Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n. 1117 del 6 febbraio 1997
(La forma
scritta é richiesta per il contratto d'opera professionale quando ne sia parte
una P.A., essendo irrilevante una delibera dell'organo collegiale dell'ente che
abbia conferito l'incarico al professionista, ove non risulti trasfusa in un
atto contrattuale da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto
nei suoi elementi costitutivi, in quanto la delibera medesima costituisce mero
atto interno e preparatorio del negozio.
Tuttavia, l'accordo è da ritenersi perfezionato quando vi sia l'estrinsecazione
documentale della volontà negoziale - contenente tutti gli elementi
costitutivi del contratto e, in particolare, l'indicazione del compenso: a tale
manifestazione scritta, deve seguire l'accettazione, anch'essa scritta,
dell'incarico, onde possa ritenersi effettivamente concluso il contratto)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28 settembre 1987 il Comune di Amelia conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, l'ing. A. Q., proponendo opposizione
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel Tribunale il 17
luglio 1987, con il quale era stato intimato al Comune il pagamento, in favore
del Q., della somma di lire 54.730.735 ed accessori per prestazioni
professionali relative a progetti di ristrutturazione generale e di
progettazione delle opere di ripristino della piscina comunale. L'opponente
deduceva che le delibere di conferimento dell'incarico erano da ritenersi nulle
ai sensi dell'art. 284 R.D. 383/34, perché non contenevano né l 'indicazione
dell'entità della spesa, né quella dei mezzi per farvi fronte.
Il convenuto, costituitosi, contestava il fondamento dell'opposizione ed il
Tribunale adito, con sentenza del 30 ottobre 1989, la rigettava, condannando il
comune di Amelia al pagamento delle spese processuali.
Su appello del Comune e nella resistenza del Q., la Corte territoriale, con
sentenza del 14 luglio 1992, riformava integralmente la sentenza impugnata e, in
accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, compensando per
intero tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Osservava la Corte che era da approvare il principio, enunciato dalle Sezioni
Unite di questa Corte regolatrice con la sentenza n. 5833 del 1984, secondo cui
il diritto al compenso del professionista non é pregiudicato da eventuali vizi
della delibera di conferimento dell'incarico, quali l'inosservanza dell'art. 284
T.U. l. c.p., rilevanti solo all'interno dell'ente territoriale: tuttavia, il
rapporto contrattuale tra la P.A. ed il professionista non nasce della delibera
di conferimento dell'incarico, ma da apposito atto, che deve rivestire la forma
scritta per la sua validità, richiedendosi, se non la contestualità, quantomeno
l'incontro delle volontà risultante dalla comunicazione della delibera e
dall'accettazione scritta del destinatario della proposta, al fine di integrare
i presupposti di cui agli artt. 1325, nn. 1 e 4, e 126 c.c. Rilevato che non era
stato prodotto alcun contratto e che tutto induceva a ritenere che non fosse
stato mai redatto, la Corte osservava che la conseguente nullità dell'accordo
era rilevabile d'ufficio, a mente dell'art. 1421 c.c.: rimanevano assorbiti,
quindi, gli altri motivi di gravame proposti dal Comune, pur dovendosi
aggiungere, in via generale, che il compenso professionale é dovuto nei limiti
dell'incarico conferito. In ordine alle spese, la Corte riteneva che
ricorressero giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Ricorre per cassazione il Q., sulla base di due motivi.
Resiste il Comune di Amelia con controricorso, proponendo anche ricorso
incidentale subordinato, articolato in tre motivi e resistito dal Q. con
controricorso. Il Comune di Amelia ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, ai
sensi dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.
1325, 1326 1350 c.c., 137 e 163 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente
principale lamenta che la Corte perugina non abbia considerato che, a
prescindere dall'inesistenza di un contratto scritto inteso come un documento
unico, si era comunque concluso un contratto, essendovi stata accettazione
scritta della proposta e tale accettazione essendo pervenuta al proponente: in
particolare, esso Q. aveva risposto, con la lettera del 26 febbraio 1985, alla
nota sindacale dell'11 febbraio precedente, espressamente riferendosi
all'incarico ricevuto e dichiarandosi in attesa di comunicazioni per dare inizio
alle operazioni di verifica, volontà manifestata anche con la redazione di
elaborati grafici e progettuali.
La censura é priva di fondamento.
In linea generale, va rilevato che la manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione di obbligarsi non può desumersi da "facta concludentia",
ma deve essere espressa nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di
formazione e di manifestazione della volontà della stessa pubblica
amministrazione, ossia con l'osservanza della forma scritta "ad substantiam":
trattasi di principio ribadito da numerose pronunzie di questa Corte (tra le
altre, Cass. 7149/95, 6919/95, 4175/95), precisando che la forma scritta é
richiesta anche per il contratto d'opera professionale quando ne sia parte una
pubblica amministrazione, a tale fine essendo irrilevante l'esistenza di una
delibera dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia deciso il
conferimento dell'incarico al professionista, ove non risulti trasfusa in un
atto contrattuale, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto
nei suoi elementi costitutivi (Cass. 6182/94, 6893/87 e 4742/87).
