Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 10440 del 18 luglio 2002

 

(Quand'anche una deliberazione con la quale l'organo collegiale d'un Ente affidi un incarico ad un professionista, sia a questi indirizzata in guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per accettazione, non vi è formazione d'un valido rapporto contrattuale, dovendosi la deliberazione tradursi in un distinto documento, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto.

La conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza è utilizzabile per i soli rapporti con le imprese commerciali e non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico professionale)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

(....)

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

(....)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Sannicandro Garganico - premesso che con delibera consiliare 27.6.80 aveva conferito all'ing. V.D.L. l'incarico professionale di redigere un progetto esecutivo per l'esecuzione di lavori alla rete elettrica dell'importo di L. 50.000.000; che detto progetto avrebbe dovuto essere finanziato da un mutuo della Cassa DD.PP.; che il compenso professionale, da liquidarsi secondo tariffa, sarebbe stato prelevato dalle somme a sua disposizione figuranti nel progetto; che con lettera 16.9.80 aveva provveduto a comunicare per iscritto il conferimento dell'incarico al professionista cui, con successiva delibera 9.5.81, aveva conferito altro incarico per un progetto del medesimo importo da realizzarsi, questa volta, con il finanziamento regionale ed anche di questo aveva provveduto a dare comunicazione scritta all'interessato; che i due elaborati erano stati approvati dal Consiglio Comunale e con nota 23.4.86 l'ing. D.L. aveva provveduto a trasmettere le parcelle di sua competenza; che con deliberazione 21.1.94 la G.M. aveva approvato le specifiche con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio in corso ed aveva disposto il pagamento, in favore del professionista, della complessiva somma di L. 10.516.453 malgrado le opere non fossero state realizzate, per essere venute meno le prospettive di finanziamento; che, successivamente, l'Organo di Controllo aveva annullato la decisione concernente il riconoscimento e la liquidazione del debito in quanto mancava l'impegnativa di spesa; che in data 19.1.95 il professionista aveva ottenuto dal tribunale di Lucera decreto ingiuntivo per il pagamento della somma suindicata quale onorario per la resa prestazione professionale - proponeva opposizione avverso il provvedimento d'ingiunzione deducendo, in via principale, la nullità delle delibere di conferimento degli incarichi, in quanto prive dell'impegno di spesa previsto dall'art. 252 R.D. n. 383/34 ed, in subordine, la mancata realizzazione delle opere, concludendo, quindi, per la revoca dell'opposto decreto.

Costituendosi, il D.L. contestava la fondatezza delle avverse deduzioni e chiedeva rigettarsi l'opposizione.

Con sentenza 12.7.96 l'adito tribunale - ritenuto che il contratto inter partes fosse nullo per non avere assunto la necessaria forma scritta - accoglieva l'opposizione e revocava il decreto.

Avverso tale sentenza il D.L. proponeva appello deducendo che i primi giudici avevano deciso sulla base di motivi non dedotti dall'opponente e menzionando norme estranee alla particolare materia; 2) che nella specie non era necessaria la forma scritta, rivestendo la delibera di incarico la natura di atto unilaterale recettizio; 3) che non ricorrevano le ipotesi di nullità di cui all'art. 284 T.U. L.C.P.; 4) che l'organo di controllo non aveva escluso la responsabilità del Comune committente sia pure precisando doversi parlare, nella fattispecie, di debito fuori bilancio; peraltro l'annullamento non aveva riguardato le delibere di conferimento dell'incarico, le quali dovevano, dunque, considerarsi pienamente valide ed efficaci; 5) che le circostanze relative alla mancata realizzazione delle opere ed alla mancata erogazione dei finanziamenti, avrebbero dovuto essere considerate irrilevanti; concludeva instando per la conferma dell'opposto decreto.

Si costituiva il Comune di Sannicandro Garganico chiedendo il rigetto del gravame ed insistendo sulla prescrizione del diritto, posto che le delibere di incarico erano del giugno 1980 e del maggio 1981, laddove il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 21.12.94.

Con sentenza 2.3.99, la corte d'appello di Bari - ritenuto che la pretesa dell'appellante non potesse riconoscersi fondata, sia perché riveniente da un rapporto nullo, in quanto carente della necessaria forma scritta, sia perché nulle le stesse delibere di conferimento degli incarichi, in quanto prive così della previsione di spesa come dell'imputazione a bilancio della stessa, richieste dall'art. 284 T.U. legge comunale e provinciale - rigettava l'appello.

Avverso tale sentenza V.D.L. proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

Resisteva il Comune di Sannicandro Garganico con controricorso cui faceva seguire nota.



MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando falsa applicazione degli artt. 16 R.D. 2440 e 96 Regol. Contab. Stato, in relazione all'art. 360, n. 3) CPC - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto necessaria, a pena di nullità, la forma scritta in quanto l'art. 16 R.D. 2440/1923 richiede tale forma per i contratti relativi ad acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni ed appalti d'opera, non anche con riferimento ad incarichi per professionisti.

