Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1191 del 4 marzo 2003
(L'obbligo di astensione degli amministratori sussiste nel momento deliberativo e non nella fase istruttoria.
La formazione del P.R.G. è ampiamente discrezionale, senza necessità di motivazione specifica delle scelte sulla destinazione delle singole aree, ulteriore a quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del Piano: le relative scelte di merito sono insindacabili, a meno che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da S. P. e S. G., rappresentati e difesi dagli
avvocati S. Dragogna e prof. P. Stella Richter, ed elettivamente domiciliati
presso quest'ultimo (....), nonchè da D. A. e P. E., rappresentati e difesi
dall’avv. S. Dragogna, ed elettivamente domiciliati in Roma (....) (presso
l'avv. M. Calò);
contro
il Comune di Canazei, in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dagli avvocati G. de Pilati e G. Antonini, presso lo studio dell’ultimo
elettivamente domiciliato in Roma (....);
e nei confronti
della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
nonché nei confronti
del dr. S. R., n. q. di commissario ad acta presso il comune di Canazei, non
costituito in giudizio
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento 7
aprile 1998 n. 109;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Canazei;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Relatore alla pubblica Udienza del 19 novembre 2002 il Consigliere Antonino
Anastasi; udito l’avv. Calò per delega dell’avv. Dragogna, l’avv. prof. P.
Stella Richter e l’avv. Antonini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera consiliare in data 29.5.1991 il Comune di Canazei, recependo anche
una specifica segnalazione della Commissione urbanistica provinciale - CUP,
affidava al prof. arch. C. M. C. l’incarico di predisporre il progetto di un
Piano regolatore generale, sostitutivo del vecchio P. di F. risalente agli anni
Settanta.
Avendo il professionista in data 8.11.1993 assolto l’incarico, ed essendo poi
stato avviato in sede consiliare lo studio preliminare del Progetto e dei
relativi elaborati, l’Amministrazione invitava tutti i consiglieri a dichiarare
la propria compatibilità a concorrere alla adozione del Piano: dalla
consultazione emergeva che la maggioranza dei consiglieri comunali versava in
conflitto di interessi con le scelte di pianificazione urbanistica.
Accertata pertanto l’impossibilità di provvedere alla adozione dello strumento,
per l’obbligo di astensione gravante sulla maggioranza dei componenti
dell’organo consiliare, il Comune richiedeva alla Giunta provinciale la nomina
di un Commissario ad acta.
Nominato il suddetto Commissario con delibera G.P. 22.7.1994, questi, espletata
una fase integrativa dell’istruttoria, con delibera n. 3 del 22.5.1995 adottava
il Piano che, dietro parere favorevole della CUP, veniva poi approvato con
modifiche dalla deliberazione della G.P. n. 6643 del 7.6.1996.
Le deliberazioni ora richiamate erano impugnate avanti al Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento dagli odierni appellanti e da altri
cittadini, i quali lamentavano, dal punto di vista sostanziale, l’avvenuto
stralcio di edificabilità dalle aree di loro proprietà, prevalentemente ubicate
in prossimità del centro cittadino, con contestuale trasferimento dei volumi
edificabili su nuove aree di espansione, asseritamente dislocate in siti
interessanti le proprietà di alcuni consiglieri comunali della maggioranza.
La sentenza con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso è qui impugnata
dagli appellanti in epigrafe elencati che ne chiedono l’integrale riforma,
lamentando in primo luogo la mancata astensione dei consiglieri di maggioranza
nella fase istruttoria del procedimento di approvazione del Piano.
In sostanza, secondo gli appellanti, l’intervento del Commissario nel momento
della formale adozione del Piano non vale a sanare i vizi pregressi del
procedimento.
In secondo luogo si deduce la contraddittorietà delle scelte di pianificazione
fatte proprie dal Comune rispetto ai criteri di intervento sul territorio
comunale enunciati dalla Giunta provinciale.
