Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 2367 del 3 marzo 2000
(La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'altrui onore può considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, se ricorrano le condizioni della verità oggettiva della notizia, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - c.d. pertinenza - e della correttezza formale dell'esposizione - c.d. continenza; in particolare, la condizione della verità della notizia comporta l'obbligo non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare la verità dei fatti, di modo che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà utilmente invocarsi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni non coincidenti: il primo comprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella c.d. pecunia doloris.
Dalla distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale discende che, comprendendo il primo anche gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità psicologica del danneggiato, esso è riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15 aprile 1990 il quotidiano "A. A." pubblicò un articolo, dal titolo
"L'Ospedale a rischio senza filo per sutura", il quale riferiva riguardo
all'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Trento da C. D.,
infermiere dell'ospedale.
Con atto di citazione notificato il 4 settembre successivo la società B. M.
convenne dinanzi al Tribunale di Trento il D., E. S. e la società E. A. (S.e.t.a.)
- gli ultimi due, rispettivamente, quali direttore ed editore del predetto
giornale - e ne chiese la condanna solidale al risarcimento dei danni
asseritamente prodotti da tale pubblicazione, ritenuta diffamatoria.
Resistendo i convenuti, con sentenza del 2 novembre 1995 l'adito Tribunale
respinse la domanda sul rilievo che il quotidiano si era limitato a riportare la
notizia dell'esposto del D., che doveva pertanto tenersi conto della verità
della notizia piuttosto che della verità del fatto oggetto della stessa, e che
lo stesso quotidiano aveva esercitato il diritto di cronaca riportando una
notizia acquisita in buona fede dal cronista da una fonte attendibile quale
l'infermiere D..
In accoglimento dell'impugnazione proposta avverso tale decisione dalla società
attrice, con la sentenza, ora gravata, la Corte di appello ha condannato i
convenuti in solido a pagare all'appellante la somma di lire 80.000.000, oltre
gli interessi legali dalla data della decisione al saldo ed oltre la metà delle
spese del doppio grado di giudizio, con la compensazione della residua metà e la
pubblicazione della sentenza, per estratto, sui giornali "L'Adige" e "L'Alto
Adige".
La Corte ha ritenuto che "con il narrare fatti non veri, vengono lesi non solo
diritti fondamentali della persona, ma lo stesso diritto della collettività ad
informazione rispondente al vero; ed il giornalista è tenuto, quale suo obbligo
inderogabile (art. 2 legge 3.2.1963 n. 69), a rispettare la verità dei fatti
nell'esercizio del suo diritto di cronaca, data dalla corrispondenza tra
l'oggettivamente narrato e lo storicamente accaduto".
Affermato conseguentemente che, nel contemperamento degli opposti interessi,
l'esercizio del diritto di cronaca richiede la verità oggettiva della notizia,
od almeno la verità putativa purché la buona fede del giornalista sia stata
dallo stesso dimostrata attraverso l'indicazione della diligenza prestata per
accertare il fondamento di quanto oggetto di divulgazione, ha osservato che
nella specie nessun minimo accertamento risultava essere stato eseguito dal
giornale in ordine ai fatti oggetto dell'esposto del D., esposto che poteva
essere stato dettato da motivi non necessariamente ispirati dalla verità dei
fatti e, pertanto, di non sicura affidabilità, ed in effetti di natura
diffamatoria e lesivo della credibilità del prodotto dell'appellante: donde la
sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c.
La Corte territoriale ha quindi liquidato il danno morale, in via equitativa, in
lire 80 milioni alla data della decisione, ha affermato che esso era risarcibile
anche a favore di persone giuridiche, ed ha aggiunto che il fatto diffamatorio
non aveva "inciso più di tanto sull'andamento degli affari di una società
solidamente strutturata", quale sembrava essere l'appellante, ed aveva inoltre
avuto una risonanza soltanto locale: la somma liquidata era comprensiva - ha
precisato - di interessi e riparazione pecuniaria.
Per la cassazione di tale decisione la S.e.t.a. ed il S. hanno congiuntamente
proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui la B. M. resiste con
controricorso, contenente altresì un unico motivo di ricorso incidentale.
Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dal D.. I ricorrenti principali
hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con
numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché
investono la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art.
