Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici n. 13/2003 del 15 luglio 2003
(Sintesi:
I lavori pubblici sono affidabili solo a soggetti qualificati e non esclusi dalle gare per inaffidabilità morale, finanziaria e professionale.
Già all’atto della qualificazione, le imprese, oltre ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono all’indicata affidabilità morale, economica e professionale dell’esecutore. Tali requisiti di carattere generale, inerenti all’affidabilità del contraente, devono permanere al momento della partecipazione alle procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti.
In particolare, in base all'art.
75 del D.P.R. 554/99, vanno esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti di seguito indicati.
A. "che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni." Si fa riferimento a due distinte fattispecie:
il conclamato dissesto economico dell’impresa e il caso in cui sia in corso un
procedimento, ancorché non concluso, per l’accertamento di tale situazione; tale
procedimento, per la giurisprudenza, può essere considerato in corso qualora vi
sia stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore. La liquidazione
coatta amministrativa può conseguire ad accertamento giudiziale
dello stato d’insolvenza con sentenza del tribunale ovvero a
provvedimento amministrativo di liquidazione; l’amministrazione controllata presuppone una temporanea difficoltà ad
adempiere alle proprie obbligazioni; con il concordato preventivo è
data all’imprenditore insolvente la possibilità di evitare il fallimento quando
pure ne sussistono gli estremi. La possibilità di esclusione dalle gare e
dalla stipulazione dei contratti dovrebbe ritenersi sussistere anche
nell’ipotesi dell’amministrazione straordinaria,
B. “nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione; (tale) divieto opera se la pendenza del procedimento riguardi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società”. La pericolosità sociale è il presupposto del procedimento; le misure di prevenzione sono costituite dall'applicazione di una misura di prevenzione personale, ossia sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno. Il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l’annotazione della richiesta di applicazione della misura nei registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali. L’incapacità alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti è prevista per la pendenza del procedimento, in quanto nel caso di avvenuta irrogazione di una delle misure di prevenzione il provvedimento definitivo di applicazione della misura determina, fra l'altro, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A. e relativi subcontratti.
L’incapacità a contrarre con la P.A., si verifica anche nel caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per delitti, consumati o tentati, di associazione a delinquere di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione, per i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste, nonché per i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le P.A., gli enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatori devono acquisire informazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti d’importo superiore alla soglia comunitaria ovvero, per i subcontratti, d’importo superiore a 200 milioni di euro.
C. “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale”; “il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di impresa in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio”. I reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore, sono i reati contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. E' fatta salva, in ogni caso, la riabilitazione e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata. Inoltre, si deve automaticamente escludere il concorrente, nelle ipotesi - malversazione, corruzione, etc.- implicanti un'incapacità di contrattare con la P.A., nonché in caso di di irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa per reati contro la P.A. o il patrimonio commessi nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima. Le condanne che incidono sull’affidabilità morale e professionale, indipendentemente dalla modalità di irrogazione della sanzione, consentono alla P.A: una lata valutazione discrezionale del caso concreto per stabilire la rilevanza o meno di una data condanna penale, ancorché questa sia estranea alla qualità dell’imprenditore; dal che consegue l’obbligo per il partecipante alle gare di dichiarare anche i decreti penali di condanna. E' irrilevante che la condanna dell’amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell’incarico, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell’impresa. La condanna penale dei titolari, amministratori o del direttore tecnico delle imprese, costituisce circostanza incidente sull’affidabilità morale dell’impresa nel suo complesso, nel senso che, dalla stessa deriva un’attenuazione della moralità complessiva dell’impresa ed una limitazione della capacità di essa alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto. Per la giurisprudenza, tale limitazione si protrae per i tre anni successivi dalla cessazione della carica del soggetto condannato, con la possibilità, tuttavia, per l’impresa interessata e con riferimento a detto triennio di interrompere il nesso di identificazione adottando atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenendo conto, in particolare, che il recupero dell’affidabilità dell’impresa non avviene automaticamente per effetto della semplice sostituzione del soggetto inquisito, occorrendo al riguardo anche una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata .Sussiste preclusione alla partecipazione alle gare anche in ipotesi di condanne del direttore tecnico o amministratore in epoca anteriore all’assunzione in carica nell’impresa, ritenendosi, quindi, ininfluente il fatto che la condanna dello stesso sia o meno temporalmente e funzionalmente correlata alla carica ricoperta in seno all’impresa. Così come sembra ininfluente la circostanza che l’impresa abbia cessato di avvalersi dell’amministratore o del direttore tecnico condannati, a meno che non dimostri di averli per tale ragione estromessi dall’incarico, dando così prova di dissociazione dalla relativa condotta criminosa.
