Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, n. 9556 dell' 1 luglio 2002
(Ai prossimi congiunti di chi abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(...)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2 aprile
1983, A. S., in proprio e quale
genitore esercente la potestà sul figlio minore G., conveniva in giudizio
dinanzi al tribunale di Napoli la Clinica S. s.p.a., esponendo che in
occasione del parto della moglie, M. Gi., per imperizia del personale
curante, il suddetto figlio aveva subito lesioni, che gli avevano causato una
totale invalidità.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patiti dal minore e il rimborso
delle spese affrontate per assisterlo, oltre interessi e rivalutazione. La
convenuta si costituiva, contestando in toto la domanda.
Con successivo atto di citazione notificato il 7 marzo 1986, lo S. proponeva
analoga domanda nei confronti del ginecologo F. Ga., che,
costituitosi in giudizio, ne contestava il fondamento. Riuniti i processi, dopo
la rimessione della causa al collegio, con comparsa integrativa si costituiva
anche M. Gi., in proprio e nella qualità di erede dl figlio G.
deceduto in data 11 novembre 1992.
Il processo era successivamente trasmesso al tribunale di Torre Annunziata, di
nuova istituzione ai sensi della legge 126/92, che, con sentenza del 13 giugno
1996, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ga.;
condannava la Clinica S. s.p.a. al pagamento, in favore di entrambi gli
attori, della somma di lire cinquecento milioni e nei confronti del solo A.
S. della somma di lire 250 milioni, con gli interessi legali della
decisione.
Proponevano gravame la Clinica S. ed in via incidentale i coniugi S. – Gi. mentre il
Ga. si limitava a chiedere la conferma della pronuncia
di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti e la Corte
d’appello di Napoli, con sentenze del 3 settembre 1997, in parziale riforma di
quella impugnata sul punto della liquidazione del danno, condannava la Clinica
S. s.p.a. al pagamento, in favore dei suddetti coniugi, della somma
complessiva di lire 700.000.000 (e di ulteriori 50.000.000 milioni al solo
A. S. per le sostenute spese di cura ed assistenza), quali eredi del
figlio G., nato il 27 gennaio 1981 e deceduto in corso di causa in data 11
novembre 1992 (dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado), a titolo
di risarcimento del danno biologico e morale subito dal minore per l’invalidità
totale derivatagli dall’anossia di cui aveva sofferto al momento della nascita e
dalla successiva sindrome asfittica, non adeguatamente trattata, che aveva
provocato ipossia cerebrale e conseguente microencefalite.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi S. –
Gi., affidandolo a due motivi.
Ha resistito la Clinica S. spa con controrircorso, proponendo a sua volta
ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, al quale i ricorrenti
principali hanno replicato con controricorso e memoria, mentre il Ga.,
regolarmente intimato, non si è costituito.
All’udienza del 27 marzo 2000 fissata per la discussione, la terza sezione
civile con ordinanza in pari data, su conforme parere del P.G. e con l’adesione
delle parti, rilevato che il secondo motivo del ricorso principale investiva una
questione (la risarcibilità del danno morale patito dagli stretti congiunti
della persona offesa in caso di gravi lesioni derivanti da fatto costituente
reato, risolta in senso negativo dal giudice di appello) sulla quale si
rinveniva un contrasto nella giurisprudenza di questa corte e che la questione
appariva comunque di particolare importanza, rimetteva gli atti al primo
presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, "non sembrando
essere a tanto ostative le questioni preliminari poste dal ricorso incidentale".
Ambedue le parti hanno depositato ulteriori memorie per la presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, relativi alla stessa sentenza, ai
sensi dell’articolo 335 C.p.c..
In secondo luogo, occorre accennare succintamente alle censure hinc et inde
proposte per individuare quali di esse, oltre a quella specificamente devoluta
alle sezioni unite, debbano essere eventualmente esaminate per il loro carattere
pregiudiziale e/o preliminare.
Orbene, i ricorrenti principali, con il primo complesso motivo, denunciano
l’illegittimità dell’esclusione del danno patrimoniale in capo a G. S.,
lamentando che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che nel caso in
cui il danneggiato muoia per causa sopravenuta, indipendente dal fatto lesivo,
di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la liquidazione dei danni futuri
vada fatta con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva
della vita.
