Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, n. 2515 del 21 febbraio 2002
(In caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale soggettivo - transitorio turbamento psicologico - è risarcibile anche in assenza di danno biologico - lesione all'integrità psico-fisica - o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. L'essenza del danno morale è lo stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(...)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
13 giugno 1981 G. P. conveniva dinanzi al Tribunale di Monza la S.p.A. in
liquidazione I. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per
la chiusura della sua ditta, l’E. s.a.s., a seguito del grave e noto
fatto di polluzione chimica causato dall’esplosione delle caldaie della società
convenuta, che aveva investito la zona del Comune di Seveso, ove era insediata
la sua attività produttiva, nel luglio 1976.
Precisava che la cessazione dell’attività era stata determinata
dall’inquinamento che aveva reso non più commerciabili i manufatti da lui
prodotti (cosicché aveva dovuto cedere a prezzo vile l’azienda) e dal fatto che,
essendo stato investito direttamente dalla nube tossica, aveva subito danni
diretti alla salute che gli avevano impedito di occuparsi del suo lavoro.
Peraltro, con altro atto di citazione, notificato il 16 luglio 1982, il P.
conveniva nuovamente in giudizio l’I. per ottenere il risarcimento dei danni
psico-fisici sofferti per lo stesso episodio di fuoriuscita della nube di
diossina.
In entrambi i giudizi si costituiva la convenuta chiedendo preliminarmente la
sospensione del giudizio per la pendenza di quello penale e, nel merito,
opponendosi alle avverse domande.
Concessa la sospensione, il giudizio veniva riassunto all’esito della formazione
del giudicato penale di condanna a carico dei responsabili tecnici della società
per il reato di cui all’art. 449 c.p. e, dato corso all’istruttoria con
l’espletamento della prova orale e della C.T.U. medico-legale sulla persona del
P., l’adito Tribunale, con sentenza 28 maggio/9 dicembre 1992, riteneva
sostanzialmente fondate le domande dell’attore e dichiarata la responsabilità
della convenuta in ordine ai danni patrimoniali e morali sofferti dal P., la
condannava al pagamento, a favore di quest’ultimo, di L. 74.000.000, per la
perdita del valore della sua quota di partecipazione alla società E., di
L. 20.000.000 per danno biologico e di L. 20.000.000 per danno morale, con gli
interessi legali dalla sentenza al saldo.
Avverso tale decisione proponevano gravame l’I. ed in via incidentale il P.
e la Corte di Appello ambrosiana, con sentenza 27 giugno 1995, previa riunione,
accoglieva quella principale e, per l’effetto, rigettava le domande del P.
tranne quella per danno morale, liquidato in complessive L. 4.000.000
all’attualità, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, compensando
per metà le spese del doppio grado e ponendo l’altra a carico dell’appellante.
Riteneva il giudice di appello, per quanto ancora possa interessare:
che il P. non aveva legittimazione a chiedere il risarcimento per la
svalutazione delle quote sociali, trattandosi di danno indiretto e riflesso
rispetto al pregiudizio subito dal patrimonio della Società che solo quest’ultima
poteva fare valere;
che non doveva essere
riconosciuto il danno biologico poichè, a seguito della C.T.U. ritualmente
espletata, la sintomatologia accusata dal P. non risultava collegata causalmente
al fatto illecito ascritto all’I.;
che non risultava il nesso
eziologico neppure con riguardo al danno lamentato per la cessazione o
limitazione dell’attività lavorativa;
che invece poteva
riconoscersi, pur in assenza di un danno biologico, il risarcimento del danno
morale, ravvisabile nel perturbamento psichico conseguente ai numerosi e
documentati accertamenti sanitari ai quali il P. aveva dovuto sottoporsi;
che tale danno, già liquidato
in prime cure per l’ammontare di 20 milioni, andava contenuto nella misura,
prossima al minimo ma non meramente simbolica, di 4 milioni all’attualità.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’I. s.p.a. in
liquidazione, affidandolo a tre motivi di censura. Ha resistito il P. con
controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre
motivi, contrastati dall’I. con controricorso e memoria. I ricorsi, chiamati
all’udienza del 24/3/2000, davanti alla III Sezione Civile, sono stati rimessi,
con ordinanza di pari data, a Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, rinvenendosi una questione di massima (la risarcibilità del danno
morale in assenza di danno biologico) ritenuta di "particolare importanza". L’I.
ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, avverso la stessa
sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Come già accennato, la causa è stata rimessa all’esame di queste Sezioni Unite
per la decisione della seguente questione di massima di particolare importanza:
se il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione,
anche grave, della salubrità dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art.
