Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 7979 del 12 giugno 2000
(In presenza di una mera trasformazione di un Consorzio tra Enti Locali, questo, così come trasformato, conserva la titolarità delle azioni giudiziarie in corso, e i suoi organi conservano tutti i loro poteri, ivi compreso, per il segretario generale, quello di rogare atti in forma pubblica-amministrativa.
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile in difetto di accettazione del contraddittorio e inammissibile in secondo grado se proposta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazione di un'unica matrice)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 1986, la s.r.l. I. (Società
italiana costruzioni meccaniche e fonderie) dichiarò che il 26 marzo 1984 s'era
aggiudicata la fornitura di 2.400 sportelli di alluminio anodizzato di varia
grandezza da destinare, da parte del CAFI (Consorzio acquedotto e fognature fra
i comuni dell'isola d'Ischia) a chiusura dei piccoli vani di alloggiamento dei
misuratori del consumo dell'acqua, da acquisire quali scorte di magazzino;
esaurito il rapporto col predetto atto essa convenne in giudizio, davanti al
Tribunale di Napoli, il nominato CAFI per sentirlo condannare al pagamento della
somma di L. 2.500.000 per interessi da ritardato pagamento delle fatture,
avvenuto oltre il 60° giorno dalla consegna dei manufatti, della somma di L.
129.800 per la fornitura delle chiavine di alluminio, della somma di L.
11.268.520 per la fornitura dei chiavistelli di chiusura, e della somma di L.
1.180.000 per differenza tra l'errata somma portata da una delle fatture e
quella effettiva.
Nel costituirsi in giudizio il CAFI contestò la domanda e ne chiese il rigetto.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza
tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in
data 5 giugno 1992, rigettò la domanda.
A seguito dell'appello proposto dalla soc. I. (che, oltre alla riforma della
decisione chiese la condanna del CAFI all'indennizzo per arricchimento senza
causa), il contraddittorio tra le parti si instaurò davanti alla Corte d'appello
di Napoli, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza
in data 29 gennaio 1997, in parziale riforma della decisione del Tribunale,
condannò il CAFI al pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento e della
somma di L. 1.180.000 per erronea fatturazione, rigettando nel resto il gravame.
Contro la sentenza il CISI-Consorzio intercomunale servizi Ischia, già CAFI, ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo d'impugnazione, poi
illustrato con memoria.
La s.r.l. I. ha depositato controricorso e formulato ricorso incidentale sulla
base di un solo motivo d'impugnazione.
E' stata disposta la riunione dei due ricorsi separatamente proposti contro la
stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata
l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la
quale afferma che il CISI doveva dare la prova della qualità che lo legittimava
a proporre ricorso contro una sentenza nella quale come parte è indicato il CAFI;
e che l'atto 13 marzo 1997 del segretario generale che tanto avrebbe dovuto
realizzare non era valido perché il ministero di detto segretario generale non
si estende al punto da legittimare il CISI ad agire al posto del CAFI.
L'eccezione è infondata.
Come dimostrato dal ricorrente, il
CAFI si è trasformato nell'attuale CISI come previsto dall'art. 60 della legge 8
giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 5 del d.l. 28 agosto 1995 n. 361
convertito nella legge 27 ottobre 1995 n. 437, il quale ha stabilito per gli
enti locali l'obbligo di provvedere alla revisione dei consorzi e delle altre
forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o
trasformandoli nelle forme previste da quella legge.
In presenza, quindi, di
una mera trasformazione del Consorzio odierno ricorrente, quale quella
operata nel caso in esame, dal Consorzio stesso, è evidente che il predetto
Consorzio, così come trasformato, ha conservato la titolarità delle azioni
giudiziarie in corso, e che i suoi organi, anche in occasione dell'operata
trasformazione, hanno conservato tutti i loro poteri, ivi compreso, per il
segretario generale, quello di rogare atti in forma pubblica-amministrativa
e quindi di rogare la convenzione del 13 marzo 1997, allegata al ricorso, con la
quale tutti i comuni che partecipavano al CAFI hanno deliberato la
trasformazione del consorzio in CISI sulla base dei presupposti ivi indicati.
Il ricorso è quindi ammissibile.