In sostanza, essendo l’obiettivo dell’intervento quello di contenere
l’espansione edilizia nel contesto di una riqualificazione del centro storico
comunale, non si comprende con quale coerenza logica il Piano abbia invece
provveduto ad individuare nuove aree di espansione, ad esse devolvendo le
volumetrie edificabili già riconosciute ai fondi appunto ubicati in prossimità
della zona centrale.
Inoltre, si censura la macroscopica illogicità derivante dall’aver il Piano
dichiarato edificabile un’area (sita in località Pian de Pareda) ricompresa in
zona rischio idrogeologico, perché prossima al corso del torrente Avisio.
Altrettanto irrazionale sarebbe la scelta di programmare la realizzazione di un
campeggio e di un rifugio in aree periferiche di particolare pregio
paesaggistico o comunque già destinate a verde boschivo ed agricolo, mentre
invece zone a naturale vocazione edificabile vengono gravate da vincolo di
assoluta inedificabilità.
In generale, si lamenta poi la mancata corrispondenza di scala tra la
cartografia di Piano e le mappe catastali, con conseguente incertezza assoluta
in ordine alla effettiva estensione dei vincoli.
Nello specifico, e per quanto riguarda la posizione dei signori S., si deduce
l’irrazionalità della previsione di un percorso pedonale o ciclabile che
verrebbe ad attraversare il terreno di proprietà degli interessati, sito nelle
vicinanze della stazione ferroviaria.
Per quanto concerne la posizione individuale del sig. D., si deduce
l’illegittimità della progettata demolizione dell’ex Albergo Alma, finalizzata a
consentire un modesto spostamento del tracciato di una strada comunale già
esistente in località Cleva.
Per quanto riguarda la proprietà della sig.ra P., si lamenta la destinazione a
coltura boschiva di una parte del giardino di pertinenza dell’abitazione
paterna, in precedenza parzialmente edificabile per completamento.
Si è costituito il Comune di Canazei il quale contesta la fondatezza
dell’appello e ne chiede il rigetto.
All’Udienza del 19 novembre 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’ appello non è fondato.
Con il primo motivo gli appellanti deducono che la Provincia autonoma, una volta
accertata la situazione di incompatibilità in cui versava la maggioranza dei
consiglieri comunali di Canazei, avrebbe dovuto incaricare il Commissario ad
acta di provvedere all’integrale rielaborazione del progetto di Piano
regolatore, anziché demandare all’organo straordinario la sola attività di
adozione formale dello strumento urbanistico.
In sostanza, ad avviso degli appellanti, il tardivo intervento del Commissario
si è tradotto in una mera ratifica di decisioni già precostituite e non vale
quindi a sanare i vizi che inficiano il tratto anteriore del procedimento, vizi
derivanti dalla mancata astensione nel corso di tutta la fase istruttoria e
dell’affidamento progettuale dei consiglieri in situazione (potenziale o reale)
di conflitto di interesse.
Il mezzo non è fondato.
L’art. 57 della legge regionale 4.1.1993, n. n.1 – vigente all’epoca dei fatti
in controversia e poi confluito nell’art. 107 del T.U. sull’ordinamento dei
Comuni approvato con D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L – demanda alla Giunta provinciale
il potere sostitutivo di provvedere a mezzo di commissario, allorché i comuni
non siano in grado di adottare atti obbligatori per legge o per statuto a causa
dell’obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti dell’organo
(consiglio o giunta).
Nel caso in esame, come evidenziato nelle premesse in fatto, effettivamente la
maggioranza dei componenti del Consiglio comunale di Canazei – versando in
conflitto di interessi - non poteva concorrere all’adozione del nuovo Piano
regolatore comunale, giusta il disposto dell'art. 45 D.P.G.R. 19 gennaio 1984,
n. 6/L, che impone agli amministratori comunali di astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti fino al quarto
grado, del coniuge o di affini fino al secondo grado.
In tale contesto normativo, l’assunto degli appellanti - i quali appunto
sostengono che le competenze del Commissario dovevano retroagire all’intera fase
istruttoria – non appare condivisibile.
