Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 2878 del 26 febbraio 2003
(Solo il sindaco o il presidente della provincia possono agire in giudizio in nome e per conto del Comune o della Provincia: è esclusa la legittimazione dei dirigenti di rappresentare in giudizio l'ente. Tale potere, non spettante ex lege ai dirigenti, inoltre, non può essere loro attribuito dallo statuto; il comune e la provincia, infatti, hanno il potere di disciplinare nello statuto i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio - cioè il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio - non anche a individuare i soggetti che possono rappresentare l'ente, anche in giudizio, essendo questa una prerogativa esclusiva della legge.
Eventuali norme difformi di regolamento, poiché in violazione di legge, devono essere disapplicate dal giudice ordinario)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. R., gestore di un punto vendita carburanti e altri prodotti petroliferi "Esso" in Castellammare di Stabia, (...), assumendo di avere subito notevoli danni a causa della chiusura al traffico veicolare di detta piazza per lavori di allacciamento delle fogne al collettore del depuratore, tenuta presente, da un lato, la mancata informazione per la detta interdizione, dall'altro, la lentezza del procedere dei lavori, non ultimati nei tempi programmati, ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Castellammare di Stabia, il comune di quella città con 5, distinti, atti di citazione, tutti notificati il 7 gennaio 2000 e con i quali ha richiesto il risarcimento dei danni patiti, rispettivamente nel periodo dal 14 al 21 luglio 1999, dal 22 al 29 luglio 1999, dal 30 luglio al 5 agosto 1999, dal 6 al 14 agosto 1999 e dal 23 al 31 agosto 1999.
Tali danni erano pretesi ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in via equitativa e
erano reclamati, per ciascun periodo, entro i limiti da esenzione dall'imposta
di bollo.
Costituitosi in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia resisteva alle
avverse pretese, deducendone l'infondatezza e eccependo l'incompetenza, per
valore, del giudice adito a conoscere della controversia, per essere competente
il tribunale e chiedendo, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la
I. s.p.a..
Autorizzata la chiamata in causa della I. s.p.a. questa, da un lato, eccepiva
l'incompetenza per valore dei giudice di pace a conoscere della controversia,
dall'altro, la non imputabilità a essa concludente del protrarsi dei lavori.
Disposta la riunione dei vari giudizi e svoltasi una prima fase istruttoria
l'adito giudice di pace con sentenza 14 - 16 maggio 2001, rigettava le eccezioni
di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione passiva dell'attrice
così come eccepita dai convenuti comune di Castellammare di Stabia e dalla
s.p.a. I., convalidava la riunione dei vari giudizi e ammetteva la prova per
testi come in motivazione, provvedeva con separata ordinanza al prosieguo dei
giudizio innanzi a se e poneva infine, le spese di causa, in via tra loro
solidale a carica del convenuto e del terzo chiamato in causa.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso il comune di
Castellammare di Stabia affidato a un unico motivo.
Resiste, con controricorso unicamente la C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, in limine, la Corte - ex officio - che il proposto ricorso è
inammissibile, perché proposto, in nome e per conto dei Comune di Castellammare
dì Stabia, da soggetto ex lege non legittimato e, in particolare, dal dott. V.
B. "dirigente dei settore affari generati servizio legale dei contenzioso dei
comune di Castellamare di Stabia".
Premesso che giusta la testuale previsione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.c.
le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma
della legge o dello statuto [ove a questo rinvii la legge o la legge stessa
nulla prevede al riguardo]" si osserva che l'art. 50, d. lgs. 18 agosto 2000, n.
267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in
tema di "competenze dei sindaco e dei presidente della provincia", dispone, per
quanto rIlevante al fine dei decidere:
- "il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione dei comune e della provincia" (comma l);
- "il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e
presiedano la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti" (comma 2);
- "salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia". Pacifico quanto precede è palese, come dei resto
assolutamente incontroverso nel vigore della l. 8 giugno 1990, n. 142 (il cui
art. 36 prevedeva, al primo comma, "il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente e come non sì era mai dubitato - del resto - anche vigente
la legge comunale e provinciale dei 1934), che solo il sindaco (e,
eventualmente, in caso dì suo impedimento il vicesindaco, cfr. cass.
febbraio 2400 n. 1380) può agire in giudizio, in nome e per conto del Comune
(cfr. Cass., sez. un., 10 maggio 2001 n. 186 Cass. 11 maggio 2001 n. 6546; Cass.
30 maggio 2000 n. 7190, tra le tantissime con riferimento alla nuova normativa,
nel senso che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza
dell'ente comune compete in via primaria al sindaco e può spettare al segretario
generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, solo
in quanto tale potestà sia stata a lui attribuita dal sindaco medesimo, o derivi
da una norma dello statuto o dei regolamento dell'ente locale, Cass. 5
aprile 2002 n. 4845).
