Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 1948 del 10 febbraio 2003
(La
responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha
base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato
alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b)
nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, a cui
inerisce il dovere di custodirla, cioè di vigilarla e di mantenerne il
controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
Ai fini della responsabilità per danni causati da cosa in custodia, il
comportamento del custode è irrilevante: ai fini della responsabilità è
sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la
cosa che ha causato l'evento lesivo.
Custode è chi abbia l'effettivo
potere sulla cosa, e quindi non solo il proprietario ma anche il semplice
possessore o detentore della cosa. Il criterio di imputazione della
responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la
disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di
intervenire sulla stessa.
L'utilizzatore della cosa non ne è necessariamente anche il custode; se il
potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha
l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa - ossia dal
custode - e questi ha conservato effettivamente la custodia in tali termini, la
disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore non comporta ad esso il
trasferimento della custodia. In particolare, non vi è trasferimento della
custodia in caso di concessione per breve tempo dell'utilizzazione della cosa,
per cui il controllo e quindi il potere materiale sulla stessa rimane al
custode)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere
Dott. Italo PURCARO - Consigliere
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. G., elettivamente domiciliato in ROMA (....), presso lo studio dell'avvocato
A. RAPPAZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F. A., elettivamente domiciliato in
ROMA (....), presso lo studio dell'avvocato G. RABACCHI, che lo difende, giusta
delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2290/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione quarta
civile emessa l'8/06/1999, depositata il 14/07/99; RG. 2507/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal
Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE
che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21.7.1997, R. G. proponeva appello avverso la
sentenza del tribunale di Roma depositata il 12.6.1996, con la quale veniva
rigettata la richiesta di risarcimento di danni nei confronti di F. A.,
relativamente all'incidente patito dall'appellante nel corso di un torneo di
calcetto, che si assumeva dovuto alla inidoneità del verde sintetico posto sul
campo di gioco. Sosteneva l'appellante che il F. doveva ritenersi responsabile,
in quanto organizzatore del torneo, per cui allo stesso spettava vigilare
l'idoneità del terreno, sul quale dovevano svolgersi le gare, mentre l'incidente
si era verificato per il fatto che il manto sintetico non era perfettamente
aderente al terreno, per cui esso appellante era caduto.
Resisteva il F..
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8.6.1999, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie il F. si era limitato a
raccogliere i soldi tra gli atleti partecipanti per l'affitto del campo di
calcetto; che lo stesso non poteva ritenersi custode del campo di calcio a norma
dell'art. 2051 c.c., non essendo stato provato che egli avesse l'effettiva
padronanza e disponibilità del campo di gioco; che la custodia di cui all'art.
2051 c.c. non si riferisce ad una semplice potenziale disponibilità della cosa,
senza onere di vigilanza, essendo necessaria l'esistenza di un effettivo potere
fisico, di un governo della cosa stessa, mancante nella fattispecie.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il R..
Resiste con controricorso il .. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno rigettate
le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente.
Anzitutto non sussiste
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, c. 1, c.p.c. per
difetto di adeguata esposizione dei fatti di causa.
Infatti, per quanto
sinteticamente, il ricorso, nella parte espositiva del fatto, integrata dalla
parte attinente ai motivi, rappresenta l'oggetto della controversia, lo
svolgimento del processo e la posizione delle parti.
2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse ex art. 100 c.p.c., stante la mancata impugnazione del capo attinente
all'asserita pericolosità dell'impianto sportivo. Infatti, a parte che è
fortemente contestato se nella struttura dell'illecito ex art. 2051 c.c., sia
necessario il requisito della pericolosità della cosa, va osservato che sul
punto la corte di merito ha ritenuto che, essendo esclusa la qualità di custode
nel convenuto, era irrilevante ogni valutazione in ordine alla presunta
pericolosità del manto sintetico.
3. Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione
o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per non aver individuato il custode
nel convenuto, che, avendo organizzato la partita, aveva consentito lo
svolgimento della stessa sul campo, del quale non poteva non avere la
disponibilità (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Lamenta, altresì il
ricorrente la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2051 c.c.,
per non aver affermato che era sufficiente per l'attore danneggiato, provare la
relazione tra il campo di gioco in custodia e l'evento di danno (art. 360 n. 3
c.p.c.).
Inoltre il ricorrente censura
l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa
l'effettiva disponibilità del campo da gioco da parte del F., presupposto logico
indispensabile per lo svolgimento della partita di calcetto (art. 360 n. 5
c.p.c.), nonché per violazione dell'art. 2051 c.c. e contraddittoria motivazione
per aver ammesso la disponibilità del campo, ma negandone la rilevanza,
trattandosi di semplice potenziale disponibilità (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Assume il ricorrente che,
essendo il convenuto l'organizzatore della partita ed avendo affittato il campo
di gioco, aveva la fisica disponibilità dello stesso, con il potere di ammettere
sullo stesso gli atleti paganti e con esclusione di ogni altro; che, quindi,
sussisteva una relazione diretta ed immediata fra il soggetto avente la
disponibilità del campo ed il campo medesimo, dalla quale disponibilità
scaturiva l'obbligo di vigilanza e controllo per impedire danni a terzi.
Il F., secondo il ricorrente,
avendo la disponibilità del campo da gioco, era custode dello stesso, ai fini
dell'art. 2051 c.c., mentre è contraddittoria la sentenza impugnata allorché
ritiene che si trattava solo di una semplice potenziale disponibilità della
cosa, non idonea a fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c..
4.1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
La Corte di merito ha
accertato in fatto che il convenuto non era né proprietario né gestore del campo
di gioco, di pertinenza di un circolo sportivo, e che la qualifica di
organizzatore del torneo di calcetto era praticamente limitata a prendere i
soldi per le spese del torneo e l'affitto del campo.
