Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 7979 del 12 giugno 2000

 

(In presenza di una mera trasformazione di un Consorzio tra Enti Locali, questo, così come trasformato, conserva la titolarità delle azioni giudiziarie in corso, e i suoi organi conservano tutti i loro poteri, ivi compreso, per il segretario generale, quello di rogare atti in forma pubblica-amministrativa.

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile in difetto di accettazione del contraddittorio e inammissibile in secondo grado se proposta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazione di un'unica matrice)

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

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ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

(....)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato l'11 aprile 1986, la s.r.l. I. (Società italiana costruzioni meccaniche e fonderie) dichiarò che il 26 marzo 1984 s'era aggiudicata la fornitura di 2.400 sportelli di alluminio anodizzato di varia grandezza da destinare, da parte del CAFI (Consorzio acquedotto e fognature fra i comuni dell'isola d'Ischia) a chiusura dei piccoli vani di alloggiamento dei misuratori del consumo dell'acqua, da acquisire quali scorte di magazzino; esaurito il rapporto col predetto atto essa convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il nominato CAFI per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 2.500.000 per interessi da ritardato pagamento delle fatture, avvenuto oltre il 60° giorno dalla consegna dei manufatti, della somma di L. 129.800 per la fornitura delle chiavine di alluminio, della somma di L. 11.268.520 per la fornitura dei chiavistelli di chiusura, e della somma di L. 1.180.000 per differenza tra l'errata somma portata da una delle fatture e quella effettiva.

Nel costituirsi in giudizio il CAFI contestò la domanda e ne chiese il rigetto.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 5 giugno 1992, rigettò la domanda.

A seguito dell'appello proposto dalla soc. I. (che, oltre alla riforma della decisione chiese la condanna del CAFI all'indennizzo per arricchimento senza causa), il contraddittorio tra le parti si instaurò davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 29 gennaio 1997, in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannò il CAFI al pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento e della somma di L. 1.180.000 per erronea fatturazione, rigettando nel resto il gravame.

Contro la sentenza il CISI-Consorzio intercomunale servizi Ischia, già CAFI, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo d'impugnazione, poi illustrato con memoria.

La s.r.l. I. ha depositato controricorso e formulato ricorso incidentale sulla base di un solo motivo d'impugnazione.

E' stata disposta la riunione dei due ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE
 

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale afferma che il CISI doveva dare la prova della qualità che lo legittimava a proporre ricorso contro una sentenza nella quale come parte è indicato il CAFI; e che l'atto 13 marzo 1997 del segretario generale che tanto avrebbe dovuto realizzare non era valido perché il ministero di detto segretario generale non si estende al punto da legittimare il CISI ad agire al posto del CAFI.

L'eccezione è infondata.

Come dimostrato dal ricorrente, il CAFI si è trasformato nell'attuale CISI come previsto dall'art. 60 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 5 del d.l. 28 agosto 1995 n. 361 convertito nella legge 27 ottobre 1995 n. 437, il quale ha stabilito per gli enti locali l'obbligo di provvedere alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste da quella legge.

In presenza, quindi, di una mera trasformazione del Consorzio odierno ricorrente, quale quella operata nel caso in esame, dal Consorzio stesso, è evidente che il predetto Consorzio, così come trasformato, ha conservato la titolarità delle azioni giudiziarie in corso, e che i suoi organi, anche in occasione dell'operata trasformazione, hanno conservato tutti i loro poteri, ivi compreso, per il segretario generale, quello di rogare atti in forma pubblica-amministrativa e quindi di rogare la convenzione del 13 marzo 1997, allegata al ricorso, con la quale tutti i comuni che partecipavano al CAFI hanno deliberato la trasformazione del consorzio in CISI sulla base dei presupposti ivi indicati.

Il ricorso è quindi ammissibile.

2. Col suo unico motivo di ricorso il CISI denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c. e difetto di motivazione. Afferma che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, proposta dalla soc. I. per la prima volta in appello e contestata dal CAFI quanto alla sua ammissibilità, era nuova e quindi inammissibile, per cui ha errato la Corte nel prenderla in esame ed accoglierla.

La doglianza è fondata.

Questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare con sentenza a sezioni unite 22 maggio 1996 n. 4712, che si condivide e qui si conferma, che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova (come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c. in difetto di accettazione del contraddittorio e inammissibile in secondo grado a norma dell'art. 345 c.p.c. se proposta per la prima volta con l'atto di appello) in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazione di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti c.d. etero determinati (per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte unità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (l'indennizzo anziché il corrispettivo pattuito) così mutando l'originario petitum, ma soprattutto introduce nel processo gli elementi costituitivi della nuova situazione giuridica (il proprio impoverimento, l'altrui locupletazione, e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la pubblica amministrazione, anche il riconoscimento della utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale.

La Corte d'appello, pronunziandosi sulla domanda di arricchimento senza causa proposta dalla soc. I. per la prima volta con l'atto di appello, non si è adeguata alla predetta giurisprudenza, ma ha ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo nonostante il divieto contenuto nell'art. 345 c.p.c. che determina la preclusione all'esercizio della giurisdizione; e ciò nonostante la tempestiva eccezione di inammissibilità sollevata dal CAFI.

Per tale ragione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va sul punto in questione cassata senza rinvio.

3. Col ricorso incidentale la soc. I. denunzia per manifesta illogicità e violazione dell'art. 116 c.p.c. la decisione della Corte d'appello di rigettare la sua domanda di condanna del CAFI a pagare gli interessi per il ritardo nei pagamenti, nonostante la mancata contestazione sul punto del predetto CAFI.

La doglianza va disattesa.

La Corte ha accertato che, ai sensi dell'art. 4 del contratto, il pagamento doveva avvenire entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture; pertanto, l'assenza di proteste da parte del CAFI sul rispetto dei termini di consegna era irrilevante allo scopo, e non probante o addirittura fuorviante era il calcolo di un ritardo eseguito tenendo presente le date delle fatture.

Doveva ritenersi, pertanto, secondo la Corte, che la soc. I. non aveva dimostrato le date in cui aveva presentato le fatture al CAFI per il pagamento; dette date potevano essere provate a mezzo dei timbri postali di spedizione o delle attestazioni di ricezione del CAFI; esse comunque non potevano in alcun modo presumersi, dato il carattere vincolante della pattuizione contrattuale.

Come appare evidente, la decisone finora riassunta, a differenza di quanto afferma la ricorrente incidentale, è sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria, e si basa su una valutazione delle prove effettuate dalla Corte d'appello secondo il suo prudente apprezzamento, per cui la sentenza si sottrae sul punto in esame alle censure come sopra formulate.

Il ricorso incidentale va in conclusione rigettato.

5. La soc. I., in gran parte soccombente in appello, va condannata, previa compensazione di un terzo, alle spese del grado in favore del Consorzio, liquidate nell'intero in L. 3.710.000 (di cui L. 610.000 per esborsi, L. 1.000.000 per diritti, L. 2.100.000 per onorari); la stessa va condannata altresì alle spese di questa fase di legittimità, liquidate in dispositivo.

La soc. I., totalmente soccombente nel giudizio di legittimità, va condannata alle relative spese, liquidate in dispositivo.



P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, condanna, previa compensazione di un terzo, la soc. I. alle spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in L. 3.710.000 specificate in motivazione; condanna la soc. I. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in L. 310.300, oltre a L. 2.000.000 per onorari.
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Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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