2043 c.c. e si afferma che, essendosi il giornalista limitato a riferire la
denuncia del D., senza esprimere alcuna opinione, sussistevano i requisiti per
escludere l'antigiuridicità del fatto e cioè la verità oggettiva della notizia,
la verità putativa per l'affidamento ingenerato dalla qualifica professionale
del D., l'interesse pubblico all'informazione e l'esposizione civile
dell'articolo.
Il motivo è in parte
inammissibile ed in parte infondato.
La sentenza impugnata ha
qualificato diffamatorio l'esposto del D., osservando che esso indicava fatti
sicuramente lesivi della credibilità del prodotto della B., che nulla era stato
acquisito in causa in ordine alla verità di tali fatti - smentiti, al contrario,
da un primario ospedaliero -, e che del resto non era risultato che in sede
penale fosse stato dato alcun seguito all'esposto.
Su tale punto della decisione
si è formato il giudicato, non avendo il D. proposto ricorso, e non essendo esso
investito dalle censure dei ricorrenti principali, le quali sono limitate alla
diversa questione della connessa responsabilità del giornalista e del direttore.
Nell'affermare la
responsabilità anche di costoro, la sentenza impugnata ha adesivamente
richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale la
divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'altrui onore in tanto può
considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrano le
condizioni della verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse
pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza) e della correttezza formale
dell'esposizione (c.d. continenza); in particolare, la condizione della
verità della notizia comporta l'obbligo del giornalista non solo di controllare
l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma
anche di accertare e rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della
notizia, con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente
osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto
di cronaca (da ultimo, in tal senso, Cass. 4.7.1997 n. 6041 e 2.7.1997 n.
5947).
La Corte territoriale,
premesso che nella specie era in discussione la sola condizione della verità
della notizia (inammissibili sono, pertanto, le censure che investono le diverse
condizioni della pertinenza e della continenza), ha affermato che l'anonimo
articolista si era limitato a riportare l'esposto del D. senza effettuare un
minimo accertamento perlomeno sulle eventuali voci che circolavano nell'ambiente
ospedaliero.
Orbene, tale accertamento
involge una questione di fatto, la quale non forma oggetto di specifiche censure
ex art. 360 n. 5 c.p.c. (il motivo in esame è infatti limitato ad una pretesa
violazione dell'art. 2043 c.c.), mentre il dedotto affidamento sulla qualifica
professionale del D. è irrilevante, stante il richiamato obbligo, da parte del
giornalista, di controllare l'attendibilità della fonte, obbligo che, come i
giudici del merito hanno esattamente osservato, attiene al necessario
contemperamento tra l'interesse pubblico all'informazione ed il dovuto rispetto
del diritto alla reputazione ed all'onore della persona.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale si allega omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra
pubblicazione della notizia ed evento di danno sotto il profilo che non è stata
fornita la prova che le asserite difficoltà commerciali della società B. fossero
da mettere in relazione alla pubblicazione dell'articolo, e, con il quarto, che
in realtà non si comprende se sia stato liquidato il solo danno morale od anche
un qualche danno patrimoniale, del quale però mancava la prova.
A sua volta la ricorrente
incidentale, con l'unico motivo del proprio ricorso, denuncia la violazione
dell'art. 1226 c.c. nonché contraddittoria motivazione nel punto concernente
l'omessa liquidazione del danno patrimoniale.
I tre motivi, strettamente
connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo e quarto motivo
del ricorso principale sono inammissibili perché investono una voce di danno -
quello, appunto, patrimoniale - che non è stata liquidata.
E' infondato, invece, il
ricorso incidentale: accertare, invero, se da una determinata condotta sia
derivato un danno, e, in caso affermativo, quantificarne l'ammontare, è
questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e non censurabile in
sede di legittimità se il relativo convincimento sia motivato ed immune da vizi
logici e giuridici: come nella specie deve riconoscersi, diversamente da quanto
invece pretende la ricorrente società.