In primo luogo, ed in linea generale, deve infatti considerarsi che, come
esattamente posto in evidenza dal Tribunale, le norme che conferiscono
all’organo tutorio il potere sostitutivo di cui si discorre sono evidentemente
compressive della libera esplicazione del mandato elettivo conferito ai
consiglieri comunali, ed hanno quindi un carattere eccezionale che le rende
insuscettibili di applicazione analogica al di fuori dei casi precisamente
individuati dal Legislatore.
Da questo punto di vista, la normativa di riferimento è chiara nel ricollegare
l’obbligo di astensione – ed il conseguente intervento sostitutivo – al momento
in cui l’organo incompatibile dovrebbe provvedere (compiere.. adottare) e cioè
deliberare in senso costitutivo.
Applicando il criterio ermeneutico ora individuato al procedimento di
formazione degli strumenti urbanistici, ne deriva che agli effetti
dell'obbligo di astensione rileva essenzialmente il momento deliberativo,
cioè il momento in cui le soluzioni tecniche prospettate dal progettista vengono
sottoposte all'esame dell'organo consiliare, cui spetta decidere con piena
libertà di giudizio sulla rispondenza di dette soluzioni alle esigenze della
popolazione locale. (cfr., in fattispecie speculare rispetto a quella in
esame, IV Sez. 23.5.1994, n. 437).
La pretesa degli appellanti alla rinnovazione dell’istruttoria non ha dunque
alcun fondamento giuridico.
In secondo luogo, ed in punto di fatto, appare comunque erroneo il rilievo
secondo cui l’organo straordinario si sarebbe limitato ad una attività di
passivo recepimento di scelte già precostituite, risultando pacifico che il
Commissario, prima di deliberare la definitiva adozione del Piano, ha
riesaminato funditus le previsioni progettuali sollecitando altresì
pubblicamente l’apporto conoscitivo degli amministratori e della cittadinanza e
tenendo poi conto delle osservazioni formulate.
Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà delle scelte operative che
informano il Piano rispetto agli obiettivi che, secondo la Giunta provinciale,
avrebbero dovuto essere conseguiti per effetto dell’intervento sul territorio.
In particolare, gli appellanti denunciano come illogica l’individuazione in
periferia di nuove aree di espansione edilizia, alle quali vengono devolute le
volumetrie edificabili già riconosciute ai fondi ubicati in prossimità della
zona centrale.
Il mezzo non è meritevole di positiva considerazione, intanto perché poggia
tutto sull’indimostrato presupposto che le ragioni proprietarie degli appellanti
fossero qualificabili dal punto di vista urbanistico come meritevoli di
particolare tutela.
Ed invece la giurisprudenza ha da tempo segnalato che non può ritenersi
qualificato l’interesse del privato proprietario correlato ad una precedente
previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell'area in modo più proficuo:
in questo caso, infatti, viene in considerazione una aspettativa generica del
privato alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona, cedevole
dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica,
per ragioni analoghe a quelle per cui il divieto della reformatio in peius
è un criterio del tutto inidoneo, atteso il difetto di qualsivoglia copertura
costituzionale, a vincolare il Legislatore (cfr. Ap. 22.12.1999, n. 24).
Esclusa quindi la ricorrenza in capo agli interessati di quelle particolari
situazioni (tipico è il caso della lottizzazione già approvata e convenzionata)
che dànno pacificamente luogo ad un peculiare affidamento, la controversia
all’esame va allora inquadrata nell’ambito dei consolidati criteri
interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in materia urbanistica.
In tale ottica, viene in rilievo dal lato sostanziale il
riconoscimento in capo all’Amministrazione, in occasione della formazione dello
strumento urbanistico generale, di una ampia potestà discrezionale per quanto
concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di
motivazione specifica delle scelte adottate in ordine alla destinazione delle
singole aree, ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali
seguiti nell’impostazione del Piano (cfr. IV Sez. 22 maggio 2000, n. 2934).
