Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 7632 del 16 maggio 2003
(Il danno da perdita del diritto alla vita, cd danno tanatologico, ossia la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve tempo dall'evento lesivo, non costituisce danno biologico, poiché la morte non è la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita: la perdita di questa non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione del risarcimento, e l'impossibilità che, riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere. Per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente.
Nel caso di apprezzabile lasso di tempo tra lesioni colpose e morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per il tempo indicato; il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante.
Se la morte è
stata causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato
acquisisce e trasferisce agli eredi, solo il diritto al risarcimento del danno
biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita, in
quanto non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità
permanente.
Anche il danno morale da lesione, cui sia conseguita la morte, presuppone
l'esistenza in vita del soggetto leso per un apprezzabile lasso di tempo tra
lesione e morte: non è concepibile un danno morale da morte del soggetto,
allorché il decesso sia immediatamente o quasi conseguente alla lesione)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28.11.1995, D. C. A., Z. A., D. C. V., D. D., e Z.
M., in proprio e Z. A. e Z. M., quali eredi della madre P. A., nonna di D. C.
D., esponevano che il loro congiunto D. C. D., mentre percorreva il 13.4.1995,
una via del centro abitato di Fara Vicentino, veniva in collisione con
l'autovettura Mercedes condotta da T. G., di proprietà dello studio tecnico di
G. T. snc ed assicurata con La Previdente spa, che, uscendo a retromarcia da un
accesso privato, si immetteva con manovra di svolta a sinistra sulla pubblica
via, intersecando la traiettoria di marcia del motociclista D. C., che cadeva
sulla carreggiata, finendo nella corsia opposta, ove veniva travolto dal
semirimorchio di proprietà di C. S., trainato dalla motrice condotta da M. L. e
di proprietà dell'Autotrasporti C. assicurata con L'Italica spa; che il D. C. D.
riportava lesioni gravissime e, sottoposto a vari interventi chirurgici,
decedeva dopo 10 giorni.
Gli attori, pertanto, convenivano davanti al Tribunale di Vicenza i vari
suddetti convenuti per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni,
che quantificavano nell'importo complessivo di lire 1.399.000.000.
Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell'1.7.1998, accertata l'esclusiva
responsabilità del T. nella produzione dell'evento, condannava questi, lo studio
tecnico di G. T. snc e La Previdente Assicurazioni, al risarcimento dei danni
nella misura di lire 246 milioni, già detratto l'acconto di lire 200 milioni
versato dalla Previdente, oltre agli interessi legali. Rigettava la domanda
contro M. L. e gli altri convenuti, condannando gli attori al pagamento delle
spese processuali. Avverso questa sentenza proponevano appello gli attori.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 18.2.2000, condannava
T., lo Studio T. snc e La Previdente al pagamento della residua somma di lire
305 milioni, con gli interessi legali e rivalutazione, secondo i criteri ivi
indicati.
Riteneva la corte di merito che il danno biologico iure hereditatis, richiesto
dagli attori e riconosciuto dal tribunale, non poteva essere liquidato in
complessive lire 630.000 per giorni 10 di sopravvivenza della vittima e cioè
nella misura di lire 63.000 al giorno, come ritenuto dal primo giudice, tenuto
conto che esso era massimo nella sua entità, avendo le lesioni portato a morte
il ragazzo, nonostante la breve durata di giorni 10. Pertanto detto danno
biologico veniva liquidato in lire 62.500.000.
Riteneva il giudice di appello che era equa la liquidazione del danno morale
riportato dal ragazzo in detti 10 giorni, nella misura di lire 30 milioni, già
liquidata dal tribunale; riliquidava il danno morale subito dai prossimi
congiunti nella misura complessiva di lire 326 milioni, e rigettava l'appello
degli attori avverso la condanna al pagamento delle spese in favore di M., C.,
Autotrasporti C. e l'Italica spa, poiché gli attori erano soccombenti rispetto
agli stessi, in cui favore condannava gli appellanti anche al pagamento delle
spese processuali di secondo grado.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori.
