Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, n. 186 del 10 maggio 2001

 

(Spetta al sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

La competenza della Giunta comunale in materia di autorizzazione a sottoscrivere la procura speciale ai difensori è soltanto residuale, ossia sussiste solo nei limiti in cui norme legislative o statutarie non riservino la competenza in materia soltanto al sindaco.

La sottoscrizione da parte del Sindaco della procura alle liti ai difensori non deve essere autenticata dal segretario comunale.

Un rapporto d'impiego con la P. A. può ravvisarsi quando sia presente la subordinazione, ossia inserimento continuativo nell'organizzazione dell'ente pubblico ed assoggettamento ai relativi poteri, nonché il conseguente non inserimento in un'organizzazione separata, autonoma e gestita con criteri di imprenditorialità)

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

(....)

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

(...)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso del 23 gennaio 1998 al Pretore di Terni, E. T. B. esponeva di aver prestato attività lavorativa per il Comune fin dal 10 febbraio 1984, quale volontaria ai sensi dell'art. 69 di un locale regolamento, e di essere stata addetta all'apertura e chiusura della sede della Circoscrizione 1a - Tacito, al controllo degli accessi all'annesso parco ed alla ricezione delle prenotazioni, da parte dei cittadini, dei servizi circoscrizionali; il tutto con osservanza di un orario di lavoro. Dopo generiche contestazioni, formulate prima oralmente e poi per iscritto, ella era stata licenziata.

Pertanto chiedeva dichiararsi "il rapporto intercorso equiparabile al rapporto di lavoro subordinato ai fini della disciplina dello stesso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del licenziamento subito ed ordinare la reintegrazione del posto di lavoro con le mansioni espletate".

Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 16 dicembre 1998, che però veniva riformata, su appello principale del Comune, con sentenza dell'8 ottobre 1999 dal Tribunale, il quale rigettava ogni pretesa della T. B..

Esso rilevava che le attività espletate dalla medesima a favore del Comune non potevano essere considerate come di lavoro subordinato giacché erano state prestate (in base al regolamento comunale dei poteri deliberativi delegati ai consigli di circoscrizione), in forma volontaria, saltuaria ed occasionale (art. 69), con espressa esclusione della subordinazione (art. 73), né erano retribuite ma comportavano soltanto un rimborso di spese (art. 75), in coerenza con la legge statale 11 agosto 1991 n. 266 sul volontariato, che aveva appunto reso la prestazione non retribuibile e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo (art. 2); ai sensi dell'art. 76 del regolamento cit. il rapporto era risolubile ad nutum.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la T. B. e in via incidentale il Comune di Terni, che ha altresì depositato memoria.



MOTIVI DELLA DECISIONE

 
In quanto proposti contro la medesima sentenza i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

Queste Sezioni unite debbono decidere, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., la sola questione di giurisdizione, sollevata, peraltro in forma inutilmente condizionata, col secondo motivo del ricorso incidentale, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

Tuttavia occorre in via pregiudiziale controllare la fondatezza delle eccezioni di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per nullità dell'atto di appello e di passaggio in giudicato, inoltre, della sentenza di secondo grado, per nullità del ricorso, proposto rispettivamente dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale.

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta infatti la violazione degli artt. 182, 125, 83, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la procura al difensore (art. 83 cit.) avrebbe potuto essere data dal sindaco del Comune - che, dopo avere ottenuto la sentenza sfavorevole di primo grado, aveva proposto appello - soltanto con autorizzazione della giunta municipale nonché con sottoscrizione autenticata dal segretario comunale, in realtà mai prodotta in giudizio. La mancanza di questi due requisiti avrebbe determinato, ad avviso della ricorrente, la nullità dell'atto di appello, la quale a sua volta avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare l'impugnazione inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il motivo non è fondato.

Ai sensi dell'art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Per quanto riguarda i comuni, la legge 8 giugno 1990 n. 142 attribuisce al sindaco la rappresentanza dell'ente (art. 36) ed alla giunta comunale la competenza per gli atti d'amministrazione "che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco..." (art. 35, comma 2). Disposizioni ripetute negli artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'art. 41, comma 6, dello statuto del Comune di Terni, ritualmente acquisito agli atti, stabilisce sotto la lettera b che il sindaco "ha competenza in materia di liti attive e passive"; competenza che s'inserisce nell'ampio potere rappresentativo dell'ente, attribuito anche per i rapporti di diritto sostanziale dallo stesso art. 41.