La corte di merito ha
ritenuto che mancasse ogni prova dell'effettivo attuale potere fisico, del
governo o di un uso della cosa da parte del convenuto, cui fosse collegato il
dovere di badare che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non
derivasse pregiudizio ad altri. Assume altresì la corte di merito che nessuna
prova era stata raccolta che il F. A. avesse la padronanza e la disponibilità
del campo da gioco.
4.2. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la
responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha
base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato
alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b)
nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale
potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla
e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
In presenza di questi due
elementi, la giurisprudenza prevalente, ma anche più risalente, ha
ritenuto che la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una
presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che
il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio,
comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato; pertanto,
mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati sopra
sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum, del custode, quest'ultimo,
ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del
danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa
del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 17.5.2001,
n. 6767; Cass. 14.6.1999, n. 5885, Cass. 27.8.1999, n. 8997; Cass. 9.2.1994, n.
1332; Cass. 25 novembre 1988, n. 6340; Cass. 1 marzo 1995, n. 2301; Cass.
28.10.1995, n. 11264; Cass. 1992, n. 347; Cass. 8.4.1997, n. 3041).
4.3. A fronte di questo orientamento giurisprudenziale, che individua nella
norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della
responsabilità sarebbe pur sempre il fatto dell'uomo (nella specie del custode),
che è venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non
abbia a produrre danni a terzi, la dottrina e la giurisprudenza più recente
ritengono che il comportamento del responsabile è estraneo alla fattispecie
e fanno quindi giustizia di quei modelli di ragionamento che si limitano ad
accertare la colpa del custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito
di caso di responsabilità oggettiva (Cass. 20.5.1998, n. 5031; Cass.
17.1.2001, n. 584; Cass. 16.2.2001, n. 2331).
Solo il "fatto della cosa"
è rilevante (e non il fatto dell'uomo).
La responsabilità si fonda
sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non la violazione
dell'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie.
4.4. Il termine "custodia" ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni
che si sono succedute sulla portata della "custodia", come criterio di
determinazione della responsabilità possono essere raggruppate in due categorie,
quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui
la custodia non è che un tipo particolare di "diligenza", quella "custodia rei",
la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità;
quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità
oggettiva.
La custodia si concretizza,
cioè, in un criterio di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a
colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi,
indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale tra il comportamento del
custode e l'evento.
I limiti della responsabilità
della custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui
il custode è chiamato a rispondere.
Il profilo del comportamento
del responsabile sembrerebbe di par sé estraneo alla struttura dell'art. 2051
c.c.; né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di
colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto
dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude
che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa.
Viene, quindi, affermata la
natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia.
La dottrina, parla, al
riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero,
seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese, di "presunzione di
responsabilità" e non di "presunzione di colpa".
4.5. Osserva questa Corte che il dato lessicale della norma dell'art. 2051
c.c. ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del
rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento
lesivo. Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che
essenzialmente ha la cosa in custodia.
Custode è chi abbia
l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario
della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa.
Detta custodia può far
capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti
l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza.
Il criterio di imputazione
della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la
disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il
potere-dovere di intervenire sulla cosa.
Il requisito del
potere-dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di
colpa, che, come detto non è nella struttura della norma, ma come uno degli
elementi per individuare la figura del custode.
A tal fine è stato
costantemente affermato in tema di locazione che il proprietario dell'immobile
locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle
strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti,
tubature idriche), su cu i il conduttore non ha il potere - dovere di
intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 e 2053
c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo
eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso
di avvertire della situazione di pericolo); con riguardo invece alle altre
parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista
detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare
pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero, in
riferimento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i
terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., grava soltanto sul
conduttore medesimo (Cass. S.U. 11 novembre 1991, n. 12019; Cass. 18
dicembre 1996, n. 11321).
4.6. L'utilizzatore della cosa, invece, non ne è necessariamente anche il
custode. Se, infatti, il potere di utilizzazione della cosa è
derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed
intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per specifico
accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione
fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia nei
termini sopra detti, la disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore non
comporta ad esso il trasferimento della custodia, ai fini dell'art. 2051 c.c..
Diventa, quindi, un
accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso
concreto l'utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode
dello stesso.
4.7. Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato, con motivazione esente
da censure in questa sede di sindacato di legittimità, che il convenuto si era
limitato ad "affittare" il campo sportivo per effettuare un torneo di calcetto,
senza che ciò comportasse l'effettiva padronanza e disponibilità del campo,
essendo limitata detta disponibilità solo all'espletamento delle partite di
calcetto previste.
Contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, detta motivazione non è contraddittoria, poiché la
disponibilità della cosa, che ne ha l'utilizzatore, è limitata solo
all'utilizzazione nei termini convenuti e non comporta necessariamente che lo
stesso abbia anche i poteri sulla cosa, che invece ha il custode.
Se il controllo sulla cosa
non è passato all'utilizzatore, questi non è divenuto custode della stessa.
Sintomatico di questa
situazione è, in genere, il breve tempo per cui è concessa l'utilizzazione della
cosa (ad esempio il fitto di un locale per una cerimonia o il fitto di un
campo da tennis per una partita), per cui il controllo (e quindi il potere
materiale) sulla stessa rimane al custode.
5. Avendo la sentenza impugnata esattamente applicato i suddetti principi di
diritto ed essendo immune la motivazione da vizi logico-giuridici rilevabili in
questa sede, il motivo di ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal
resistente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal
resistente, liquidate in Euro 140,00, oltre Euro millecinquecento per onorario
di avvocato.
Così deciso in Roma, lì 24 ottobre 2002.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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