Con il secondo, si dolgono che sia stato escluso il risarcimento del danno
morale da loro stessi patito in relazione alle gravissime menomazioni del
figlio, per essere questi sopravvissuto al fatto lesivo.
A sua volta la Clinica S., ricorrente incidentale, con i primo due mezzi
denuncia la nullità del processo per originario difetto dello ius postulandi del
procuratore di controparte e, comunque, lamenta la mancata interruzione del
processo quanto meno a seguito della sopravvenuta perdita dello ius postulandi.
Con il terzo e quarto motivo censura la declaratoria della sua responsabilità,
affermata sulla base di una c.t.u. illogica e contraddittoria, senza
l’ammissione dei mezzi di prova idonei a confutarla e senza considerare che la
casa di cura era rimasta estranea al rapporto di prestazione professionale
concluso tra la partoriente ed il suo ginecologo di fiducia, dottor Ga..
Infine, con il quinto motivo, contesta sotto diversi profili l’ammontare del
danno liquidato e degli accessori (rivalutazione ed interessi).
Chiarito quanto innanzi, è di tutta evidenza che queste sezioni unite devono
scrutinare pregiudizialmente i primi quattro motivi del ricorso incidentale
perché, investendo la regolare instaurazione del rapporto processuale nonché la
statuizione di responsabilità della Clinica S., ove fondati, precluderebbero
l’esame del secondo motivo del ricorso principale, ad esse specificamente
devoluto (articolo 142 disp. att. C.p.c.).
Ricorso incidentale.
Con il primo motivo la Clinica S. denuncia la nullità del procedimento
(articolo 360 numero 4 C.p.c.), in quanto il giudizio era stato introdotto il 2
aprile 1983, successivamente all’istituzione della Corte d’appello di Salerno
con sede autonoma, con citazione redatta da avvocati esercenti a Cava dei
Tirreni e a Milano.
Vi era dunque nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo,
degli atti sottoscritti dal procuratore non abilitato al patrocinio nel
distretto dell’autorità giudiziaria adita (Corte d’appello di Napoli), essendo
irrilevante che la Corte d’appello di Salerno fosse effettivamente entrata in
funzione solo il 4 agosto 1983, poiché comunque i procuratori "potevano
esercitare la propria attività solo nel territorio di Salerno, Sala Consilina e
Vallo della Lucania".
Con il secondo motivo la Clinica S. denuncia la falsa applicazione
dell’articolo 301 C.p.c., lamentando che, ove anche si dovesse ritenere che alla
data di notifica della citazione il procuratore fosse ancora dotato dello ius
postulandi, lo aveva comunque perso in corso di causa. La ricorrente specifica
che "dal 4 agosto 1983, l’iscrizione del procuratore costituito in un distretto
divenuto diverso da quello della corte d’appello nel quale è stata compresa la
circoscrizione del tribunale competente ha, quanto meno, fatti sì che il
giudizio di interrompesse".
I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive
censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.
Al riguardo, va in primo luogo condiviso quanto, in conformità al giudice di
primo grado, ha ritenuto il giudice del gravame, che, cioè, nel caso
d’istituzione di una nuova corte d’appello, "le preclusioni e le incapacità
riguardanti l’attività forense" ad essa collegate, non operano fino a quando il
nuovo ufficio giudiziario non entra in funzione. Rettamente, pertanto, il
suddetto giudice ha affermato che il presente giudizio, promosso in data 2
aprile 1983, era stato ritualmente instaurato "atteso che la Corte d’appello di
Salerno, all’atto della notificazione del relativo atto di citazione, pur se già
istituita, non era ancora entrata in funzione" (il decreto ministeriale 193/83
fissava tale data al 4 agosto 1983).
