Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n. 1117 del 6 febbraio 1997

 

(La forma scritta é richiesta per il contratto d'opera professionale quando ne sia parte una P.A., essendo irrilevante una delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia conferito l'incarico al professionista, ove non risulti trasfusa in un atto contrattuale da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto nei suoi elementi costitutivi, in quanto la delibera medesima costituisce mero atto interno e preparatorio del negozio.
Tuttavia, l'accordo è da ritenersi perfezionato quando vi sia l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale - contenente  tutti gli elementi costitutivi del contratto e, in particolare, l'indicazione del compenso: a tale manifestazione scritta, deve seguire l'accettazione, anch'essa scritta, dell'incarico, onde possa ritenersi effettivamente concluso il contratto)

 

 

 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

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ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto notificato il 28 settembre 1987 il Comune di Amelia conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, l'ing. A. Q., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel Tribunale il 17 luglio 1987, con il quale era stato intimato al Comune il pagamento, in favore del Q., della somma di lire 54.730.735 ed accessori per prestazioni professionali relative a progetti di ristrutturazione generale e di progettazione delle opere di ripristino della piscina comunale. L'opponente deduceva che le delibere di conferimento dell'incarico erano da ritenersi nulle ai sensi dell'art. 284 R.D. 383/34, perché non contenevano né l 'indicazione dell'entità della spesa, né quella dei mezzi per farvi fronte.

Il convenuto, costituitosi, contestava il fondamento dell'opposizione ed il Tribunale adito, con sentenza del 30 ottobre 1989, la rigettava, condannando il comune di Amelia al pagamento delle spese processuali.

Su appello del Comune e nella resistenza del Q., la Corte territoriale, con sentenza del 14 luglio 1992, riformava integralmente la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, compensando per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Osservava la Corte che era da approvare il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice con la sentenza n. 5833 del 1984, secondo cui il diritto al compenso del professionista non é pregiudicato da eventuali vizi della delibera di conferimento dell'incarico, quali l'inosservanza dell'art. 284 T.U. l. c.p., rilevanti solo all'interno dell'ente territoriale: tuttavia, il rapporto contrattuale tra la P.A. ed il professionista non nasce della delibera di conferimento dell'incarico, ma da apposito atto, che deve rivestire la forma scritta per la sua validità, richiedendosi, se non la contestualità, quantomeno l'incontro delle volontà risultante dalla comunicazione della delibera e dall'accettazione scritta del destinatario della proposta, al fine di integrare i presupposti di cui agli artt. 1325, nn. 1 e 4, e 126 c.c. Rilevato che non era stato prodotto alcun contratto e che tutto induceva a ritenere che non fosse stato mai redatto, la Corte osservava che la conseguente nullità dell'accordo era rilevabile d'ufficio, a mente dell'art. 1421 c.c.: rimanevano assorbiti, quindi, gli altri motivi di gravame proposti dal Comune, pur dovendosi aggiungere, in via generale, che il compenso professionale é dovuto nei limiti dell'incarico conferito. In ordine alle spese, la Corte riteneva che ricorressero giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.

Ricorre per cassazione il Q., sulla base di due motivi.

Resiste il Comune di Amelia con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale subordinato, articolato in tre motivi e resistito dal Q. con controricorso. Il Comune di Amelia ha depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326 1350 c.c., 137 e 163 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente principale lamenta che la Corte perugina non abbia considerato che, a prescindere dall'inesistenza di un contratto scritto inteso come un documento unico, si era comunque concluso un contratto, essendovi stata accettazione scritta della proposta e tale accettazione essendo pervenuta al proponente: in particolare, esso Q. aveva risposto, con la lettera del 26 febbraio 1985, alla nota sindacale dell'11 febbraio precedente, espressamente riferendosi all'incarico ricevuto e dichiarandosi in attesa di comunicazioni per dare inizio alle operazioni di verifica, volontà manifestata anche con la redazione di elaborati grafici e progettuali.

La censura é priva di fondamento.

In linea generale, va rilevato che la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione di obbligarsi non può desumersi da "facta concludentia", ma deve essere espressa nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della stessa pubblica amministrazione, ossia con l'osservanza della forma scritta "ad substantiam": trattasi di principio ribadito da numerose pronunzie di questa Corte (tra le altre, Cass. 7149/95, 6919/95, 4175/95), precisando che la forma scritta é richiesta anche per il contratto d'opera professionale quando ne sia parte una pubblica amministrazione, a tale fine essendo irrilevante l'esistenza di una delibera dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia deciso il conferimento dell'incarico al professionista, ove non risulti trasfusa in un atto contrattuale, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto nei suoi elementi costitutivi (Cass. 6182/94, 6893/87 e 4742/87).

