Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 11969 del 25 novembre 1998

 

(In caso di impegni di spesa irregolarmente assunti nell'acquisizione di beni e servizi degli enti locali, il rapporto negoziale intercorre direttamente tra amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura e controparte privata.
In tal caso il privato può esperire azione, per l'adempimento degli obblighi negoziali, nei confronti del funzionario o dell'amministratore, che risponde con il suo patrimonio; il privato, pertanto, non può esperire nei confronti dell'ente locale neppure l'azione di indebito arricchimento perché difetta il necessario requisito della sussidiarietà di tale azione, che viene escluso se esista altra azione esperibile dal preteso danneggiato nei confronti della parte inadempiente.

Gli atti di acquisizione di beni e servizi agli enti locali sono solo apparentemente riconducibili ad essi, realizzandosi la scissione dell'immedesimazione organica tra agente e P.A., sicché l'ente resta estraneo a impegni di spesa irregolarmente assunti)

 

 
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

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ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto notificato in data 18 giugno 1992 il Comune di Reggio Calabria proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, con il quale era ingiunto a detto ente di pagare la somma di L. 194.530.225, oltre interessi e rivalutazione, per lavori di illuminazione ed elettrificazione eseguiti da G. S. in diversi rioni della città. Il Comune si costituiva contestando il fondamento della domanda e chiedendo la revoca del decreto. Il G. a sua volta, costituendosi in giudizio, insisteva nella conferma del decreto e spiegando domanda riconvenzionale, chiedeva che la somma richiesta venisse riconosciuta ai sensi dello art. 2041 cod. civ. (per l'eventuale indebito arricchimento).

Istruita la lite, il Tribunale, con sentenza (dep. I settembre 1994) revocava il decreto e condannava il Comune al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, della somma di L. 297.777.138 in favore del Consorzio I. a., di cui il G. era rappresentante pro tempore.

La decisione era impugnata dal Comune che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza dell'azione di indebito; in via gradata chiedeva la riduzione del dovuto; resisteva il Consorzio chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza (dep. in data 1 agosto 1995) la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'appello e condannava il Comune alle spese del grado.

Contro la decisione ricorre il Comune con unico motivo di gravame; resiste il Consorzio con controricorso. Il Comune ha prodotto memoria.



MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Il ricorso merita accoglimento.

Nell'unico articolato motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 del codice civile, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 aprile 1989 n. 144 e 58 della legge 3 giugno 1990 n. 142, secondo l'interpretazione avvallata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 446 del 24 ottobre 1995 e 30 luglio 1997 n. 295.

Il motivo è fondato. Ed in vero questa Corte, aderendo all'orientamento espresso dalla Consulta, ha enunciato il seguente principio di diritto che bene si adatta alla fattispecie concreta oggetto del giudizio: "se un contratto di fornitura tra un privato ed un Comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23 terzo comma della legge 24 aprile 1989 n. 144, (e, si aggiunge, dell'art. 58 della L. 1990 n. 142) il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che l'ha consentita (come espressamente prevedono le norme richiamate). (Cfr. Cass. 24 settembre 1997 n. 9373).

Pertanto il privato non può esperire nei confronti del comune neppure l'azione di indebito arricchimento (art. 2042 c.c.) perché difetta il necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), che viene escluso nel caso in cui esista altra azione esperibile dal preteso danneggiato (che assume la veste di legittimato attivo per l'adempimento degli obblighi negoziali, ma nei confronti del funzionario o dello amministratore) nei confronti della parte contrattualmente inadempiente.

Come ha precisato la Corte Costituzionale nella recente decisione del 1997 n. 295, attraverso la nuova normativa sulla responsabilità amministrativa gli atti di acquisizione di beni e servizi agli enti locali sono solo apparentemente riconducibili ai medesimi, realizzandosi la scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, sicché l'ente resta estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti, e non può invocarsi la fattispecie di cui all'art. 28 della Costituzione.

Il rapporto negoziale nasce direttamente tra funzionario e controparte privata e dunque resta regolato, per gli inadempimenti, dalle norme negoziali codificate, venendo a mancare il presupposto della sussidiarietà inteso in senso lato, posto che comunque si garantisce alla parte contraente una tutela diretta contro il funzionario pubblico, che risponde con il suo patrimonio.

All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Messina, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.


accoglie il ricorso e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Messina.
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Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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