D. “che hanno violato il divieto
di intestazione fiduciaria, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso."
Si vuole evitare che la stazione appaltante
perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara;
sicché, tranne il caso in cui l’intestazione fiduciaria concerna società
appositamente autorizzate,
le quali a loro volta abbiano comunicato alla P.A. l’identità dei fiducianti, l’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalla
partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti. Per la configurazione
dell’ipotesi in esame, per la giurisprudenza, non è necessario il
trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente
che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la
legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà necessari per la gestione
dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.
E. “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro”.
Dell’infrazione deve esservi stato accertamento in sede amministrativa la cui
attestazione appare, quindi, sufficiente a legittimare la valutazione delle stazioni
appaltanti circa la gravità dell’infrazione. Per infrazioni alle norme in
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro
debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei
relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni sulla
sicurezza nei cantieri. E' da considerare grave la violazione agli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi
assicurativi, qualunque ne sia l’importo e fino a che la situazione contributiva
non venga completamente regolarizzata.
F. “che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”. L’esclusione dalle gare può aver luogo in presenza di un accertamento in sede
amministrativa, di regola, anche se non può escludersi che la negligenza o
malafede possano emergere da pronunce giurisdizionali. L’esclusione
dalle procedure di gara è limitata ai soli fatti di inadempimento dell’impresa in pregressi
rapporti con la stazione appaltante. Per la configurazione dell’ipotesi in
esame, non basta che i lavori non siano stati eseguiti a regola d’arte ovvero in
maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una
violazione del dovere di diligenza nell’adempimento qualificata da un
atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell’appaltatore.
Pacifico il ricorrere della gravità nel caso di dichiarazione di non
collaudabilità dei lavori ovvero di risoluzione del contratto. Per la
giurisprudenza, poi, i comportamenti dei dipendenti dell’impresa in danno della
stazione appaltante si pongono in stretta connessione con l’esecuzione dei
lavori ed integrano l’ipotesi di negligenza dell’impresa appaltatrice che abbia
al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo controllo
G. “coloro che abbiano commesso
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse." E' richiesta la definitività dell’accertamento dell’irregolarità
tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione
giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non
impugnato e divenuto incontestabile.
H. “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara." Le conseguenze sulle procedure di gara in corso o da
avviare o sulle fasi successive all’aggiudicazione, di una falsa dichiarazione
sui requisiti e sulle condizioni rilevanti ai
fini della partecipazione alle gare d’appalto, sono: a) prima
dell’aggiudicazione dell’appalto non vi
sono effetti sulla regolarità della procedura di gara una volta esclusa
l’impresa non in possesso dei requisiti richiesti; b) dopo l’aggiudicazione
della gara, ma prima della stipula del contratto, va distinto se aggiudicataria è la stessa impresa nei cui confronti
sussista la causa preclusiva o
altro concorrente non aggiudicatario; nel primo caso la stazione appaltante
procede all’annullamento dell’aggiudicazione e alla determinazione della nuova
soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione, nel secondo caso
occorre effettuare una prova di resistenza ed eventualmente procedere alla nuova
aggiudicazione; c) dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso
va valutato l’eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o all’annullamento dell’aggiudicazione congiuntamente all’esigenza di
un ripristino della legalità violata.
i concorrenti devono dichiarare, tramite autodichiarazioni, l’inesistenza delle situazioni di cui suddetti punti. Saranno le stazioni appaltanti a dover effettuare i necessari controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni; controlli che, se relativi a dichiarazioni sostitutive di certificazione, andranno effettuati consultando direttamente gli archivi della P:A. certificante, oppure chiedendo alla stessa, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici, conferma scritta della rispondenza tra quanto autodichiarato alle risultanze dei registri da essa custoditi. Le stazioni appaltanti non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare dovendo acquisirli d’ufficio)
Cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.