Resiste con controricorso esclusivamente la Ras spa, incorporante l'Italica spa.
Entrambe le parti hanno presentato memorie. Non si sono costituiti gli altri
intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 360 n. 3 Cpc, con
particolare riguardo al risarcimento del danno da morte.
Assumono i ricorrenti che
erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'irrisarcibilità a norma
dell'articolo 2043 Cc del danno da morte. Ritengono i ricorrenti che,
costituendo il diritto alla vita il massimo diritto inviolabile dell'uomo, a
norma dell'articolo 2 della Costituzione, nonché dei trattati internazionali
ratificati dall'Italia ed ai quali il nostro ordinamento si deve necessariamente
armonizzare a norma dell'articolo 10 Costituzione, la perdita della vita va
necessariamente risarcita a norma dell'articolo 2043 Cc per la lesione in sé e
non per le conseguenze negative, patrimoniali, non patrimoniali o esistenziali.
1.2. In ogni caso lamentano i ricorrenti che, essendo intervenuta la morte, come
conseguenza delle lesioni causate dal fatto illecito, dopo 10 giorni, il diritto
al risarcimento del danno biologico era ormai interamente entrato nel patrimonio
della vittima D. D. C. e che pertanto poteva essere domandato per l'intero dai
suoi eredi, attuali ricorrenti.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che, quindi, vada
rigettato.
Infatti la domanda di
risarcimento del danno "da perdita del diritto alla vita" subito dal de cuius
e da questi trasmesso agli eredi è infondata.
Infatti come questa Corte ha
più volte rilevato in tema di danno biologico, richiesto iure hereditatis,
ma il discorso è identico per la richiesta di danno da perdita del diritto
alla vita, detto anche danno tanatologico, la lesione dell'integrità
fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo
dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che
la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute,
ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il
definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al
patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento,
trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela
privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della
sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e
riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la
conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene
intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo
in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere
(Cassazione, 2134/00; 1704/97; 491/99; 8970/98; Corte costituzionale 372/94).
2.2. Per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche
solo per equivalente (Cassazione 1633/00): infatti, con riguardo alla
lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da
questi fruibile solo in natura, è impossibile un risarcimento per equivalente,
che operi quando tale persona abbia cessato di esistere.
2.3. Inoltre, attraverso questa via, tenuto conto che il soggetto che perde la
vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in
vita non vi è perdita e quando è morto da una parte non è titolare di alcun
diritto e dall'altra non è in grado di acquistarne, si finirebbe per assegnare
alla tutela dell'articolo 2043 Cc una funzione solo sanzionatrice (o di pena
privata), mentre pacificamente la sua funzione è quella risarcitoria.
2.4. Né si può ritenere, come sostengono i ricorrenti, che il predetto
orientamento si pone in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, con la
Convenzione Europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, con la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948, con il Patto
internazionale sui diritti civili e politici, del 16.12.1966, tutti ratificati
dall'Italia, con apposite leggi.
Infatti, a parte il rilievo
che detto orientamento è stato fatto proprio dalla Corte costituzionale con
sentenza 372/94, va osservato che il sistema risarcitorio non è l'unico mezzo di
tutela e che nel nostro ordinamento il diritto alla vita è ampiamente tutelato
in sede penale (ex multis, articoli 575 e 589 Cp) e la sanzione penale è
la massima forma di reazione dell'ordinamento ad un illecito.
2.5. Non esistono dunque nel nostro ordinamento né lacune né contrasti con
l'ordinamento comunitario; e ciò a prescindere dalla risolutiva osservazione che
il giudice nazionale può disapplicare norme interne in contrasto con
l'ordinamento comunitario, ma non può "creare in via interpretativa" norme
attributive di diritti, se questi non siano previsti da fonti comunitarie ad
efficacia orizzontale.
3.1. Infondata è anche la seconda censura secondo cui, essendo decorso un
apprezzabile lasso di tempo (dieci giorni) tra il fatto illecito (sinistro
stradale) ed il decesso della vittima, il diritto al risarcimento del danno
biologico sarebbe entrato per intero nel patrimonio del de cuius e non
limitatamente a detto periodo, con la conseguenza che esso passerebbe per intero
nel patrimonio degli eredi.
