Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n. 59 del 3 gennaio 2001
(Gli atti amministrativi precedenti i contratti della P.A. - ossia gli atti del procedimento che si conclude con la deliberazione dell'organo competente - sono atti interni, inefficaci verso i terzi, e nel contempo antecedenti necessari per la perfezione del negozio, risultante dal successivo incontro dei consensi; pertanto, la mancanza o i vizi di essi si traducono in difetti di capacità e/o di consenso della P.A., comportanti l'annullabilità del contratto ad iniziativa esclusiva della P.A in via di azione o eccezione.
Pur se agisca "iure privatorum", i contratti stipulati dalla P.A. richiedono "ad substantiam" la forma scritta; a tal fine è irrilevante una deliberazione dell'organo collegiale che autorizzi l'incarico, l'appalto o la fornitura, se essa, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non si traduca in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal terzo, da cui si desuma la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili indicazioni su prestazione e compenso.
Ferma restando la forma scritta, il contratto può essere concluso a distanza - a mezzo di corrispondenza e in base ad atti scritti successivi che si atteggiano come proposta ed accettazione tra assenti - se intercorra con ditte commerciali. Tale ipotesi costituisce una deroga non invocabile per il conferimento di appalti di opere pubbliche né di incarichi professionali. In particolare per l'appalto di opere pubbliche la manifestazione di volontà delle parti non può essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; inoltre, salvo specifiche norme diverse, il contratto deve essere consacrato in un unico documento con le clausole del rapporto ed in cui la volontà della P.A. sia manifestata dall'organo rappresentativo esterno, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questa e a vincolarla, determinandosi altrimenti la nullità del contratto.
Anche nei casi di non necessaria contestualità tra offerta e accettazione il perfezionamento dell'accordo deve precedere l'esecuzione dell'incarico l'atto non può essere tardivamente formalizzato per iscritto dopo la sua esecuzione.
E' esclusa, salvo non sia prevista espressamente da apposita clausola dell'originario contratto, la possibilità di una proroga o di una rinnovazione tacita del negozio "per facta concludentia".
L'ipotesi eccezionale di legge di espresso ordine di esecuzione anticipata dell'appalto per ragioni di urgenza deve essere comunque autorizzata con provvedimento scritto e ad essa deve seguire in corso d'opera la formale stipulazione del contratto, senza la quale la P.A. non è tenuta al pagamento del corrispettivo, ma incorre soltanto in responsabilità precontrattuale.
Il principio per cui il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto al contratto con forza immediatamente vincolante anche per la P.A. è invocabile solo nei contratti stipulati tramite asta pubblica o licitazione privata, salva l'ipotesi in cui la P.A. abbia manifestato espressamente nel verbale di non vincolarsi sino alla successiva formale stipulazione del contratto. Pertanto nella trattativa privata diritti ed obblighi per la P.A. ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì semplicemente di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 16 novembre 1992, il Presidente del Tribunale di
Napoli intimò alla Regione campana il pagamento in favore del consorzio E.,
aggiudicatario dell'appalto della gestione dell'impianto di depurazione
dell'area nolana e relativi collettori, affidatagli dalla Cassa per il
Mezzogiorno con contratto del 23 aprile 1982, prorogata dall'amministrazione
regionale fino al 31 agosto 1988, della somma di L. 525.050.275 a titolo di
interessi legali e moratori ex artt. 37 e 38 Cap. gen. Cassa per il Mezzogiorno,
per il ritardato pagamento su stati di avanzamento e revisione prezzi, relativi
al periodo 1 settembre 1988-31 dicembre 1989, in virtù di contratto stipulato
tra le parti il 25 luglio 1990.
Ma il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione della Regione
campana, revocava l'ingiunzione con sentenza dell'8 marzo 1996, che la Corte di
appello di Napoli ha confermato respingendo con sentenza del 24 marzo 1998,
l'impugnazione del consorzio.
Ha osservato al riguardo: a) che il rapporto perdurava da anni, sì da non
giustificare il ricorso all'invocata gestione provvisoria e da richiedere per il
periodo in contestazione la conclusione di un contratto per iscritto come
imposta dalla legge; b) che un tale contratto non era ravvisabile nell'atto di
sottomissione stipulato dall'appaltatore in data 25 luglio 1990, perché
successivo allo svolgimento e perfino alla definizione del rapporto; c) che il
richiesto contratto non era sostituibile dalle delibere regionali che avevano
disposto la proroga della concessione, costituendo le stesse meri atti interni
dell'amministrazione, cui nel caso non aveva fatto seguito neppure una qualsiasi
proposta contrattuale alla controparte né un'accettazione scritta da parte di
quest'ultima; d) che non era pertanto ammissibile la conclusione di un contratto
per facta concludentia ai quali non era, pertanto possibile attribuire validità
ex post in conseguenza della successiva convenzione 25 luglio 1990.