La competenza della giunta comunale in materia è d'altronde soltanto residuale, vale a dire che sussiste solo nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco (Cass. 9 marzo 1996 n. 1889, 30 maggio 2000 n. 7190).

Nella specie essa è stata esercitata, dunque, correttamente dal Sindaco con atti di conferimento della procura alle liti all'attuale difensore. Né alcuna norma prescrive che la sottoscrizione di questi atti debba essere autenticata dal segretario comunale.

A sua volta il Comune, ricorrente incidentale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso principale per nullità della notifica, effettuata bensì all'avvocato difensore nel giudizio di secondo grado, ma mediante consegna ad un impiegato dell'ufficio archivio e non dell'avvocatura comunale.

L'eccezione non è fondata, poiché la qualifica formale dell'impiegato non impediva, in difetto di prova contraria, che egli fosse anche addetto alla ricezione degli atti giudiziari nella casa comunale. Del resto la costituzione della parte destinataria sana il (denegato in concreto) vizio della notifica (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.).

Col secondo motivo il ricorrente incidentale assume il difetto della giurisdizione ordinaria, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con un comune, ossia con ente pubblico non economico, devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva in quanto svoltosi prima del 30 giugno 1998 (art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80).

Il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni unite un rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione - devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 entro i limiti temporali dell'art. 45, comma 17, d. lgs. cit. - può ravvisarsi quando siano presenti i seguenti elementi: a) subordinazione, ossia inserimento continuativo nell'organizzazione dell'ente pubblico non economico ed assoggettamento ai relativi poteri; b) conseguente non inserimento in un'organizzazione separata, autonoma e gestita con criteri di imprenditorialità (Cass. 16 novembre 1998 n. 11548, 17 dicembre 1998 n. 12621, 18 dicembre 1998 n. 12713, 30 giugno 1999 n. 379, 21 febbraio 2000 n. 26); c) assenza di qualificazione legislativa del rapporto, come di diritto privato.

E', ancora, giurisprudenza costante che, quando sia dedotta in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico non economico, la giurisdizione va determinata non già in base al criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione che la parte dà al rapporto, come pubblico o come privato) bensì sulla base del "petitum sostanziale", ossia tenendo conto dei fatti dedotti in giudizio quali elementi identificativi del rapporto sostanziale (ex multis Cass. 10 marzo 1998 n. 2643).

Nel caso di specie, come risulta dall'atto introduttivo del giudizio e dalla stessa sentenza qui impugnata, la ricorrente sottopose alla cognizione del giudice un rapporto di lavoro svolto per conto di un comune, con un orario di lavoro di otto o nove ore giornaliere, o cinque - sei ore talvolta anche il sabato e la domenica, e con compenso fisso mensile.

L'accertamento della verità di questi fatti, o, per contro, dello svolgimento dell'attività secondo altri schemi, riconducibili ad un rapporto di lavoro o piuttosto ad un'attività di volontariato, spontanea e non remunerata (come s'è detto in narrativa, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente evocò un regolamento comunale disciplinante attività da affidare a volontari anziani), compete al giudice che si pronuncerà sul merito della controversia, ed è perciò estraneo alla questione di giurisdizione.

Tale questione dev'essere risolta in base al petitum sostanziale testé detto, il quale è basato su un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, ossia un rapporto di pubblico impiego. E poiché questo si è svolto prima del 30 giugno 1998, la causa appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 45, comma 17, d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80.

Parimenti estranea alla questione di giurisdizione è quella relativa alla interpretazione ed applicazione della seconda parte di questo comma 17, che prevede un termine di decadenza per l'accesso alla giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego.

Tutte le altre censure, del ricorso principale e di quello incidentale, rimangono assorbite.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo.



P.Q.M.


La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo di quello incidentale; dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa; cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, la decisione impugnata; dichiara assorbito il resto e compensa le spese dell'intero processo.

(....)

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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