Infatti, come questa corte ha
già affermato, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra
le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno
biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla
effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo
di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è
trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del
danneggiante iure hereditatis (Cassazione 1131/99; 9470/97).
3.2. Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del
danno biologico, cui consegua la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto
avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il
decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli
elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.
Poiché, secondo i più recenti
orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può
dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del
bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata
della vita media.
3.3. Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico
risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per
definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità
permanente.
Infatti, secondo i principi
medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un
periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità
permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta
allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia
riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi
permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa
risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito
letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque,
che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo
equilibrio, magari alterato, ma stabile.
Si intende, pertanto, come
nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna
invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si
risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.
Ne consegue che quando la
morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il
danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al
risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di
permanenza in vita.
3.4. Ovviamente, come correttamente ha effettuato la Corte di merito, la
quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal
de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene
salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le
caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si
tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua
entità ed intensità.
Di tanto il giudice di
merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di
liquidazione equitativa, cosiddetto "puro", sia se applica i criteri di
liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte
ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori,
essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa
necessariamente attraverso la cosiddetta "personalizzazione" degli stessi,
costituita dall'adeguamento al caso concreto (Cassazione 5134/98; 11532/98;
9835/96; 5005/96; 4236/97).
La peculiarità del "danno
biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a
morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo.
3.5. Qui non si vuole far rientrare - per così dire - dalla finestra quello che
è stato cacciato dalla porta (il danno tanatologico). L'evento morte non
rileva di per sé ai fini del risarcimento, per tutte le ragioni suddette,
mentre rilevano esclusivamente due fattori: l'entità della perdita subita (per
effetto della lesione al bene salute) ed il tempo di durata di detta perdita.
Mentre il fattore tempo è
circoscritto necessariamente al periodo tra l'evento lesivo e la morte
successiva conseguente, per cui se esso è pari o prossimo allo zero, finisce per
azzerare il risultato finale risarcitorio, il fattore della lesione del bene
salute va valutato nella sua espressione massima, per entità ed intensità,
avendo essa avuto come esito la morte.
È "lapalissiano" che la morte
(id est: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il
danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita, ma è altrettanto
"lapalissiano" che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed
intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte,
temporalmente la precede.
In questo caso, infatti, il
danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, come nel caso
dell'inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero una
stabilizzazione dei postumi, sia pure nella stessa entità, in quanto sotto il
profilo dell'entità, il limite massimo ovviamente non può essere superiore alla
misura del 100%. Ciò che fa la differenza è che il danno biologico terminale è
più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche
sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità
perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita.
In altri termini nel danno
biologico terminale anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno
stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute
danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") né si stabilizza, ma
degrada verso la morte: quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute,
per i motivi sopra detti, ma non la "discesa" verso di esso, poiché durante
detto periodo il soggetto leso era ancora in vita.
Anche se si utilizza la
nozione giuridica (e non medico-legale) di danno alla salute, che non si limita
a postulare in via logica la vita futura, ma si manifesta ed esiste solo
all'interno di quella vita, immessa in essa in termini di minore qualità
esistenziale, anche la perdita di quest'ultima estrema attitudine della salute
rende più intenso quel minus esistenziale che accompagna la residua vita della
vittima, anche se è chiaro che detto danno cessi con il decesso.
3.6. In effetti il limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla
mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di
invalidità, da una parte comporta la violazione del principio sopra detto in
tema di necessaria "personalizzazione" di detti criteri, conformandoli alla
peculiarità del caso concreto (e nella fattispecie la peculiarità consiste nel
fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa
da dar luogo alla morte), e dall'altra finisce per porsi in contrasto
logico-argomentativo, con quanto ormai pacificamente ammesso in sede di
liquidazione di danno morale.
Anzitutto anche il danno
morale da lesione, cui sia conseguita la morte, presuppone l'esistenza in vita
del soggetto leso per un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte
(Cassazione 1704/97; 8177/94).
