Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, n. 20282 del 18 maggio 2001

 

(La semplice violazione, da parte del pubblico amministratore, delle prescrizioni di una delibera di Giunta comunale, non integra il reato di abuso d'ufficio, non avendo le dette prescrizioni natura e valore di norme di legge o di regolamento)
 


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fortunato Pisanti Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Tito Garribba Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Antonio Agrò Consigliere



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da: G. A.


avverso


la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 21 settembre 2000;



Udita la relazione svolta dal Cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Antonio Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;



MOTIVI DELLA DECISIONE


1. A. M., F. G., C. V. e G. A. erano rinviati a giudizio per rispondere, il primo quale sindaco del Comune di Scanzano Ionico, gli altri come assessori, di concorso nel delitto di cui all'art. 323 cod. pen., per avere i primi due affidato direttamente a V. R. i lavori di sistemazione del lido comunale in contrasto con le modalità prescritte con la delibera adottata dalla Giunta comunale il 10.6.1992 e per avere tutti con delibera del 27.10.1992 approvato il pagamento della fattura presentata a fine lavori dal nominato V., procurandogli in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Il Tribunale di Matera, con sentenza del 4 ottobre 1999, rilevato che sindaco e assessori avevano assegnato i lavori a V. R., disattendendo ogni procedura concernente l'affidamento dei lavori pubblici, in contrasto altresì con l'anzidetta delibera del 10.6.1992 che prevedeva l'esecuzione dei lavori in economia sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale, dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li condannava a congrua pena.

La Corte d'appello di Potenza, su impugnazione degli imputati, con sentenza del 21 settembre 2000 dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

Avverso quest'ultima sentenza G. A. ha proposto ricorso per cassazione. Nei motivi reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 521 comma 2 cod.proc.pen., perché il tribunale, affermando ch'egli concorse ad affidare i lavori alla ditta B., avrebbe violato la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. Deduce inoltre l'erronea applicazione dell'art. 323 cod.pen., perché il giudice d'appello ha individuato l'elemento costitutivo del reato nella violazione della delibera adottata dalla Giunta municipale il 10.6.1992, le cui prescrizioni - si sostiene - non hanno valore di norme di legge né di regolamento.

2. Il primo motivo è inammissibile, perché la sopravvenienza di una causa estintiva del reato impone l'immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, senza che sia consentito, per il principio di economia processuale, indugiare nell'esame delle questioni di nullità e nel rinnovo degli atti viziati, salvo che le nullità non riguardino - ma non è questo il caso di specie - la valida costituzione del rapporto processuale.

Il secondo motivo, invece, pur proponendo censure fondate, non può condurre, per le ragioni che si diranno, all'annullamento della sentenza impugnata.

L'azione abusiva punita dall'art. 323 cod.pen., nella nuova formulazione dettata dalla legge 16.7.1997 n. 234, consiste nell'atto compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio "in violazione di norme di legge o di regolamento". Il criterio per la qualificazione del carattere "abusivo" della condotta incriminata è stato, dunque, individuato dal legislatore nella violazione dei precetti contenuti in due distinte categorie di atti normativi: la legge e il regolamento. Ma affinché tale criterio adempia validamente la funzione di determinare i confini della fattispecie penale, occorre ancorarlo alla precisazione che "norme di legge o di regolamento" devono intendersi quelle che abbiano i caratteri formali e il regime giuridico della legge e del regolamento (v. Sez. VI, 2.10.1998, Tilesi; idem, 3.10.2000, Della Morte). In particolare, per quanto riguarda le norme di regolamento, deve farsi riferimento alle norme emanate nell'esercizio della potestà regolamentare dal Governo (v. art. 17 legge 23.8.1988 n. 400) o dalle Province e Comuni (art. 5 legge 8.6.1990 n. 142, ora art. 7 D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267).

Passando all'esame del caso concreto, dalla precisazione testé fatta deriva che la semplice violazione, da parte del pubblico amministratore, delle prescrizioni stabilite in una delibera della Giunta comunale, non può integrare l'azione tipica prevista dall'art. 323 cod.pen., perché le dette prescrizioni non hanno natura e valore di norme di legge o di regolamento.

Tuttavia non si può omettere di rilevare che l'affidamento diretto dei lavori, nella fattispecie attuato dagli amministratori comunali, ha violato non soltanto la delibera del 10.6.1992, ma anche e soprattutto - come ha puntualmente sottolineato il giudice di primo grado - la disciplina legislativa che impone alla pubblica amministrazione di scegliere i propri contraenti secondo le regole dell'evidenza pubblica (v. art. 87 T.U. legge comunale e provinciale).

Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 24 aprile 2001.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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