Tuttavia, con particolare riferimento al contratto d'opera professionale
stipulato da un'amministrazione comunale, questa Corte ha affermato anche che,
operando la pubblica amministrazione nel campo e con gli strumenti del diritto
privato ed essendo soggetta alle norme del codice civile in tema di conclusione
dei contratti, l'accordo si può ritenere perfezionato quando vi sia
l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale
organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente
territoriale, essendo insufficiente la deliberazione della giunta municipale
o del consiglio comunale, che costituiscono meri atti interni e preparatori del
negozio: a tale manifestazione scritta, poi, deve seguire l'accettazione,
anch'essa scritta, dell'incarico da parte del professionista, onde si possa
ritenere effettivamente concluso il contratto (Cass. 9762/94, 1055/86 e, in
fattispecie di rapporto contrattuale con una USL, Cass. 5179/95). E' ovvio,
comunque, che la manifestazione documentale, ad opera del sindaco,
della volontà negoziale dell'organo collegiale deve contenere, nel
rispetto dell'art. 1325 c.c., tutti gli elementi costitutivi del contratto
perché questo, con l'accettazione del professionista portata a conoscenza della
controparte proponente, dell'art. 1326 c.c. e, in particolare, l'indicazione
del compenso da corrispondersi allo stesso professionista o, in ogni caso,
il modo per determinarlo.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi comunque fondato e corretto il
convincimento del giudice di merito che, nella specie, non si fosse realizzato
alcun valido incontro delle volontà tra il Comune ed il Q., il quale neppure in
sede di ricorso ha prospettato, per un verso, di aver accettato l'incarico
conferitogli con la delibera consiliare del 28 febbraio 1983 e comunicatogli con
la nota sindacale del 30 aprile 1983 e, per altro verso, che quest'ultima, come
quella inviatagli l'11 febbraio 1985 e la relativa delibera, contenessero tutti
gli elementi costitutivi del contratto che si intendeva concludere. Al
contrario, il Comune resistente ha dedotto - con affermazione non contraddetta
dal ricorrente - che la delibera del 28 febbraio 1983 faceva espressa riserva di
stipulare apposita convenzione con il professionista, contenente gli aspetti
normativi ed economici dell'incarico: ne deriva che per entrambi gli incarichi,
facenti parte di un medesimo progetto riguardante la piscina comunale,
mancavano, elementi fondamentali per la costituzione del contratto quale la
misura del compenso spettante al Q. o, comunque, l'indicazione del modo per
determinarlo, tanto più che il giudice di merito, pur ritenendo esattamente che
il diritto al compenso non fosse astrattamente pregiudicato da vizi delle
delibere di conferimento dell'incarico, ha accertato che le stesse delibere
erano prive dell'indicazione dell'entità della spesa.
E' del tutto evidente, quindi, che un contratto non si poteva considerare
concluso per mancanza, nella proposta, di un requisito indispensabile perché
l'accettazione scritta pervenuta al proponente (ma soltanto in ordine alla
seconda delibera consiliare) potesse sortire gli effetti previsti dalla legge: a
tal fine, é inconferente il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza di
questa Corte n. 3440 del 1990, essendo ovvio che l'atto di citazione, contenente
la manifestazione della volontà di avvalersi della scrittura da parte di colui
che non l'abbia sottoscritta, in tanto può valere come equivalente dalla
sottoscrizione - e, pertanto, come accettazione a fini negoziali - in quanto
detta scrittura contenga tutti i requisiti fondamentali del contratto che si
intende concludere.
Sotto diverso profilo, il dedotto svolgimento dell'incarico altra rilevanza non
può avere che, eventualmente, quella di una differente prospettazione della
domanda, al ricorrere dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041
c.c. nei confronti del Comune di Amelia.
Con il secondo mezzo, denunziando violazione del D.L. 6/91, convertito nella l.
80/91, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e mancata
valutazione del riconoscimento del debito (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il
ricorrente Q. sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione
la delibera consiliare del 13 luglio 1991, con la quale il Comune di Amelia
aveva riconosciuto il debito nei confronti suoi e di altri professionisti,
ottenendo i contributi previsti dal D.L. 6/91: la Corte avrebbe dovuto rilevare
d'ufficio tale questione, come ha fatto per quella relativa alla forma del
contratto.
La censura é inammissibile, prospettando una questione nuova, rimasta estranea
al dibattimento processuale in sede di gravame e non rilevabile d'ufficio ("ex
plurimis", Cass. 1153/96 e 11043/95), dovendosi precisare che la rilevabilità
d'ufficio della nullità dell'accordo é espressamente prevista dall'art. 1421
c.c. e che il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali analogo
carattere dovrebbe rivestire la questione ora prospettata.
In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello
incidentale, proposto dal Comune di Amelia in via subordinata.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito
quello incidentale; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
(....)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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