Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 10440 del 18 luglio 2002
(Quand'anche una deliberazione con la quale l'organo collegiale d'un Ente affidi un incarico ad un professionista, sia a questi indirizzata in guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per accettazione, non vi è formazione d'un valido rapporto contrattuale, dovendosi la deliberazione tradursi in un distinto documento, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto.
La conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza è utilizzabile per i soli rapporti con le imprese commerciali e non anche per la costituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico professionale)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
(....)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(....)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato, il Comune di Sannicandro Garganico - premesso che con delibera
consiliare 27.6.80 aveva conferito all'ing. V.D.L. l'incarico professionale di
redigere un progetto esecutivo per l'esecuzione di lavori alla rete elettrica
dell'importo di L. 50.000.000; che detto progetto avrebbe dovuto essere
finanziato da un mutuo della Cassa DD.PP.; che il compenso professionale, da
liquidarsi secondo tariffa, sarebbe stato prelevato dalle somme a sua
disposizione figuranti nel progetto; che con lettera 16.9.80 aveva provveduto a
comunicare per iscritto il conferimento dell'incarico al professionista cui, con
successiva delibera 9.5.81, aveva conferito altro incarico per un progetto del
medesimo importo da realizzarsi, questa volta, con il finanziamento regionale ed
anche di questo aveva provveduto a dare comunicazione scritta all'interessato;
che i due elaborati erano stati approvati dal Consiglio Comunale e con nota
23.4.86 l'ing. D.L. aveva provveduto a trasmettere le parcelle di sua
competenza; che con deliberazione 21.1.94 la G.M. aveva approvato le specifiche
con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio in corso ed aveva
disposto il pagamento, in favore del professionista, della complessiva somma di
L. 10.516.453 malgrado le opere non fossero state realizzate, per essere venute
meno le prospettive di finanziamento; che, successivamente, l'Organo di
Controllo aveva annullato la decisione concernente il riconoscimento e la
liquidazione del debito in quanto mancava l'impegnativa di spesa; che in data
19.1.95 il professionista aveva ottenuto dal tribunale di Lucera decreto
ingiuntivo per il pagamento della somma suindicata quale onorario per la resa
prestazione professionale - proponeva opposizione avverso il provvedimento
d'ingiunzione deducendo, in via principale, la nullità delle delibere di
conferimento degli incarichi, in quanto prive dell'impegno di spesa previsto
dall'art. 252 R.D. n. 383/34 ed, in subordine, la mancata realizzazione delle
opere, concludendo, quindi, per la revoca dell'opposto decreto.
Costituendosi, il D.L. contestava la fondatezza delle avverse deduzioni e
chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Con sentenza 12.7.96 l'adito tribunale - ritenuto che il contratto inter partes
fosse nullo per non avere assunto la necessaria forma scritta - accoglieva
l'opposizione e revocava il decreto.
Avverso tale sentenza il D.L. proponeva appello deducendo che i primi giudici
avevano deciso sulla base di motivi non dedotti dall'opponente e menzionando
norme estranee alla particolare materia; 2) che nella specie non era necessaria
la forma scritta, rivestendo la delibera di incarico la natura di atto
unilaterale recettizio; 3) che non ricorrevano le ipotesi di nullità di cui
all'art. 284 T.U. L.C.P.; 4) che l'organo di controllo non aveva escluso la
responsabilità del Comune committente sia pure precisando doversi parlare, nella
fattispecie, di debito fuori bilancio; peraltro l'annullamento non aveva
riguardato le delibere di conferimento dell'incarico, le quali dovevano, dunque,
considerarsi pienamente valide ed efficaci; 5) che le circostanze relative alla
mancata realizzazione delle opere ed alla mancata erogazione dei finanziamenti,
avrebbero dovuto essere considerate irrilevanti; concludeva instando per la
conferma dell'opposto decreto.
Si costituiva il Comune di Sannicandro Garganico chiedendo il rigetto del
gravame ed insistendo sulla prescrizione del diritto, posto che le delibere di
incarico erano del giugno 1980 e del maggio 1981, laddove il ricorso per decreto
ingiuntivo era stato depositato il 21.12.94.