Per la cassazione di questa sentenza il consorzio E. ha proposto ricorso per due
motivi.
L'amministrazione regionale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Consorzio
E., denunciando violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema
di vizi concernenti l'attività negoziale della p.a., si duole che i giudici di
appello abbiano dichiarato di ufficio la nullità del contratto di affidamento
dell'impianto di depurazione in oggetto per il periodo 1 settembre 1988-31
dicembre 1989, senza considerare che la Regione campana non aveva avanzato
richiesta in tal senso, essendosi limitata a contestare il criterio di
quantificazione degli interessi dovuti, e che i vizi concernenti l'attività
negoziale degli enti pubblici, sia che si riferiscano al processo di formazione
della volontà, sia che riguardino la fase preparatoria precedente, secondo
giurisprudenza del tutto consolidata, comportano la mera annullabilità del
contratto ad iniziativa della sola amministrazione.
Il motivo è infondato.
Il principio giurisprudenziale richiamato dall'E., per quanto esatto, non è nel
caso pertinente, poiché riguarda i vizi degli atti amministrativi che
precedono i contratti della p.a., e cioè gli atti formativi della sua volontà di
contrarre che si perfeziona attraverso una sequenza procedimentale stabilita
dalle norme sull'evidenza pubblica e si conclude con la relativa deliberazione
da parte dell'organo competente: essi, dunque, costituiscono atti interni
dell'ente, inidonei di per sé a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei
terzi interessati, e nel contempo antecedenti necessari per la perfezione del
negozio, risultante dal successivo incontro dei consensi, per cui la
giurisprudenza di questa Corte ha enunciato ripetutamente la regola che la
loro mancanza o i vizi di legittimità di cui sono affetti, si traducono in
altrettanti difetti di capacità e/o di consenso dell'ente pubblico che importano
l'annullabilità del contratto rilevabile esclusivamente da quest'ultimo (nel cui
esclusivo interesse detti atti sono prescritti) in via di azione, ai sensi
dell'art. 1441, 1° comma cod. civ., ovvero di eccezione, ai sensi
dell'art. 1442 cod. civ., (Cass. 28 marzo 1996, n. 2842; 21 febbraio 1995, n.
1885).
Ma, nel caso la Corte di appello non ha dichiarato (incidentalmente) la
illegittimità di alcuno di detti atti, essendosi limitata a precisare che le
delibere di giunta 7526/88 nonché 1711/89 e 6219/89 che avevano autorizzato la
proroga della gestione dell'impianto fino al 31 dicembre 1989, pur non prodotte
dalle parti, dovevano considerarsi esistenti; ed ha invece, confermato la
nullità del negozio (già rilevata dai primi giudici) intercorso tra le parti e
"formalizzato" con il c.d. atto di sottomissione del 25 luglio 1990, sui quali
l'E. ha fondato la richiesta di pagamento degli interessi al tasso ministeriale
di cui agli artt. 37 e 38 Cap. gen. Cassa per il Mezzogiorno, per difetto di
forma costitutiva, richiesta dalla legge ad substantiam: senza incorrere perciò
nel prospettato vizio di ultrapetizione, posto che questa Corte ha ripetutamente
affermato che, allorquando la parte chieda l'esecuzione di un contratto
nullo, e la sua domanda abbia cioè come fine quello di far valere diritti
presupponenti la validità del medesimo contratto, il giudice, cui spetta
verificare d'ufficio la sussistenza delle condizioni dell'azione, deve rilevare
d'ufficio la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. in
ogni stato e grado del giudizio, ove essa risulti agli atti, anche
indipendentemente da un'eccezione del convenuto (Cass. 22 aprile 1995 n.
4607; 9 febbraio 1995 n. 1453; 9 febbraio 1994 n. 1340).
