Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n. 4845 del 5 aprile 2002

 

(La rappresentanza legale del Comune spetta in via generale al sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della Giunta. La rappresentanza è attribuibile al segretario comunale, con atto del sindaco o con norma di statuto o di regolamento.

L'autorizzazione a sottoscrivere la procura speciale ai difensori alle liti compete alla Giunta nei limiti in cui altre norme, legislative o statutarie, non riservino la competenza in materia soltanto al sindaco. L'autorizzazione della Giunta a sottoscrivere la procura speciale ai difensori alle liti deve essere diretta al legale rappresentante dell'ente.

La regola per cui i dirigenti di uffici dirigenziali generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere non si applica nei confronti di un Comune, in mancanza di adeguamento del suo statuto o regolamento a tale regola.

Il ruolo del sindaco quale componente e presidente della giunta comunale rimane distinto dal ruolo di rappresentante dell'ente territoriale, onde gli atti compiuti nella prima veste non possono essere riferiti neppure in forma implicita alla seconda)



 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

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ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione notificata il 26 luglio 1990 i coniugi C. D. L. ed E. B. dichiararono che:
a) erano (rispettivamente) proprietario ed usufruttuaria di un terreno situato nel Comune di Concordia Sagittaria, riportato in catasto a fol. 1, mappali 521, 1034 e 1032, di mq. 8.570;
b) il suolo era stato incluso nel piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) del detto Comune ed era stato espropriato con decreto emesso dal presidente della Provincia di Venezia il 3 febbraio 1986 in favore del Comune medesimo;
c) nel decreto non era prevista l'indennità definitiva da pagare agli espropriati mentre l'indennità provvisoria era del tutto inadeguata.

Su tali premesse gli attori convennero in giudizio davanti alla Corte di appello di Venezia il Comune di Concordia Sagittaria, chiedendo che fossero determinate la giusta indennità di espropriazione e la conseguente indennità di occupazione temporanea, oltre interessi e rivalutazione, con le pronunzie conseguenti.

Il convenuto si costituì, sollevando varie eccezioni, sostenendo che l'amministrazione comunale era tenuta a pagare soltanto l'indennità definitiva, non ancora determinata, e chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata una consulenza tecnica, la causa fu rimessa all'esame del collegio che la restituì all'istruttore per il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, per la nuova determinazione delle indennità secondo i criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.

Nell'udienza del 10 ottobre 1995 il segretario del Comune, appositamente delegato dal sindaco, produsse una nota del 26 marzo 1993, concernente la determinazione dell'indennità da parte della commissione provinciale di Venezia, e dichiarò che il Comune intendeva versare l'ammontare ivi previsto, previa verifica che l'importo di lire 165.960.800 corrispondesse alla rivalutazione (alla data del 26 marzo 1993) dell'indennità al 1986 di lire 86.042.800, oltre all'indennità di occupazione pari a 1/12 di lire 165.960.800 e agli interessi legali dal 26 marzo 1993.

Nell'udienza del 28 novembre 1995 C. D. L., comparso personalmente, dichiarò di accettare quanto offerto dal Comune, cioè lire 165.960.800 oppure lire 86.042.800, con rivalutazione ed interessi dal 1986, oltre ad 1/12 su lire 165.960.800 per ogni anno di occupazione dal 1982 al 1986, più interessi legali dal 1983 al saldo e spese di causa quantificate in lire 12 milioni.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 30 giugno 1998, determinò l'indennità di espropriazione in lire 165.960.800 e l'indennità di occupazione (dal 1982 al 1986) nella misura del 5% sulla predetta somma per ciascun anno di occupazione, ordinò al Comune di depositare tali indennità presso la Cassa depositi e prestiti, con gli interessi legali dal 26 marzo 1993 fino alla data dell'effettivo deposito, dichiarò compensate le spese del giudizio.

La Corte territoriale, dopo avere escluso che tra le parti si fosse raggiunta una conciliazione giudiziale, osservò:
che la Commissione provinciale di Venezia aveva determinato in lire 165.960.800 l'indennità di espropriazione per il suolo in questione, applicando i criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992;
che tale determinazione doveva ritenersi condivisa dal convenuto ed era stata accettata dagli attori, cui l'indennità spettava senza la detrazione del 40% prevista dal citato art. 5 bis, con i relativi interessi legali;
che l'indennità di occupazione, trattandosi di suolo edificabile, andava calcolata col criterio degli interessi legali per anno sul predetto importo di lire 165.960.800.

Contro la suddetta sentenza il Comune di Concordia Sagittaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria.

Con il primo mezzo - denunziando violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) - sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto condivisa dal Comune la determinazione dell'indennità di esproprio in lire 165.960.800. Invece il Comune si sarebbe dichiarato disposto a versare l'importo stabilito dalla commissione provinciale, previa verifica che la somma di lire 165.960.800 corrispondesse alla rivalutazione, alla data del 26 marzo 1993, dell'indennità di lire 86.042.000 riferita al 1986, così subordinando il pagamento a detta verifica. La Corte di merito non avrebbe motivato la determinazione dell'indennità in lire 165.960.800 ed avrebbe omesso ogni verifica circa la legittimità di tale quantificazione, onde nessun accordo potrebbe ritenersi raggiunto.