Con sentenza 2.3.99, la corte d'appello di Bari - ritenuto che la pretesa
dell'appellante non potesse riconoscersi fondata, sia perché riveniente da un
rapporto nullo, in quanto carente della necessaria forma scritta, sia perché
nulle le stesse delibere di conferimento degli incarichi, in quanto prive così
della previsione di spesa come dell'imputazione a bilancio della stessa,
richieste dall'art. 284 T.U. legge comunale e provinciale - rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza V.D.L. proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
Resisteva il Comune di Sannicandro Garganico con controricorso cui faceva
seguire nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando falsa applicazione degli artt.
16 R.D. 2440 e 96 Regol. Contab. Stato, in relazione all'art. 360, n. 3) CPC -
si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto necessaria, a
pena di nullità, la forma scritta in quanto l'art. 16 R.D. 2440/1923 richiede
tale forma per i contratti relativi ad acquisti, alienazioni, locazioni,
somministrazioni ed appalti d'opera, non anche con riferimento ad incarichi per
professionisti.
Il motivo non merita accoglimento.
Come è desumibile dalle prospettazioni delle parti, il Comune aveva conferito
l'incarico al professionista con delibera consiliare 27.6.80, né dalle
prospettazioni stesse risulta riferimento alcuno ad altre manifestazioni di
volontà, successive alla detta delibera e di essa attuative, con le quali fosse
stato stipulato uno specifico contratto d'opera professionale, ed, in effetti,
nessun documento in tal senso risulta prodotto agli atti del giudizio; devesi
avere, dunque, per certo, da un lato, che quale unico preteso fatto costitutivo
del rapporto sia stata dedotta e sia da prendere in considerazione
esclusivamente la delibera stessa, e, dall'altro, che, obiettivamente, non sia
intervenuta tra le parti alcuna distinta formale convenzione contenente gli
elementi essenziali del contratto e dalle stesse ritualmente sottoscritta, onde,
nella specie, nessun contratto d'opera professionale può ritenersi validamente
stipulato e nessuna pretesa creditoria fondata su titolo contrattuale può,
dunque, essere utilmente azionata.
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica
amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è, infatti, richiesta,
in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del RD 18 nov. 1923 n. 2240,
come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa,
la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare
svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino,
costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando
l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei
principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti
dall'art. 97 della Costituzione; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena
di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la sottoscrizione
del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di
rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa
desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili
determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da
corrispondere (e pluribus, da ultimo, Cass. 5.11.01 n. 13628, 13.12.00 n.
15720, 13.6.00 n. 8023, 8.3.00 n. 2619, 15.6.99 n. 5922, 18.12.98 n. 12712,
23.7.98 n. 7245).
Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del
tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con la quale l'organo
collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne
abbia autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi
tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal
rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista stesso, in quanto detta
deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo,
ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne
occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso
organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno (Cass. 5.11.01 n.
13628, 8.3.00 n. 2619, 2.11.98 n. 10956, 23.7.98 n. 7245, 14.2.97 n. 649,
12.5.95 n. 5179, 27.6.94 n. 6182, 27.5.87 n. 4742).
Quand'anche, dunque, una deliberazione, con la quale l'organo collegiale d'un
Ente abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato
professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il
destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per
accettazione, e non è il caso di specie, oppure, come nella specie, avuta
altrimenti notizia della deliberazione, il professionista direttamente proceda
all'esecuzione dell'opera nella stessa prevista, tratterebbesi in ogni caso
di procedimento del tutto inidoneo alla formazione d'un valido rapporto
contrattuale.
Ciò in quanto non solo la volontà dell'Ente non risulta validamente manifestata,
non provenendo dall'organo attributario del relativo potere, ed è considerazione
di per se stessa preliminare ed assorbente per quanto già sopra rilevato, ma
anche il procedimento di formazione dell'accordo non risulta idoneo, giacché
l'incontro del comune consenso non è stato formalizzato nei modi prescritti
dalle richiamate disposizioni.
