Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 13628 del 5 novembre 2001
(Per il contratto d'opera
professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca iure
privatorum, è richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A.
stessa, la forma scritta ad substantiam: pertanto, il contratto deve tradursi, a
pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la
sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del
potere di rappresentare l'Ente nei confronti dei terzi, da cui possa desumersi
la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni
sulla prestazione da rendere e sul compenso da corrispondere.
Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto, è del tutto
irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con cui l'organo collegiale
dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia
autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta
nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante
esterno dell'Ente e dal professionista stesso; detta deliberazione non
costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto
con efficacia interna all'Ente che ha solo natura autorizzatoria e quale unico
destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.
Quand'anche, dunque, una deliberazione, con cui l'organo collegiale d'un Ente
abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato
professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il
destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per
accettazione, oppure, avuta altrimenti notizia della deliberazione, il
professionista direttamente proceda all'esecuzione dell'opera nella stessa
prevista, si tratta in ogni caso di procedimento del tutto inidoneo alla
formazione d'un valido rapporto contrattuale.
La conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, può essere utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per esigenze di praticità, possono anche essere definiti con riferimento agli "usi del commercio" riguardo sia il prezzo sia le modalità di esecuzione - non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali il conferimento d'un incarico professionale; la costituzione di questo non può aver luogo se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e da cui soltanto e non aliunde la sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti. Non è, dunque, ipotizzabile la valida formazione del rapporto ove gli elementi costitutivi si desumano per facta concludentia dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, o dalla ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente, ipotesi quest'ultima che può dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma per arricchimento senza causa e non a titolo contrattuale)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta, dagli Ill.mi sigg. Magistrati:
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 13628 (dep. 5 novembre 2001)
sul ricorso proposto da: D'A.A., elettivamente domiciliato in Roma (....) - ricorrente
contro
Comune MOTTA CAMASTRA in persona del
Sindaco p.t.; intimato
e sul 2° ricorso n° 16191/99
proposto da: Comune MOTTA CAMASTRA in persona del Sindaco p.t. (....) -
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
D'A.A.;intimato
avverso la sentenza n. 173/99 della
Corte d'Appello di Messina, depositata il 08.04.99;
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 3.4.90, A.D'A. - premesso che con delibera della Giunta
3.3.82 il Comune di Motta Camastra, gli aveva conferito, nella sua qualità
d'ingegnere, l'incarico di redigere un progetto per la trasformazione in
rotabile della strada rurale Nespola/Zangale;
che il progetto, tempestivamente redatto, era stato approvato inizialmente con
delibera del Consiglio 17.5.82 e, successivamente, dopo alcune modifiche
espressamente richieste dal committente, con delibera della Giunta 28.11.83;
che, con nota 29.11.83, il Sindaco aveva chiesto l'approvazione ed il
finanziamento del progetto in questione all'Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste, il quale, con successiva nota del 2.3.84, ne aveva disposto
l'adeguamento alla propria circolare n. 160 del 24.2.84 nel frattempo
intervenuta;
che, effettuate le ulteriori modifiche, egli aveva consegnato gli elaborati al
Comune, quale li aveva inviati al competente Assessorato Regionale reiterando la
richiesta di finanziamento;
che, con nota 12.8.85, il detto Assessorato aveva finalmente autorizzato il
Comune a redigere il relativo progetto esecutivo per l'importo di £
1.461.000.000;
che inspiegabilmente il Sindaco s'era rifiutato di ricevere il nuovo elaborato e
di corrispondergli quanto dovuto per la prestazione professionale eseguita -
conveniva il Comune di Motta Camastra innanzi al tribunale di Messina
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di £
78.934.887, oltre Ivo e Cassa Previdenza.
Costituendosi, il Comune di Motta Camastra contestava l'avversa domanda
deducendo che l'attore non s'era attenuto ai tempi di consegna fissati nel
disciplinare d'incarico e che per ciò il progetto non era stato presentato al
competente Assessorato Regionale per il relativo finanziamento, con il quale si
sarebbe dovuto provvedere al pagamento anche delle spese concernenti le
competenze tecniche, onde l'attore non poteva pretendere alcun compenso.
Con sentenza 21.9.96, l'adíto tribunale - ritenuto che nulla fosse dovuto al
professionista, in quanto l'opera non era stata finanziata - respingeva la
domanda e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale decisione il D'A. proponeva appello riproponendo la domanda
avanzata in primo grado e precisando che il mancato finanziamento dell'opera era
addebitabile a fatto del Comune committente, onde la condizione sospensiva, cui
era stata subordinata la corresponsione del compenso, doveva egualmente
ritenersi avverata ai sensi dell'art. 1359 CC;
concludeva, pertanto, per
l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento dell'originaria
domanda.
