Modifiche alle norme in tema di acquisti di beni e servizi da parte della P.A.
(Sintesi:
L'obbligo per ministeri e enti pubblici istituzionali di acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip, viene circoscritto solo ai beni e servizi caratterizzati dall'alta qualità e dalla bassa intensità di lavoro. Tali beni saranno individuati con Decreto ministeriale.
In ogni caso tutte le P.A., escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza ricorrere alla Consip, pur in presenza di convenzioni dalla stessa attivate, qualora il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti.
In particolare, per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, in caso di acquisti in maniera autonoma di beni e servizi per cui sussiste l'obbligo di ricorrere alla Consip, è soppresso il dovere di adottare i prezzi delle convenzioni Consip come base d'asta al ribasso nonché il dovere di trasmettere gli atti all'organo di revisione. Tuttavia tali enti, in caso di acquisti in maniera autonoma dei suddetti beni, devono utilizzare i parametri di qualità e prezzo desumibili dalle convenzioni Consip riguardanti beni analoghi o comparabili - richiamo alla norma di cui alla L. 488/1999)
Art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni
coordinato con le modifiche apportate dall'art. 15 della Legge 24 novembre 2003, n. 326
(G.U. n. 234 del 25 novembre 2003 - Suppl. Ord. n. 181)
(in nero le parti modificate)
Art. 24.
(Acquisto di beni e servizi)
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche
amministrazioni considerate nella Tabella C, allegata alla presente legge e,
comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per
l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati
dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. In caso
di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'art. 24, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3, dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al fine di consentire il conseguimento di
risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al
primo periodo del comma 3.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare
le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. sono nulli. Il dipendente che
ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa
di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici
servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'art. 1
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici
centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e
delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto
dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi
sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e
amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al
comma 4.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa
privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di
mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il
monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP S.p.a. può stipulare convenzioni
quadro ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse
di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed
a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le
attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici.
6-bis Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul
proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il
marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la
Consip S.p.a, e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione
delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle
pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza
tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di
acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977,
previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.a. alle società per azioni interamente
partecipate dallo Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive
modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di
settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme
di principio e di coordinamento.
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