Profili interpretativi ed applicativi.
Con le precedenti determinazioni n. 16/23, del 5 dicembre 2001 e n. 10 del 29
maggio 2002, questa Autorità, in risposta a richieste di chiarimenti di alcune
stazioni appaltanti e nell’intento di far conseguire un’applicazione uniforme
delle norme, ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti
generali richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di
concessione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti.
Successivamente, sono stati formulati nuovi quesiti e portate all’esame
dell’Autorità ulteriori questioni relative all’applicazione dell’art. 75 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e sono, altresì, sopravvenute sostanziali
modificazioni legislative e significative indicazioni giurisprudenziali
riguardanti la disciplina di settore.
Si è ritenuto, pertanto, opportuno riesaminare la materia con una nuova
determinazione che, sostituendo le precedenti, da un lato, consolidi quanto in
precedenza affermato ed ancora attuale, dall’altro, fornisca ulteriori
chiarificazioni e suggerimenti agli operatori del settore.
I
In base al disposto di cui all’art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori
pubblici possono essere affidati esclusivamente a soggetti qualificati ai
sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e non esclusi dalle gare per
inaffidabilità morale, finanziaria e professionale.
Già all’atto della qualificazione, le imprese, in conformità all’art. 17
del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi, che qui non interessano, devono dimostrare di
possedere requisiti di carattere generale che attengono, più propriamente,
all’indicata affidabilità morale, economica e professionale dell’esecutore.
Con determinazione 12 ottobre 2000, n. 47, l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici stabiliva quale dovesse essere la “documentazione mediante la
quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei
prescritti requisiti d’ordine generale”.
Questi requisiti, inerenti all’affidabilità del contraente, oltre a dover
sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio
dell’attestazione di qualificazione, devono permanere al momento della
partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei
contratti. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, nel testo
introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti,
“esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti” le imprese che
versano in una delle situazioni di incompatibilità ivi elencate.
Situazioni di incompatibilità le quali, in caso di partecipazione di imprese
associate ovvero tra loro consorziate o che intendano associarsi o consorziarsi,
rilevano per tutte le imprese facenti parte dell’associazione o consorzio, in
quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non può
implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilità morale,
professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con
l’amministrazione.
In base al disposto di cui al già richiamato art. 8, comma 7, della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle gare, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti.
Va poi richiamata, per completezza di analisi, la disciplina relativa al
“Casellario informatico delle imprese qualificate”, nel quale vanno inseriti
dati e notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della ammissione alle
gare e che “sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici” (art. 27, comma 5, D.P.R. n.
34/2000).
II
Ciò premesso si forniscono, di seguito, chiarimenti in ordine alle condizioni di
cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero alle ulteriori situazioni
previste da specifiche disposizioni di legge.
Vanno esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di
seguito indicati.
A. “che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni” (art.
75, comma 1, lett. a)).
Appare evidente come la disposizione riportata faccia riferimento a due
distinte fattispecie: la prima attinente all’ipotesi di conclamato
dissesto economico dell’impresa, la seconda, invece, concernente il caso in cui
sia in corso un procedimento, ancorché non concluso, per l’accertamento di tale
situazione; procedimento che, sulla base della prevalente giurisprudenza, può
essere considerato in corso qualora vi sia stata presentazione di apposita
istanza da parte del creditore.
Con riferimento, invece, alla liquidazione coatta amministrativa,
è da ricordare che essa può conseguire ad accertamento giudiziale dello stato
d’insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 195 o dell’art.
202 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), ovvero a
provvedimento amministrativo di liquidazione emanato ai sensi dell’art. 197
della legge medesima.
L’amministrazione controllata (art. 187 e s.s.), poi, presuppone una
temporanea difficoltà dell’impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni, e con
il concordato preventivo (art. 160 e s.s.), è data all’imprenditore
insolvente la possibilità di evitare il fallimento quando pure ne sussistono gli
estremi.