Se pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, alla quale fa
espresso richiamo la disciplina dei contratti degli Enti locali, consente, ferma
restando la forma scritta, la conclusione a distanza del contratto a mezzo
corrispondenza, tuttavia tale modalità di costituzione può essere
utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per
intuibili esigenze di praticità, possono anche essere definiti nel loro
contenuto con riferimento agli "usi del commercio" per quanto concerne sia il
prezzo sia le modalità d'esecuzione - non anche per la costituzione di
rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico
professionale, detta costituzione non potendo aver luogo, in tal caso, se non
mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento, contenente
tutti gli elementi essenziali del contratto e dal quale soltanto e non
aliunde la sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti
(Cass. 13.6.00 n. 8023, 15.6.99 n. 5922, 14.3.98 n. 2772, 27.6.94 n. 6182); a
maggior ragione non è, dunque, ipotizzabile la valida formazione del rapporto
ove gli elementi costitutivi se ne vogliano desumere per facta concludentia
dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, come nella specie, o
dalla ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente (Cass. 11.9.99 n.
9682, 26.8.97 n. 7997, 12.5.95 n. 5179, 28.11.91 n. 12769), ipotesi quest'ultima
che può dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma a
titolo diverso dal contrattuale, id est ex art. 2041 CC, peraltro non dedotto
nel presente giudizio.
Ciò posto, devesi considerare che la nullità del contratto per difetto d'una
valida manifestazione di volontà da parte dell'uno dei contraenti e, nella
specie, altresì per mancanza della forma espressamente richiesta ex lege, può e
deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La nullità, come l'inesistenza, d'un contratto vanno, infatti, rilevate
d'ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 CC, salva,
peraltro, la necessità di coordinare il disposto con il principio della domanda
fissato dagli artt. 99 e 112 CPC, dacché solo se siano in contestazione
l'applicazione o l'esecuzione d'un contratto la cui validità rappresenti un
elemento costitutivo della pretesa il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi
stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle
parti, l'eventuale nullità del contratto stesso in quanto ostativa
all'accoglimento della domanda per difetto d'una delle sue condizioni, mentre,
se la contestazione attiene direttamente all'illegittimità dell'atto, una
ragione di nullità diversa da quella posta a base della domanda introduttiva,
come non può essere dedotta per la prima volta in sede di gravame, trattandosi
di domanda nuova e diversa rispetto a quella ab origine proposta dalla parte,
così neppure può essere rilevata d'ufficio (Cass. 18.5.99 n. 4817, 18.2.99 n.
1378, 10.10.97 n. 9877, 22.4.95 n. 4607, 7.4.95 n. 4064, 9.2.94 n. 1340, 9.1.93
n. 141).
Nella seconda delle considerate ipotesi, l'inammissibilità della deduzione in
sede di gravame, come anche la non rilevabilità d'ufficio, d'una causa di
nullità del contratto diversa da quella posta a base dell'originaria domanda
trovano fondamento nella considerazione che la sanzione della nullità è
comminata in relazione ad una pluralità di vizi tassativamente determinati, onde
l'azione di nullità ha una sua precisa causa petendi, che ne delimita l'ambito
agli effetti delle preclusioni processuali, eppertanto l'iniziale proposizione
d'una domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto in
relazione ad uno dei detti vizi, come impedisce alla parte di far valere in sede
di gravame una diversa causa di nullità in quanto, introducendo un tema di
dibattito del tutto nuovo e diverso rispetto a quello precedentemente svolto, si
tradurrebbe in una mutatio libelli non consentita, così anche impedisce al
giudice di porre a base della decisione ragioni di nullità diverse da quella
originaria in quanto, diversamente operando, il giudice stesso travalicherebbe
il potere dispositivo delle parti in violazione dell'obbligo di corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato posto dall'art. 112 CPC.