Orbene, accertato quanto sopra, è sufficiente richiamare e ribadire il
principio, già affermato da questa corte, secondo il quale nel caso in cui vi
sia stata rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore
legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non viene
meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di nuova corte di
appello nella quale risulti compresa la circoscrizione del tribunale presso cui
il giudizio è prendente, il suindicato procuratore si trovi ad essere iscritto
in un diverso distretto, non derivando da ciò il venir meno dello ius postulandi
del procuratore ritualmente costituitosi e restando quindi esclusa la
configurabilità di un’ipotesi d’interruzione del processo (Cassazione 8467/94).
Ancorché, infatti, l’esercizio illegale della professione extra territorio
comporti la giuridica inesistenza dell’atto posto in essere dal procuratore, a
nulla rilevando che questi sia iscritto negli albi degli avvocati, con
conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla costituzione in quanto il
procuratore, privo dello ius postulandi, non ha la capacità di stare in giudizio
per la parte che rappresenta (nullità radicale, rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio perché attiene alla valida costituzione del
contraddittorio); quando invece vi sia stata la rituale costituzione in giudizio
a mezzo di un procuratore legittimato, la validità della costituzione del
rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in conseguenza della
costituzione di una nuova corte di appello nella quale risulta compresa la
circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è pendente, il procuratore
si sia trovato ad essere iscritto in diverso distretto (cfr. Cassazione 383/90).
L’ipotesi è in un certo senso analoga a quella della cancellazione volontaria
dell’albo professionale, anche se seguita da iscrizione in albo tenuto da un
diverso consiglio dell’ordine, atteso che la legge istitutiva della nuova corte
di appello non ha direttamente determinato la perdita dello ius postulandi,
riconducibile pur sempre alla permanenza dell’iscrizione originaria. Secondo la
giurisprudenza di questa corte, infatti, la cancellazione dall’albo non
determina l’interruzione del processo, perché questo evento non è compreso tra
quelli che, tassativamente, producono tale effetto a norma dell’articolo 301
C.p.c. (morte, sospensione o radiazione), essendo piuttosto assimilabile, quanto
al regime giuridico, alla rinunzia o alla revoca del mandato professionale
(Cassazione 8783/93 e 7282/92 ex plurimis). D’altra parte, questa conclusione
discende anche dall’operatività del principio di ordine generale, del quale è
espressione l’articolo 5 C.p.c. (principio che risulta rafforzato ed esteso nel
teso introdotto dalla legge 353/90) di irrilevanza dei successivi mutamenti
della legge o dello stato di fatto rispetto al momento della proposizione della
domanda. È sufficiente aggiunge che sul punto della eventuale nullità degli atti
successivamente compiuti dal suddetto procuratore, non è stata proposta
specifica censura.
I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati.
Con il terzo mezzo la Clinica S., denunciando la violazione e la falsa
applicazione dell’articolo 2697 C.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia, in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 5 C.p.c., si duole
che la corte territoriale abbia riconosciuto la sua responsabilità in ordine
alla produzione dell’evento dannoso, sulla base di un’accettazione acritica
delle conclusioni della c.t.u., senza disporre un doveroso supplemento di indagine
e/o ammettere le richieste istruttorie di interrogatorio formale e di prova
testimoniale, richieste al fine di contrastare tali conclusioni.
Con il quarto motivo, poi, denunciando la violazione e la falsa applicazione
degli articoli 2697, 2236 e 1228 C.c., 112 C.p.c. nonché l’insufficienza della
motivazione sullo stesso punto decisivo della controversia in relazione
all’articolo 360 numeri 3 e 5 C.p.c., contesta la declaratoria di responsabilità
pronunciata a suo carico sotto un diverso profilo, quello cioè dell’inesistenza
di un vincolo di subordinazione tra il ginecologo Ga. ed essa Clinica
S.. Precisa al riguardo la ricorrente che il medico era stato personalmente
scelto dalla paziente e con essa aveva direttamente concluso il contratto di
prestazione d’opera professionale; cosicché l’esecuzione dell’intervento di cui
è causa non aveva costituito oggetto di una convenzione tra la paziente e la
clinica, limitandosi la relazione contrattuale tra queste due parti a prevedere
prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale a favore della paziente e la
messa a disposizione della struttura e della organizzazione necessaria al
Ga. per l’assistenza al parto, che quest’ultimo si era obbligato a
compiere.