Si osserva, infine, che la possibilità di esclusione dalle gare e dalla
stipulazione dei contratti dovrebbe ritenersi sussistere anche nell’ipotesi
dell’amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270,
anche se a tale situazione, come già rilevato, l’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999
non fa espresso riferimento; e ciò in quanto, come pure già rilevato, vi fa
riferimento implicito l’art. 24 della direttiva comunitaria 93/37/CE secondo cui
può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni imprenditore che sia in
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività, di
regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle
legislazioni e regolamentazioni nazionali.
B. “nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423; (tale) divieto opera se la pendenza del procedimento riguardi il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società” (art. 75, comma 1, lett. b)).
La norma contiene una dettagliata specificazione degli organi dell’impresa nei
cui confronti va verificato il requisito della pericolosità sociale, che
costituisce il presupposto del procedimento. Le misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 sono: l’applicazione di una
misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,
con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) ai sensi della normativa
relativa alle persone pericolose per la sicurezza pubblica (legge n. 1423/1956,
art. 3), ovvero ai sensi delle disposizioni contro la mafia (legge 31 maggio
1965, n. 575, artt. 1 e 2), o a tutela dell’ordine pubblico (legge 22 maggio
1975, n. 152, art. 18 e 19).
Il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l’annotazione
della richiesta di applicazione della misura nei registri di cui all’art. 34
della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel quale è stabilito che presso le
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali
sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione.
L’incapacità alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti
è prevista per la pendenza del procedimento, in quanto nel caso di avvenuta
irrogazione di una delle misure di prevenzione è applicabile l’art. 10,
comma 2, della legge n. 575/1965 secondo cui il provvedimento definitivo di
applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di
appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i
cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le
licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono
cancellate a cura degli organi competenti.
L’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, che deriva
dall’applicazione di una misura di sicurezza, non colpisce il solo destinatario,
ma si può estendere ai conviventi ed agli enti di cui il soggetto è
rappresentante o gestore: ai sensi del comma 4 del citato art. 10 della legge n.
575/1965, il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1
e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta
alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni,
società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. Ai sensi della suddetta
disposizione sembra potersi, quindi, ritenere che l’estensione dell’incapacità
in esame, con durata quinquennale, agli indicati ulteriori soggetti non operi
automaticamente, ma necessiti di un’apposita pronuncia del tribunale.
L’articolo 10, comma 5 ter della legge n. 575/1965, stabilisce altresì che le
disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone
condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del
codice di procedura penale. L’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione, dunque, si verifica anche nel caso di condanna con
pronunzia cosiddetta doppia conforme, per uno dei delitti di cui all’art. 51
comma 3 bis c.p.p., ossia per delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416 bis (associazione a delinquere di tipo mafioso) e 630
(sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’art. 74 T.U.
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti). Ad integrazione delle
disposizioni commentate va, infine, richiamato il disposto di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, in base al quale le pubbliche amministrazioni,
gli enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatori devono acquisire
informazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti d’importo
superiore alla soglia comunitaria ovvero, per i subcontratti, d’importo
superiore a 200 milioni di euro. La stessa norma prevede, poi, due tipi di
informative c.d. interdittive, che impediscono la contrattazione: a)
l’informazione prefettizia che comunica la sussistenza, a carico dei soggetti
responsabili dell’impresa ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto,
conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di divieto o di sospensione
dei procedimenti indicate nell’allegato I (vale a dire cause di divieto,
sospensione, decadenza, previste dall’art. 10 della indicata legge n. 575/1965);
b) l’informazione prefettizia da cui risultino eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate. Da considerare, poi, che la prassi
dell’amministrazione, sviluppatasi sulla base dell’esegesi delle norme vigenti,
sostenuta dall’elaborazione giurisprudenziale, conosce anche un terzo tipo
d’informativa prefettizia, la c.d. informativa supplementare atipica, fondata
sull’accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamento
tra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità
prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, per dar vita ad un effetto legale
di divieto a contrarre. Detto potere d’informazione trova fondamento positivo
nell’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai sensi del
quale l’Alto commissario per la lotta alla mafia (le cui competenze nelle more
sono state devolute ai prefetti) può comunicare alle autorità competenti al
rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, in materia di armi ed
esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche elementi di fatto ed altre
indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa
dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la
sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni ed altri titoli
menzionati. L’applicazione di questa norma ai contratti ad evidenza pubblica ha
un suo riscontro nell’art. 113 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, secondo il quale
per gravi motivi d’interesse pubblico o dello Stato, il Ministro o l’autorità
delegata può negare l’approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.