Resisteva il Comune di Motta Camastra chiedendo il rigetto del gravame e
deducendo la nullità, per contrasto con l'art. 284 T.U. della legge comunale e
provinciale, della delibera della G.M. 3.3.82 con la quale era stato conferito
l'incarico al D'A.
Con sentenza 8.4.99, la corte d'appello di Messina - ritenuto che l'eccezione di
nullità della delibera 3.3.82 fosse priva di fondamento perché, diversamente da
quanto sostenuto dal Comune, l'atto conteneva l'indicazione concernente le
spese, gli onorari e quanto altro potesse formare oggetto delle competenze
tecniche, le quali, per espressa previsione, sarebbero state comunque imputate
sull'ammontare delle somme all'uopo finanziate senz'alcun aggravio per il
bilancio comunale;
che, pertanto, nessuna delle indicazioni richieste dall'art. 284 T.U. legge
comunale e provinciale dovesse essere riportata nella delibera in questione;
che, quanto al merito del gravame proposto dal D'A., il Sindaco si fosse
fattivamente adoperato al fine d'ottenere il finanziamento del progetto, sicché
la mancata erogazione doveva attribuirsi principalmente alla mancanza di fondi
da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
che, dunque, nessun rilievo potessero avere al riguardo, le allegate e non
dimostrate dall'appellante inadempienze di carattere burocratico da parte del
Comune;
che fosse condivisibile la decisione del primo giudice di compensare le spese di
lite - rigettava l'appello dichiarando interamente compensate anche le spese
relative al secondo grado.
Avverso tale sentenza il D'A. proponeva ricorso per cassazione con quattro
articolati motivi.
Resisteva il Comune di Motta Camastra con controricorso proponendo, a sua volta,
ricorso incidentale con un unico articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione e falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1358, 1375 CC - si
duole che la corte territoriale non abbia rilevato la contrarietà al principio
generale di buona fede ed, in ogni caso, l'inadempimento del Comune che,
rifiutando immotivatamente di ricevere l'elaborato, di corredarlo della
documentazione richiesta dal competente Assessorato, d'inviarlo all'Ente
finanziatore, ha impedito l'avverarsi della condizione concernente l'erogazione
dei fondi ed ha disatteso gli obblighi contrattualmente assunti;
abbia ritenuto di non applicare l'invocato art. 1359 CC, pur ricorrendone tutti
i presupposti e nonostante l'assoluto disinteresse dimostrato dalla controparte
alla realizzazione dell'opera.
Con il secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 CPC - si duole che la corte territoriale abbia motivato la decisione
fondandola su presupposti inesistenti, errati e, comunque, mai provati
dall'Amministrazione, limitatasi ad affermare, senz'alcun supporto probatorio,
d'aver posto in essere ogni attività idonea al completamento dell'iter
amministrativo necessario ad ottenere il finanziamento;
non abbia rilevato l'inattendibilità di tale apodittica affermazione, smentita
sia dall'immotivato e provato rifiuto di ricevere il plico contenente il
progetto, sia dall'omessa produzione di documenti a sostegno della tesi
sostenuta.
Con il terzo motivo - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione (art. 360 n. 5 CPC) - si duole che la corte territoriale non abbia
affrontato la pur sollevata questione del comportamento di mala fede del Comune
che, rifiutando di ricevere il progetto rielaborato, ha violato gli artt. 1175,
1176, 1358 e 1375 CC;
abbia apoditticamente ritenuto l'inesistenza di fondi presso l'Assessorato causa
determinante della mancata erogazione del finanziamento, nonostante tale
circostanza non risultasse documentata in atti ed, anzi, fosse in assoluto
contrasto con le prove assunte in giudizio;
abbia omesso d'indicare l'iter logico seguito per raggiungere siffatto
convincimento;
non abbia considerato il silenzio mantenuto dal Comune a fronte delle reiterate
richieste di pagamento, mentre avrebbe dovuto attribuire a tale atteggiamento
"il valore di assenza di contestazione sia in relazione all'an che al
quantum debeatur".
Con il quarto motivo, infine, si duole che il giudice del merito abbia ritenuto
di compensare le spese d'entrambi i gradi del giudizio, mentre le stesse
avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte che, con il suo
comportamento, aveva determinato la necessità di promuovere il giudizio.