Tuttavia, con particolare riferimento al contratto d'opera professionale stipulato da un'amministrazione comunale, questa Corte ha affermato anche che, operando la pubblica amministrazione nel campo e con gli strumenti del diritto privato ed essendo soggetta alle norme del codice civile in tema di conclusione dei contratti, l'accordo si può ritenere perfezionato quando vi sia l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale, essendo insufficiente la deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, che costituiscono meri atti interni e preparatori del negozio: a tale manifestazione scritta, poi, deve seguire l'accettazione, anch'essa scritta, dell'incarico da parte del professionista, onde si possa ritenere effettivamente concluso il contratto (Cass. 9762/94, 1055/86 e, in fattispecie di rapporto contrattuale con una USL, Cass. 5179/95). E' ovvio, comunque, che la manifestazione documentale, ad opera del sindaco, della volontà negoziale dell'organo collegiale deve contenere, nel rispetto dell'art. 1325 c.c., tutti gli elementi costitutivi del contratto perché questo, con l'accettazione del professionista portata a conoscenza della controparte proponente, dell'art. 1326 c.c. e, in particolare, l'indicazione del compenso da corrispondersi allo stesso professionista o, in ogni caso, il modo per determinarlo.

Alla stregua di tali principi, deve ritenersi comunque fondato e corretto il convincimento del giudice di merito che, nella specie, non si fosse realizzato alcun valido incontro delle volontà tra il Comune ed il Q., il quale neppure in sede di ricorso ha prospettato, per un verso, di aver accettato l'incarico conferitogli con la delibera consiliare del 28 febbraio 1983 e comunicatogli con la nota sindacale del 30 aprile 1983 e, per altro verso, che quest'ultima, come quella inviatagli l'11 febbraio 1985 e la relativa delibera, contenessero tutti gli elementi costitutivi del contratto che si intendeva concludere. Al contrario, il Comune resistente ha dedotto - con affermazione non contraddetta dal ricorrente - che la delibera del 28 febbraio 1983 faceva espressa riserva di stipulare apposita convenzione con il professionista, contenente gli aspetti normativi ed economici dell'incarico: ne deriva che per entrambi gli incarichi, facenti parte di un medesimo progetto riguardante la piscina comunale, mancavano, elementi fondamentali per la costituzione del contratto quale la misura del compenso spettante al Q. o, comunque, l'indicazione del modo per determinarlo, tanto più che il giudice di merito, pur ritenendo esattamente che il diritto al compenso non fosse astrattamente pregiudicato da vizi delle delibere di conferimento dell'incarico, ha accertato che le stesse delibere erano prive dell'indicazione dell'entità della spesa.

E' del tutto evidente, quindi, che un contratto non si poteva considerare concluso per mancanza, nella proposta, di un requisito indispensabile perché l'accettazione scritta pervenuta al proponente (ma soltanto in ordine alla seconda delibera consiliare) potesse sortire gli effetti previsti dalla legge: a tal fine, é inconferente il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza di questa Corte n. 3440 del 1990, essendo ovvio che l'atto di citazione, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi della scrittura da parte di colui che non l'abbia sottoscritta, in tanto può valere come equivalente dalla sottoscrizione - e, pertanto, come accettazione a fini negoziali - in quanto detta scrittura contenga tutti i requisiti fondamentali del contratto che si intende concludere.

Sotto diverso profilo, il dedotto svolgimento dell'incarico altra rilevanza non può avere che, eventualmente, quella di una differente prospettazione della domanda, al ricorrere dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune di Amelia.

Con il secondo mezzo, denunziando violazione del D.L. 6/91, convertito nella l. 80/91, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e mancata valutazione del riconoscimento del debito (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente Q. sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione la delibera consiliare del 13 luglio 1991, con la quale il Comune di Amelia aveva riconosciuto il debito nei confronti suoi e di altri professionisti, ottenendo i contributi previsti dal D.L. 6/91: la Corte avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale questione, come ha fatto per quella relativa alla forma del contratto.

La censura é inammissibile, prospettando una questione nuova, rimasta estranea al dibattimento processuale in sede di gravame e non rilevabile d'ufficio ("ex plurimis", Cass. 1153/96 e 11043/95), dovendosi precisare che la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'accordo é espressamente prevista dall'art. 1421 c.c. e che il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali analogo carattere dovrebbe rivestire la questione ora prospettata.

In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale, proposto dal Comune di Amelia in via subordinata.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.



P.Q.M.



La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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