In breve, l’informativa supplementare o atipica non ha l’effetto interdittivo,
non preclude assolutamente e inderogabilmente la stipula del contratto con
l’aggiudicatario, ma consente all’amministrazione appaltante di negare
l’approvazione sulla base di ragioni d’interesse pubblico. Tale potere
d’informazione atipica è espressione di un principio generale di collaborazione
fra pubbliche amministrazioni, principio che viene in rilievo soprattutto quando
siano in gioco interessi delicati alla tutela della sicurezza, dell’ordine
pubblico e dello svolgimento legale delle attività economiche. Esso assolve la
funzione di arricchire la conoscenza dell’amministrazione circa la posizione ed
i collegamenti dell’impresa e non arreca a quest’ultima alcun nocumento
immancabile, fermo il profilo della riservatezza che, nella materia in esame,
resta servente alla primaria esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della
pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149).
C. “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale”; “il divieto opera se la sentenza
è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio”. “In ogni caso il divieto opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata”. “Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice
penale (concernente la concessione della riabilitazione) e dell’art. 445, comma
2, del codice di procedura penale” (riguardante l’estinzione del reato per
decorso del termine) (art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 e
successive modificazioni).
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione valgono le seguenti
precisazioni.
A parte la disposta equiparazione della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, emessa ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale (cosiddetto
patteggiamento), alla sentenza di condanna vera e propria, particolarmente
complessa è l’individuazione dei reati che sono considerati incidenti
sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore e delle modalità
attraverso le quali può essere dimostrata la mancata ricorrenza della condizione
in esame.
Quanto alla prima delle indicate questioni, va richiamata la determinazione
dell’Autorità n. 56 del 13 dicembre 2000 che, concordando con le indicazioni di
cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° marzo 2000, n.
182/400/93, ha ritenuto che influiscono sull’affidabilità morale e
professionale del contraente i reati contro la pubblica amministrazione,
l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui
natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto
fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche
obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. La mancanza,
tuttavia, di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione
normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale per la stazione
appaltante che consente alla stessa margini di flessibilità operativa al fine di
un apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti
gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali
ad. es. l’elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla
condanna, le eventuali recidive.
Siffatta discrezionalità è, tuttavia, limitata dalla previsione della norma
secondo cui è fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178
del codice penale e 445 del codice di procedura penale, riguardanti,
rispettivamente, la riabilitazione e l’estinzione del reato per decorso del
tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata.
Analogamente ed all’opposto, non potrà essere fatta alcuna valutazione
discrezionale della concreta fattispecie, dovendosi automaticamente escludere
il concorrente, nel caso di ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 32
quater codice penale (malversazione, corruzione, etc.), implicante una
“incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”, nonché di quella di
irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica
emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per reati contro la
pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell’interesse o a vantaggio
della persona giuridica medesima.
La disposizione in esame non fa riferimento esplicito alle condanne inflitte con
decreto penale. Al riguardo, in conformità all’orientamento del giudice
amministrativo di appello (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5523), le
condanne che incidono sull’affidabilità morale e professionale,
indipendentemente dalla modalità di irrogazione della sanzione, stante la
formula generica adoperata dall’art. 75, consentono all’Amministrazione una
lata valutazione discrezionale del caso concreto per stabilire la rilevanza o
meno di una data condanna penale, ancorché questa sia estranea alla qualità
dell’imprenditore. Dal che consegue l’obbligo per il partecipante alle gare di
dichiarare anche i decreti penali di condanna. Dell’esercizio, da parte
dell’Amministrazione, del potere discrezionale di valutazione dei reati degli
interessati, si deve dare contezza con idonea e congrua motivazione; motivazione
ancor più puntuale nei casi di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p.,
atteso che in tale ipotesi l’applicazione della pena avviene eccezionalmente per
reati di particolare tenuità che comportano l’irrogazione di una pena
pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, per cui la
condanna inflitta con il rito del decreto penale non fa emergere elementi
particolarmente sintomatici di una scarsa moralità professionale. (Cons. Stato,
sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517).
