Modalità di esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi da parte della P.A. - quadro

 

 

TIPO

DI

ATTIVITA'

GESTIONE

IN

ECONOMIA

AFFIDAMENTO IN APPALTO

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Lavori

 

pubblici

Esecuzione in economia

- ammessa fino a 200.000 Euro (Iva esclusa), in caso di:

manutenzioni o riparazioni imprevedibili non affidabili in appalto o concessione; manutenzioni (fino a 50.000 Euro, Iva esclusa); interventi di sicurezza non programmabili; lavori urgenti non differibili dopo gare infruttuose; lavori per compilazione di progetti; interventi di completamento dopo risoluzione di contratti

(art. 24 comma 6 L. 109/1994; artt. 1, commi 4 e 5, e 88 D.P.R. 554/1999)

- mediante:

  • amministrazione diretta, per lavori di importo non superiore a 50.000 Euro;

  • cottimo fiduciario, per lavori di importo non superiore a 200.000 Euro 

(art. 143 e 144 D.P.R. 554/1999)

Pubblico incanto

(art. 20, comma 1, L. 109/1994)

- Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara

- Offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti di importo superiore a soglia comunitaria se si ritiene la progettazione migliorabile da integrazioni proposte dall'appaltatore

(art. 21, comma 1, L. 109/1994)

Licitazione privata

(art. 20, comma 1, L. 109/1994)

Appalto concorso, per speciali lavori o per realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica

(art. 20, comma 4, L. 109/1994)

 

Offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 21, comma 2, L. 109/1994)

Trattativa privata ammessa in caso di:
  • lavori di importo non superiore a 100.000 Euro (Iva esclusa);

  • lavori di importo tra 100.000 e 300.000 Euro, nel rispetto dell'art. 41 R.D. 827/1924; (1)

  • lavori di importo superiore a 300.000 Euro (Iva esclusa), per ripristino di opere danneggiate e inutilizzabili per calamità, qualora vi sia imperiosa urgenza;

  • appalti di importo non superiore a 300.000 Euro per restauro  e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla L. 1089/1939;

(art. 24, comma 1, L. 109/1994; art. 1, commi 4 e 5, D.P.R. 554/1999)

 

Forniture

 

pubbliche

 

di

 

beni

Acquisizione in economia ammessa fino a 130.000 Euro (Iva esclusa), mediante:

  • amministrazione diretta;

  • cottimo fiduciario.

(artt. 2 e 3, D.P.R. 384/2001)

 

 

 

Pubblico incanto

(art. 9, comma 1, D. Lgs. 358/1992 - appalti sopra soglia;

art. 37 R. D. 827/1924 - appalti sotto soglia)

 

 

Per appalti sopra soglia (art. 19, comma 1, D. Lgs. 358/1992)

- Prezzo più basso, quando la fornitura deve essere conforme a capitolati o disciplinari tecnici

- Offerta economicamente più vantaggiosa

 

 

 

Per appalti sotto soglia

Pubblico incanto e licitazione privata (artt.74, 75, 76, 89 R. D. 827/1924 e art. 8 D.P.R. 573/1994):

- Prezzo più basso

- Offerta economicamente più vantaggiosa

 

Appalto concorso (art. 91 R. D. 827/1924): preferibilità economico-tecnica del progetto

 

 

 

Licitazione privata

- (art. 9, comma 1, D. Lgs. 358/1992 - appalti sopra soglia)

 

- per appalti sotto soglia, ammessa nei casi di cui agli artt. 38 e 39 del R.D. 827/1924 (2)

Appalto concorso

- (art. 9, comma 1, D. Lgs. 358/1992 - appalti sopra soglia)

 

- per appalti sotto soglia (art. 40 R. D. 827/1924), ammesso per forniture speciali in cui la P.A. ritenga conveniente giovarsi delle iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o scientifiche

Trattativa privata

- per appalti sopra soglia (art. 9, commi 3 e 4, D. Lgs. 358/1992), ammessa:

  • in caso di offerte irregolari, dopo aver esperito una gara, o di offerte inaccettabili - (trattativa privata previo bando di gara o ammissione alla trattativa delle imprese che nella precedente procedura di gara hanno presentato offerte formalmente regolari);

  • in caso di nessuna offerta o nessuna offerta appropriata dopo una gara; per prodotti a puro scopo di ricerca o prova o messa a punto; per forniture che per ragioni di particolarità o esclusiva sono affidabili ad un unico fornitore; per eccezionale urgenza causata da eventi imprevedibili; per forniture complementari senza possibilità di sostituire il fornitore iniziale - (trattativa privata senza previo bando di gara)

 

- per appalti sotto soglia, ammessa nei casi di cui all'art. 41 R.D. 827/1924; (1)

 

 

Prestazioni

 

di

 

servizi

Acquisizione in economia ammessa fino a € 130.000 (Iva esclusa),

mediante:

  • amministrazione diretta;

  • cottimo fiduciario.

(artt. 2 e 3, D.P.R. 384/2001)

Pubblico incanto

(art. 6 D. Lgs. 157/1995 - appalti sopra soglia;

art. 37 R. D. 827/1924 - appalti sotto soglia)

 

 

 

Per appalti sopra soglia

(art. 23, comma 1, D. Lgs. 157/1995)

- Prezzo più basso

- Offerta economicamente più vantaggiosa

 

 

 

Per appalti sotto soglia

Pubblico incanto e licitazione privata (artt.74, 75, 76, 89 R. D. 827/1924): prezzo più basso

 

Appalto concorso (art. 91 R. D. 827/1924): preferibilità economico-tecnica del progetto

 

 

Licitazione privata

- (art. 6 D. Lgs. 157/1995 - appalti sopra soglia)

 

- per appalti sotto soglia, ammessa nei casi di cui agli artt. 38 e 39 del R.D. 827/1924 (2)

Appalto concorso

- (art. 6 D. Lgs. 157/1995 - appalti sopra soglia)

 

- per appalti sotto soglia (art. 40 R. D. 827/1924), ammesso per forniture speciali in cui la P.A. ritenga conveniente giovarsi delle iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o scientifiche

Trattativa privata

- per appalti sopra soglia (art. 7 D. Lgs. 157/1995) ammessa:

  • in caso di offerte irregolari, dopo aver esperito una gara, o di offerte inaccettabili - (trattativa privata previo bando di gara o ammissione alla trattativa delle imprese che nella precedente procedura di gara hanno presentato offerte formalmente regolari);
  • in casi eccezionali, quando non è possibile la fissazione preliminare o globale del prezzo; in casi in cui non è possibile stabilire le specifiche degli appalti con sufficiente precisione - (trattativa privata, previo bando di gara);
  • in caso di nessuna offerta o nessuna offerta appropriata dopo una gara; per servizi che per ragioni di particolarità o esclusiva sono affidabili ad un unico prestatore; a seguito di concorso di progettazione; per impellente urgenza causata da eventi imprevedibili; per servizi complementari non compresi nell'appalto originario ma divenuti necessari, a causa di imprevisti, purché aggiudicati allo stesso prestatore; per servizi costituenti ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore - (trattativa privata senza previo bando di gara)

 

- per appalti sotto soglia, ammessa nei casi di cui all'art. 41 R.D. 827/1924; (1)

 

(1) Articolo 41 R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato):

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.

(...)

 

(2) Art. 38 R.D. 827/1924
1. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge si può procedere a licitazione privata sono i seguenti:
1) Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
2) Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
3) Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;
4) Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
5) Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;
6) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.
(...)

Art. 39 R.D. 827/1924
1. Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:
1) Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti;
2) Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore di stima non superi le lire 60.000.000, fatta qui pure l'avvertenza contenuta nel n. 1;
3) Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;
4) Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;
5) Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
6) Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
7) Per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;
8) Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.


 

 

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