Anche questi due motivi, che lo stretto collegamento delle rispettive censure
vanno esaminate congiuntamente, non sono fondati. Essi tuttavia prospettano
profili di grande delicatezza concernenti il titolo della responsabilità della
casa di cura privata per i danni patiti, a seguito di interventi
medico-chirurgici, dai pazienti ricoverati.
Al riguardo, la Clinica S. ha menzionato, in assenza di un indirizzo
consolidato, una recente pronuncia, secondo la quale, in materia di colpa
medica, la casa di cura privata può essere chiamata a rispondere del danno alla
persona causato dalla colpa professionale del medico che ha eseguito
l’intervento in due casi: a) a titolo di responsabilità indiretta ex articolo
2049 C.c., ove sussista un vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il
medico operante; b) a titolo di responsabilità diretta ex articolo 1218 C.c.,
qualora la casa di cura abbia assunto direttamente nei confronti del
danneggiato, con patto contrattuale, l’esecuzione dell’intervento (Cassazione
2678/98).
Ma ritornando ancor più recentemente sull’argomento, questa corte ha affermato,
con stringata ma incisiva motivazione che vale la pena riportare integralmente,
che "la responsabilità della casa di cura, generalmente, è responsabile per
inadempimento dell’obbligazione che la stessa casa di cura assume, direttamente
con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l’esecuzione
dell’intervento richiesto. Infatti, all’adempimento dell’obbligazione ora
indicata è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa
incluso anche il costo inteso come rischio dell’esercizio dell’attività di
impresa della casa di cura. Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso
anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle
quali il titolare dell’impresa risponde ai sensi dell’articolo 1228 C.c.
Rispetto a questo inquadramento, non sono rilevanti i seguenti fatti:
- che i medici che eseguono l’intervento chirurgico siano o meno inquadrati
nell’organizzazione aziendale della casa di cura: infatti, la prestazione di
questi ultimi è indispensabile alla casa di cura per adempiere l’obbligazione
assunta con i danneggiati;
- che il comportamento dei medici sia colposo: infatti, la norma prima citata
svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio dell’attività degli
ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche in misura non esclusiva,
dei vantaggi della prestazione (Cassazione 103/99).
Ora, dalle esposte pronunce, emerge la difficoltà di inquadrare dommaticamente
tali ipotesi di responsabilità, frequenti nella pratica e spesso diverse l’una
dall’altra; difficoltà che emergono dalla sentenza impugnata, peraltro emessa in
epoca precedente, che nell’individuazione del titolo della responsabilità della
casa di cura ricorre sia all’articolo 2236 C.c. che all’articolo 1228 C.c. (come
sottolineato anche dal pg).
Ma siffatte incertezze non valgono ad infirmare sostanzialmente la contestata
motivazione, ove si ricordi che essa si articola attraverso i seguenti passaggi:
- che "dopo la nascita non vi è dubbio che il bambino fu collocato in
incubatrice e sottoposto ad ossigeno-terapia, poiché aveva subito una sindrome
asfittica, mentre avrebbe avuto bisogno di una terapia d’urgenza in un centro
clinico attrezzato";
- che "siffatta omissione va considerata, alla stesura della c.t.u., fattore
eziologicamente sufficiente a determinare, di per sé solo, una encefalopatia con
danni anatomici irreversibili";
- che l’anamnesi della puerpera era stata totalmente negativa;
- che il parto, alla stregua di molteplici elementi, era stato provocato;
- che "la responsabilità dell’evento, pertanto, va ascritta al ginecologo ed al
personale della Clinica S. per gli errori commessi durante il parto, per
l’omessa insufficiente assistenza successiva e per l’incapacità decisionale
determinante l’omesso, immediato trasferimento del neonato";
- che "tra la predetta clinica e i coniugi
S. è stato stipulato un contratto
di prestazione d’opera professionale";
- che pur non essendo stata acclarata l’esistenza di un rapporto di
subordinazione tra il ginecologo e la clinica, tuttavia quest’ultima avrebbe
dovuto rispondere dell’operato del professionista, stante l’inserimento di
quest’ultimo nell’organizzazione aziendale della prima;
- che, soprattutto, come ritenuto anche dal tribunale, "ove si dovesse escludere
la responsabilità del Ga., per essergli stato l’incarico professionale
conferito dagli attori, la Clinica S. risponderebbe ugualmente per
l’insufficienza degli impianti e delle attrezzature e per l’incapacità del
personale ausiliario ad affrontare la situazione di emergenza";
- che, infatti "l’ente sanitario non era fornito delle attrezzature idonee a
contrastare validamente siffatta sindrome e, inoltre, il personale di cui si
avvaleva non fu in grado di decidere che il minore fosse al più presto
ricoverato in un centro ospedaliero attrezzato, dove ricevere le terapie urgenti
del caso, lasciando invece trascorrere 15 fatali ore, che determinarono l’encefaolopatia
con danni anatomici irreversibili (vedi c.t.u.)".