Quanto, poi, all’estinzione dei reati va segnalato l’avviso della Cassazione
secondo cui la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del
reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di
legge, dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione il quale è
tenuto, nell’assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il
relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. (Cass., sez.
IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560).
Sotto il profilo soggettivo giova ricordare che il divieto di cui al punto in
esame opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il divieto medesimo opera
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di
avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Deve precisarsi che risulta irrilevante la circostanza che la condanna
dell’amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti
antecedenti alla data di assunzione nell’incarico, ovvero per fatti non
correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell’impresa. Né risulta
ostativa a questa interpretazione la normativa sulla c.d. responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001). Se è vero,
infatti, che per tale legge la responsabilità dell’ente può essere riconosciuta
soltanto con riferimento a reati commessi nel suo interesse od a suo vantaggio,
è altrettanto vero, tuttavia, che di una tale limitazione non vi è traccia nel
citato art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., il quale
estende all’impresa l’affievolimento, derivante dalla sentenza penale di
condanna, della moralità occorrente per la partecipazione alle gare d’appalto.
Ciò in quanto la condanna penale dei titolari, amministratori o del direttore
tecnico delle imprese, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m. costituisce circostanza incidente sull’affidabilità morale
dell’impresa nel suo complesso, nel senso che, dalla stessa, stante la
rilevanza ed il ruolo del condannato nell’organizzazione aziendale e delle
decisioni da esso assunte, deriva un’attenuazione della moralità complessiva
dell’impresa ed una limitazione della capacità di essa alla partecipazione alle
gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto. Come rilevato dalla
giurisprudenza, tale limitazione si protrae per i tre anni successivi dalla
cessazione della carica del soggetto condannato, con la possibilità, tuttavia,
per l’impresa interessata e con riferimento a detto triennio di interrompere il
nesso di identificazione adottando “atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata” tenendo conto, in particolare, che il
recupero dell’affidabilità dell’impresa non avviene automaticamente per effetto
della semplice sostituzione del soggetto inquisito, occorrendo al riguardo anche
una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata al fine di
evitare una considerazione negativa per il triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara come precisato nella seconda parte dell’art.
75, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 554/1999 (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2002,
n. 5523).
Alla luce di quanto esposto sussiste preclusione alla partecipazione alle
gare anche in ipotesi di condanne del direttore tecnico o amministratore in
epoca anteriore all’assunzione in carica nell’impresa, ritenendosi, quindi,
ininfluente il fatto che la condanna dello stesso sia o meno temporalmente e
funzionalmente correlata alla carica ricoperta in seno all’impresa. Così come
sembra ininfluente la circostanza che l’impresa abbia cessato di avvalersi
dell’amministratore o del direttore tecnico condannati, a meno che non dimostri
di averli per tale ragione estromessi dall’incarico, dando così prova di
dissociazione dalla relativa condotta criminosa.
D. “che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto
all’art. 17, 3° comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55” sulla prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso (art. 75, comma 1, lett. d)).
Come è noto, la disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti
appaltatori si ricollega all’esigenza di evitare che la stazione appaltante
perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara;
sicché, tranne il caso in cui l’intestazione fiduciaria concerna società
appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
le quali, a loro volta, abbiano comunicato alla amministrazione l’identità dei
fiducianti, l’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalla
partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti.
Con D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, è stato emanato l’apposito “regolamento per
il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere
pubbliche” al quale va fatto rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici
posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi
adempimenti. Può, poi, essere osservato che, per la configurazione
dell’ipotesi in esame, come ritenuto in giurisprudenza, non è necessario il
trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente
che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la
legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione
dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.
E. “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro”
(art. 75, comma 1, lett. e)).
L’espressione “debitamente accertate” non può essere letta nel senso di
“definitivamente accertate”, ma sta ad indicare che dell’infrazione deve
esservi stato accertamento nelle forme previste dalla normativa di settore.