449 c.p.), sia risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell’integrità
psico-fisica (danno biologico) dell’offeso o di altro evento produttivo di danno
patrimoniale. Nella presente controversia il giudice di appello ha dato risposta
positiva al quesito; ne consegue che prima di procedere all’esame della
questione, che forma oggetto del primo motivo del ricorso principale dell’I.,
occorre valutare i primi due motivi del ricorso incidentale, con i quali il P.
impugna le statuizioni del suddetto giudice che hanno negato sia il danno
biologico che quello patrimoniale. Tali censure, infatti, si pongono come
necessario antecedente logico e giuridico rispetto alla questione di massima
suindicata che risulterebbe assorbita da un loro eventuale accoglimento.
Orbene, con il primo mezzo il ricorrente incidentale, denunciando la violazione
di norme di diritto (art. 101, 2° co. Cost. e 113 c.p.c.) nonchè l’insufficienza
della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale
derivante dal diminuito valore delle sue quote di partecipazione alla società
E., già liquidatogli in prime cure.
La doglianza è infondata. La Corte ambrosiana ha negato al P. la legittimazione
a proporre siffatta domanda risarcitoria sul rilievo che "la svalutazione della
quota del socio è solo una circostanza indiretta e riflessa della lesione
aquiliana del diritto … della società" e che il mancato accertamento di tale
lesione, in contraddittorio con la società stessa, preclude la domanda del
socio. Trattasi di motivazione corretta perchè la società E., essendo una
accomandita semplice, ha una soggettività giuridica distinta da quella dei soci
ed il danno lamentato da questi ultimi per l’eventuale pregiudizio arrecato da
terzi alle singole quote si pone come una conseguenza mediata ed indiretta del
danno cagionato al patrimonio sociale, danno quest’ultimo che solo la società è
legittimata a fare valere. Infatti il risarcimento dovuto al danneggiato
riguarda, anche in tema di responsabilità aquiliana, solo le conseguenze
immediate e dirette del fatto illecito (art. 1223, richiamato dal primo comma
dell’art. 2056 c.c.) e, nella specie, il pregiudizio lamentato dal P. e
consistente nella svalutazione delle sue quote di partecipazione societaria ha
indubbiamente un carattere riflesso ed indiretto.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo il P., denunciando la violazione e la falsa applicazione
degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. oltre alla contraddittorietà della motivazione
su altro punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c., lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico, pur in presenza
di adeguata documentazione medica.
Neppure l’esposta censura può essere accolta. Essa si infrange contro
l’accertamento con cui il giudice di appello, premesso che la suddetta
documentazione – tutta proveniente dallo stesso interessato – risaliva al 1981
(e cioè ad oltre 5 anni dopo l’evento) ed evidenziava comunque una sindrome
psiconevrotica "del tutto generica", rilevava che "il collegamento tra i
disturbi psico-fisici accusati dal P. ed intossicazione di diossina è del tutto
apodittico" e concludeva perentoriamente che "detta sintomatologia, nel suo
insieme od anche solo in uno dei suoi aspetti specifici, non può essere messa in
relazione con il fatto illecito ascritto all’appellante".
Anche questa motivazione appare priva di errori giuridici e raggiunge sotto il
profilo logico un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla
incensurabile in sede di legittimità.
Il motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
A questo punto può procedersi all’esame del primo motivo del ricorso principale
con cui l’I., denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt.
2059 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contesta la tesi che il
danno morale possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico (o di
altro evento produttivo di danno patrimoniale), che è appunto la questione di
massima determinante l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite; questione
che dopo la pronuncia della Corte ambrosiana ha ricevuto risposta negativa da
parte della III Sezione Civile di questa Corte, con le sentenze 24 maggio 1997
n. 4631 e 20 giugno 1997 n. 5530, fondamentalmente sulla base delle sentenze n.
184 del 1986 e n. 37 del 1994 della Corte Costituzionale, affermando che "il
danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al
pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile
solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità fisica dell’offeso o da altro
tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di
compromissione anche grave della salubrità dell’ambiente, derivante da
immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie: diossina) a seguito
di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle
persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito
dell’esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente
limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via
autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti
coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione
specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica".