Con l'unico motivo dedotto a sostegno del ricorso incidentale, il resistente -
denunziando violazione dell'art. 284/1, T.U. legge comunale e provinciale (n
Sicilia, art. 189 L. R. 15.3.63 n. 16) e 288 T.U. n. 383/34, l'art. 1418/I CC in
relazione all'art. 360 n. 3 CPC, motivando incongruamente in relazione al punto
decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 CPC - si duole che la corte
territoriale abbia erroneamente respinto l'eccezione di nullità della delibera
3.3.82, con la quale la Giunta si limitava a "dare atto che la realizzazione
dell'opera di che trattasi è subordinata al finanziamento da parte
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste", ma non indicava né l'ammontare delle
spese tecniche occorrende per la predisposizione del progetto, né i mezzi per
farvi fronte, così violando le disposizioni citate ed, in particolare, gli artt.
284 e 288 T.U. della legge comunale e provinciale.
I due ricorsi, i cui motivi sono sopra riportati, non meritano accoglimento,
giacché l'impugnata pronunzia, con la quale sono state respinte le contrapposte
domande d'entrambe le parti, è conforme a diritto nel dispositivo, sebbene, ex
art. 384 CPC, ne debba essere totalmente riformulata la motivazione.
Nel caso in esame, infatti, è da considerare ultronea qualsiasi disamina delle
questioni sollevate con i ricorsi in ordine così alla verificatasi o meno
efficacia del contratto come anche, di conseguenza, all'inadempimento delle
obbligazioni che quell'efficacia avrebbe fatto sorgere, come pure, in fine, ad
una causa di nullità del contratto in relazione all'oggetto di esso, dal momento
che manca il presupposto in forza del quale la trattazione di questioni siffatte
avrebbe ingresso, nessun rapporto contrattuale potendosi ritenere validamente
costituito inter partes.
Come è desumibile dalle prospettazioni delle parti, il Comune aveva conferito
l'incarico al professionista mediante la delibera di Giunta 3.3.82, né dalle
prospettazioni stesse risulta riferimento alcuno ad altre manifestazioni di
volontà, successive alla detta delibera e di essa attuative, con le quali fosse
stato stipulato uno specifico contratto d'opera professionale, ed, in effetti,
nessun documento in tal senso risulta prodotto agli atti del giudizio;
devesi avere, dunque, per certo, da un lato, che quale unico preteso fatto
costitutivo del rapporto sia stata dedotta e sia da prendere in considerazione
esclusivamente la delibera stessa, e, dall'altro, che, obiettivamente, non sia
intervenuta tra le parti alcuna distinta formale convenzione contenente gli
elementi essenziali del contratto e dalle stesse ritualmente sottoscritta, onde,
nella specie, nessun contratto d'opera professionale può ritenersi
validamente stipulato e nessuna pretesa creditoria fondata su titolo
contrattuale può, dunque, essere utilmente azionata.
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica
amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è, infatti,
richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del del RD 18
nov. 1923 n. 2240, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica
amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che
strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa
nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della
collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è,
quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione;
pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione d'un
apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare
dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere ed al compenso da corrispondere (ex pluribus, da ultimo Cass.
13.12.00 n. 15720, 13.6.00 n. 8023, 8.3.00 n. 2619, 15.6.99 n. 5922, 18.12.98 n.
12712, 23.7.98 n. 7245).
Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del
tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con la quale l'organo
collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne
abbia autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi
tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal
rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista stesso, in quanto detta
deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo,
ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano,
ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo
legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno (Cass. 8.3.00 n. 2619,
2.11.98 n. 10956, 23.7.98 n. 7245, 14.2.97 n. 649, 12.5.95 n. 5179, 27.6.94 n.
6182, 27.5.87 n. 4742).
Quand'anche, dunque, una deliberazione, con la quale l'organo collegiale d'un
Ente abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato
professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il
destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per
accettazione, e non è il caso di specie, oppure, come nella specie,
avuta altrimenti notizia della deliberazione, il professionista direttamente
proceda all'esecuzione dell'opera nella stessa prevista, tratterebbesi in ogni
caso di procedimento del tutto inidoneo alla formazione d'un valido rapporto
contrattuale.
Ciò in quanto non solo la volontà dell'Ente non risulta validamente manifestata,
non provenendo dall'organo attributario del relativo potere, ed è considerazione
di per se stessa preliminare ed assorbente per quanto già sopra rilevato, ma
anche il procedimento di formazione dell'accordo non risulta idoneo, giacché
l'incontro del comune consenso non è stato formalizzato nei modi prescritti
dalle richiamate disposizioni.