Questo assegna gli accertamenti alla sede amministrativa la cui attestazione
appare, quindi, sufficiente a legittimare la valutazione delle stazioni
appaltanti circa la gravità dell’infrazione. Possono valere sotto quest’ultimo
profilo le indicazioni date, circa la natura discrezionale delle valutazioni e
l’obbligo di motivazione, alla precedente lettera c). Si aggiunga che la
“gravità” della violazione può desumersi da parte della stazione appaltante
dalla specifica tipologia dell’infrazione commessa, sulla base anche del tipo di
sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall’eventuale reiterazione
della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose
che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro).Va tenuto presente, inoltre,
che per infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo
derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni
inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le
infrazioni alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 sulla
sicurezza nei cantieri. Ad avviso dell’Autorità è da considerare grave la
violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso
versamento dei contributi assicurativi, qualunque ne sia l’importo e fino a che
la situazione contributiva non venga completamente regolarizzata.
F. “che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara” (art. 75, comma 1,
lett. f)).
L’esclusione dalle gare può aver luogo in presenza di un accertamento in sede
amministrativa, di regola, anche se non può escludersi che la negligenza o
malafede possano emergere da pronunce giurisdizionali.
A differenza della normativa comunitaria che considera rilevante qualsiasi
errore professionale commesso dall’appaltatore, la norma limita l’esclusione
dalle procedure di gara ai soli fatti di inadempimento dell’impresa in pregressi
rapporti con la stazione appaltante, il che attenua la problematicità della
percezione e della valutazione della gravità che più agevolmente sono stimati
dalla stazione appaltante. Rimangono anche in questo caso ferme le indicazioni
date, circa la natura discrezionale della valutazione e l’obbligo di
motivazione, con riferimento alla precedente lettera c).
Giova precisare che, per la configurazione dell’ipotesi in esame, non basta
che i lavori non siano stati eseguiti a regola d’arte ovvero in maniera non
rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione
del dovere di diligenza nell’adempimento qualificata da un atteggiamento
psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell’appaltatore.
Pacifico il ricorrere della gravità nel caso di dichiarazione di non
collaudabilità dei lavori ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 119 del D.P.R. n. 554/1999.
Come, poi, ritenuto in giurisprudenza, i comportamenti compiuti dai
dipendenti dell’impresa in danno della stazione appaltante si pongono in stretta
connessione con l’esecuzione dei lavori ed integrano l’ipotesi di negligenza
dell’impresa appaltatrice che abbia al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo
controllo (anche nella scelta delle maestranze e collaboratori che non diano
dimostrazione di affidabilità sia sul piano tecnico che su quello morale).
G. “coloro che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” (art. 75,
comma 1, lett. g)).
La norma richiede la definitività dell’accertamento dell’irregolarità
tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione
giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non
impugnato e divenuto incontestabile.
H. “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio”.
La corrispondente disposizione regolamentare sul sistema di qualificazione (art.
17, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 34/2000), non pone alcun limite temporale
alla rilevanza delle dichiarazioni rese, per l’evidente necessaria maggior
gravità della falsità delle dichiarazioni quando si collegano ad un procedimento
per il rilascio di un certificato con validità nel tempo.
E’ utile precisare le conseguenze sulle procedure di gara in corso o da
avviare o sulle fasi successive all’aggiudicazione del dato relativo ad una
falsa dichiarazione resa in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti ai
fini della partecipazione alle gare d’appalto.
Nel momento in cui ricorre la fattispecie di cui alla lettera h) del citato art.
75 e la sua conoscenza da parte di altre stazioni appaltanti, le procedure di
affidamento dei lavori presso queste altre stazioni possono trovarsi in una
delle seguenti fasi:
a) prima che venga indetta una gara per l’affidamento di un appalto o di una
concessione di lavori pubblici;
b) dopo la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto o di
una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la
presentazione delle offerte;
c) dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima
dell’aggiudicazione;
d) dopo l’aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto;
e) dopo la stipula del contratto;
f) dopo la consegna dei lavori.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto - fasi a), b) e c) - non vi
sono effetti sulla regolarità della procedura di gara una volta esclusa
l’impresa non in possesso dei requisiti richiesti. Solo nel caso in cui la
sua offerta abbia già contribuito alla formazione della graduatoria provvisoria,
occorrerà determinare la nuova soglia di anomalia.