Trattasi di motivazione che non configge con i principi affermati nelle due
sentenze sopraccitate e che, soprattutto, individua una responsabilità autonoma
e diretta della casa di cura (donde l’irrilevanza dell’eventuale responsabilità
concorrente del ginecologo Ga., ancora sub iudice in altro processo e sulla
cui asserita mancanza ha molto insistito il difensore della Clinica S. nella
memoria conclusiva e nella discussione orale).
Responsabilità affermata sulla base di una c.t.u. "fondata su accertamenti
scientifici del tutto corretti e su argomentazioni logiche e coerenti" e che
presuppone una adeguata configurazione del complesso ed atipico rapporto che si
instaura comunque tra la casa di cura ed il paziente, anche nell’ipotesi in cui
quest’ultimo scelga al di fuori il medico curante, dal momento che la clinica
non si limita (come sbrigativamente affermato dalla controricorrente) ad
impegnarsi alla fornitura di mere prestazioni di natura alberghiera
(somministrazione di vitto e alloggio), ma si obbliga alla messa a disposizione
del personale medico ausiliario, di quello paramedico ed all’apprestamento dei
medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali
complicanze.
Detto questo, l’affermata responsabilità diretta della clinica nei termini sopra
indicati si risolve in un apprezzamento di fatto esente da errori giuridici e
che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di
ragionevolezza da essere incensurabile in sede di legittimità.
Resta solo da aggiungere che la doglianza per la mancata ammissione dei mezzi di
prova richiesti, siccome "superflui alla luce degli elementi acquisiti", è a sua
volta inammissibile, alla luce del principio dell’autosufficienza del ricorso
per cassazione, poiché la mancata indicazione del relativo capitolato impedisce
di valutarne la decisività.
Concludendo, anche il terzo motivo del ricorso incidentale vanno rigettati.
Può finalmente passarsi all’esame del secondo motivo del ricorso principale (in
ragione del quale la causa è stata rimessa a queste sezioni unite), secondo il
quale i coniugi S.-Gi., denunciando la violazione e la falsa
applicazione degli articoli 1223 e 2059 C.c. ed il vizio della motivazione su un
punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5
C.p.c., lamentano che non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale
in quanto prossimi congiunti del minore offeso con gravi lesioni personali da un
fatto costituente reato.
Tale diniego è stato motivato nell’impugnata sentenza ritenendo "non risarcibile
il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo
congiunto, non derivando tale pregiudizio in via diretta ed immediata
dall’illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e della sofferenza,
subite dall’infortunato".
La doglianza è fondata.
Al riguardo, va innanzi tutto ricordato che un orientamento della giurisprudenza
di questa corte, fino a qualche anno fa pressoché pacifico, esclude che i
prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorché
minore di età, abbiano diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, che
peraltro viene riconosciuto nel caso di morte della vittima (Cassazione 1421/98;
11396/97; 11414/92; 6854/88; 1845/76; 1056/73; 1658/72; 2915/71; 2037/00).
In questo quadro risulta isolata la decisione della Cassazione penale 9113/83,
secondo cui se i postumi invalidanti sono talmente gravi da determinare la
perdita delle più importanti funzioni e capacità dell’individuo, sì che egli si
riduce ad una mera vita vegetativa, il danno morale dei prossimi congiunti è
danno risarcibile, dovendosi un tale stato assimilarsi alla morte dell’offeso,
con conseguente pregiudizio morale ricadente in modo diretto ed immediato sui
parenti.