Ciò significa da una parte
che non è concepibile, per le ragioni già esposte in tema di danno
biologico, un danno morale da morte iure proprio del soggetto,
allorché il decesso sia immediatamente (o quasi) conseguente alla lesione, e
dall'altra che anche nella liquidazione del danno morale il fattore "tempo di
durata" del danno morale ha una sua incidenza: una cosa è che il "patema
d'animo" duri per qualche giorno o mese ed una cosa è che esso duri tutta la
restante vita.
La giurisprudenza di
merito utilizza in modo prevalente il criterio di determinazione della somma
dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo
riconosciuto per il risarcimento del danno biologico. Ciò è stato ritenuto
non di per sé illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità
del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio
detto al caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali consequenziali
correttivi in aumento o in diminuzione.
Il criterio, infatti,
è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla
salute in base al sistema cosiddetto del "valore del punto di invalidità" ed
è quindi volto proprio ad evitare che la valutazione
inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni
volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche, in
ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili
ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione
meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo
costituente reato.
Il dichiarato ricorso a
tale criterio è pertanto legittimo solo ove il giudice abbia mostrato, per
quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle
particolarità del caso concreto (essendo questo specifico l'oggetto della
sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del
danno ad un puro automatismo (Cassazione 475/99; 10725/00; 5366/98).
Il riferimento all'entità
oggettiva del danno può essere tradotto, operativamente, nella regola per cui
il danno morale derivante da una grave invalidità (tanto più, se conduca a morte
il soggetto) non può essere liquidato con somme irrisorie. A tal fine il
giudice di merito, al cui prudente criterio equitativo è rimessa la
liquidazione, deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra
l'entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo) e l'equivalente
pecuniario, in modo che questo mantenga la sua connessione con l'entità e la
natura del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero simulacro o una
parvenza di risarcimento. Ne consegue che è censurabile l'esercizio del potere
equitativo del giudice di merito ogni volta che la liquidazione del danno morale
appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto
in ordine alla natura ed all'entità del danno dallo stesso giudice accertate
(Cassazione 4671/96; 2272/98).
Orbene, una volta ritenuto
che la liquidazione del danno morale, per quanto possa legittimamente avere come
base di partenza le tabelle di liquidazione del danno biologico ed essere,
quindi, valutata in termini di frazione del danno biologico (generalmente da un
quarto alla metà), e che, tuttavia, il risultato così raggiunto deve poi essere
personalizzato, con riferimento al caso concreto ed all'entità del danno, con la
conseguenza che non può giungersi a liquidazioni simboliche o irrisorie (ove
anche esse costituissero il risultato massimo conseguibile dall'applicazione
delle cosiddette tabelle), non si giustifica un iter argomentativo diverso in
ipotesi di danno biologico da inabilità temporanea assoluta, esitata nella
morte.
3.7. Nella fattispecie, quindi, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto
che sussistesse esclusivamente un danno biologico da invalidità assoluta
temporanea di giorni 10, ma, tenuto conto che lesioni avevano portato a morte il
soggetto di anni 17 nell'arco di 10 giorni, ha liquidato il danno biologico
nella misura di lire 6.250.000 per ciascun giorno, a fronte di lire 63.000 al
giorno, liquidate dal primo giudice per il danno biologico da inabilità assoluta
temporanea, su base tabellare.
Entrambi i giudici hanno
ritenuto che il danno biologico fosse relativo ad un'inabilità temporanea
assoluta e che quindi avesse un'entità del 100%, ma il secondo giudice ne ha
colto correttamente anche l'intensità, non potendo considerarsi eguali il danno
biologico da inabilità assoluta temporanea, in un soggetto che all'esito
recuperi completamente o parzialmente ovvero si stabilizzi, rispetto a quello
sofferto da un soggetto che, per effetto delle stesse lesioni che hanno causato
il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, deceda.