Ma la stessa Sezione, esaminando la presente controversia, ha dubitato
dell’esattezza del principio, tenuto conto dell’ampio dibattito svoltosi in
dottrina e dei rilievi critici formulati per auspicare un mutamento di indirizzo
ed ha sollecitato un ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni Unite, con
ordinanza 24 marzo 2000, la cui ampia ed articolata motivazione ha precisato i
motivi di perplessità attinenti:
a) alla interpretazione della dicotomia danno-evento e danno-conseguenza,
dovendosi escludere che il danno-evento, delineato dalla Corte Costituzionale
nella citata sentenza n. 184 del 1986, si esaurisca nella menomazione
psico-fisica propria del danno biologico, senza comprendere anche eventuali
lesioni suscettibili di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella
indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull’inquinamento;
b) alla eventuale
strumentalizzazione della suddetta interpretazione al fine di evitare
un’illimitata proliferazione di azioni risarcitorie;
c) alla autonoma
risarcibilità del danno morale, secondo l’unica condizione (artt. 2059 c.c. e
185 c.p.) che esso consista nel perturbamento psichico della vittima causato da
un reato;
d) alla stessa utilità o
necessità, allo scopo richiesto, della dicotomia tra danni-evento e
danni-conseguenza.
Sempre la stessa Sezione, con un diverso collegio, ha espresso le medesime
riserve, con ordinanza 18 maggio 2000, chiedendo l’intervento delle Sezioni
Unite per l’esame di un ricorso analogo (chiamato anch’esso per la trattazione
in questa udienza).
Chiariti così i termini della questione, va subito affermato che le Sezioni
Unite optano per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze n.
4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo sia
risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di
danno patrimoniale, in virtù delle considerazioni esposte nell’ordinanza di
rimessione, completate da alcuni ulteriori rilievi.
Al riguardo, conviene prendere le mosse dalla motivazione, sostanzialmente
identica, delle due sentenze n. 4631 e 5530 del 1997 che ha sviluppato le
seguenti argomentazioni:
1) la risarcibilità del danno
non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell’esplicita previsione
legislativa, che, per quanto concerne il danno da reato, è realizzata con il
rinvio dell’art. 2059 c.c. all’art. 185 c.p. e da questo alle singole figure di
reato;
2) occorre, a tal fine, che
il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata,
nel caso di delitto di disastro colposo ex art. 449 c.p., dal diritto alla
salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell’ambiente,
suscettibile di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta
ed indifferenziata apprestata dalla legge sull’inquinamento;
3) per delimitare l’area del
danno risarcibile in relazione alla possibilità che il reato produca
perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta
applicabile il criterio di cui all’art. 1223 c.c., che, richiamato dall’art.
2056, comporta che la risarcibilità dei perturbamenti psichici richiede che essi
costituiscano la conseguenza diretta ed immediata del reato, nel senso, altresì
che il collegamento tra danno ed interessi protetti dalla norma penale può
essere colto sia in via primaria e sia in via secondaria e collaterale.
Malgrado queste premesse, le citate sentenze hanno concluso negando la
risarcibilità autonoma del danno morale, in virtù fondamentalmente del rilievo
che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 n. 1986 e con altre
decisioni successive (sentenza n. 37 del 17/2/1994 ed ordinanza n. 294
dell’11/7/1996) ha identificato il danno morale soggettivo, inteso quale
transuente turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale
risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica
dell’offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Ma
questo indirizzo interpretativo ha trovato, in dottrina, la opinione contraria
della prevalenza degli autori, i quali, auspicando la opportunità di un
superamento, pongono, innanzitutto, in rilievo come tale interpretazione
influenzata, probabilmente, dalla preoccupazione di evitare una illimitata
proliferazione di azioni risarcitorie nelle ipotesi di disastri ambientali che,
nella moltiplicazione dei danni, finirebbe per pregiudicare coloro che
dall’evento hanno riportato le più gravi conseguenze, si basa su una lettura non
corretta della giurisprudenza costituzionale, che non avrebbe affatto
individuato nel danno alla salute o al patrimonio il presupposto della giuridica
rilevanza del danno morale.
Gli stessi autori, inoltre, sottolineano che l’art. 185 c.p. non richiede, oltre
al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto
evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto
normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta,
concludono nel senso che a favore della tesi della risarcibilità concorrono i
diversi elementi della idoneità del fatto a ledere l’interesse protetto dalla
norma penale; della incidenza di esso su una posizione soggettiva; della
compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo; della riconosciuta
possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi
suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi (categoria nella
quale si iscrivono i reati contro la pubblica incolumità).
Si tratta di critiche sostanzialmente condivisibili ancorchè debba rilevarsi,
per quanto concerne le pronunce della Corte Costituzionale, che se la n.