Il motivo non merita accoglimento.

Come è desumibile dalle prospettazioni delle parti, il Comune aveva conferito l'incarico al professionista con delibera consiliare 27.6.80, né dalle prospettazioni stesse risulta riferimento alcuno ad altre manifestazioni di volontà, successive alla detta delibera e di essa attuative, con le quali fosse stato stipulato uno specifico contratto d'opera professionale, ed, in effetti, nessun documento in tal senso risulta prodotto agli atti del giudizio; devesi avere, dunque, per certo, da un lato, che quale unico preteso fatto costitutivo del rapporto sia stata dedotta e sia da prendere in considerazione esclusivamente la delibera stessa, e, dall'altro, che, obiettivamente, non sia intervenuta tra le parti alcuna distinta formale convenzione contenente gli elementi essenziali del contratto e dalle stesse ritualmente sottoscritta, onde, nella specie, nessun contratto d'opera professionale può ritenersi validamente stipulato e nessuna pretesa creditoria fondata su titolo contrattuale può, dunque, essere utilmente azionata.

Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è, infatti, richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del RD 18 nov. 1923 n. 2240, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere (e pluribus, da ultimo, Cass. 5.11.01 n. 13628, 13.12.00 n. 15720, 13.6.00 n. 8023, 8.3.00 n. 2619, 15.6.99 n. 5922, 18.12.98 n. 12712, 23.7.98 n. 7245).

Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista stesso, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno (Cass. 5.11.01 n. 13628, 8.3.00 n. 2619, 2.11.98 n. 10956, 23.7.98 n. 7245, 14.2.97 n. 649, 12.5.95 n. 5179, 27.6.94 n. 6182, 27.5.87 n. 4742).

Quand'anche, dunque, una deliberazione, con la quale l'organo collegiale d'un Ente abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per accettazione, e non è il caso di specie, oppure, come nella specie, avuta altrimenti notizia della deliberazione, il professionista direttamente proceda all'esecuzione dell'opera nella stessa prevista, tratterebbesi in ogni caso di procedimento del tutto inidoneo alla formazione d'un valido rapporto contrattuale.

Ciò in quanto non solo la volontà dell'Ente non risulta validamente manifestata, non provenendo dall'organo attributario del relativo potere, ed è considerazione di per se stessa preliminare ed assorbente per quanto già sopra rilevato, ma anche il procedimento di formazione dell'accordo non risulta idoneo, giacché l'incontro del comune consenso non è stato formalizzato nei modi prescritti dalle richiamate disposizioni.

Se pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, alla quale fa espresso richiamo la disciplina dei contratti degli Enti locali, consente, ferma restando la forma scritta, la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, tuttavia tale modalità di costituzione può essere utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per intuibili esigenze di praticità, possono anche essere definiti nel loro contenuto con riferimento agli "usi del commercio" per quanto concerne sia il prezzo sia le modalità d'esecuzione - non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico professionale, detta costituzione non potendo aver luogo, in tal caso, se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e dal quale soltanto e non aliunde la sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti (Cass. 13.6.00 n. 8023, 15.6.99 n. 5922, 14.3.98 n. 2772, 27.6.94 n. 6182); a maggior ragione non è, dunque, ipotizzabile la valida formazione del rapporto ove gli elementi costitutivi se ne vogliano desumere per facta concludentia dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, come nella specie, o dalla ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente (Cass. 11.9.99 n. 9682, 26.8.97 n. 7997, 12.5.95 n. 5179, 28.11.91 n. 12769), ipotesi quest'ultima che può dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma a titolo diverso dal contrattuale, id est ex art. 2041 CC, peraltro non dedotto nel presente giudizio.

Ciò posto, devesi considerare che la nullità del contratto per difetto d'una valida manifestazione di volontà da parte dell'uno dei contraenti e, nella specie, altresì per mancanza della forma espressamente richiesta ex lege, può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La nullità, come l'inesistenza, d'un contratto vanno, infatti, rilevate d'ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 CC, salva, peraltro, la necessità di coordinare il disposto con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 CPC, dacché solo se siano in contestazione l'applicazione o l'esecuzione d'un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità del contratto stesso in quanto ostativa all'accoglimento della domanda per difetto d'una delle sue condizioni, mentre, se la contestazione attiene direttamente all'illegittimità dell'atto, una ragione di nullità diversa da quella posta a base della domanda introduttiva, come non può essere dedotta per la prima volta in sede di gravame, trattandosi di domanda nuova e diversa rispetto a quella ab origine proposta dalla parte, così neppure può essere rilevata d'ufficio (Cass. 18.5.99 n. 4817, 18.2.99 n. 1378, 10.10.97 n. 9877, 22.4.95 n. 4607, 7.4.95 n. 4064, 9.2.94 n. 1340, 9.1.93 n. 141).

