Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 8828 del 31 maggio 2003
(Il "danno non patrimoniale" ex art. 2059 c.c., va inteso come comprendente ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato da rilevanza economica, e non più solo come "danno morale soggettivo", ossia solo come sofferenza contingente determinata da fatto illecito integrante reato. Dalla non coincidenza tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo discende la risarcibilità del primo anche in favore delle persone giuridiche.
Riguardo al limite a cui l'articolo 2059 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia "solo nei casi determinati dalla legge", esso deve escludersi se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
Nel danno non patrimoniale da uccisione di congiunto vi è la lesione dell'interesse all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nella famiglia, interesse diverso sia dal bene salute, tutelato, ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, tutelato, ove risulti un'ingiusta sofferenza contingente, mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. Il danno consiste nella perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali e il suo risarcimento non avviene ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ex art. 2059, trattandosi di danno non suscettibile di valutazione monetaria. Il risarcimento postula tuttavia la sussistenza degli elementi dell'illecito civile extracontrattuale ex art. 2043, in quanto l'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, in presenza di tutti gli elementi dell'illecito civile, consente anche la riparazione di danni non patrimoniali, eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 8 agosto 1993, A. B. veniva investito da un'auto di proprietà di L. M.
e riportava lesioni a causa delle quali decedeva il 23.10.1993.
Con atto notificato il 14.1.1994, la madre, T. S., la moglie, E. Z., la figlia,
B. B., e i fratelli, M., V., F. e T. B. convenivano davanti al Tribunale di
Brescia il M. e la spa S. Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti,
sia iure proprio che iure hereditatis.
I convenuti resistevano.
A seguito della morte di B. B., la madre E. Z. si costituiva per proseguire il
processo quale unica erede.
Il tribunale, con sentenza dell'8.10.1998, dichiarava la colpa esclusiva del M.
e condannava in solido i convenuti a pagare alla Z. la somma di lire
163.210.000, di cui lire 100.000.000 per danno morale, lire 50.000.000 quale
erede della defunta figlia B. per il danno morale da quest'ultima sofferto, lire
3.850.000 quale unica erede della vittima per il danno biologico temporaneo
sofferto dalla medesima e lire 9.360.000 per esborsi; alla S. la somma di lire
30.000.000 a titolo di danno morale; ai B. la somma di lire 20.000.000 ciascuno
a titolo di danno morale; rigettava la domanda della Z. per il risarcimento iure
hereditatis del danno morale sofferto dalla vittima, quella di risarcimento del
danno biologico patito iure proprio dalla Z. e dalla S. e quella di risarcimento
del danno patrimoniale subito dalla Z..
Proponevano appello gli attori, chiedendo: l'elevazione dell'importo del
risarcimento del danno morale sofferto dalla Z., da B. B. e dalla S.; il
riconoscimento alla Z., iure hereditatis, del danno morale sofferto dall'ucciso
e l'elevazione del danno biologico subito dal medesimo; il riconoscimento del
danno biologico o esistenziale subito dalla moglie, dalla figlia e dalla madre
della vittima per la perdita del congiunto; il riconoscimento alla vedova del
danno patrimoniale.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 2.1.2001, accoglieva
parzialmente l'appello. La Corte così provvedeva:
- elevava a lire 8.000.000 la liquidazione del danno biologico subito dalla
vittima, richiesto iure successionis dalla Z.;
- riconosceva il danno morale sofferto dalla vittima tra il giorno
dell'investimento e quello della morte, e lo liquidava in lire 25.000.000, in
favore della Z., unica erede a seguito della morte della figlia B.;
- riconosceva la sussistenza, in capo ai congiunti della vittima, del danno
biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale, consistente
nella permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; riteneva in
re ipsa la prova del pregiudizio, in quanto lamentato da congiunti legati alla
vittima da stretto rapporto parentale e da vincolo di convivenza; liquidava,
equitativamente, l'importo del relativo risarcimento in favore della Z., in lire
30.000.000 in proprio ed in lire 10.000.000 quale erede della figlia B., ed in
lire 20.000.000 in favore della S.;
- riteneva corretta la liquidazione in favore dei congiunti del danno morale
soggettivo iure proprio;
- confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale
subito dalla Z., sul rilievo che il defunto marito era pensionato, che alla
vedova competeva la pensione di reversibilità e che nessuna prova era stata
fornita circa l'esecuzione di lavori in proprio, quale elettricista, da parte
del marito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Z., anche quale erede
della figlia B., sulla base di unico mezzo.
