Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n. 6546 dell'11 maggio 2001
(Sussiste riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite od alla resistenza in giudizio; lo Statuto dell'Ente non può derogare a tale riserva.
E' da escludere l'ipotesi di una autorizzazione alle liti conferita al Sindaco dai dirigenti comunali)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla società C. P. G. di B. M. e c. s.n.c., titolare di autorizzazione 7.4.92
per la estrazione di ghiaia e sabbia secondo la convenzione 13.2.92, era dal
Comune di Sogliano al Rubicone contestata, con p.v. 12.8.97, la violazione
dell'art. 11 comma 4 lett. A-B L. R. 18.7.91 n. 17 per avere la Ditta, e come
emerso dalla relazione tecnica geologica disposta con delibera G.M. 20.4.95,
estratto materiali in eccedenza rispetto al consentito. La società proponeva le
sue difese ma il Sindaco, con ordinanza n. 46 del 22.11.97, le disattendeva
motivatamente ed ingiungeva a B. M. n.q. il pagamento della s.a. di lire
1.753.833.333.
Con ricorso 22.12.97 il B. si opponeva innanzi al Pretore di Forlì, sezione
distaccata di Cesena, rilevando in primo luogo che la sanzione prendeva a
fondamento le risultanze di una indagine geologica-geotecnica svoltasi in sua
totale assenza per il difetto del necessario avviso di avvio del procedimento.
Osservava poi il B. che, comunque emergendo dalla stessa relazione che i lavori
di coltivazione erano cessati il 10.7.92, ogni diritto doveva ritenersi estinto
il 12.8.97 per prescrizione quinquennale. Rilevava infine che era stata emessa
s.a. a carico dell'opponente come persona fisica e del tutto priva di
motivazione in ordine alla quantificazione.
Si costituiva l'opposto Comune con memoria 17.9.98 osservando, per quel che
ancora rileva, che l'accertamento della violazione, fase di esclusiva competenza
dell'Amministrazione comunale, si era svolto correttamente ed il suo esito ben
poteva essere discusso in sede giudiziale senza che la procedura potesse
ritenersi viziata per difetto di un non previsto né necessario avviso.
Con sentenza 11.12.98 l'adito Pretore, rilevato che la comunicazione di avvio
del procedimento ex art. 8 L. 241/90 era stata effettuata il giorno innanzi a
quello della contestazione (12.8.97) e quindi quando le indagini tecniche si
erano concluse, considerato che in tal modo erano stati violati i diritti di
difesa, annullava l'o.i. 46/97.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Sogliano al Rubicone ha proposto
ricorso il 23.6.99 con atto fondato su tre motivi, illustrati in memoria. Il
Brighi ha notificato controricorso il 14.9.99.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso
del Comune di Sogliano al Rubicone, proposto dal Sindaco in carica, è
inammissibile per difetto della necessaria autorizzazione al promovimento della
lite, detta autorizzazione essendo stata nella specie adottata - come rilevato
dal P.G. nelle sue richieste orali - da soggetto privo di alcun potere al
proposito.
E tale rilievo è evidentemente formulabile ex officio (Cass. 7190/00 - 10378/98
- 5585/97).
1. Alla lettura della procura speciale in calce al ricorso emerge, infatti, che
il Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone sarebbe stato autorizzato al
giudizio giusta determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 177 del
29.4.99: ed è allegata al fascicolo di legittimità (depositata il 9.7.99)
proprio tale determinazione n. 177/99 che, ad oggetto ricorso per cassazione -
costituzione in giudizio e nomina di difensori - assunzione impegno di spesa,
reca la determinazione del predetto dirigente comunale (responsabile del settore
economico-finanziario) relativa alla proposizione del ricorso per cassazione,
alla nomina del difensore ed all'impegno della spesa per il relativo giudizio.
Nelle premesse di tale determinazione viene richiamata la delibera G.M. 34/98
relativa alla costituzione del Comune nel giudizio di opposizione all'o.i.
proposto dal B., nel mentre la firma del responsabile in calce alla
determinazione è preceduta dal richiamo all'art. 55 comma 5 L. 142/90 come
modificato dall'art. 6 comma 11 della L. 127/97. Il ricorrente Sindaco,
pertanto, ritiene che l'autorizzazione alla proposizione del ricorso per
cassazione possa essere conferita per atto del dirigente del proprio Comune. Ma
tale opinione non è condivisibile.
2. Certamente non appare al Collegio richiamabile il disposto dell'art. 16 lett.
F) del D.L.vo 3.2.93 n. 29, secondo il quale i dirigenti generali nell'esercizio
dei loro poteri (art. 3 D.L.vo) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e transigere, posto che l'art. 13 del predetto decreto
legislativo afferma - con proposizione insuscettibile di interpretazione
estensiva - che le disposizioni del capo II, comprensive delle funzioni
assegnate ai dirigenti, si applicano alle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo. E tanto induce ad escludere che da esse derivi la
diretta potestà autorizzatoria dei dirigenti comunali.
3. Per quel che riguarda i dirigenti del Comune è indubitabile l'ampliamento
netto dei loro poteri per effetto delle modifiche che agli artt. 51 e 55 della
legge 142/90 sono state apportate dall'art. 6 della legge 127/97 (ivi compresa
l'attribuzione diretta al responsabile di settore della potestà di apporre il
visto di regolarità contabile alle spese di cui al comma 11 dell'art. 6 della L.
127/97): e tali poteri vengono regolati dagli Statuti degli Enti locali con una
ampiezza di latitudine che ha finito per coinvolgere anche le competenze in
materia di autorizzazione alle liti ed ha ingenerato, anche in relazione al
permanere in capo al Sindaco della rappresentanza legale del Comune (art. 36 L.
142/90) un ampio dibattito in dottrina ed alterne ed opposte soluzioni nella
giurisprudenza del Giudice amministrativo.
4. Questa Corte - con i più recenti pronunziati (Cass. 10378/98 - 5286/98 -
1853/98) - ha invero ribadito l'affermazione per la quale in forza dell'art. 35
della L. 142/90 deve ritenersi esistente riserva esclusiva in capo alla
Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della
lite (od alla resistenza in giudizio) ed ha pur negato la
possibilità che lo Statuto dell'Ente possa derogare a tale riserva (Cass.
13137/97 - 5585/97). Ed il Collegio, nel permanere della vigenza dell'art. 35
all'epoca della vicenda sottoposta (l'art. 35 è stato abrogato dall'art. 274
lett. Q del Decreto 267/00 delegato dall'art. 31 della L. 265/99), ritiene di
condividere tale orientamento, non mancando di osservare la incongruità della
ipotesi di una autorizzazione del "responsabile" data al Sindaco che, in tal
guisa, diverrebbe esecutore della decisione di un suo dirigente.
5. Va, altresì, e conclusivamente, osservato che il ricorrente Comune ha pur
mancato di richiamare e produrre lo Statuto dell'Ente alla cui sola stregua si
sarebbe potuta ipotizzare la potestà autorizzatoria in discorso, essendosi
limitato alla produzione della predetta determinazione autorizzatoria in calce
alla quale è, come dianzi richiamato, l'indiscutibile quanto irrilevante
dichiarazione del potere del Dirigente di apporre al deliberato il visto di
regolarità contabile ed attestazione di copertura della spesa. Quanto alla
delibera G.M. richiamata in premessa della det. 177/99 essa (neanche prodotta
agli atti) è dichiaratamente limitata alla fase della opposizione ad ordinanza
ingiunzione.
Dichiarato inammissibile il
ricorso, appare conforme ad equità disporre la compensazione tra le parti delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, dichiara
inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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