Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 17150 del 3 dicembre 2002

 

(Il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi, che in questo caso opera come mandataria dell'albergatore, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente; a tal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza.
La revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato; ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario, quale un'agenzia di viaggi, il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore per le perdite subite, purché tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza del mandatario, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo. E' comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette  perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi.
L'accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite telefono, come per ogni contratto a forma libera, se questa forma di accettazione non è esclusa dall'offerta.
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito: questo, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata)

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente
Dott. Fabio MAZZA - Consigliere
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:
I. V. DI F. & C SAS, in persona del legale rappresentante F. Massimo, elettivamente domiciliato in ROMA (....), presso lo studio dell'avvocato G. GUELI, che lo difende unitamente all'avvocato D. AVANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
 

contro
 

D. F., elettivamente domiciliato in ROMA (....), presso lo studio dell'avvocato A. CODACCI PISANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato P. STERPI, giusta delega in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1005/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, emessa il 29/1/1999, depositata il 01/04/99; RG. 316/98;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato CODACCI PISANELLI A.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso.


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con appello notificato il 9.3.1998 D. F. impugnava davanti al tribunale di Alessandria la sentenza del Pretore di Novi Ligure del 2.12.1997, con cui esso appellante era stato condannato al pagamento nei confronti della s.a.s. I. V. s.a.s. della somma di L. 2.160.000 per aver provveduto a prenotare, presso un albergo della stazione sciistica Les Deuxs Alpes in Francia, tre camere doppie in albergo per alcuni giorni dell'agosto del 1994, senza poi ivi recarsi e senza pagarne il corrispettivo.

Resisteva l'attrice appellata.

Il Tribunale, con sentenza depositata l'1.4.1999, accoglieva l'appello e rigettava la domanda.

Riteneva il giudice di merito che l'attrice non aveva provato che fosse stato stipulato un contratto da parte del convenuto appellato; che dalle deposizioni della teste A. D., dipendente dell'attrice, risultava che vi era stata una telefonata del convenuto, che aveva effettuato una prenotazione delle camere; che la teste non aveva specificato cosa intendesse per prenotazione; che il solo fatto del contatto telefonico, in assenza del pagamento di un acconto, come pure era previsto dalla documentazione pubblicitaria prodotta e dalla prassi, lasciava intendere che detto contatto telefonico fosse solo relativo ad informazioni; che quindi l'attrice non aveva fornito la prova della conclusione del contratto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice, che ha presentato memoria.

Resiste con controricorso il convenuto.



MOTIVI DELLA DECISIONE
 

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa e/o insufficiente motivazione. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, non ha motivato sufficientemente la ritenuta mancata stipulazione del contratto, pur avendo considerato che la teste A. aveva dichiarato che il D. telefonicamente aveva effettuato la prenotazione delle camere di albergo; che il termine prenotazione ha un chiaro significato e che non vi è ragione di ritenere detta prenotazione "anomala" e relativa solo ad una richiesta di informazione; che erroneamente il tribunale ha ritenuto non del tutto attendibili le dichiarazioni della teste Angeli, perché dipendente dell'attrice.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, in quanto nella specie si trattava di offerta al pubblico, per cui la sola adesione all'offerta comportava la conclusione del negozio giuridico, a norma dell'art. 1336, c.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1336 c.c., in quanto la sola adesione di una parte all'offerta al pubblico è idonea alla conclusione del contratto, nonché la violazione dell'art. 1322 c.c., per il quale è valida la conclusione del contratto, con libertà di forma, e quindi, anche se concluso per telefono.

4.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.

Il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore, sia concluso per il tramite di una cosiddetta "agenzia di viaggi", che in questo caso opera come mandataria dell'albergatore, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, quali l'esposizione di insegne o l'indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell'offerta (integrabili comunque con quelli delle tariffe vigenti) si conclude, a norma dell'art. 1326 cod. civ., in riferimento al successivo articolo 1336 dello stesso codice, nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione (espressa o tacita) del cliente, al quale fine assume rilievo, quale accettazione dell'offerta, anche la cosiddetta prenotazione effettuata per un periodo futuro (che, peraltro, dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza, con conseguente obbligo dell'albergatore, a norma dell'art. 1358 dello stesso codice, di comportarsi secondo buona fede, provvedendo, ove abbia margini di tempo sufficienti, a confermare la prenotazione o a comunicare l'indisponibilità della camera).

Ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato, sicché ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un'agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi (Cass. 18.7.1997, n. 6633).

4.2. Detta accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite telefono, come per ogni contratto a forma libera, se questa forma di accettazione non è esclusa dall'offerta (cfr. Cass. S.U. 14.7.1994 n. 6581).

5. Questi principi di diritto non sono stati violati dalla sentenza impugnata.

Infatti, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la sentenza impugnata non ha escluso in linea di principio che l'accettazione del contratto di albergo possa avvenire anche per telefono, ma ha solo ritenuto in punto di fatto che non vi sia stata un'accettazione dell'offerta al pubblico effettuata per il tramite della mandataria attrice (agenzia di viaggi) da parte del D., essendo il contenuto della sua telefonata relativo solo alla richiesta di informazioni.

Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto, anzitutto, che, per quanto la teste A. avesse parlato di "prenotazione telefonica" delle camere di albergo, non aveva poi specificato cosa intendesse per tale prenotazione. Inoltre e soprattutto la sentenza impugnata ha osservato che a detta prenotazione telefonica non era poi seguito il versamento dell'acconto, che era invece previsto sia dalla prassi che dalla documentazione pubblicitaria. In altri termini, a parere del giudice di merito, proprio per la mancata corrispondenza di detta accettazione rispetto a quella prevista nell'ambito dell'offerta al pubblico, quale risultava dalla prassi e dalla documentazione pubblicitaria, quella che la teste A. qualificava "prenotazione", in effetti non costituiva un'accettazione dell'offerta al pubblico, ma solo una richiesta di informazioni.

Trattasi di una valutazione fattuale che rientra nei compiti del giudice del merito e che è insindacabile in sede di legittimità, non presentando un vizio di mancanza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione.

6. Egualmente rientra nei compiti del giudice di merito la valutazione di parziale attendibilità delle risposte dell'A., dipendente dell'attrice.

Infatti, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 9.4.2001, n. 5231).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta poca attendibilità della teste Angeli, proprio per l'osservata anomalia della cd. prenotazione, effettuata solo per telefono e senza il versamento di alcun acconto, contrariamente a quanto avveniva nella prassi ed a quanto era richiesto dalla documentazione pubblicitaria.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.



P. Q. M.
 

Rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, lì 3 ottobre 2002.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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