Con il secondo motivo, l'E., deducendo violazione degli artt. 1326 e 1350 cod.
civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo,
si duole che la Corte di appello, pur dichiarando di condividere il principio
per cui la forma scritta per la stipulazione dei contratti degli enti pubblici
può essere soddisfatta in base alla disciplina di atti contestuali e coevi
secondo lo schema privatistico della proposta e dell'accettazione portata a
conoscenza del preponente, abbia ritenuto che nella specie le delibere dell'ente
non risultavano trasmesse alla controparte, che d'altra parte non aveva posto in
essere alcun atto di accettazione, senza considerare: a) che date le particolari
ragioni di urgenza che avevano imposto la prosecuzione della gestione
dell'acquedotto fino al 31 dicembre 1989, la Regione Campania si era avvalsa
della trattativa privata per consentirne con le menzionate delibere della Giunta
regionale l'ulteriore proroga a favore del consorzio E.; b) che a tale
manifestazione di volontà aveva fatto riscontro l'accettazione da parte
dell'impresa, sia con l'esecuzione della prestazione, che con la corrispondenza
intercorsa e la sottoscrizione degli atti contabili; cui era seguito anche il
pagamento del corrispettivo da parte della Regione; c) che il contratto così
stipulato tramite dichiarazioni separate, era stato, infine, formalizzato con il
ricordato atto di sottomissione del 25 luglio 1990, come del resto accade
nell'ipotesi prevista dall'art. 337 della legge 2248 All. F del 1865; d) che
anche la giurisprudenza della Cassazione ritiene possibile la stipulazione del
contratto di appalto tramite l'adozione della delibera della stazione
appaltante, da un lato, e l'accettazione dell'appaltatore dall'altro,
manifestata attraverso l'atto di sottomissione.
Anche questo motivo è infondato.
Non è, anzitutto, pertinente al riguardo il richiamo della ricorrente
all'orientamento assolutamente minoritario nella giurisprudenza di questa Corte
secondo cui il requisito della forma scritta del contratto di appalto di opere
pubbliche può essere integrato, da un lato, dalle deliberazioni dell'ente
pubblico di affidamento e di approvazione dei lavori, e, dall'altro,
dall'accettazione dell'imprenditore contenuta in documenti diversi (e
successivi), e, quindi, anche nella sottoscrizione di un atto di sottomissione (sent.
6629/1997), perché anche in base a questo indirizzo la non necessaria
contestualità tra offerta e accettazione, sempre che le stesse siano rivestite
della forma prescritta, non toglie che il perfezionamento dell'accordo deve
precedere l'esecuzione dell'incarico (Cass. 13 maggio 1997, n. 4185; 25
marzo 1992, n. 3699), al fine di consentire l'identificazione del contenuto
negoziale ed i controlli dell'autorità tutoria (Cass. 27 maggio 1987, n. 4742;
27 giugno 1994, n. 6182; 23 giugno 1995, n. 7149; 11 luglio 1996, n. 6326); e
l'atto non può essere tardivamente formalizzato per iscritto dopo la sua
esecuzione: come, invece l'E. ammette che sarebbe avvenuto nel caso concreto
posto che il rapporto è cessato il 31 dicembre 1989 e l'atto di sottomissione è
stato sottoscritto soltanto il 25 luglio 1990, dopo che in data 3 aprile 1990
era stata adottata la delibera di Giunta - pur essa successiva all'esaurimento
del rapporto - che aveva approvato la gestione e stabilito il pagamento del
corrispettivo.
Ma il collegio non ritiene di aderire a questo indirizzo, bensì a quello
assolutamente prevalente, che ritiene più aderente al dato normativo, per cui
il contratto in esame pur se la pubblica amministrazione agisca "iure
privatorum", richiede "ad substantiam" la forma scritta ed a tal fine è
irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente
pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o
della fornitura, ove tale deliberazione, costituente, per quanto si è detto,
mero atto interno e preparatorio del negozio, non risulti essersi tradotta in un
atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e
dell'imprenditore, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto
con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e
al compenso da corrispondersi (sentt. 5179/1995; 9762/1994; 6182/1994;
8018/1987; 6893/1987; 4742/1987; 7833/1986).
D'altra parte, la legge sulla contabilità generale dello Stato, cui si
richiamano le norme in tema di contratti degli enti locali, consente che,
ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza,
a mezzo di corrispondenza, quando esso intercorra con ditte commerciali
(art. 17, ultima previsione r.d. 18 novembre 1923 n. 2240, richiamato dall'art.
87 r.d. 3 marzo 1934 n. 383); ma detta ipotesi costituisce una deroga
rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art. 16, ma anche a
quella posta dallo stesso art. 17 per cui "i contratti a trattativa privata,
oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art.
16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata
dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione". Sicché
essa non è prospettabile a sua volta come regola generale per cui in qualsiasi
contratto della p.a. la forma scritta ad substantiam deve ritenersi osservata
anche quando il consenso si formi in base ad atti scritti successivi che si
atteggiano come proposta ed accettazione tra assenti, ma è invocabile soltanto
in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto
dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", sia per quanto concerne i
prezzi, che le modalità di consegna.