Le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento sono sinteticamente
espresse proprio nell’ultima delle decisioni elencate (2037/00) nei termini
seguenti.
Innanzi tutto, la risarcibilità viene escluda in virtù del principio fissato
dall’articolo 1223 C.c. (applicabile all’illecito extracontrattuale per il
richiamo contenuto nell’articolo 2056 C.c.), che vuole ricompresi nel
risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e immediata del
fatto.
La lesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre per
i prossimi congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e indiretta del
fatto e, come tali, non risarcibili.
Inoltre, la finalità di prevenzione e repressione costantemente sottesa ai danni
non patrimoniali induce a privilegiare un’opzione interpretativa diretta a
limitare l’applicazione degli articoli 185 e 2056 C.c. alle sole persone offese
dal reato, anche considerando che, altrimenti, il danno costituirebbe un
duplicato di quello già riconosciuto alla vittima primaria dell’illecito.
Non manca infine una considerazione più generale e di politica del diritto,
rappresentata dalla esigenza "di impedire nella presente materia a carico del
danneggiante alluvionali effetti a cascata, esigenza avvertita anche nella
legislazione di altri stati".
Da questo orientamento si è per prima discostata la sentenza della terza sezione
civile 4186/98, ove si rinviene una accurata e puntuale confutazione delle
considerazioni tradizionali.
La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai
prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita dal
una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell’individuazione dei danni
risarcibili e dall’inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi
congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.
I passaggi logici possono così sintetizzarsi: si afferma che il nesso di
causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato,
purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della
cosiddetta regolarità causale (precisando che la "cosiddetta teoria della
causalità adeguata o della regolarità causale", oltre che una teoria causale è
anche una teoria dell’imputazione del danno).
Ne risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’articolo 1223 C.c. per
escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso,
poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale
consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur
sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.
Ad ulteriore confronto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è
fatto riferimento alla figura del cosiddetto danno patrimoniale riflesso, sulla
scorta della giurisprudenza francese, che parla di "danni da rimbalzo", ovvero
di "dommages par ricochet" che colpiscono i proches della vittima, riconoscendo
la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui,
di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in
significativo rapporto con lui (Cassazione 60/1991, nel caso di richiesta di
anni patrimoniali da parte di un marito, costretto ad abbandonare la sua
attività per assistere la moglie invalida).
Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono
considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze
normali ed ordinarie del fatto.
Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del
coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia
colpito l’altro coniuge, cagionandogli l’impossibilità di tali rapporti
(Cassazione 6607/86).
Inoltre con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza
causarne la morte, è stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti
ad agire nei confronti dell’autore del fatto per ottenere il risarcimento dei
danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto e ciò con
riferimento non solo al danno patrimoniale (danno-conseguenza), ma anche allo
stesso danno biologico (danno-evento, rientrante pur sempre nell’ambito
dell’articolo 2043 C.c.) (Cassazione 8305/96).
La conclusione è che se il danno morale dei congiunti della vittima di una
lesione può rientrare nell’ambito dei danni riflessi, non vi è un ostacolo alla
risarcibilità per effetto della sua intima struttura.
A questo punto la sentenza è passata ad esaminare se un ostacolo possa essere
costituito dalla struttura e/o dalla funzione della norma che lo prevede e,
cioè, dell’articolo 2059 C.c. e dal combinato disposto di tale articolo e
dell’articolo 185 C.p. (che trovasi sotto il titolo delle "sanzioni civili")
prende atto che il recente ed incontrastato orientamento della giurisprudenza
penale distingue tra la persona offesa dal reato (articolo 90 C.p.p.) – che è
titolare del bene giuridico tutelato dalla norma – ed il danneggiato civile –
che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non necessariamente
coincidente con la persona offesa – al quale è riconosciuta la legittimazione a
costituirsi parte civile.
