Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n. 6546 dell'11 maggio 2001

 

(Sussiste riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite od alla resistenza in giudizio; lo Statuto dell'Ente non può derogare a tale riserva.

E' da escludere l'ipotesi di una autorizzazione alle liti conferita al Sindaco dai dirigenti comunali)


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

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ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Alla società C. P. G. di B. M. e c. s.n.c., titolare di autorizzazione 7.4.92 per la estrazione di ghiaia e sabbia secondo la convenzione 13.2.92, era dal Comune di Sogliano al Rubicone contestata, con p.v. 12.8.97, la violazione dell'art. 11 comma 4 lett. A-B L. R. 18.7.91 n. 17 per avere la Ditta, e come emerso dalla relazione tecnica geologica disposta con delibera G.M. 20.4.95, estratto materiali in eccedenza rispetto al consentito. La società proponeva le sue difese ma il Sindaco, con ordinanza n. 46 del 22.11.97, le disattendeva motivatamente ed ingiungeva a B. M. n.q. il pagamento della s.a. di lire 1.753.833.333.

Con ricorso 22.12.97 il B. si opponeva innanzi al Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, rilevando in primo luogo che la sanzione prendeva a fondamento le risultanze di una indagine geologica-geotecnica svoltasi in sua totale assenza per il difetto del necessario avviso di avvio del procedimento. Osservava poi il B. che, comunque emergendo dalla stessa relazione che i lavori di coltivazione erano cessati il 10.7.92, ogni diritto doveva ritenersi estinto il 12.8.97 per prescrizione quinquennale. Rilevava infine che era stata emessa s.a. a carico dell'opponente come persona fisica e del tutto priva di motivazione in ordine alla quantificazione.

Si costituiva l'opposto Comune con memoria 17.9.98 osservando, per quel che ancora rileva, che l'accertamento della violazione, fase di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale, si era svolto correttamente ed il suo esito ben poteva essere discusso in sede giudiziale senza che la procedura potesse ritenersi viziata per difetto di un non previsto né necessario avviso.

Con sentenza 11.12.98 l'adito Pretore, rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 era stata effettuata il giorno innanzi a quello della contestazione (12.8.97) e quindi quando le indagini tecniche si erano concluse, considerato che in tal modo erano stati violati i diritti di difesa, annullava l'o.i. 46/97.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Sogliano al Rubicone ha proposto ricorso il 23.6.99 con atto fondato su tre motivi, illustrati in memoria. Il Brighi ha notificato controricorso il 14.9.99.



MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Osserva il Collegio che il ricorso del Comune di Sogliano al Rubicone, proposto dal Sindaco in carica, è inammissibile per difetto della necessaria autorizzazione al promovimento della lite, detta autorizzazione essendo stata nella specie adottata - come rilevato dal P.G. nelle sue richieste orali - da soggetto privo di alcun potere al proposito.

E tale rilievo è evidentemente formulabile ex officio (Cass. 7190/00 - 10378/98 - 5585/97).

1. Alla lettura della procura speciale in calce al ricorso emerge, infatti, che il Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone sarebbe stato autorizzato al giudizio giusta determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 177 del 29.4.99: ed è allegata al fascicolo di legittimità (depositata il 9.7.99) proprio tale determinazione n. 177/99 che, ad oggetto ricorso per cassazione - costituzione in giudizio e nomina di difensori - assunzione impegno di spesa, reca la determinazione del predetto dirigente comunale (responsabile del settore economico-finanziario) relativa alla proposizione del ricorso per cassazione, alla nomina del difensore ed all'impegno della spesa per il relativo giudizio. Nelle premesse di tale determinazione viene richiamata la delibera G.M. 34/98 relativa alla costituzione del Comune nel giudizio di opposizione all'o.i. proposto dal B., nel mentre la firma del responsabile in calce alla determinazione è preceduta dal richiamo all'art. 55 comma 5 L. 142/90 come modificato dall'art. 6 comma 11 della L. 127/97. Il ricorrente Sindaco, pertanto, ritiene che l'autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione possa essere conferita per atto del dirigente del proprio Comune. Ma tale opinione non è condivisibile.

2. Certamente non appare al Collegio richiamabile il disposto dell'art. 16 lett. F) del D.L.vo 3.2.93 n. 29, secondo il quale i dirigenti generali nell'esercizio dei loro poteri (art. 3 D.L.vo) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, posto che l'art. 13 del predetto decreto legislativo afferma - con proposizione insuscettibile di interpretazione estensiva - che le disposizioni del capo II, comprensive delle funzioni assegnate ai dirigenti, si applicano alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. E tanto induce ad escludere che da esse derivi la diretta potestà autorizzatoria dei dirigenti comunali.

3. Per quel che riguarda i dirigenti del Comune è indubitabile l'ampliamento netto dei loro poteri per effetto delle modifiche che agli artt. 51 e 55 della legge 142/90 sono state apportate dall'art. 6 della legge 127/97 (ivi compresa l'attribuzione diretta al responsabile di settore della potestà di apporre il visto di regolarità contabile alle spese di cui al comma 11 dell'art. 6 della L. 127/97): e tali poteri vengono regolati dagli Statuti degli Enti locali con una ampiezza di latitudine che ha finito per coinvolgere anche le competenze in materia di autorizzazione alle liti ed ha ingenerato, anche in relazione al permanere in capo al Sindaco della rappresentanza legale del Comune (art. 36 L. 142/90) un ampio dibattito in dottrina ed alterne ed opposte soluzioni nella giurisprudenza del Giudice amministrativo.

4. Questa Corte - con i più recenti pronunziati (Cass. 10378/98 - 5286/98 - 1853/98) - ha invero ribadito l'affermazione per la quale in forza dell'art. 35 della L. 142/90 deve ritenersi esistente riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite (od alla resistenza in giudizio) ed ha pur negato la possibilità che lo Statuto dell'Ente possa derogare a tale riserva (Cass. 13137/97 - 5585/97). Ed il Collegio, nel permanere della vigenza dell'art. 35 all'epoca della vicenda sottoposta (l'art. 35 è stato abrogato dall'art. 274 lett. Q del Decreto 267/00 delegato dall'art. 31 della L. 265/99), ritiene di condividere tale orientamento, non mancando di osservare la incongruità della ipotesi di una autorizzazione del "responsabile" data al Sindaco che, in tal guisa, diverrebbe esecutore della decisione di un suo dirigente.

5. Va, altresì, e conclusivamente, osservato che il ricorrente Comune ha pur mancato di richiamare e produrre lo Statuto dell'Ente alla cui sola stregua si sarebbe potuta ipotizzare la potestà autorizzatoria in discorso, essendosi limitato alla produzione della predetta determinazione autorizzatoria in calce alla quale è, come dianzi richiamato, l'indiscutibile quanto irrilevante dichiarazione del potere del Dirigente di apporre al deliberato il visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura della spesa. Quanto alla delibera G.M. richiamata in premessa della det. 177/99 essa (neanche prodotta agli atti) è dichiaratamente limitata alla fase della opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Dichiarato inammissibile il ricorso, appare conforme ad equità disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.



P.Q.M.
 

la Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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