Con il secondo mezzo, denunziando ancora omessa motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente afferma che, se la Corte di Venezia avesse eseguito la verifica di cui sopra, avrebbe riscontrato l'errore commesso dalla commissione provinciale che, dopo aver determinato l'indennità in lire 10.040 a mq., pari a lire 86.042.800 per l'intero suolo (lire 10.040 x mq. 8.570), a pag. 3 della nota in data 26 marzo 1993 avrebbe poi fissato l'indennità medesima in lire 165.960.800, cioè in un importo relativo in realtà ad un'altra e diversa determinazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.



MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso per cassazione è stato proposto, con atto notificato il 28 luglio 1999, dal Comune di Concordia Sagittaria, "in persona del Segretario Generale dott. G. P.", il quale ha sottoscritto la procura speciale ai difensori, a margine del ricorso stesso, nella sua qualità di segretario generale ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 56 del 15 marzo 1999. Con tale delibera la Giunta ha in effetti autorizzato il segretario generale a conferire la procura per il ricorso.

L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Ai sensi dell'art. 36, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (la disposizione trova conferma nell'art. 50, comma secondo, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la rappresentanza del Comune è attribuita al sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della giunta municipale.

L'art. 17, comma 68, lett. C) della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce (tra l'altro) che il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In base a tale norma la fonte dell'attribuzione, dunque, deve trovarsi in una norma statutaria o regolamentare, oppure in un provvedimento del sindaco.

L'art. 36, comma 5 ter, della citata legge n. 142 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 25 marzo 1993 n. 81, dispone che il sindaco (e il presidente della provincia) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge stessa, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali (e provinciali).

L'art. 11 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel sostituire l'art. 16 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dispone (tra l'altro: lett. f) che tali dirigenti "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere". L'art. 11 ora menzionato, come le disposizioni del capo in cui è contenuto, si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (art. 8 D.L.vo n. 80 del 1998). Peraltro l'art. 17 del D.L.vo n. 80 del 1998, nell'inserire dopo l'art. 27 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 l'art. 27 bis (recante criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali), dispone che le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 3 e del capo in cui è contenuto l'art. 27 bis i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

Dal contesto delle disposizioni normative ora richiamate (che vanno lette in modo coordinato) si desumono i seguenti principi:
1) la rappresentanza dell'ente Comune spetta in via primaria al sindaco;
2) il sindaco può attribuire al segretario comunale "ogni altra funzione" (oltre a quelle espressamente previste nell'art. 17, comma 68, della legge n. 127 del 1997) oppure tale attribuzione può derivare "dallo statuto o dai regolamenti";
3) la regola secondo cui i dirigenti di uffici dirigenziali generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere non trova diretta applicazione nei confronti di un Comune, in mancanza di adeguamento del suo statuto o regolamento alla regola medesima (art. 17 cit. del D.L.vo n. 80 del 1998: v., con riferimento alle regioni, Cass., 19 febbraio 1999, n. 1392).

Nel caso di specie, come risulta dalla delibera n. 56 del 15 marzo 1999 (della quale questa Corte deve prendere diretta cognizione, trattandosi di verificare un error in procedendo), la Giunta comunale, richiamando la citata normativa, ha autorizzato il segretario generale dell'ente a sottoscrivere la procura speciale ai difensori per proporre il ricorso a questa Corte, esercitando così il potere autorizzatorio che le compete per legge (art. 35 L. n. 142 del 1990, come sostituito dall'art. 17 della L. n. 81 del 1993), nei limiti in cui altre norme (legislative o statutarie) non riservino la competenza in materia soltanto al sindaco (cfr. Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 186/SU, in motivazione).

L'esercizio di tale potere, però, deve riguardare il legale rappresentante dell'ente; e nel caso in esame non risulta che la rappresentanza del Comune, spettante in via generale al sindaco, fosse stata attribuita al segretario generale, in forza di un provvedimento del medesimo sindaco oppure di una disposizione dello statuto o di un regolamento comunale (provvedimento o disposizioni che non risultano richiamati nella delibera e non si rinvengono agli atti). Anche nella procura ai difensori, apposta a margine del ricorso, dopo un generico richiamo ai "poteri conferitimi", si menziona esclusivamente la delibera di autorizzazione, senza altri riferimenti specifici.

Né un provvedimento del medesimo sindaco potrebbe desumersi (in via implicita) dalla partecipazione di quest'ultimo alla seduta in cui fu adottata la delibera autorizzatoria, perché il ruolo del sindaco quale componente (e presidente) della giunta comunale (art. 33 L. n. 142 del 1990 e art. 47 D.L.vo n. 267 del 2000) rimane distinto dal ruolo di rappresentante dell'ente territoriale, onde gli atti compiuti nella prima veste non possono essere riferiti neppure in forma implicita alla seconda.

Da quanto esposto deriva che il segretario generale era carente di legittimazione processuale (art. 75, terzo comma, c.p.c.) e non poteva, quindi, rilasciare la procura ai difensori.

Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione.

Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.



P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso come in narrativa proposto dal Comune di Concordia Sagittaria.
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Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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