Alla stregua di questa impostazione ed ammessa, quindi, la legittimazione a
richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia
subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo
sia, riconosce detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei
confronti del soggetto che l’abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato),
pur senza essere il soggetto passivo del reato (cfr. in tema di reato
plurioffensivo ex articolo 449 C.p. la recentissima pronuncia di queste sezioni
unite 2515/02).
Infine, viene affrontata la questione se la pretesa irrisarcibilità possa
conseguire alla particolare natura o funzione del danno di cui all’articolo 2059
C.c. ed esaminati gli orientamenti dottrinali affermati al riguardo, si conclude
che qualunque natura si riconosca al risarcimento del danno morale, essa risulta
perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con la tesi
proposta.
Se, infatti, gli si attribuisce natura risarcitoria o satisfattiva dovrà
riconoscersi l’equità della corresponsione di un risarcimento ad ogni soggetto
danneggiato, in via diretta o riflessa. Se si opta per la funzione punitiva, il
risarcimento anche del danno subito dai congiunti, insieme a quello sopportato
dalla vittima, non comporta alcuna ingiusta duplicazione della punizione del
colpevole, atteso che la "punizione" in questione non è quella penale
pubblicistica, ma quella privata accordata al danneggiato civile; pertanto
esisteranno tante pene da pagare, quanti sono i danni morali conseguenti al
reato. A questo indirizzo innovativo, si sono uniformate tutte le successive
pronunce della terza sezione (4852/99; 13358/98; 5913/00; 10291/01).
Chiariti così i termini del contrasto, le sezioni unite ritengono di comporlo
optando per la seconda soluzione, quella della risarcibilità del danno morale
patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, completata e rafforzata dalle
seguenti considerazioni. È innanzi tutto significativo che la giurisprudenza,
nell’intento di impostare correttamente il problema, faccia fondamentale
riferimento all’articolo 1223 C.c., sia per la tesi più restrittiva che per
quella estensiva più recente; e, soprattutto, che l’orientamento qui accolto
inquadri il danno morale del congiunto nella figura del cosiddetto danno
riflesso o di rimbalzo, rientrante nella previsione del suddetto articolo 1223
che, secondo tale costruzione, contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto
illecito secondo un criterio di regolarità causale. Ma ad un ulteriore
approfondimento, sembra doversi riconoscere sostanziale e/o eziologia con i
danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze
dell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime
secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il
soggetto danneggiato in via primaria.
La dottrina ha già chiarito che la questione della causalità di fatto è regolata
dagli articoli 40 e 41 e non dall’articolo 1223 C.c., il quale attiene
all’oggetto dell’obbligazione risarcitoria sul presupposto di un fatto dannoso
completamente definito e, quindi, riguarda il problema della selezione dei danni
risarcibili e non quello del nesso causale.
In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo
ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che
da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale.
In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se è diretto ed
immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo. Non vi sono
eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché
in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della
vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto) anch’essa
lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.
Ed in effetti esiste una recente pronuncia sempre della stessa sezione che pur
inserendosi nel filone giurisprudenziale innovativo, ha ritenuto inconsistente
"il tradizionale argomento dell’ostacolo costituito dall’articolo 1223 C.c.
(argomento della causalità diretta ed immediata), in quanto il danno morale in
favore dei congiunti trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il
criterio di imputazione concerne la colpa e la regolarità causale, in quanto
sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e
normali del fatto". Ed ha aggiunto "come contributo alla chiarificazione della
problematica, che appare fuorviante parlare di anno riflesso o di rimbalzo,
proprio perché lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa
assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno
consequenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine
psichico/morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza,
anche esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il
responsabile dell’evento lesivo" (Cassazione 1516/01).
Questa impostazione, allargando le frontiere del danno risarcibile, sembra
tuttavia aggravare il problema – fortemente sotteso nell’orientamento opposto ma
comunque rispondente ad una reale esigenza di politica giudiziaria,
"dell’allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno morale". Questione
complessa e ben presente alla riflessione di questa corte, fin dalla inaugurale
sentenza 4186/98, ma ivi ritenuta un posterius da risolvere "come per il danno
patrimoniale o biologico riflesso dei prossimi congiunti, non solo sulla base di
una rigorosa prova dell’esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro
il "notorio", ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di
causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)".