Se pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, alla quale fa
espresso richiamo la disciplina dei contratti degli Enti locali, consente, ferma
restando la forma scritta, la conclusione a distanza del contratto a mezzo
corrispondenza, tuttavia tale modalità di costituzione può essere
utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per
intuibili esigenze di praticità, possono anche essere definiti nel loro
contenuto con riferimento agli "usi del commercio" per quanto concerne sia il
prezzo sia le modalità di esecuzione - non anche per la costituzione di rapporti
complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico
professionale, la cui costituzione non può aver luogo se non mediante la
formazione del suindicato imprescindibile documento, contenente tutti gli
elementi essenziali del contratto e dal quale soltanto e non aliunde la
sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti (Cass.
13.6.00 n. 8023, 15.6.99 n. 5922, 14.3.98 n. 2772, 27.6.94 n. 6182);
a maggior ragione non è, dunque, ipotizzabile la valida formazione del
rapporto ove gli elementi costitutivi se ne vogliano desumere per facta
concludentia dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, come
nella specie, o dalla ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte
dell'Ente (Cass. 11.9.99 n. 9682, 26.8.97 n. 7997, 12.5.95 n. 5179, 28.11.91
n. 12769), ipotesi quest'ultima che può dar luogo, ove ne ricorrano le
condizioni, a legittime pretese ma a titolo diverso dal contrattuale, id est ex
art. 2041 CC, peraltro non dedotto nel presente giudizio.
Ciò posto, devesi considerare che la nullità del contratto per difetto d'una
valida manifestazione di volontà da parte dell'uno dei contraenti e, nella
specie, altresì per mancanza della forma espressamente richiesta ex lege,
può e deve essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
La nullità, come l'inesistenza, d'un contratto vanno, infatti, rilevate
d'ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 CC,
salva, peraltro, la necessità di coordinarne il disposto con il principio
della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 CPC, dacché solo se siano in
contestazione l'applicazione o l'esecuzione d'un contratto la cui validità
rappresenti un elemento costitutivo della pretesa il giudice è tenuto a rilevare
in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività
assertiva delle parti, l'eventuale nullità del contratto stesso in quanto
ostativa all'accoglimento della domanda per difetto d'una delle sue condizioni,
mentre, se la contestazione attiene direttamente all'illegittimità dell'atto,
una ragione di nullità diversa da quella posta a base della domanda
introduttiva, come non può esser dedotta per la prima volta in sede di gravame,
trattandosi di domanda nuova e diversa rispetto a quella ab origine proposta
dalla parte, cosi neppure può essere rilevata d'ufficio (Cass. 18.5.99 n.
4817, 18.2.99 n. 1378, 10.10.97 n. 9877, 22.4.95 n. 4607, .7.4.95 n. 4064,
9.2.94 n. 1340, 9.1.93 n. 141).
Nella seconda delle considerate ipotesi, l'inammissibilità della deduzione in
sede di gravame, come anche la non rilevabilità d'ufficio, d'una causa di
nullità del contratto diversa da quella posta a base dell'originaria domanda
trovano fondamento nella considerazione che la sanzione della nullità è
comminata in relazione ad una pluralità di vizi tassativamente determinati, onde
l'azione di nullità ha una sua precisa causa petendi, che ne delimita
l'ambito agli effetti delle preclusioni processuali, eppertanto l'iniziale
proposizione d'una domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del
contratto in relazione ad uno dei detti vizi, come impedisce alla parte di far
valere in sede di gravame una diversa causa di nullità in quanto, introducendo
un tema di dibattito del tutto nuovo e diverso rispetto a quello precedentemente
svolto, si tradurrebbe in una mutatio libelli non consentita, così anche
impedisce al giudice di porre a base della decisione ragioni di nullità diverse
da quella originaria in quanto, diversamente operando, il giudice stesso
travalicherebbe il potere dispositivo delle parti in violazione dell'obbligo di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato posto dall'art. 112 CPC.
A diversa soluzione devesi, peraltro, pervenire ove la questione della nullità
del contratto sia stata introdotta nel giudizio non in via d'azione bensì in via
d'eccezione ed il giudice ritenga di rilevare d'ufficio aspetti di patologia del
contratto stesso non rilevati dalla parte pur interessata a farne dichiarare
l'improduttività d'effetti.