A diversa soluzione devesi, peraltro, pervenire ove la questione della nullità
del contratto sia stata introdotta nel giudizio non in via d'azione bensì in via
d'eccezione - e tali sono, com'è noto, le deduzioni difensive dell'opponente a
decreto ingiuntivo, solo formalmente attore ma sostanzialmente convenuto - ed il
giudice ritenga di rilevare d'ufficio aspetti di patologia del contratto stesso
non rilevati dalla parte pur interessata a farne dichiarare l'improduttività
d'effetti.
Se, infatti, il potere-dovere del giudice di decidere sulla domanda s'estende
necessariamente all'accertamento della sussistenza e della validità del
contratto dedotto dall'attore, queste costituendo condizioni dell'accoglibilità
della domanda stessa in quanto intesa ad ottenere dalla controparte
l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, la deduzione da parte
del convenuto di cause di nullità non può costituire, od essere considerata,
domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere
decisionale del giudice d'accertare che non difettino le condizioni suddette,
potere già esistente ex lege anche indipendentemente dall'attività assertiva
della parte contro-interessata e persino nella contumacia di questa.
La questione di nullità del contratto, comunque sollevata dal convenuto, non
integra, infatti, gli estremi né d'una domanda riconvenzionale (in quanto il
convenuto non chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole che gli
attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti dall'attore
con la domanda introduttiva), né d'un'eccezione riconvenzionale (in quanto il
convenuto non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio
contro-diritto idoneo a paralizzarlo), né, in fine, d'un'eccezione in senso
stretto o sostanziale (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad
esclusiva iniziativa della parte, anzi, ne è prevista la rilevabilità officio
iudicis), bensì si prospetta solo quale mera difesa (in quanto il convenuto si
limita ad allegare l'invalidità e, quindi, l'insussistenza d'uno degli elementi
costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, id est una determinata
circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda) che, dunque, non
condiziona il preesistente potere-dovere del giudice di rilevare ex officio una
nullità ravvisabile in aspetti distinti di patologia negoziale. (cfr. Cass.
5.11.01 n. 13628, 14.3.98 n. 2772, 3.2.98 n. 1099, 2.4.97 n. 2858 in mot.,
22.10.1984, n. 5341).
E' appena il caso di rilevare come con la conclusione alla quale questa Corte è
pervenuta per le ragioni sopra esposte non possa considerarsi in contrasto il
precedente di Cass. 12.11.98 n. 11406, giacché, nonostante la massima, dalla
motivazione sembra potersi desumere che quel Collegio abbia considerato la
questione di nullità originariamente sollevata in quel giudizio dal Comune quale
domanda introduttiva e non quale eccezione, id est nel segno della prima delle
ipotesi in questa sede prese in considerazione, come risulta anche dal rilievo
che in detta sentenza non è stato affatto affrontato e neppure adombrato il
problema dei diversi effetti della prospettazione della nullità come eccezione
piuttosto che come domanda.
Nella specie, dunque, correttamente il giudice di primo grado ha rilevato ed il
giudice di secondo grado ha confermato la nullità del contratto rigettando, di
conseguenza, la domanda.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa
applicazione dell'art. 284 T.U.L.P.C. - si duole che la corte di merito abbia
ritenuto nulle le delibere di conferimento d'incarico nonostante contenessero
inequivocabilmente la previsione della spesa, ed abbia omesso di rilevare come
l'Organo di Controllo avesse annullato la delibera di riconoscimento del debito
e di liquidazione dello stesso per error in procedendo, in quanto, trattandosi
di debito fuori bilancio, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto esperire
altre procedure.
Il motivo non merita accoglimento.
L'impugnata decisione tratta, in vero, dell'argomento come motivo ulteriore,
rispetto a quello della nullità del contratto, onde pervenire alla medesima
conclusione del rigetto della domanda.
Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove
una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente
idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato
oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella
sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo
scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, e in
toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente
l'una o l'altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette
ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura
relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la
sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa,
debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'una o nell'altro
contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di
essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque,
respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in
complessive L. 2.300.000, pari ad Euro 1.187,85 delle quali L. 2.000.000, pari
ad Euro 1.033,00 per onorari.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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