Ha resistito, con controricorso, la S., che ha altresì proposto ricorso
incidentale, affidato ad unico mezzo, nei confronti della Z., in proprio e quale
erede della figlia, e della S..
La S. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso
la medesima sentenza vanno riuniti (articolo 335 c.p.c.).
Ricorso n. 12983/01.
2. Con l'unico mezzo, la ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto
(articoli 2056 e 1226 c.c.; articolo 2043 c.c.; articoli 315, 433 e 230 bis c.c.;
articoli 29, 30 e 32 Cost.) ed omessa motivazione, censura il mancato
riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Z. in
conseguenza della morte del marito.
2.1. Il motivo è fondato.
Il totale diniego della
sussistenza di un danno patrimoniale subito dalla vedova per la morte del marito
è stato motivato dalla corte d'appello sulla base di due argomentazioni: a) la
vedova ha perduto la quota di reddito che il marito le riservava, ma ha
acquisito la pensione di reversibilità; b) manca la prova che il marito,
elettricista pensionato, svolgesse in proprio dei piccoli lavori in tale
qualità.
Il primo argomento è errato,
in quanto applica il principio della compensatio lucri cum damno. Ma tale
ipotesi non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa,
alla vedova sia stata concessa una pensione di reversibilità, poiché tale
erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito (sentenza
1140/97; 1347/98; 10291/01).
La motivazione risulta quindi
errata in diritto. La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice
che dovrà nuovamente motivare sul punto concernente la attribuzione alla vedova
del danno patrimoniale, tenendo conto del suindicato principio.
Ricorso n. 16386/01.
3. Con l'unico mezzo, la ricorrente incidentale, denunciando violazione ed
erronea applicazione di norme di diritto nonché contraddittorietà della
motivazione, censura la sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha
accolto la domanda di risarcimento del danno biologico, sotto il profilo
esistenziale, in favore della moglie, della figlia e della madre della vittima.
Sostiene: che la corte
d'appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale
inquadrandolo nell'ambito del danno biologico, quale lesione del diritto alla
salute tutelato dall'articolo 32 Cost. inteso in senso ampio; che il danno
biologico può trovare adeguato risarcimento solo ove sia data la prova della
sussistenza di una situazione patologica che possa far affermare la violazione
del bene salute costituzionalmente garantito, mentre nessuna prova al riguardo è
stata fornita dagli attori.
3.1. Il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1.1. La corte d'appello ha accolto la domanda degli attori, formulata come
domanda di risarcimento di danno biologico iure proprio, sotto il profilo del
danno esistenziale, sul rilievo che l'uccisione di un congiunto provoca un
pregiudizio al bene salute, da intendere non ristretto alla mera integrità
fisica (e psichica), ma esteso anche al benessere sociale, come ritenuto dalla
Corte costituzionale con la sentenza 184/86; che tale pregiudizio non è
coincidente con gli stress emozionali contingenti, ai quali si addice la
previsione dell'articolo 2059 c.c., in quanto consiste nella permanente
alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; che la prova della sussistenza
di tale pregiudizio deve ritenersi in re ipsa, quando è lamentato da stretti
congiunti, conviventi con la vittima.
3.1.2. L'ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di
congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale (con tale
espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di
merito, che lo inserisce nell'ambito del cosiddetto danno esistenziale),
compiuta dalla corte territoriale va condivisa nella sua essenza, anche se
necessita di alcune precisazioni.
3.1.3. Il risarcimento del danno non patrimoniale è prevista dall'articolo
2059 c.c. ("Danni non patrimoniali"), secondo cui: "Il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".
All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa
del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'articolo 185 del
c.p. del 1930.
Ritiene il Collegio che la
tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059, in relazione
all'articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno
morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo
transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione
fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla
giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.
Nel vigente assetto
dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che,
all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il
danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di
ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
3.1.4. Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi
nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento
assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela
riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di
danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati
da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte costituzionale, sentenza
88/1979).
3.1.4.1. Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo
ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non
patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla
compromissione di valori personali (articolo 2 della legge 117/88: risarcimento
anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà
personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; articolo 29, comma
9, della legge 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati
personali; articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 286/98: adozione di
atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; articolo 2 della
legge 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
3.1.4.2. Appare inoltre significativa l'evoluzione della giurisprudenza di
questa Suprema Corte, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di
garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel
patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri
della persona (articolo 2 Cost.). In proposito va anzitutto richiamata la
rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a
partire dalla sentenza 3675/81) di quella peculiare figura di danno non
patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico,
formula con la quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse
costituzionalmente garantito (articolo 32 Cost.) alla integrità psichica
e fisica della persona.
