Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 2636 del 15 maggio 2002
(L’accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 deve essere volto ad un risultato altrimenti non raggiungibile per via autoritativa. Non possono concludersi accordi al di fuori e prima dell’avvio del procedimento e che non siano espressione della partecipazione procedimentale. Il verbale di accordo in sede sindacale non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990. I rimedi contro l'inadempimento dell'accordo)
A n a l i s i
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(Omissis) DIRITTO
L’appello è infondato.
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L’art. 11 distingue due ipotesi, due tipi di contratto ad oggetto pubblico aventi diverse funzioni, la prima è quella degli accordi procedimentali o preliminari al provvedimento, la seconda è quella degli accordi sostitutivi.
L'accordo procedimentale è concluso “al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale” (non quindi il provvedimento discrezionale finale ma il suo contenuto e ciò significa che può essere adottato anche in presenza di provvedimenti finali vincolati per aspetti che possono presentare – nel quando o nel quomodo – elementi di discrezionalità e che può essere stipulato se fornisce ad entrambe le parti un’utilità maggiore di quella della mera adozione del provvedimento finale altrimenti non vi sarebbe alcun motivo pratico di stipulare l’accordo che finirebbe con l’essere un doppione del normale canale autoritativo).
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Nozione di accordo procedimentale |
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Anche senza prestare adesione alla teorica da ultimo esaminata – poiché l’esame delle notevoli implicazioni di tale prospettiva esula dalla portata della presente controversia – può affermarsi che l’accordo procedimentale rivela la sua peculiare funzione non nella semplice determinazione dell’esito favorevole o sfavorevole dell’istanza del privato ma nella determinazione del contenuto del provvedimento, nei casi in cui detto contenuto sia controverso o controvertibile, o contenga clausole che, in difetto di accordo, non sarebbero facilmente accettate dal privato (tanto che all’origine dell’istituto vi sarebbero – secondo una certa dottrina - i c.d. atti d’obbligo o di sottomissione frequenti nella materia delle opere pubbliche e dei patti aggiuntivi ai contratti di appalto).
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Alternatività tra accordo e provvedimento |
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Di qui anche la peculiare collocazione dell’art. 11 nel Capo III della legge che disciplina le forme della partecipazione procedimentale ed i suoi possibili esiti anche negoziali tanto che può dirsi che l’esito negoziale è un possibile epilogo di una vicenda partecipativa e comunque di un procedimento già iniziato.
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Collegamento tra accordo e partecipazione al procedimento
(Vedi anche Rapporti tra informazione, partecipazione e accesso nel procedimento amministrativo) |
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La volontà manifestata nell’accordo deve provenire dall’organo competente all’adozione del provvedimento finale o da altro organo appositamente delegato, altrimenti non vi sarebbe inidoneità dell’atto di autonomia ad impegnare l’amministrazione procedente e si potrebbe richiamare la disciplina del falsus procurator o del rappresentante senza potere (art. 1398 cod. civ.) per dedurne l’inefficacia – relativa - dell’accordo (che vincola solo gli stipulanti, salva ratifica) (art. 1399 cod. civ.). |
Riferibilità dell'accordo all'autorità competente |
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Secondo un'impostazione restrittiva l’accordo sarebbe poi sempre conseguente ad una decisione unilaterale dell’amministrazione di completare in via discrezionale il contenuto di un provvedimento che, altrimenti, potrebbe essere adottato in via unilaterale per cui dovrebbe essere sempre preceduto da una fase di scelta (del genere adozione di un atto di delibera a contrarre) che dia conto, con una motivazione apposita ,delle ragioni per cui l’amministrazione scende dal piano pubblicistico autoritativo a quello privatistico.
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Ciò premesso in via generale risulta chiaro che il verbale di accordo in sede sindacale per cui è processo non è un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990.