2. Col suo unico motivo di ricorso il CISI denunzia violazione dell'art. 345
c.p.c. e difetto di motivazione. Afferma che la domanda di indennizzo per
arricchimento senza causa, proposta dalla soc. I. per la prima volta in appello
e contestata dal CAFI quanto alla sua ammissibilità, era nuova e quindi
inammissibile, per cui ha errato la Corte nel prenderla in esame ed accoglierla.
La doglianza è fondata.
Questa Corte Suprema ha già avuto
modo di affermare con sentenza a sezioni unite 22 maggio 1996 n. 4712, che si
condivide e qui si conferma, che la domanda di indennizzo per arricchimento
senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale
originariamente formulata, una domanda nuova (come tale inammissibile a
norma dell'art. 184 c.p.c. in difetto di accettazione del contraddittorio e
inammissibile in secondo grado a norma dell'art. 345 c.p.c. se proposta
per la prima volta con l'atto di appello) in quanto dette domande non
sono intercambiabili e non costituiscono articolazione di un'unica matrice,
riguardando entrambe diritti c.d. etero determinati (per l'individuazione dei
quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che
divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte unità), e
l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico
diverso (l'indennizzo anziché il corrispettivo pattuito) così mutando
l'originario petitum, ma soprattutto introduce nel processo gli elementi
costituitivi della nuova situazione giuridica (il proprio impoverimento,
l'altrui locupletazione, e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro
la pubblica amministrazione, anche il riconoscimento della utilitas della
prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale.
La Corte d'appello, pronunziandosi
sulla domanda di arricchimento senza causa proposta dalla soc. I. per la prima
volta con l'atto di appello, non si è adeguata alla predetta giurisprudenza, ma
ha ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo nonostante il divieto contenuto
nell'art. 345 c.p.c. che determina la preclusione all'esercizio della
giurisdizione; e ciò nonostante la tempestiva eccezione di inammissibilità
sollevata dal CAFI.
Per tale ragione, in accoglimento
del ricorso, la sentenza impugnata va sul punto in questione cassata senza
rinvio.
3. Col ricorso incidentale la soc. I. denunzia per manifesta illogicità e
violazione dell'art. 116 c.p.c. la decisione della Corte d'appello di rigettare
la sua domanda di condanna del CAFI a pagare gli interessi per il ritardo nei
pagamenti, nonostante la mancata contestazione sul punto del predetto CAFI.
La doglianza va disattesa.
La Corte ha accertato che, ai sensi
dell'art. 4 del contratto, il pagamento doveva avvenire entro 60 giorni dalla
presentazione delle fatture; pertanto, l'assenza di proteste da parte del CAFI
sul rispetto dei termini di consegna era irrilevante allo scopo, e non probante
o addirittura fuorviante era il calcolo di un ritardo eseguito tenendo presente
le date delle fatture.
Doveva ritenersi, pertanto, secondo
la Corte, che la soc. I. non aveva dimostrato le date in cui aveva presentato le
fatture al CAFI per il pagamento; dette date potevano essere provate a mezzo dei
timbri postali di spedizione o delle attestazioni di ricezione del CAFI; esse
comunque non potevano in alcun modo presumersi, dato il carattere vincolante
della pattuizione contrattuale.
Come appare evidente, la decisone
finora riassunta, a differenza di quanto afferma la ricorrente incidentale, è
sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria, e si basa su una
valutazione delle prove effettuate dalla Corte d'appello secondo il suo prudente
apprezzamento, per cui la sentenza si sottrae sul punto in esame alle censure
come sopra formulate.
Il ricorso incidentale va in
conclusione rigettato.
5. La soc. I., in gran parte soccombente in appello, va condannata, previa
compensazione di un terzo, alle spese del grado in favore del Consorzio,
liquidate nell'intero in L. 3.710.000 (di cui L. 610.000 per esborsi, L.
1.000.000 per diritti, L. 2.100.000 per onorari); la stessa va condannata
altresì alle spese di questa fase di legittimità, liquidate in dispositivo.
La soc. I., totalmente soccombente
nel giudizio di legittimità, va condannata alle relative spese, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso
principale, rigetta quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata
in relazione al ricorso accolto, condanna, previa compensazione di un terzo, la
soc. I. alle spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in L.
3.710.000 specificate in motivazione; condanna la soc. I. alle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in L. 310.300, oltre a L. 2.000.000 per
onorari.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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