La sentenza impugnata,
infatti, pur avendo preso in considerazione le risultanze processuali favorevoli
all'attrice appellante, ha altresì dato atto di un dato contrastante (lettera
U.s.l. 18.5.1993), ha conclusivamente ritenuto che il fatto diffamatorio non
poteva "aver inciso più di tanto sull'andamento degli affari di una società
solidamente strutturata" quale la B. M., ed ha poi aggiunto che la somma di tre
miliardi di lire, da questa pretesa, era comunque spropositata e priva di
significativi elementi di ragguaglio.
Duplice è, dunque, la ratio
decidendi, la quale investe sia l'an che il quantum: e poiché la prima, basata
sulla insufficienza degli elementi probatori acquisiti, è immune da vizi
motivazionali e di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, la stessa è
insindacabile in questa sede di legittimità.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art.
2059 c.c. e si afferma che l'esclusione della responsabilità penale comportava
l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale, il quale comunque non poteva
essere preteso dalla B. M. trattandosi di società commerciale di capitale.
Il motivo è infondato.
Come questa C.S. ha affermato
(sent. 10.7.1991 n. 7642 e 5.12.1992 n. 12951) danno non patrimoniale e danno
morale sono nozioni non coincidenti: il primo comprende infatti qualsiasi
conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una
valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di
risarcimento, sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella
c.d. pecunia doloris.
Ancorché, nella specie, i
giudici del merito abbiano qualificato il danno liquidato come morale, essi, per
le motivazioni che sorreggono la decisione, hanno tuttavia inteso far
riferimento a quello non patrimoniale: come, del resto, i ricorrenti principali,
i quali così lo qualificano, mostrano di ritenere.
Tanto premesso e precisato,
la prima censura non ha fondamento, atteso che la sentenza impugnata ha
qualificato - incidenter tantum ed in parte esplicitamente ed in parte
implicitamente - come penalmente rilevante la condotta sia del D. che del S.:
ciò, legittimamente, giacché ai fini del risarcimento del danno non
patrimoniale l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce
impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza
degli elementi costitutivi del reato (Cass. 22.7.1996 n. 6527; Cass.
10.11.1997 n. 11038 precisa a sua volta che la risarcibilità del danno predetto
non richiede che l'illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente
che sia astrattamente preveduto come tale, come si desume dall'art. 198 c.p.,
secondo cui l'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle
obbligazioni civili derivanti dal reato medesimo).
Orbene, la sentenza impugnata
ha addebitato al D. la natura diffamatoria dell'esposto - aggiungendo che il
relativo dolo generico è costituito dalla sola consapevolezza di pronunciare o
scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, e facendo così implicito
riferimento all'art. 595 c.p. -, ed ha ascritto al Simeone l'omesso controllo
sulla verità dell'esposto, con riferimento, del pari implicito, all'art. 57 c.p.
L'obbligazione risarcitoria
del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto
reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non
patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale
suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto, che dell'evento è tenuto a
rispondere (Cass. 20.11.1998 n. 11741): null'altro, pertanto, doveva aggiungere
la sentenza impugnata nei riguardi dell'editore.
Dalla distinzione tra
danno non patrimoniale e danno morale la giurisprudenza ha tratto che,
comprendendo il primo anche gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità
psicologica del danneggiato, esso è riferibile anche ad entità giuridiche prive
di fisicità (sent. nn. 7642/91 e 12951/92, citate; peraltro Cass. 15.4.1998
n. 3807 ha riconosciuto la legittimazione dell'ente esponenziale territoriale
ad esigere il risarcimento anche del danno morale da reato).
Irrilevante è la circostanza
che, come i ricorrenti sottolineano, la danneggiata sia una società commerciale
di capitali.
Quanto, infatti, alla
sussistenza del danno non patrimoniale conseguenza di un fatto reato, devesi
indagare se il soggetto, che lamenta il danno stesso, sia o non effettivo
titolare del diritto pregiudicato dal fatto reato.
La soluzione, implicitamente
affermativa, cui nella specie è pervenuta la sentenza impugnata, non forma
oggetto di censure di sorta (che investono le sole conseguenze tratte dalla
Corte territoriale da tale implicita premessa), e, del resto, non è seriamente
contestabile che anche una siffatta società, lesa nella propria reputazione
commerciale da un articolo denigratorio, possa, in sede penale, proporre querela
(art. 120 c.p.) e costituirsi parte civile (art. 74 c.p.p.), ovvero agire in
sede civile.
5. Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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