Se, infatti, il potere - dovere del giudice di decidere sulla domanda s'estende
necessariamente all'accertamento della sussistenza e della validità del
contratto dedotto dall'attore, queste costituendo condizioni dell'accoglibilità
della domanda stessa in quanto intesa ad ottenere dalla controparte
l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, la deduzione da parte
del convenuto di cause di nullità del contratto non può costituire, ad essere
considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il
potere - dovere decisionale del giudice d'accertare che non difettino le
condizioni suddette, potere già esistente ex lege anche indipendentemente
dall'attività assertiva della parte controinteressata e persino nella contumacia
di questa.
La questione di nullità del contratto, comunque sollevata, dal convenuto, non
integra, infatti, gli estremi né d'una domanda riconvenzionale (in quanto il
convenuto non chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole che gli
attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti dall'attore
con la domanda introduttiva), né d'un'eccezione riconvenzionale (in quanto il
convenuto non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio
controdiritto idoneo a paralizzarlo), né, in fine, d'un'eccezione in senso
stretto o sostanziale (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad
esclusiva iniziativa della parte, anzi, ne è prevista la rilevabilità officio
iudicis), bensì si prospetta solo quale mera difesa (in quanto il convenuto
si limita ad allegare l'invalidità e, quindi, l'insussistenza d'uno degli
elementi costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, id est una
determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda) che,
dunque, non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di rilevare
ex officio una nullità ravvisabile in aspetti distinti di patologia negoziale. (cfr.
Cass. 14.3.98 n. 2772, 3.2.98 n. 1099, 2.4.97 n. 2858, in mot., 22.10.1984, n.
5341).
Unico limite alla rilevabilità d'ufficio delle nullità ex art. 1421 CC
in sede di cassazione è ovviamente, per la struttura stessa del giudizio
di legittimità che non consente nuove indagini od accertamenti in fatto, la
preesistenza agli atti della necessaria documentazione delle circostanze
ostative a che il contratto possa esser considerato validamente costituito
(Cass. 23.10.98 n. 10530, 16.10.98 n. 10265, 19.3.96 n. 2294, 16.1.96 n. 303,
22.2.95 n. 1981) ma tale limite non ricorre nella specie, il difetto di consenso
e di forma risultando ex actis.
È appena il caso di rilevare come con la conclusione alla quale questa Corte è
pervenuta per le ragioni sopra esposte non possa considerarsi in contrasto il
precedente di Cass. 12.11.98 n. 11406, giacché, nonostante la massima, dalla
motivazione sembra potersi desumere che quel Collegio abbia considerato la
questione di nullità originariamente sollevata in quel giudizio dal Comune quale
domanda introduttiva e non quale eccezione, id est nel segno della prima delle
ipotesi in questa sede prese in considerazione, come risulta anche dal rilievo
che in detta sentenza non è stato affatto affrontato e neppure adombrato il
problema dei diversi effetti della prospettazione della nullità come eccezione
piuttosto che come domanda.
Quanto alla censura mossa dal ricorrente principale all'impugnata sentenza in
tema di spese, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la liquidazione
delle spese di giudizio costituisca estrinsecazione d'un potere ampiamente
discrezionale del giudice di merito che incontra il solo limite del divieto di
condanna alle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa: in
vero, nel caso di soccombenza reciproca, ovvero ove si adduca la sussistenza di
"giusti motivi", è rimesso unicamente al giudice del merito, che solo può
conseguire un'approfondita conoscenza di tutti gli atti processuali e del
comportamento 'tenuto dalle parti nel corso del giudizio, l'apprezzamento
dell'opportunità di compensare le spese e di determinare la misura
dell'eventuale compensazione;
tale apprezzamento - che attiene in primis alla valutazione della
ricorrenza o meno di circostanze tali da giustificare l'esercizio del potere
de quo - poiché si sostanzia in una valutazione esclusivamente di merito,
non è censurabile in sede di legittimità.
Il motivo non merita, dunque, accoglimento, anche senza considerare come la
soccombenza dell'appellante tanto per le ragioni sviluppate dalla corte
territoriale quanto per quelle ad esse sostituite in questa sede, si rammostra,
se mai, più grave e non più lieve di quella della controparte.
Corretta nei riportati termini la motivazione dell'impugnata sentenza ex art.
384 sec. co. CPC, il dispositivo risultandone conforme a diritto;
per quanto attiene ai primi tre motivi del ricorso principale ed all'unico
motivo di quello incidentale, e disatteso il quarto motivo del ricorso
principale, entrambi i ricorsi vanno, dunque, respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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