E fra di essi non rientra sicuramente il conferimento di appalti di opere
pubbliche (analogamente a quanto questa Corte ha già statuito per quelli
di incarichi professionali) il quale, anche tenendo conto per essi,
dell'eccezionalità del ricorso al sistema della trattativa privata da parte
dell'ente pubblico, postula, invece, accordi specifici e complessi, che
richiedono la definizione dei vari aspetti del rapporto (tempi, compensi
corrispondenti agli impegni di spesa assunti dall'ente, direttive), soprattutto
al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria.
Per cui, per tali contratti non solo deve escludersi che la manifestazione di
volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti
meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche
norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento
nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
ed in cui, soprattutto, la volontà della P.A. di concludere il negozio venga
manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente che è
il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò
munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si
obbliga (sentt. 11687/1999; 3662/1998; 2772/1998): altrimenti
determinandosi, sotto altro profilo, la nullità del contratto (art.
1418, 2° comma e 1325 n. 1 cod. civ.).
Queste conclusioni comportano, quale ulteriore conseguenza, che il contratto
nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché
attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto
annullabile (sent. 1615/1981): laddove se facciano del tutto difetto gli
elementi essenziali, l'atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per
la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo
perfezionamento, che presuppone sempre l'esistenza di un "quid" che non sia solo
parvenza. Sicché erroneamente la ricorrente ha ritenuto di poter configurare una
ratifica e/o una formalizzazione sanante della gestione di fatto dell'acquedotto
nella delibera di Giunta 3 aprile 1990, nonché nell'atto di sottomissione da
essa sottoscritto il 25 luglio 1990, neppure sotto tale profilo idonei a
"regolarizzare" il contratto radicalmente nullo relativo allo svolgimento
dell'appalto nel precedente periodo 1 settembre 1988-31 dicembre 1989, per
mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam.
Ora, proprio a queste regole si è attenuta la Corte di Napoli; per cui non giova
alla ricorrente per cercare di superarle, ricostruire la vicenda in termini di
proroga o di rinnovo dell'originario contratto 28 aprile 1982, formalmente
stipulato con l'amministrazione regionale e già scaduto, ovvero invocare la
disposizione dell'art. 337 della legge 2248/1865 All. F e neppure il principio
per cui dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la formale stipulazione del
contratto già concluso riveste soltanto carattere ricognitivo e riproduttivo, in
quanto: a) la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente escluso, (a meno
che non previste espressamente da apposita clausola dell'originario contratto)
la possibilità di una proroga o di una rinnovazione tacita del negozio "per facta concludentia", posto che altrimenti si perverrebbe nuovamente all'effetto
di eludere il requisito della forma scritta (sentt. 11687/1999; 6406/1998;
5179/1995); b) l'art. 337 della legge 2248/1865 All. F prevede l'ipotesi
eccezionale, qui neppure prospettata dall'E., di espresso ordine di esecuzione
anticipata dell'appalto per ragioni di urgenza che deve essere comunque
autorizzata con provvedimento scritto dal competente Ministero (o dal competente
organo regionale negli appalti delle Regioni); ed alla quale tuttavia deve
comunque seguire in corso di opera la formale stipulazione del contratto, senza
la quale l'amministrazione non è comunque tenuta al pagamento del corrispettivo,
ma incorre soltanto in responsabilità precontrattuale, proprio perché anche in
tal caso il contratto non può ritenersi perfezionato se non con la consueta
forma richiesta dalla legge (sent. 3383/1981); c) infine, il principio per cui il processo verbale di aggiudicazione definitiva - proprio in ragione delle
formalità che esso richiede - equivale per ogni effetto legale al contratto con
forza immediatamente vincolante anche per la P.A. è invocabile soltanto nei
contratti stipulati dall'amministrazione stessa con il sistema dell'asta
pubblica o della licitazione privata: e salva, sempre l'ipotesi in cui la P.A.
abbia manifestato espressamente, nel verbale la volontà di non vincolarsi
giuridicamente sino al momento successivo della formale stipulazione del
contratto. Per cui questa Corte ha ribadito che nel sistema di contrattazione a
trattativa privata, quale è quella che nella fattispecie è intercorsa tra le
parti, diritti ed obblighi per la pubblica amministrazione ed il privato
contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non
potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del
contratto, bensì semplicemente l'effetto di individuazione dell'offerta
migliore; cui segue la fase delle trattative precontrattuali (Cass. 24 gennaio
1998 n. 696; 24 marzo 1987 n. 2255; 15 maggio 1984 n. 2938).
Conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre nessuna statuizione va emessa in
ordine alle spese processuali perché la Regione campana, cui l'esito del
giudizio è stato favorevole, non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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