Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 9243 del 12 luglio 2000
(Le deliberazioni di giunta che approvano un incarico non sono vincolanti per il Comune, se non sono seguite dal successivo formale conferimento dell’incarico)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Gaetano GAROFALO, Presidente
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA, Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO, Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO, Consigliere
Dott. Giovanna SCHERILLO, Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in Roma
(....), presso lo studio
dell'avvocato SALIVA G., che lo difende unitamente all'avvocato LEONE G.,
giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CERCOLA, in persona del Sindaco CIRO MAGLIONE, elettivamente domiciliato in ROMA (....), presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI M.C., difeso dall'avvocato DI BELLUCCI F., giusta delega in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2299/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24.09.96;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.01.00 dal
Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato LEONE Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. M. R. chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Napoli nei confronti del comune di Cercola, a titolo di compenso di prestazioni professionali contabilizzate in parcelle corredate del parere del consiglio dell'ordine, decreto ingiuntivo di pagamento di lire 349.125.830.
Il comune propose opposizione eccependo, tra l'altro, la mancanza di incarico
scritto.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, l'ing. R., con
distinto atto di citazione, convenne in giudizio davanti al tribunale di Napoli
il comune di Cercola chiedendo, ex art. 2033 e segg. cod. civ. o, in alternativa,
ex art. 2041 cod. civ., che fosse condannato al pagamento della medesima somma
richiesta in via monitoria.
Il comune si costituí impugnando estensivamente la domanda e chiedendone il
rigetto.
Riunite le due cause, il tribunale con sentenza 9/6-28/12/93 revocò il decreto
ingiuntivo condannando il comune di Cercola a pagare all'ing. R., a titolo di
ingiustificato arricchimento, la somma di 144.106.000.
La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Napoli, che, con
sentenza 28/6-24/9/96, ha rigettato il gravame proposto dal professionista.
Esclusa la possibilità di configurare una responsabilità del comune a titolo
contrattuale, in quanto tra l'ente pubblico e il R. non poteva ritenersi
concluso alcun contratto, ed esclusa altresí la configurabilità di una
ripetizione di indebito, la corte napoletana ha ritenuto il comune obbligato
verso il professionista a titolo di ingiustificato arricchimento confermando la
liquidazione dell'indennizzo fatta equitativamente dal primo giudice.
L'ing. R. ha chiesto la cassazione della sentenza per tre motivi illustrati con
una memoria.
Il comune di C. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'azione contrattuale non poteva essere accolta per mancanza dell'incarico scritto. In particolare, deduce che, pur essendo mancato un formale conferimento di incarico da parte del sindaco, le delibere che avevano approvato l'incarico erano vincolanti per il comune in quanto, con la redazione del progetto, l'incarico stesso aveva comunque ricevuto esecuzione.
La censura è infondata.
La corte di merito, in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa
corte in materia di contratti conclusi tra privati e PA, ha correttamente
ritenuto che gli atti del comune, in quanto emessi sotto forma di
deliberazioni di giunta, non erano idonei ad impegnare l'ente pubblico
all'esterno, non essendo state seguite da una manifestazione di volontà
dell'organo rappresentativo, e cioè del sindaco a ciò autorizzato, diretta al
professionista, osservando, in particolare, che laddove la deliberazione
aveva avuto esecuzione ed era stata seguita da una lettera di incarico del
sindaco, questa era stata posta in non cale perché era successivamente
intervenuta un'altra deliberazione della giunta, che aveva revocato la
precedente approvazione a seguito di rilievi formulati dall'organo tecnico di
controllo, e che, pur avendo approvato nuovamente l'incarico, non era stata
seguita da una nuova manifestazione di volontà da parte del sindaco.
II - Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge (art. 2033 e
segg. cod. civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui ha escluso la configurabilità della ripetizione di indebito in base
alla considerazione, errata secondo il ricorrente, che l'azione suddetta ricorre
soltanto quando la prestazione che si assume non dovuta abbia per oggetto un
dare e non un facere, come nella specie.
Anche tale censura va disattesa.
Il giudice d'appello ha ritenuto che non era configurabile nel caso di specie
una ripetizione di indebito non soltanto sulla motivata adesione ad una tesi
largamente recepita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma anche perché ha
qualificato la domanda dell'ing. R. come azione di ingiustificato arricchimento,
essendo tesa ad ottenere dal comune un quid di cui l'ente si era arricchito (v. pag.
9, primo capoverso della sentenza impugnata). Quest'ultima ragione, che attiene
al potere di qualificazione della domanda, che è proprio del giudice di merito e
che, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, non è stata
specificamente censurata dal ricorrente, sicché la sentenza impugnata, basata su
due autonome rationes decidendi, delle quali una soltanto è stata censurata, non
può che restare confermata.
III - Anche col terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di
motivazione deducendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto tenere conto, ai
fini della liquidazione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, delle
tariffe professionali. Si lamenta, inoltre, la mancata liquidazione della
svalutazione e degli interessi sulla somma rivalutata, trattandosi di debito di
valore.
Anche tali doglianze vanno disattese.
Premesso che l'indennizzo, confermato dal giudice d'appello nella misura
liquidata dal primo giudice, comprendeva - contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente - sia la svalutazione che gli interessi sulla somma rivalutata, va
osservato che, nella liquidazione della somma dovuta ex art. 2091 cod. civ. non
possono essere assunte come parametro le parcelle, ancorché vistate dal
consiglio dell'ordine, non trattandosi di corrispettivo :di prestazioni
effettuate dal professionista in base al contratto col cliente (per le quali è
giustificato il ricorso alla tariffa professionale), ma di una somma che va
liquidata, in base alle prove offerte dal richiedente, se ed in quanto vi sia
stato un vantaggio economico di una parte cui abbia fatto riscontro
l'impoverimento dell'altra parte. Nel caso di specie, quindi, correttamente il
giudice di merito non ha considerato le parcelle allegate dal professionista, ma
ha fatto riferimento alle prove offerte da costui concludendo che, in base a
tali prove, la liquidazione equitativa effettuata dal primo giudice doveva
essere condivisa.
Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate come di seguito.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 4.125.000, di cui lire 4.000.000 per onorari.
Roma, 14 gennaio 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 12 LUGLIO 2000
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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