Così operando il giudice di
appello non ha creato una nuova categoria di danno alla persona, posta "a
cavallo" tra il danno tanatologico (da escludersi) ed il danno biologico, ma
sempre rimanendo in quest'ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo di
tempo in cui il soggetto leso è rimasto in vita, ha provveduto alla
"personalizzazione" dei valori monetari espressi dalle "tabelle" per l'inabilità
assoluta (lire 63.000 giornalieri), aumentandoli secondo il suo prudente
apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto di
un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre il soggetto
verso la morte. Oltre questo limite non è legittimo andare, per cui il motivo di
ricorso, con cui viene richiesto il risarcimento del danno da perdita della
vita, va rigettato.
4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 360 n. 3 Cpc, con
particolare riguardo al risarcimento del danno patrimoniale.
Ritengono i ricorrenti che la
liquidazione del danno morale della vittima del sinistro, D. D. C., effettuata
dal tribunale in lire 30 milioni è irrisoria, tenuto conto delle indicibili
sofferenze patite dallo stesso, rimasto cosciente, fino all'exitus; che
erratamente il giudice di appello si è fatto condizionare dalla brevità di dette
sofferenze; che la somma in questione è la stessa liquidata dal tribunale, che
pure aveva liquidato a titolo di danno biologico della vittima solo lire
630.000; che detta somma è irrisoria.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada
rigettato.
A tal fine va ricordato che,
pur essendo rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da
fatto illecito alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve
tener conto, nell'effettuarne la valutazione, delle effettive sofferenze patite
dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli
elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato
al caso concreto (Cassazione 8177/94; 1474/96).
5.2. Richiamati i principi già esposti in tema di liquidazione di danno morale
al punto 3.6. nella fattispecie il giudice di appello ha fatto esatta
applicazione di questi principi.
Infatti, proprio tenendo
conto della gravità assoluta delle lesioni subite dalla vittima, la corte
territoriale ha aumentato di circa 10 volte il valore del danno biologico
giornaliero, secondo la misura tabellare, e poi ha calcolato il danno biologico
nella trazione di circa la metà di detto danno biologico, ritenendo che la somma
liquidata di lire 30 milioni fosse equa in relazione alle gravi sofferenze
patite dalla giovane vittima e - tuttavia - anche della relativa brevità
temporale delle stesse.
6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
prospettato dalle parti, in relazione all'articolo 360 n. 5 Cpc, con particolare
riguardo all'errata applicazione del principio della soccombenza.
Assumono i ricorrenti, che,
pur avendo essi richiesto nel giudizio di appello che il T., lo Studio tecnico
di G. T. snc e la Milano Assicurazioni fossero condannati a manlevarli di quanto
fossero stati chiamati a pagare agli altri convenuti (M., Autotrasporti C. srl,
S. C. e la Ras spa), il rigetto di detta richiesta non era stato motivato.
Assumono i ricorrenti che, se
la corte avesse correttamente applicato il principio della soccombenza, avrebbe
dovuto rilevare che anche il T. e la Milano avevano avanzato in sede di
conclusioni di primo grado la domanda di accertamento della responsabilità
concorrente del M. e conseguentemente quella gradata di sentirsi condannare
(essi T., studio tecnico e Milano Assicurazioni) solo in proporzione
all'accertata percentuale di colpa.
7. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile.
Infatti, premesso che gli
stessi ricorrenti assumono che la richiesta avanzata alla corte di appello era
quella di manleva da parte dei convenuti T. e Milano Assicurazione di quanto
dovuto a titolo di spese processuali al gruppo di convenuti assolti (M., Ras ed
altri), va osservato che su detta richiesta di manleva la corte di merito non si
è assolutamente pronunciata, limitandosi a pronunciare la condanna degli attori
alle spese processuali del doppio grado di giudizio, sostenute da questo secondo
gruppo di convenuti.
Ne consegue che,
indipendentemente dal merito della proposta domanda di manleva e dalla sua
ammissibilità in grado di appello, non essendosi la corte pronunciata su detto
motivo di appello, la censura poteva essere avanzata solo come violazione
dell'articolo 112 Cpc e quindi una violazione della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma
dell'articolo 360 n. 4 Cpc (nullità della sentenza e del procedimento) e non
come vizio motivazionale a norma dell'articolo 360 n. 5 Cpc (attenendo quest'ultimo
esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della
decisione della controversia, Cassazione 2940/90; 3665/93).