Dopo l’aggiudicazione della gara, ma prima della stipula del contratto -
fase d) - va distinto se aggiudicataria è la stessa impresa nei cui confronti
sussista la causa preclusiva di cui alla lettera h) del citato art. 75 o
altro concorrente non aggiudicatario. Nel primo caso la stazione
appaltante procede all’annullamento dell’aggiudicazione e alla determinazione
della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.
Nel secondo caso occorre effettuare una prova di resistenza ed eventualmente
procedere alla nuova aggiudicazione. Identica soluzione va seguita se vi è
stata consegna anticipata dei lavori.
Dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso - fasi
e) ed f) - può ugualmente distinguersi a seconda che la causa preclusiva di cui
alla lettera h) del citato art. 75 riguardi l’impresa aggiudicataria oppure
altra impresa, ma va sempre valutato concretamente, quindi, caso
per caso, l’eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o
l’interesse all’annullamento dell’aggiudicazione congiuntamente all’esigenza di
un ripristino della legalità violata.
III
Va considerato, infine, che, in base al disposto del comma 2 dell’art. 75 del
D.P.R. n. 554/1999, i concorrenti devono dichiarare, ai sensi delle
vigenti leggi, l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a),
d), e), f), g) e h) e dimostrare, mediante la produzione del certificato del
casellario giudiziale o dei carichi pendenti, che non ricorrono le condizioni
prescritte dal medesimo comma 1, lettere b) e c).
Tale disposizione, tuttavia, è da ritenersi implicitamente abrogata a seguito
della riforma di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in tema di disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il cui art. 15, comma 1,
lettera b) ha introdotto, nel corpo del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’art.
77 bis, in base al quale le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie
in cui sia prevista una certifìcazione o altra attestazione, ivi comprese quelle
concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di
pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme
speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’art.78. Ne
consegue che, a seguito dell’indicata novella, la presentazione di
dichiarazione sostitutiva è ormai consentita anche con riferimento alla cause di
esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere b) e c).
Saranno, pertanto, le stazioni appaltanti a dover effettuare, ai
sensi del disposto di cui all’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, i
necessari controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni; controlli
che, se relativi a dichiarazioni sostitutive di certificazione, andranno
effettuati con le modalità di cui all’art. 43 dello stesso indicato D.P.R.,
e cioè consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione
certificante, oppure chiedendo alla stessa, anche a mezzo di strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della rispondenza tra quanto
autodichiarato alle risultanze dei registri da essa custoditi. Da tener
presente al riguardo che, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, le
stazioni appaltanti non possono richiedere atti o certificati concernenti stati,
qualità personali e fatti, di cui al successivo art. 46, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare dovendo acquisirli d’ufficio previa indicazione
all’interessato dell’amministrazione competente e degli elementi necessari al
relativo reperimento.
Il sopravvenire del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha portato all’emanazione
della circolare del 17 giugno 2003 del Ministero della Giustizia, che ha
riconosciuto che “ il protrarsi della situazione (mancata attuazione del sistema
di interconnessione centralizzato) intralcerebbe in maniera non indifferente
l’espletamento di rilevanti attività della pubblica amministrazione dando luogo
ad una rilevante disfunzione dell’apparato amministrativo”. Per cui “al fine di
evitare che detto evento si verifichi, l’Ufficio centrale del Casellario ha
realizzato sull’attuale sistema informativo (S.I.C.) una procedura che anticipa,
con una modalità transitoria, l’applicazione contenuta nell’art. 39 T.U., il
quale prevede un sistema di interconnessione che permette una consultazione
diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di
servizi pubblici. In modo che, in attesa della realizzazione del detto sistema,
la nuova procedura rende possibile la consultazione del Sistema informativo del
casellario tramite l’intermediazione dell’Ufficio centrale e degli Uffici locali
che “rilasceranno, a richiesta delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di
pubblici servizi, apposita certificazione” concernente il certificato generale
contenente, però, non talune, ma la totalità delle iscrizioni riguardanti una
determinata persona.
Il Relatore
il Presidente
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 luglio 2003
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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