Non ignora il Collegio che la
tutela risarcitoria del cosiddetto danno biologico viene somministrata in virtù
del collegamento tra l'articolo 2043 c.c. e l'articolo 32 Cost., e non già in
ragione della collocazione del danno biologico nell'ambito dell'articolo 2059,
quale danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue radici (v.
Corte Costituzione, sentenza 184/86) nella esigenza di sottrarre il risarcimento
del danno biologico (danno non patrimoniale) dal limite posto dall'articolo 2059
(norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale,
peraltro, una successiva sentenza della Corte costituzionale, la 372/94, ha
ricondotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della
vittima primaria). Ma anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita
l'occasione, merita di essere rimeditato.
Nel senso del riconoscimento
della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'articolo
2059 e il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa Suprema
Corte ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso
in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone
giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un
coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (v., da ultimo,
sentenza 2367/00).
3.1.4.3. Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il
riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale",
inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo
come "danno morale soggettivo".
Non sembra tuttavia proficuo
ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno,
etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a
risarcimento, in riferimento all'articolo 2059, è l'ingiusta lesione di un
interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi
di valutazione economica.
3.1.5. Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale
l'articolo 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non
patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal
solo articolo 185 c.p. (ma v. anche l'articolo 89 c.p.c.), ritiene il Collegio
che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale,
deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua
sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all'articolo 185 c.p.
Una lettura della norma
costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la
lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre
considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un
interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove
non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di
tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò
si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte costituzionale,
sentenza 184/86, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito
della tutela ex articolo 2043 al danno non patrimoniale da lesione della
integrità biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per
dare una interpretazione conforme a Costituzione dell'articolo 2959).
D'altra parte, il rinvio ai
casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può
essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle
previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella
Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura
economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione
del danno non patrimoniale.
3.1.6. Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a risarcimento
del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella
definitiva perdita del rapporto parentale (con tale espressione
sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo
inserisce nell'ambito del c.d. danno esistenziale), osserva il Collegio che
il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in
conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse
giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare, la cui
tutela ex articolo 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità
biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia
dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, agevolmente
ricollegabile all'articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta
sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale
soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di
congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della
reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana
nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia,
la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.
Si tratta di interesse
protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione
non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043, nel cui ambito
rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una
riparazione), ai sensi dell'articolo 2059, senza il limite ivi previsto in
correlazione all'articolo 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso,
vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di
mercato.
3.1.7. Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella
perdita del rapporto parentale, si colloca quindi nell'area dell'articolo 2059
in raccordo con le suindicate norme della Costituzione.
Il suo risarcimento
postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nel quali si
articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'articolo 2043.
L'articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno
non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi
costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati
dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in
aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di
natura economica e non economica).
3.1.8. Per quanto concerne il nesso di causalità, va rilevato che, nel caso
in cui la perdita del rapporto parentale sia determinata dall'uccisione di un
congiunto, il medesimo fatto (uccisione di una persona) lede in pari tempo
situazioni giuridiche di soggetti diversi legati da un vincolo parentale.
L'evento naturale "morte" non
causa soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il
massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel
contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che
a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera
degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita
familiare.
Si ripropone, in questo
caso, il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un
medesimo fatto illecito. Figura nota, della quale la
giurisprudenza, in tema di danni non patrimoniali, ha fatto governo in varie
ipotesi, ammettendo a risarcimento: il danno morale soggettivo da morte
di congiunto (sentenze 2915/71; 1016/73; 6854/88; 11396/97); il danno
morale soggettivo cagionato da lesione non mortale sofferta da un congiunto,
come statuito, innovando il precedente orientamento restrittivo (di cui sono
espressione le sentenze suindicate), dalla più recente giurisprudenza di questa
Suprema Corte (sentenze 4186/98; 4852/99; 13358/99; 1516/01; Sezioni unite,
9556/02); il danno consistente nella impossibilità di intrattenere rapporti
sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge (sentenza 6607/86); il
danno subito dalla moglie e dai figli di un infortunato, rimasto in coma
profondo, per la lesione dei diritti riflessi di cui siano portatori, ai sensi
degli articoli 143 e 147 c.c. (sentenza 8305/96). Ma ricadono nel paradigma,
sia pur in materia di danni patrimoniali, anche l'ipotesi della lesione del
diritto di credito ad opera di un terzo (secondo quanto affermato nel caso
Meroni dalle Sezioni unite con la nota sentenza 174/71) e del danno
patrimoniale subito dai congiunti della vittima (ai quali viene equiparato
il convivente more uxorio: sentenza 2988/94) per la perdita delle
contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente ancora
ricevuto in futuro, sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza
civile (sentenze 3929/69; 2063/75; 4137/81; 11453/95; 1085/98; ma v. anche Corte
costituzionale, sentenza 372/94).