Nella seconda delle considerate ipotesi, l'inammissibilità della deduzione in sede di gravame, come anche la non rilevabilità d'ufficio, d'una causa di nullità del contratto diversa da quella posta a base dell'originaria domanda trovano fondamento nella considerazione che la sanzione della nullità è comminata in relazione ad una pluralità di vizi tassativamente determinati, onde l'azione di nullità ha una sua precisa causa petendi, che ne delimita l'ambito agli effetti delle preclusioni processuali, eppertanto l'iniziale proposizione d'una domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto in relazione ad uno dei detti vizi, come impedisce alla parte di far valere in sede di gravame una diversa causa di nullità in quanto, introducendo un tema di dibattito del tutto nuovo e diverso rispetto a quello precedentemente svolto, si tradurrebbe in una mutatio libelli non consentita, così anche impedisce al giudice di porre a base della decisione ragioni di nullità diverse da quella originaria in quanto, diversamente operando, il giudice stesso travalicherebbe il potere dispositivo delle parti in violazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto dall'art. 112 CPC.

A diversa soluzione devesi, peraltro, pervenire ove la questione della nullità del contratto sia stata introdotta nel giudizio non in via d'azione bensì in via d'eccezione - e tali sono, com'è noto, le deduzioni difensive dell'opponente a decreto ingiuntivo, solo formalmente attore ma sostanzialmente convenuto - ed il giudice ritenga di rilevare d'ufficio aspetti di patologia del contratto stesso non rilevati dalla parte pur interessata a farne dichiarare l'improduttività d'effetti.

Se, infatti, il potere-dovere del giudice di decidere sulla domanda s'estende necessariamente all'accertamento della sussistenza e della validità del contratto dedotto dall'attore, queste costituendo condizioni dell'accoglibilità della domanda stessa in quanto intesa ad ottenere dalla controparte l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, la deduzione da parte del convenuto di cause di nullità non può costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice d'accertare che non difettino le condizioni suddette, potere già esistente ex lege anche indipendentemente dall'attività assertiva della parte contro-interessata e persino nella contumacia di questa.

La questione di nullità del contratto, comunque sollevata dal convenuto, non integra, infatti, gli estremi né d'una domanda riconvenzionale (in quanto il convenuto non chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti dall'attore con la domanda introduttiva), né d'un'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio contro-diritto idoneo a paralizzarlo), né, in fine, d'un'eccezione in senso stretto o sostanziale (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa della parte, anzi, ne è prevista la rilevabilità officio iudicis), bensì si prospetta solo quale mera difesa (in quanto il convenuto si limita ad allegare l'invalidità e, quindi, l'insussistenza d'uno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, id est una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda) che, dunque, non condiziona il preesistente potere-dovere del giudice di rilevare ex officio una nullità ravvisabile in aspetti distinti di patologia negoziale. (cfr. Cass. 5.11.01 n. 13628, 14.3.98 n. 2772, 3.2.98 n. 1099, 2.4.97 n. 2858 in mot., 22.10.1984, n. 5341).

E' appena il caso di rilevare come con la conclusione alla quale questa Corte è pervenuta per le ragioni sopra esposte non possa considerarsi in contrasto il precedente di Cass. 12.11.98 n. 11406, giacché, nonostante la massima, dalla motivazione sembra potersi desumere che quel Collegio abbia considerato la questione di nullità originariamente sollevata in quel giudizio dal Comune quale domanda introduttiva e non quale eccezione, id est nel segno della prima delle ipotesi in questa sede prese in considerazione, come risulta anche dal rilievo che in detta sentenza non è stato affatto affrontato e neppure adombrato il problema dei diversi effetti della prospettazione della nullità come eccezione piuttosto che come domanda.

Nella specie, dunque, correttamente il giudice di primo grado ha rilevato ed il giudice di secondo grado ha confermato la nullità del contratto rigettando, di conseguenza, la domanda.

Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 284 T.U.L.P.C. - si duole che la corte di merito abbia ritenuto nulle le delibere di conferimento d'incarico nonostante contenessero inequivocabilmente la previsione della spesa, ed abbia omesso di rilevare come l'Organo di Controllo avesse annullato la delibera di riconoscimento del debito e di liquidazione dello stesso per error in procedendo, in quanto, trattandosi di debito fuori bilancio, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto esperire altre procedure.

Il motivo non merita accoglimento.

L'impugnata decisione tratta, in vero, dell'argomento come motivo ulteriore, rispetto a quello della nullità del contratto, onde pervenire alla medesima conclusione del rigetto della domanda.

Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, e in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'una o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse.

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.


La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L. 2.300.000, pari ad Euro 1.187,85 delle quali L. 2.000.000, pari ad Euro 1.033,00 per onorari.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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