184/1986 non lasciava adito a soverchi margini interpretativi (punto 6 delle
considerazioni in diritto: "mentre il danno biologico risulta nettamente
distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l’art. 2059 c.c., ove
dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore
(rispetto all’evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del
soggetto offeso) un danno morale subiettivo … sempre che il fatto realizzativo
del danno biologico costituisca anche reato"), la stessa Corte, con la
successiva sentenza 24 ottobre 1994 n. 372, approfondendo la problematica, ha
affermato l’autonoma risarcibilità del danno alla salute e del danno morale
(punto 4 delle considerazioni in diritto: "il danno alla salute è qui il momento
terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento
dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in
persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità
nervosa, ecc.), anzichè esaurirsi in un patema d’animo o in un atto di angoscia
transuente, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui
conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al
pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento".
Del resto, la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto
meno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal
momento che l’art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del
danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all’art. 185 c.p.
che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al
turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la
presenza di un distinto evento di danno. Ma decisiva per la soluzione della
questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo
presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna
ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l’insorgenza effettiva del
rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in
quanto con l’offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente
(Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l’intera collettività,
concorre sempre l’offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro
relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono
attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro
sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno
morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna
ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il
soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere
subito un turbamento psichico (che si pone anch’esso come danno-evento, alla
pari dell’eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati).
Conclusione, questa, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa
Corte in materia risarcitoria; al riguardo, è sufficiente il richiamo alle
sentenze 27 luglio 2001 n. 10291, che ammette incondizionatamente il
risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell’offeso da lesioni
colpose e 7 giugno 2000 n. 7713, secondo cui la lesione di diritti di
rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in
sè della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute
patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza).
Concludendo, il primo motivo del ricorso principale va rigettato, alla stregua
del seguente principio di diritto (così decisa la questione di massima devoluta
all’esame di queste Sezioni Unite): "in caso di compromissione dell’ambiente
a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo
lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto
abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere
subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura
transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinamenti ed alle
conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è
risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità
psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno
patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre
all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli,
pregiudicati nella loro sfera individuale".
Con il secondo motivo l’ICMESA, sviluppando spunti già accennati nella
precedente censura, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.
2059 e 2697 c.c., 185 c.p. nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della
motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.) e lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto provato il danno
morale sulla base di considerazioni generiche e non di circostanze specifiche
riguardanti il P..
La doglianza è infondata. Essa trova puntuale ed adeguata confutazione nella
motivazione del soggetto giudice il quale non si è limitato a riferirsi a fatti
notori ("la sindrome di paura che ha umiliato e comunque condizionato gli
abitanti della zona in quanto soggetti sanitariamente a rischio … coinvolti di
fronte all’angoscia di un rischio personale che non poteva essere neppure
dissimulato davanti agli altri"), ma ha accertato che il P., avendo la sede
della sua impresa in zona anch’essa interessata alle misure sanitarie disposte
dalle autorità locali, è "rimasto coinvolto nel grave clima di allarme prodotto
dal disastro, riportandone un perturbamento psichico che … fu … conseguenza …
della sottoposizione a controlli sanitari, resi necessari dall’insorgenza di
sintomi preoccupanti". Per completezza, lo stesso giudice ha aggiunto che i
"numerosi accertamenti sanitari, ampiamente documentati in causa, se non valgono
… a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente accertati, depongono a
confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e
preoccupazione duraturi nel tempo, che è l’essenza del danno morale".
Trattasi di motivazione priva dei pretesi errori giuridici e che sotto il
profilo logico non incorre nel denunciato vizio di contraddittorietà perchè,
lunghi dal fermarsi a considerazioni di carattere generale, ha personalizzato
l’accertamento nei confronti del soggetto offeso, facendo buon governo del
concetto di danno morale soggettivo e delle circostanze che avevano prodotto al
P. uno stato di ansia ed un notevole condizionamento nell’ordinario svolgimento
della sua vita.
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo ed ultimo mezzo l’I., denunciando la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 92 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si duole della
compensazione di metà delle spese del doppio grado, restando l’altra metà a
carico di essa ricorrente.
Neppure questa censura può essere accolta. Per quanto concerne, infatti, la
parziale compensazione, il relativo provvedimento è incensurabile in sede di
legittimità, essendo fondato sulla reciproca soccombenza che, a sua volta,
giustifica la condanna a carico dell’I., la cui soccombenza, in una
valutazione complessiva dell’esito del giudizio di merito, è stata ritenuta più
grave.
Alle spese attiene anche il terzo motivo del ricorso incidentale che, peraltro,
così come formulato, è inammissibile, dal momento che il P., riconosciuta la
conformità a legge della relativa statuizione, auspica solo una diversa
regolamentazione a seguito dell'invocata cassazione della sentenza impugnata.
Tirando i fili del discorso e concludendolo, ambedue i ricorsi riuniti devono
essere rigettati.
L’importanza e la delicatezza delle questioni trattate costituiscono giusto
motivo per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001, nella camera di consiglio delle Sezioni
Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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