Infatti il vizio di omessa
pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal
giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per
cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 4 Cpc (Cassazione Sezioni unite,
369/92; 8468/96).
8. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 360 n. 3 Cpc, con
particolare riguardo all'errata applicazione di norme di diritto.
Assumono i ricorrenti che la
sentenza impugnata ha completamente sorvolato sulla norma di cui all'articolo 92
Cpc, che prevede esplicitamente la possibilità di compensare le spese
processuali, esistendo giusti motivi; che nella fattispecie andavano compensate
le spese del doppio grado di giudizio tra essi attori ricorrenti ed i convenuti
M., Ras ed altri, poiché nel momento in cui essi attori proposero la domanda,
risultava che la condotta del M. non era stata ininfluente nell'incidente de
quo, essendo stata provocata fisicamente la morte dall'automezzo del M. (per
quanto poi la sua condotta sia risultata successivamente incolpevole), e
risultando pendente all'epoca della citazione un giudizio penale nei confronti
non solo del T., ma anche del M..
9. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada
rigettato.
In tema di regolamento delle
spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad
accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non
possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale
sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la
valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite,
e ciò, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso
con altri giusti motivi (Cassazione 9840/96).
Nella fattispecie,
nell'ambito del rapporto processuale tra gli attori ed il secondo gruppo di
convenuti (M., Ras ed altri), i primi sono risultati soccombenti, essendo stata
rigettata la loro domanda nei confronti dei secondi, per cui non risulta violato
il suddetto principio di diritto.
10. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 360 n. 3 Cpc, con
particolare riguardo all'eccessiva liquidazione delle spese del giudizio di
appello.
Assumono i ricorrenti che la
sentenza impugnata ha liquidato a L. M. ed ai suoi responsabili civili lire
3.800.000 per diritti e 10.000.000 per onorari, in maniera eccedente a quanto
previsto dalla tabella professionale, tenuto conto che il valore dell'appello,
avente ad oggetto le sole spese processuali di primo grado, era pari a lire
14.800.000, per cui, anche applicando nel massimo l'importo per ogni voce
tariffaria, nella fattispecie, gli onorari non potevano superare lire 6.270.000.
11.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in parte
infondato.
Va, infatti, osservato che la
parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di
procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere della analitica
specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e
degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di
legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti,
giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi
di "error in iudicando" e non "in procedendo" (Cassazione 6864/00;
5480/86).
11.2. Nella fattispecie, quanto all'assunta violazione delle tariffe
professionali, in tema di diritti, il motivo di ricorso è inammissibile, poiché
non sono riportate le varie voci tariffarie che si assumono violate.
11.3. Quanto agli onorari, il motivo di ricorso è infondato.
Infatti, pur indicando i
ricorrenti le varie voci e rilevando sia pure a titolo esemplificativo - che
l'importo massimo degli onorari, per le voci considerate, era pari a lire
6.270.000, a fronte della somma di lire 10 milioni fissata dalla corte
territoriale per il giudizio di secondo grado, non tiene conto che, a norma
dell'articolo 5 delle tariffe professionali (tutte identiche in merito a questo
specifico punto), l'avvocato che assista o difenda più persone, aventi la stessa
posizione processuale, ha diritto ad un aumento per ogni parte del 20%.
Da ciò consegue che, poiché i
convenuti, delle cui spese processuali si discute, nella fattispecie erano 4 (M.
L., C. S., Autotrasporti C. srl ed Italica spa - incorporata dalla Ras spa)
calcolato il suddetto aumento, la somma liquidata dalla corte di appello (10
milioni) rimane inferiore rispetto a quella che si ottiene aumentando lo stesso
importo indicato dai ricorrenti con le suddette varie percentuali del 20%.
12. Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per
compensare interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di
cassazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio
di cassazione.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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