Dal punto di vista processuale, a tale discrezionalità corrisponde
logicamente la insindacabilità delle relative scelte di merito, a meno che non
siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cfr. IV Sez.
8.2.1999, n. 1214).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, è agevole osservare da un lato che
le scelte di Piano qui contestate appaiono coerenti con gli intenti perseguiti
dall’Amministrazione in adesione alle indicazioni derivanti dal PUP e dal parere
all’uopo formulato dalla Commissione provinciale; dall’altro che le deduzioni
degli appellanti – al di là dell’errata prospettiva in cui si muovono – non
pervengono a lumeggiare nelle opzioni operative fatte proprie dallo strumento
alcun consistente profilo di illogicità.
In particolare, come ben precisato dal Tribunale, non concludenti ai fini ora in
rassegna appaiono le asserzioni, piuttosto apodittiche, mediante le quali gli
appellanti a più riprese lamentano il privilegiato trattamento fatto dal Piano a
fondi aventi caratteristiche analoghe a quelli di loro proprietà.
Tanto premesso, va poi osservato che, come gli appellanti del resto riconoscono,
obiettivo del nuovo Piano non era soltanto quello di contenere l’espansione
edilizia in ambito comunale, riducendo la abnorme capacità edificatoria (circa
300.000 mc. potenziali, rispetto ai 50.000 mc. di cui al PUP) prevista dal
vecchio P. di F., ma anche quello di avviare contestualmente il recupero e la
riqualificazione edilizia del centro storico, la valorizzazione dei residui
spazi vuoti interni all’edificato – ed in particolare, come si evince dalla
relazione, la tutela dello spazio verde ancora presente nel centro storico –
nonchè in generale la salvaguardia dei valori ambientali, il recupero di una
migliore vivibilità del Paese ed il decongestionamento della viabilità.
In questo contesto, appare evidente che la scelta urbanistica volta a
privilegiare – entro i limiti di compatibilità - l’espansione edilizia in zone
già urbanizzate ma non immediatamente centrali appare coerente con i criteri
tecnico urbanistici assunti per la redazione del Progetto e con l’intento (cfr.
punto n. 2.2. del parere della Commissione urbanistica provinciale 21.3.1996) di
attuare la salvaguardia di alcune aree interne al centro più densamente
edificato e storico che costituiscono gli orti e i giardini esistenti ed è
dunque, nelle sue linee di fondo, immune dai denunciati profili di
irrazionalità.
In proposito, a più riprese, sia nel contesto dell’atto di appello che nel
ricorso di primo grado, gli interessati hanno dedotto come illogica la
previsione nel centro abitato di aree destinate a verde agricolo secondario,
sostenendo essere invece notorio che in Canazei, anche per ragioni altimetriche,
il territorio non avrebbe alcuna attitudine agricola.
Il rilievo non è condivisibile.
A prescindere dalla circostanza che la pretesa radicale inattitudine agricola
del territorio comunale, lungi dall’essere notoria, è stata vivacemente
contestata in primo grado dal Comune il quale richiama pratiche tuttora in atto
di orticultura, fienagione e pascolo, sembra determinante osservare che una zona
destinata ad uso agricolo dal piano regolatore generale possiede anche una
valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone
dell'insediamento urbano per il fatto di assumere mediante tale via la funzione
decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano (cfr.
IV Sez. 24.12.1999, n. 1943).
Venendo alle posizioni dei singoli appellanti, infondato è il motivo mediante il
quale i signori S. tornano a dedurre l’incongruità della previsione di un
percorso pedonale (o ciclabile) che attraversa un fondo di loro proprietà (p.f.
694) sito nei pressi della via Campaz.
In disparte il rilievo che, come precisato dal Tribunale, il tracciato del
percorso è suscettibile di modifiche in sede di progettazione esecutiva ai sensi
dell’art. 39 delle Norme tecniche, l’infondatezza della doglianza risulta
evidente ove si consideri – alla luce dei criteri interpretativi sopra esposti -
che gli interessati contestano genericamente e nel merito la congruità della
previsione, in sostanza limitandosi ad allegare il danno patrimoniale che
potrebbe derivare loro dal vincolo.