In questi casi si suole
parlare di "danno riflesso o di rimbalzo". Ma la definizione non coglie nel
segno: dovendosi aver riguardo alla lesione della posizione giuridica protetta,
nel caso di evento plurioffensivo la lesione è infatti contestuale ed immediata
per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (sentenza
1561/01; Sezioni unite, 9556/02).
Ciò posto, il problema della
causalità va affrontato e risolto negli stessi termini in cui questa Suprema
Corte lo ha affrontato e risolto in relazione alle menzionate ipotesi di
propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito.
Al fine di individuare il
responsabile dell'evento lesivo (incidente sulle posizioni giuridicamente
protette facenti capo alla vittima primaria ed a quelle che si suole definire
come vittime secondarie) dovrà essere accertato il nesso di causalità
materiale intercorrente tra la condotta dell'uccisore e la morte della vittima
primaria alla stregua delle regole dettate dagli articoli 41 e 42 c.p.,
secondo i criteri della c.d. causalità di fatto o naturale, impostati sul
principio della condizione sine qua non o della equivalenza, con il correttivo
del criterio della "causalità efficiente" (v., per tutte, sentenze 8348/96 e
5923/95, che esprimono un orientamento consolidato).
Una volta risolto il
problema dell'imputazione dell'evento (problema che è proprio della
responsabilità extracontrattuale, poiché in quella contrattuale il soggetto
responsabile è di norma il contraente inadempiente: sentenza 11629/99), dovrà
invece procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto
(uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili,
rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica,
alla stregua di quanto prevede l'articolo 1223 c.c. (richiamato
dall'articolo 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai soli danni
che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene inteso,
secondo costante giurisprudenza (sentenze 89/1962; 373/71; 6676/92; 1907/93;
2356/00; 5913/00), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni
mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito,
secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (sul punto v., da
ultimo, Sezioni unite, sentenza 9556/02, in tema di danno morale soggettivo
sofferto dai congiunti della vittima di lesioni non mortali, che conferma le
argomentazioni della sentenza 4186/99).
3.1.9. Circa l'elemento soggettivo, non sembra esatto ritenere che,
essendo necessaria la prevedibilità dell'evento al fine di ritenere sussistente
la colpa, il soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte
della vittima primaria non dovrebbe rispondere del danno subito dai congiunti
per difetto di prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i quali rientra la
privazione, in danno dei superstiti, del rapporto coniugale e parentale, e,
quindi, per mancanza di colpa.
E' agevole opporre che la
prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto e non in
concreto; che l'evento dannoso è costituito, in tesi, dalla lesione
dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari; che tale lesione
deve ritenersi prevedibile, rientrando nella normalità che la vittima sia
inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.
3.1.10. Per quanto concerne, infine, la prova del danno, osserva il Collegio che
il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la
lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella
privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla
irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione
delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le
quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita,
privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione
dell'interesse protetto.
Volendo far riferimento alla
nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte
costituzionale 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico,
ma abbandonata dalla successiva Corte costituzionale 372/94), si tratta di
danno-conseguenza.
Non vale pertanto l'assunto
secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con
la lesione dell'interesse. Deve affermarsi invece che dalla lesione
dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate
conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa
ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo.
Il danno in questione deve
quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che
si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo
contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe
presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece
reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a
presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del
danneggiato fornire.
La sua liquidazione,
vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali
privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a
valutazione equitativa (articoli 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto
dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni
ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo
familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ed è appena il caso di notare
che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto
ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere
riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che
possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.
Ma va altresì precisato che,
costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla
persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio
effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta
del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà
considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della
sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe
concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il
giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che
concorrono a determinare il complessivo risarcimento.
4. In conclusione, deve affermarsi che è incorsa in errore la corte territoriale
affermando che la prova del danno era in re ipsa.
L'impugnata sentenza va
quindi cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che dovrà attenersi ai
suenunciati principi (sub n. 2.1. e n. 3.1.10.).
Il giudice di rinvio, che si
designa in altra sezione della Corte d'appello di Brescia, provvederà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li
accoglie; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte
d'appello di Brescia
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