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Esclusione del verbale di accordo sindacale dal novero degli accordi ex art. 11 |
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Ma giova altresì ricordare che il valore primario che impronta di sé l’agire amministrativo è il rispetto del canone di legalità che costituisce un preciso limite alla scelta dell’agire mediante moduli convenzionali, per cui deve concludersi che il contesto nel quale è stata conclusa l’intesa sindacale (pre-procedimentale), la presenza di rappresentanti dell’amministrazione non competenti e non investiti di potere decisorio in ordine al provvedimento finale ma svolgenti un mero ruolo di mediazione, l’assenza di ogni effettiva negoziazione sui presupposti e sul concreto contenuto del provvedimento finale tale da comportare la consumazione della discrezionalità amministrativa nell’accordo, la genericità dell’impegno assunto dall’amministrazione ad interporre i suoi buoni uffici (impegno ad attivarsi per un esito positivo dell’istanza), la presenza di clausole di cautela a contorno della stessa azione dell’impresa (con riguardo all’anticipazione del trattamento economico) sono tutti elementi che, interpretati secondo il principio di buona fede alla luce del tipo legale dell’accordo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 escludono che nella specie ricorra tale accordo ad oggetto pubblico.
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Elementi escludenti la fattispecie di accordo ex art. 11 |
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Veniamo ora all’esame dei singoli motivi di ricorso.
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In dottrina sull’inadempimento dell’accordo procedimentale sono state avanzate diverse tesi.
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I rimedi contro l'inadempimento dell'accordo procedimentale: |
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Ora sul tema si deve ritenere che l’art. 2932 cod. civ. non sia applicabile alla sequenza accordo ex art. 11 l. 241/1990 – provvedimento finale poiché stante la legge abolitiva del contenzioso (l. n. 2248/1865 all. e) ed i suoi noti limiti, nonché la circostanza che gli accordi in questione sono pur sempre contratti ad oggetto pubblico, stipulati nell’interesse pubblico, deve ritenersi che la sentenza non possa tener luogo del provvedimento non emanato, poiché l’emissione del provvedimento è qualcosa di diverso dalla conclusione del contratto definitivo (senza dire che l’accordo sul contenuto del provvedimento potrebbe non esaurire del tutto la discrezionalità amministrativa) ed il provvedimento implica sempre l’esercizio di poteri autoritativi che non può che essere attribuito ad organi amministrativi e non all’autorità giurisdizionale.
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a) Inammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. |
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In presenza di inerzia amministrativa successiva all’accordo il privato potrà agire con lo strumento del silenzio dall’accordo derivando un obbligo di provvedere all’adozione di un provvedimento di un certo contenuto (e quindi in questo caso il procedimento diretto all’annullamento del silenzio si porrà come preliminare ad un’azione di ottemperanza “contra silentium”, in rito speciale ex art. 21 bis l. n. 205/2000 idonea ad emanare il provvedimento voluto; sul tema del silenzio di recente CdS Ad. plen. 9/1/2002 n. 1 che ha escluso in via generale la sostituzione della P.A.). |
b) Azione contro l'inerzia della P.A. successiva all'accordo |
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In presenza di un provvedimento difforme dall’accordo il privato potrà impugnare il provvedimento per violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990 in quanto violativi dell’accordo procedimentale ed, ottenuto l’annullamento potrà richiedere il risarcimento danni. |
c) Impugnazione del provvedimento finale difforme dall'accordo e successiva azione di risarcimento previo annullamento |
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Poiché l’inadempimento può essere visto anche come incidente su un’obbligazione ove l’amministrazione non abbia più alcuna discrezionalità da esercitare in sede di adozione del provvedimento finale sarà ammissibile un’azione di accertamento dell’inadempimento ed una successiva azione di ottemperanza o risarcitoria, anche senza previo annullamento del silenzio o dell’atto difforme. |
d) Azione di accertamento dell'inadempimento e successiva azione di ottemperanza; Azione risarcitoria diretta senza previo annullamento |
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La condanna al pagamento di un indennizzo sarà legata al recesso legittimo, non all’inadempimento, sicché l’azione relativa presuppone la qualificazione dell’azione amministrativa come recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. |
e) Indennizzo in caso di recesso della P.A. |
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Ciò premesso su un piano di ricostruzione generale della fattispecie si deve
concludere che il rapporto fra le azioni di accertamento, annullamento e
risarcitorie in tema di inadempimento dell’accordo procedimentale o integrativo
è complesso ma può essere così sintetizzato: |
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Ciò premesso il primo motivo di ricorso, con il quale si impugna il diniego di CIGS e si denuncia la violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990, l’inadempimento dell’accordo del 28/7/1994 e l’eccesso di potere per contraddittorietà è ammissibile ma infondato.
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Vedi anche: Testo integrale della sentenza
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