Per quanto riguarda la posizione specifica dell’appellante D., si censura la
previsione di demolizione del dismesso compendio dell’ex Albergo Alma,
finalizzata allo spostamento del tracciato della strada esistente in località
Cleva.
In proposito, premesso ancora una volta che in questa sede non possono avere
ingresso valutazioni di merito in ordine alla adeguatezza del percorso esistente
rispetto alle esigenze di viabilità, fondamentale è il rilievo in ordine alla
carenza di attuale interesse in capo all’appellante, posto che la previsione di
sistemazione della zona all’interno della quale insiste il compendio è stata
stralciata dalla Giunta provinciale, per la necessità di meglio ponderare la
scelta fra le varie ipotesi progettuali (spostamento del tracciato;
realizzazione di una galleria; realizzazione di una variante di fondo valle) in
astratto praticabili.
Per parte sua l’appellante P. lamenta la sottrazione di edificabilità per circa
600 mq. a carico della pertinenza della casa di abitazione paterna, ora in parte
destinata a bosco.
Il mezzo non è fondato, risultando immune dai denunciati profili di illogicità
la riduzione dell’indice di edificabilità in una zona che il Comune afferma
soggetta a rischio geologico e riconoscendo la stessa appellante che la
destinazione a bosco di una parte del terreno riflette la situazione già
esistente in loco.
Dal punto di vista formale gli appellanti censurano poi la decisione della
Giunta provinciale di procedere comunque all’approvazione del Piano nonostante
la CUP avesse evidenziato i possibili inconvenienti derivanti dalla avvenuta
redazione del progetto in scala topografica anziché catastale.
In sostanza, secondo gli appellanti, il Piano avrebbe dovuto essere nuovamente
progettato nel suo contenuto grafico, con redazione in scala catastale delle
varie tavole.
Il mezzo non è fondato, in quanto le osservazioni formulate al riguardo dalla
Commissione – pur dando atto della possibile insorgenza di difficoltà nella fase
gestionale ed attuativa del Piano e della conseguente opportunità di una
successiva trasposizione dello stesso su diverso supporto – non si ponevano in
termini ostativi ad una organica applicazione del nuovo strumento, come
precisamente rilevato dalla Giunta nelle premesse alla deliberazione n.
6305/1996.
D’altra parte, che nel caso di specie l’omessa redazione del Piano in scala
catastale non comportasse una situazione di reale incertezza o indeterminatezza
in ordine al contenuto grafico dello stesso, appare evidente se si considera che
le suddette difficoltà non hanno impedito agli interessati di percepire il
carattere lesivo delle specifiche previsioni riferibili ai terreni di loro
proprietà.
Con ulteriori motivi gli appellanti tornano ad evidenziare l’incongruità di
alcune previsioni del Piano (quelle relative alla nuova ubicazione del
campeggio, alla localizzazione del rifugio escursionistico sul Col Rodella, al
previsto incremento di edificabilità per l’area di Pian de Pareda) che
asseriscono contrastare con i valori della tutela paesaggistica o idrogeologica.
I mezzi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati in quanto,
come esattamente rilevato dal Tribunale, non atti ad evidenziare quegli
eventuali profili di abnormità che potrebbero rendere le relative previsioni –
chiaramente correlate a valutazioni di merito tecnico - sindacabili in sede di
legittimità.
In margine, è comunque da rilevare la sostanziale inammissibilità delle relative
doglianze, alla stregua del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui
l'interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica che
riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente sussiste allorché
la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato
dell'area, o comunque su interessi propri del ricorrente stesso (ex multis
cfr. IV Sez. 5.2.1998, n. 207).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’appello risulta infondato e
va come tale respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello.
Condanna gli appellanti in solido a rimborsare al Comune di Canazei le spese del
grado che liquida in Euro tremila/00 (3000,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Stenio RICCIO Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere, est.
Aldo MOLLICA Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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