Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 11445 del 6 settembre 2001
(Il documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica integra il requisito legale della forma scritta ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata mentre i documenti informatici privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica ed elettronica di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
La prova per presunzioni è dalla legge considerata prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, purché fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori; in particolare in tema di licenziamento per giusta causa, i dati di un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva unitamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. A. ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (....), previa
rituale contestazione dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la
riscossione dei pedaggi, biglietti "premagnetizzati" della stazione autostradale
di (....), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di
incasso.
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione
distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con
sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di
licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della
società A., il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e
minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze
esterne oggetto di prova testimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico
motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod. civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.);
omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente
e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5
c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione
sull'elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di
Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di
applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513,
emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari
tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le
informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società A.
costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso
svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei
documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite
degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come
prodotti normalmente cartacei formati tramite l'elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della
presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma
digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra
il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e
1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura
privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ.; b) documenti informatici,
come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno
l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod. civ. (art. 5, comma 2), come
già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno
ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora
elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il
consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento
della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod.
civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento
previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura
privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione
e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il
primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale
anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12
maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866
e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre
1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni,
Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10
settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la
corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di
centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul
disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non
autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere
come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche
quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico
da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in
tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando
qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come
qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante
(Cass. 25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di
ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto
sostanziale, vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di,
Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad "errores in iudicando", e non
in "in procedendo", il ricorrente interessato a far valere nel giudizio di
Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente
gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo,
specificando il contenuto delle prove poste dal giudice "a quo" alla base della
sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto
probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione
- disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della
copia all'originale, ecc. - nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai
fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4
febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito,
affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori
dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione
della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e
Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società A., per
inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998
n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema
informatico). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento
secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova
completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in
tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio
ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio
1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul
documento informatico risultante dall'elaborato centrale, dotato peraltro di un
programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di
riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e
decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti
premagnetizzati, (....), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34
risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per
percorrere la distanza tra il casello di (....) e quello di (....), dove operava
il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le
irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari
turni e sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di
funzionamento del sistema informatico centrale della società A. e con audizione
di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione
del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi
Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con
il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può
riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i
dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione
possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod.civ., e dell'art. 5, comma
2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia
accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso
possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad
esso, altrimenti provate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000
oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente
giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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