Ed allora l’attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il
problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno,
bensì quello della individuazione delle cosiddette vittime secondarie; problema
accennato nella citata sentenza 4186/98 accomunandolo a quello del nesso
causale, ma senza un particolare approfondimento e, soprattutto, ritenendolo
anch’esso un posterius laddove, sotto il profilo logico-giuridico, costituisce
invece un prius, attenendo all’interesse ed alla legittimazione ad agire.
Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con riferimento alla
liquidazione del danno morale conseguente alla morte del congiunto.
La questione ha acquistato, però, ulteriore spessore in relazione alla
risarcibilità dei danni morali anche per le lesioni subite dal familiare.
Infatti, per un verso si è ampliata l’area della risarcibilità, per altro verso
si sono poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di danni morali
ai terzi anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad
esempio, l’ingiuria o la diffamazione.
Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle
cosiddette vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur
nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione
qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la
disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente,
dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa
situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non
patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono
meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.
Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito,
si osserva:
a) l’individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento
trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi
esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella
giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad esempio la convivente
more uxorio);
b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata
sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta
verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la
lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a
comprometterne lo svolgimento.
Del resto la stessa Corte costituzionale, con riguardo ai limiti soggetti di
risarcibilità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 C.c., aveva chiarito
che in quella ipotesi, essendo il danno patito dal terzo eccezionalmente
risarcibile sul solo presupposto di essere stato cagionato da un fatto illecito
penalmente qualificato, "la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione
di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice,
argomentabile, in via di inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto
familiare (o parafamiliare, come la convivenza more uxorio) (sentenza 372/1994).
Tirando i fili del discorso e condendolo, il contrasto devoluto all’esame di
questa sezioni unite viene composto affermando il seguente principio di diritto:
"Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito
costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno
morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione
affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’articolo 1223
cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto
dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio
contro il responsabile".
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia
la risoluzione adotta dal Consiglio d’Europa il 14 marzo 1975 (Résolution (75) 7
"rélative à la réparation des dommage en cas de lesions corporelles e de décés",
che ha indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e al
fine di uniformare i principi, i criteri per il riconoscimento dei danni da
lesione corporale del prossimo congiunto. Al punto 13 è previsto, con formula
peraltro eccessivamente restrittiva, che "il padre, la madre e il congiunto
della vittima che, in ragione di una lesione all’integrità fisica o psichica,
subiscano delle sofferenze psichiche per le lesioni fisiche o psichiche delle
quali è stata oggetto la vittima stessa, non possono ottenere un risarcimento di
questo pregiudizio che in presenza di sofferenze di carattere eccezionale; altre
persone non possono pretendere tale risarcimento".
Ed, inoltre, con il disegno di legge 4093 "nuova disciplina in materia di danno
alla persona", noto anche come "Progetto Isvap" che prevede la risarcibilità del
danno morale dei prossimi congiunti in ipotesi di lesione dell’integrità
psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di invalidità.
In entrambi i casi, viene riconosciuto il principio della legittimazione ad
agire dei congiunti della vittima di lesioni personali, limitandone però
l’operatività al caso di lesioni e/o sofferenze di particolare gravità.
Orbene, tornando all’esame del secondo motivo del ricorso principale, esso va
accolto poiché il giudice di appello, negando il danno morale ai congiunti più
prossimi (genitori) del minore gravemente leso, ha statuito in modo difforme dal
principio sopraenunciato.
Composto il contrasto devoluto alla competenza di queste sezioni unite, gli atti
sono restituiti alla sezione di provenienza per l’esame degli ulteriori motivi
(primo del ricorso principale e quinto di quello incidentale, ambedue attinenti
al quantum risarcitorio), ai sensi dell’articolo 142 disp. att. C.p.c., e la
regolamentazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi quattro motivi del ricorso
incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rimette gli
atti alla terza sezione civile per il prosieguo.
Così deciso alla c.c. dell'11 aprile 2002.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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