Elementi in senso contrario, al riferito principio, non possono dedursi dal
successivo art. 107 dello stesso d. lgs. n. 267 del 2000 dedicato alle "funzioni
e responsabilità della dirigenza".
Ancorché, infatti, ai dirigenti siano attribuiti, da una parte, "la direzione
degli uffici e dei servizi" (art. 107, comma 1, prima parte d. lgs. n. 267 del
2000), e, dall'altra, "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"
(art. 107, comma 2, prima parte) deve escludersi che detta "direzione",
nonché il potere di porre in essere "atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano la amministrazione" importino, o possano importare, anche il potere di
rappresentanza dell'ente.
Infatti:
- chiaramente e in modo non equivoco l'art. 50, comma 2, del d. lgs, n. 267 del
2000, prevede una tripartizione delle competenze dei sindaco (e dei presidente
della provincia) e, in particolare, da un lato, il potere dovere di
rappresentare l'ente, dall'altro, il potere dovere di convocare e presiedere la
giunta, nonché il consiglio, quando non è previsto il presidente dei consiglio,
da ultimo, il potere dovere di sovraintendere al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- poiché è indubbio che tutte le attribuzioni della dirigenza non possono non
esaurirsi nel 'funzionamento dei servizi e degli uffici" e nell'esecuzione degli
atti" è palese che la stessa non solo non può esercitare funzioni di indirizzo e
controllo politico amministrativo proprie degli organi di governo dell'ente
(attività espressamente esclusa dalle attribuzioni della dirigenza dall'art.
107, comma 2, dei d. lgs. n. 267 dei 2000) ma neppure può pretendere di porre in
essere le altre competenze che la norma positiva espressamente riserva al
sindaco (e al presidente della provincia), cioè, da una parte, il potere di
convocare e presiedere la giunta, dall'altra, il potere di rappresentare" l'ente
verso l'esterno e, in particolare in giudizio;
- quanto precede trova conferma, dei resto, nel comma 3 del più volte richiamato
art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, dedicato, appunto, alle "Funzioni e
responsabilità della dirigenza", ove si precisa "sono attribuiti ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli
atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare;
- la circostanza che nelle lettere da a) a i), dei ricordato comma sia pure in
modo non tassativo, si menzionino molteplici "attribuzioni" dei dirigenti (dalla
"presidenza delle commissioni di gara e di concorso" alla "stipulazione dei
contratti", sino a tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale -") ma mai si faccia riferimento
al potere di rappresentare, anche in giudizio, l'ente [comune o provincia]
conferma ulteriormente che ex lege i dirigenti non hanno il potere dì cui si
discute;
- quanto precede trova ulteriore conferma nel d. lgs 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, il quale, quanto alle attribuzioni dei dirigenti in
genere, solo con riguardo ai dirigenti delle istituzioni scolastiche (art. 25),
prevede che "nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita
la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni" (comma 1), disponendo, altresì, che il dirigente
scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati dei servizio" (comma 2);
- è evidente, pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione, che la
legge, allorché ha inteso attribuire ai dirigenti, dipendenti pubblici, il
potere di rappresentare l'ente cui sono preposti, lo ha fatto espressamente per
cui nulla prevedendo al riguardo il testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, deve escludersi la legittimazione dei dirigenti dell'ente
comune di rappresentare, in giudizio, l'ente stesso. Un tale potere, che,
come si è dimostrato sopra, non compete ex lege ai dirigenti dei comuni,
inoltre, non può essere attribuito a costoro dallo statuto comunale.
È sufficiente, al riguardo, tenere presente che a norma dell'art. 6, d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, lo statuto [comunale o provinciale] "stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente" "nell' ambito dei principi fissati
dal presente testo unico".
Certo che detto testo unico riserva, in via esclusiva ai sindaci e ai
presidenti delle province la rappresentanza, anche giudiziale, dell'ente
(comune e provincia) è di palmare evidenza che eventuali disposizioni in
senso diverso adottate dal regolamento (comunale o provinciale) siccome in
violazione di legge non possono che essere disapplicate dal giudice ordinario
(art. 5, 1. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E).
Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite è la
precisazione, sempre contenuta nel sopra ricordato art. 6, comma 2, d. lgs. n.
267 del 2000, ove sì prevede che lo statuto "stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di
esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio".
Il comune e la provincia, infatti, giusta la disposizione da ultimo
richiamata hanno il potere di disciplinare i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio" (e, cioè, in pratica, il
regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio) non anche a
individuare i soggetti che possono rappresentare, anche in giudizio, l'ente,
essendo questa una prerogativa esclusiva della legge.
Disapplicato il regolamento comunale di Castellammare di Stabia, nella parte in
cui prevede la attribuzione ad un dirigente dei comune, anziché in via esclusiva
al sindaco e al vicesindaco dei potere di rappresentare in giudizio il comune,
in conclusione, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale
compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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