e nei confronti
di Z. G., R., D. ed A., rappresentati e difesi dall’Avv. S. De Luca ed
elettivamente domiciliati in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 361 dell’8.5.1996.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2002, il relatore, consigliere
Nicolina Pullano, ed udito, inoltre l’avv.to Caratelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’appellante ha impugnato dinanzi al Tar Calabria i provvedimenti nn. 2718,
2720, 2722 e 2724 del 24.9.1992, con i quali il Comune di Colosimi ha accolto le
domande di condono edilizio presentate dai sigg. Z., ai sensi dell’art. 35,
secondo comma, della L. n.47 del 1985, a seguito dell’annullamento, in sede
giurisdizionale, della concessione edilizia rilasciata nel 1976 al loro dante
causa.
Il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto proposto oltre il
sessantesimo giorno dalla data di conoscenza degli atti impugnati.
Con il presente appello l’interessato deduce che la sentenza sarebbe erronea, in
quanto il ricorso sarebbe stato proposto nel termine di decadenza, decorrente
dalla piena conoscenza degli atti impugnati, e cioè dal momento in cui detti
atti, a seguito di istanza ai sensi della L. 241 del 1990, sono stati da lui
acquisiti. In ogni caso, a suo dire, la intempestività dell’impugnativa potrebbe
riguardare solo il primo motivo di gravame, con il quale era stato osservato che
la domanda di sanatoria era stata presentata a termine scaduto, e non già gli
altri motivi che sono scaturiti dalla piena conoscenza degli atti impugnati.
I controinteressati Z. si sono costituiti in giudizio ed hanno illustrato i
motivi di infondatezza dell’appello nonché delle censure svolte in primo grado.
Con decisione n. 5863 del 2002, questa Sezione ha disposto istruttoria ai fini
dell’acquisizione di copia dell’originaria concessione edilizia e della
documentazione alla stessa allegata.
Il Comune ha rimesso copia della sola concessione, rappresentando che la
documentazione, relativa alla pratica, nel 1978 era stata sequestrata dal
Comando della Stazione Carabinieri di Colosimi.
Il Collegio ritiene che l’appello possa essere ugualmente deciso, essendo
l’esame del merito della controversia precluso, in quanto, come è stato
correttamente rilevato dal primo giudice, il ricorso è irricevibile.
L’appellante non contesta i fatti in base ai quali il Tar ha ritenuto che egli
era venuto a conoscenza degli atti impugnati sin dall’1.10.1992, allorché aveva
avuto comunicazione da parte dell’autorità comunale degli estremi dei
provvedimenti di accoglimento delle domande di sanatoria dei sigg. Z., e, quanto
meno, dal 16.10.1992, avendo in tale data presentato una richiesta di rilascio
dei documenti inerenti alla pratica edilizia dei fratelli Z. - e, in
particolare, “copie delle domande tendenti ad ottenere la sanatoria edilizia, a
firma dei germani Z., datate 25.6.1991 ed acquisite al protocollo municipale il
giorno successivo” e “copie dei provvedimenti adottati il 24.9. c.a. n. 2718,
2720, 27422 e 2740, in Ditta Z. A., D., G. e R. che concernano il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria” - ma sostiene di avere avuto piena conoscenza
di detti atti solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta.
Tale tesi difensiva non può essere condivisa.
Secondo consolidata ed univoca giurisprudenza (cfr., tra le decisioni più
recenti, C.d.S., Sez. IV, 30.9.2002 n. 4987; Sez. VI, 20.9.2002 n. 4780; Sez. V,
21.6.2002 n. 3408) la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai
fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia
conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che l’interessato sia stato edotto
di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto
dispositivo e il suo effetto lesivo. La conoscenza di siffatti elementi
essenziali comporta, pertanto, in capo all’interessato, un onere di immediata
impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla
conoscenza integrale del provvedimento emergano ulteriori profili di
illegittimità.
Nella specie, l’appellante ha dimostrato, nella sua richiesta del 16.10.1992, di
essere a conoscenza di tutti gli elementi che la cit. giurisprudenza reputa
sufficienti per l’impugnazione. Avrebbe dovuto, quindi, proporre il ricorso,
entro i successivi sessanta giorni, ferma restando la possibilità di dedurre
motivi aggiunti a seguito dell’integrale cognizione di tutti gli aspetti dei
provvedimenti ritenuti lesivi e cioè di quelli che hanno formato oggetto dei
motivi di gravame da 2) a 6).
Per tali ragioni il ricorso notificato il 5.1.1993 si appalesa intempestivo.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2002, con
l'intervento dei Signori:
Corrado ALLEGRETTA Presidente f.f.
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Gerardo MASTRANDREA Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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